Legge 31/12/1996 n. 675

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”


(Un consiglio: leggere bene soprattutto gli articoli 10, 11 e 13)


Capo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Finalità e definizioni).

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per «trattamento», qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per «dato personale», qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
f) per «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per «Garante», l’autorità istituita ai sensi
dell’articolo 30.

Art. 2 (Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art. 3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e
36.

Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico).

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui
dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima
legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge
che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31 32,
commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di
cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli
7 e 34.

Art. 5. (Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici).

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla
medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l’ausilio di tali mezzi.

Art. 6. (Trattamento di dati detenuti all’estero).

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all’estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.



Capo II. OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7. (Notificazione).

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di
dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l’effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e le modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea o, qualora, riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate
per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di
dati cui si riferisce il trattamento, nonché l’eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del
codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta
in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

Art. 8. (Responsabile).

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.



Capo III. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I. RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI.

Art. 9. (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10. (Informazioni rese al momento della raccolta).

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato,
del responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del
Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.




Sezione II

DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Art. 11. (Consenso).

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e
se sono state rese all’interessato le informazioni di cui
all’articolo 10.

Art. 12. (Casi di esclusione del consenso).

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l’interessato o per
l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest’ultimo
, ovvero per l’adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
e) è effettuato nell’esercizio della professione di
giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative
finalità nel rispetto del codice di deontologia di cui
all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13,
comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso
in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13. (Diritti dell’interessato).

1. In relazione al trattamento di dati personali
l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche
o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.

Art. 14. (Limiti all’esercizio dei diritti).

1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d),
non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai
sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma
1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione.


Sezione III. SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI

ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO.

Art. 15. (Sicurezza dei dati).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione
tecnica del settore e all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16. (Cessazione del trattamento dei dati).

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe con gli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in
materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita
ai sensi dell’articolo 39, comma 1.

Art. 17. (Limiti all’utilizzabilità di dati personali).

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto,
in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18. (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell’articolo 2050 del codice civile.



Sezione IV. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.

Art. 19. (Incaricati del trattamento).

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 20. (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la
loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di
deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel
caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.

Art. 21. (Divieto di comunicazione e diffusione).

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all’articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando
la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione
ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l’osservanza delle norme che
regolano la materia.



Capo IV. TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22. (Dati sensibili).

1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazione a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell’interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43,
comma 2.

Art. 23. (Dati inerenti alla salute).

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rilevare lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità
fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute
possono essere resi noti all’interessato solo per il tramite di
un medico designato dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvo i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute
è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 24. (Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del
codice di procedura penale).

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e
d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.

Art. 25. (Trattamento di dati particolari nell’esercizio della
professione di giornalista).

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto
quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 è
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del
diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al
medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i
dati di cui all’articolo 24. Nei casi previsti dal presente
comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui
ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l’autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31,
comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1
del presente articolo, effettuato nell’esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla
adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al
comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l ).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.

Art. 26. (Dati concernenti persone giuridiche).

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non
sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28.



Capo V. TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27. (Trattamento da parte di soggetti pubblici).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.

Art. 28. (Trasferimento di dati personali all’estero).

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti
giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto dal quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo,
ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso
in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto
o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle
norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio
della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è annotata in
apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma
1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un
unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7.



Capo VI. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29. (Tutela).

1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto
qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata
già adita l’autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell’interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata
la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente
a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l’esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è
ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, o
che riguardano, comunque, l’applicazione della presente
legge, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi
di violazione dell’articolo 9.



Capo VII. GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI

SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 30. (Istituzione del Garante).

1. E’ istituito il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta
la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o
in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

Art. 31 (Compiti del Garante).

1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e
il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV
della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato,
se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il
Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l’editoria.

Art. 32. (Accertamenti e controlli).

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all’interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è
stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge
1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42,
comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono
delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificità della verifica, il membro designato può farsi
assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.

Art. 33. (Ufficio de Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza.
Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore
a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
3. Le norme concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte
a precisare le modalità per l’esercizio dei diritti di cui
all’articolo 13, nonché alla notificazione di cui all’articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad
enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
banche di dati e ad operazioni di trattamento.



Capo VIII. SANZIONI

Art. 34. (Omessa o infedele notificazione).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in
esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena è
della reclusione sino ad un anno.

Art. 35. (Trattamento illecito di dati personali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è
punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24 ovvero del
divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.

Art. 36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino
ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino a un anno.

Art. 37. (Inosservanza dei provvedimenti del Garante).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 38. (Pena accessoria).

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 39. (Sanzioni amministrative).

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e
23, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Capo IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 40. (Comunicazioni al Garante).

1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente
legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a
cura della cancelleria, al Garante.

Art. 41. (Disposizioni transitorie).

1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli
13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono
il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai
dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta
giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui all’articolo 33, comma 1, ovvero, per i
trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi
di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni
del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione
per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un’autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 42. (Modifiche a disposizioni vigenti).

1. L’articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:

“Art. 10.- (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o
l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità
del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di
dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

“1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, denominata “Autorità” ai fini del
presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 è sostituito dal seguente:

“1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese
nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorità
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere
emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il
personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione
ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il
1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998.”.
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la
protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.”.

Art. 43. (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9
della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data
di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1,
della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce
all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale
data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l’obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.



Capo X. COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44. (Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire
12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri
e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell’accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell’accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della
legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti dei dati
effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.



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