INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti - indennità ordinaria di disoccupazione - indennità di disoccupazione per lavoratori agricoli: alcune informazioni di base per usufruire di tali opportunità

In questo numero vogliamo, da un lato, ricordare a tutti gli interessati che il 31 marzo prossimo scadono i termini per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti e, dall'altro, parlare di quelle che sono le possibilità e i requisiti necessari, per i lavoratori che hanno perso il lavoro, di ottenere una indennità di disoccupazione.

INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

SPETTA ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione volontaria, che siano stati licenziati (attenzione: dal 1° gennaio 1999 non viene più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente);

QUANDO il lavoratore può far valere:

SPETTA per 6 mesi (9 mesi per gli ultracinquantenni);

LA DOMANDA va indirizzata all'INPS e presentata alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego (Ufficio di Collocamento) entro 68 giorni dal licenziamento;

L'IMPORTO è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile di L. 1.423.713;

VIENE PAGATA ogni mese presso tutte le sedi INPS;

CESSA quando il lavoratore:

Nel caso in cui la domanda viene respinta, è possibile prestare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS (anche tramite gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge), entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera in cui si comunica che è stata respinta la domanda.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta ai lavoratori che hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno 2000, fermo restando il requisito dei due anni complessivi di contribuzione. L’interruzione del rapporto di lavoro dovuto a dimissioni, inoltre, non pregiudica la possibilità di ottenere l’indennità come nel caso della disoccupazione ordinaria.

Ricordiamo che concorrono a formare le 78 giornate anche i periodi di malattia, infortunio, gravidanza, ferie, se insorti durante i periodi di lavoro.

Le domande possono essere presentate presso le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego o all'INPS; coloro che hanno diritto anche all'assegno al nucleo familiare dovranno presentare le denunce dei redditi del proprio nucleo familiare per gli anni 1998-1999. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2001. L'indennità dovuta sarà liquidata nei limiti del 30% della retribuzione di riferimento e spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente. L'indennità viene pagata con un unico assegno inviato a casa del lavoratore e se ne ha diritto anche se nel frattempo il beneficiario non è più disoccupato.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE È POSSIBILE RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI, PRESSO L’UFFICIO DI COLLOCAMENTO O PRESSO L’INPS