La tassa di stazionamento

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La tassa di stazionamento deve essere pagata quando l'unitą da diporto staziona, naviga, o č ancorata in acque pubbliche, anche se assentite in concessione a privati.

Nella legge Finanziaria del 2000 il Governo ha introdotto delle modifiche anche alla tassa di stazionamento. Tutti i natanti sono stati esonerati dall'obbligo di pagare la tassa. Oltre ai natanti, non pagano la tassa di stazionamento:

le unitą da diporto a remi;
le unitą da diporto a vela (senza motore);
gli apparecchi di salvataggio e i battelli di servizio (sui quali deve essere indicato il nome dell'imbarcazione cui appartengono);
tutte le unitą in secco;

Tariffe

La tassa di stazionamento, per le imbarcazioni e le navi da diporto, da quest'anno parte da un importo fisso di 360.000 lire, alle quali vanno aggiunte le seguenti somme:

 
Per unitą dai 7,5 ai 12 metri 1.500 lire al cm

per ogni cm oltre i 12 m e fino ai 18 4.000 lire al cm

per ogni cm oltre i 18 m e fino ai 24 6.000 lire al cm

per ogni cm oltre i 24 m 8.000 lire al cm

 

La tassa va calcolati moltiplicando in maniera progressiva la lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione per gli importi corrispondenti.

ESEMPIO: per una imbarcazione di 10 metri il totale da pagare č di 360.000 + (250 x 1.500) = 735.000 lire

La lunghezza č quella che risulta dalla licenza di navigazione.

Riduzioni

Le unitą a vela con motore ausiliario pagano la metą dell'importo;

I motorsailer pagano un terzo in meno;

Tutte le imbarcazioni hanno diritto a una riduzione della tassa in base alla loro anzianitą. La riduzione č del 15, 30, 45 per cento rispettivamente dopo i 5, 10 e 15 anni dalla data di prima immatricolazione. Se manca la data di prima immatricolazione (ad esempio per unitą acquistate all'estero) la vetustą sarą calcolata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'atto della compravendita o di costruzione.

Le stesse riduzioni si applicano solo ai natanti con particolari requisiti (vedere alla voce "natanti");

Imbarcazioni

Le imbarcazioni pagano la tassa di stazionamento annualmente, in un'unica soluzione. Il pagamento, se la barca č in acqua, deve essere fatto entro il 31 maggio di ciascun anno, o entro il giorno precedente la messa in acqua se successivo a tale data. Il periodo č riferito sempre all'anno solare.

Imbarcazioni declassate a natanti

Le imbarcazioni cancellate dai registri di iscrizione non pagano la tassa di stazionamento.

Modalitą di pagamento

La tassa va pagata sugli appositi bollettini precompilati presso le Poste o sul c/c postale n. 21524004 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma.

Nella causale occorre riportare le seguenti indicazioni:

Legge 171/89 - Tassa di stazionamento anno... unitą da diporto... (indicare se a motore, a vela o motoveliero) sigla ufficio iscrizione... modello... (per i natanti) lunghezza fuoritutto cm... periodo dal... al... data prima iscrizione...

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