Vuoi combattere lo spam su internet?

Leggi qui come fare.


Se ricevi messaggi indesiderati di posta elettronica di tipo "spam", da un utente italiano collegato a un provider italiano, che arrecano turbativa ai tuoi collegamenti Internet, li puoi denunciare immediatamente alla Telecom Italia scrivendo alla Direzione Regionale piu' vicina, all'attenzione del Direttore Responsabile della Sede.

Allega copia del messaggio ricevuto e denuncia una violazione dell'art. 26 del D.M. 197/97 sul Regolamento di Servizio Telecom Italia invitando la stessa Telecom ad indagare, prendere i provvedimenti necessari e tenerti informato.

Non dimenticare di indicare le tue generalita' e il tuo recapito.


Ecco il testo dell'articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, sezione Norme e Tributi, il 10/5/98.

SI PUO' BLOCCARE LA POSTA INDESIDERATA SU INTERNET?

Per chi ha dimestichezza con Internet, la parola "spamming" ha un suono molto brutto. Con questo termine, che letteralmente significa "spalmare", si indica la tecnica di inviare messaggi pubblicitari in posta elettronica a una moltitudine di indirizzi di persone che non si conoscono e che, soprattutto, non hanno nessuna voglia di ricevere queste comunicazioni: si tratta in altre parole della versione elettronica dell'innocua pubblicita' che inonda tutti i giorni le cassette postali di casa. La differenza sta nel fatto che mentre in casa ci si limita di solito a cestinare senza guardare questo tipo di corrispondenza, nelle regole di convivenza su Internet (la cosiddetta "netiquette") invece lo "spamming" e' tra le azioni piu' vietate, il modo piu' sicuro di rovinarsi il nome e di ricevere in risposta un bombardamento di messaggi di insulti.

Perche' la reazione di chi riceve una pubblicita' non richiesta via Internet sia diversa e molto piu' violenta di chi lo riceve a casa non e' di immediata comprensione. A ben pensare, puo' trattarsi di una regola di sopravvivenza della rete, giacche' un traffico eccessivo di questa posta-spazzatura diminuirebbe per tutti l'utilita' della risorsa di rete. Tecniche troppo massicce di promozione pubblicitaria a mezzo posta sono fortunatamente frenate dal loro stesso costo di realizzazione. Un pieghevole a colori, con una busta, un indirizzo e un francobollo possono costare nell'ordine di 500-1000 lire per invio. La redemption di questo tipo di azioni di marketing aggressive e poco rispettose della privacy dei cittadini e' bassissima, dell'ordine dell'un per cento, per cui i costi si giustificano a stento e non possono essere sopportati da qualunque azienda continuativamente.

Gli invii a mezzo Internet cambiano drasticamente questa cifra, in quanto un singolo messaggio spedito a mezzo posta elettronica puo' avere un costo standard di 5-10 lire, e pertanto sopportare anche la redemption bassissima cui e' soggetto. Ecco dunque che senza una regolamentazione, questa tecnica noiosa, che pone tra l'altro in capo al ricevente parte dei costi, in quanto si paga il tempo di collegamento nel trasferimento della posta dall'elaboratore "server" al proprio personal computer, rischierebbe di intasare la rete.

Anche se negli Stati Uniti ci sono ditte e studi specializzati nello "spamming" commerciale conto terzi, senza che siano stati trovati ad oggi valide barriere di legge per impedirlo al di la' della "netiquette", in Italia esiste invece un concreto appiglio normativo, che la stessa Telecom Italia porta all'attenzione degli utenti. Si tratta del testo dell'art. 26 del recente Regolamento di Servizio pubblicato nel Decreto Ministeriale 197/97 (G.U. Serie Generale, n. 154). Questo articolo riconosce innanzitutto il principio che l'abbonato al servizio Telecom e' responsabile per se' e per altri che utilizzino il suo collegamento. Inoltre proibisce l'uso del servizio di collegamento offerto dalla Telecom stessa per arrecare molestia o turbative ad altri abbonati. Poiche' lo "spamming" e' comunemente riconosciuto come una grave turbativa da qualunque navigatore Internet che non sia alle prime armi, anche in assenza di giurisprudenza su questo specifico tema puo' valer la pena di denunciare alla Telecom comportamenti di questo tipo provenienti da utenti italiani (sugli stranieri non c'e' evidentemente giurisdizione o possibilita' di applicare questo testo), anche perche' il mittente dei messaggi molesti e' facilmente identificabile. A differenza infatti dei messaggi telefonici, i messaggi Internet sono completamente documentati ed e' immediato risalire dall'indirizzo del mittente al "provider" e da questo alle generalita' del possessore del collegamento, che e' appunto responsabile per se' o per altri che lo hanno usato. La conseguenza di questo comportamento puo' dunque portare alla sospensione del servizio e anche alla trasmissione degli atti alle autorita' di polizia se ne vengono ravvisati gli estermi.

Una denuncia alla Direzione Telecom di un caso reale da parte di un utente reale darebbe percio' il via a un'indagine che creerebbe un precedente di grande importanza, e senza dubbio una forte cassa di risonanza per mettere finalmente al bando la pratica poco virtuosa dello "spamming" e migliorare l'uso della rete in Italia.


Art. 26 D.M. 197/97 sul Regolamento di Servizio Telecom Italia

1. L'abbonato non puo' servirsi del proprio impianto per effettaure comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.

2. L'abbonato non puo' utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.

3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.

4. Il gestore ha la facolta' di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle Autorita' competenti.


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