INFORMAZIONI DI BASE SUL LAVORO INTERINALE

 

La Legge n.196 del 24.06.97 ha istituito il cosiddetto "LAVORO IN AFFITTO" o "LAVORO INTERINALE", ovvero la possibilità da parte di "Agenzie di collocamento private", di procurare alle aziende che ne facciano richiesta, lavoratori con contratto a tempo determinato.

Il "lavoro interinale" consiste nella creazione di un rapporto di lavoro fra tre parti:

 

  1. IL LAVORATORE
  2. L’AGENZIA CHE COLLOCA IL DIPENDENTE
  3. L’IMPRESA UTILIZZATRICE

 

Il LAVORATORE che intende avvalersi del lavoro interinale deve inviare un curriculum alle agenzie abilitate ad agire come "società di fornitura di lavoro interinale". I curriculum devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile. Inoltre è opportuno, prima di inviare il curriculum, contattare le varie agenzie per conoscere il tipo di figura professionale richiesto. Dopo l’invio del curriculum il lavoratore viene eventualmente contattato per il colloquio presso l’agenzia di lavoro interinale.

 

LA SOCIETÀ DI LAVORO INTERINALE, al termine del colloquio, può assumere il lavoratore ritenuto idoneo, con un contratto regolare denominato "contratto di lavoro interinale", per un periodo variabile da due settimane ad un anno. Tale contratto potrà essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata. Una volta assunto, il lavoratore interinale,

viene "affittato" all’impresa utilizzatrice. Sarà comunque la società di lavoro interinale a pagare lo stipendio al lavoratore.

L’IMPRESA UTILIZZATRICE è quella presso la quale il lavoratore presta la propria opera.

Essa si avvale dell’opera del lavoratore per il periodo stabilito e, paga per questa prestazione, la società fornitrice. L’impresa utilizzatrice può far richiesta di lavoratori temporanei solo se non ha effettuato licenziamenti collettivi da almeno un anno. Scaduto il periodo previsto, l’impresa può anche decidere di assumere il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato.

Le aziende possono affittare i lavoratori in questi casi:

 

 

Il lavoro in affitto è invece vietato nei seguenti casi:

 

Consigli finali.

  1. Individua l’Agenzia giusta rivolgendoti anche alle associazioni di categoria e al Centro di Accoglienza Informagiovani;
  2. Verifica la serietà dell’Agenzia controllando che questa abbia ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, che sia iscritta nell’apposito elenco degli intermediari e che possieda i requisiti di legge.

 

Per tutte le ulteriori informazioni relative al lavoro interinale e per gli indirizzi delle agenzie abilitate a svolgere il servizio rivolgiti al Centro di Accoglienza Informagiovani