Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali."
Art. 1
Semplificazioni ed esoneri
1. Nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno
degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai
sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è
effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento
di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25,
nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli
fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e
all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate
alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati
non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per
le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo
restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione
dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e
mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di
iniziativeculturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità
lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o
l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di
acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
rispettodel Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
o di altre autorità
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a
proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o
ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di
cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei
beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei
corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o
dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento
riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione dei
dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m),
dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi
indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità
previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter
deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta".
Art. 2
Termine
1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito
dal seguente:
"1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1. gennaio 1998 le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal
1. gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1. aprile 1998 al
30 giugno 1998".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.