L' ammortamento delle immobilizzazioni materiali

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Aspetti civilistici, contabili e fiscali: la rappresentazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e del relativo ammortamento; i problemi di contabilizzazione.

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               a) Costi Ammortizzabili b) Piano d'ammortamento c) Disciplina civilistica  e) Riserva per rinnovi  f) scritture e  procedure  g) Costo pluriennale  

               h) Ammortamento fiscale

                                                                                                                 

 

Costi ammortizzabili

I beni strumentali si contraddistinguono dagli altri beni utilizzati nell’economia dell'azienda per il durevole contributo da essi fornito alla produzione e alla gestione dell’impresa.

La caratteristica principale di tali beni è quella di incorporare una potenzialità di servizi produttivi che saranno gradualmente resi durante l'arco temporale di svolgimento della loro vita utile.

I costi d’acquisizione relativi ai beni strumentali non possono venire imputati per intero all' esercizio nel quale sono sostenuti, l'utilità che da tali beni si ricava non viene ad esaurirsi in quell’esercizio, ma si estende a tutti gli esercizi e va quindi ripartito, di regola, a carico degli esercizi nei quali essi saranno passibili di utilizzazione economica.

In un sistema di bilancio ha valori storici, i beni strumentali danno origine quindi ai cosiddetti costi ammortizzabili.

I costi sostenuti per l'acquisizione dei beni materiali diventano ammortizzabili solo se i fattori produttivi sono strumentali (impianti industriali, macchine e utensili, fabbricati commerciali ecc.) per l'impresa che li ha acquistati. Se i beni non sono strumentali (fabbricati civili), non vi è un’utilità ripetuta del bene e il loro costo non può quindi essere ripartito tra più esercizi, ma deve essere imputato all'esercizio in cui è sostenuto, fatte salve deroghe particolari.

Il costo di un bene non è ammortizzabile per la sua natura (semplicemente perché impianto o macchinario), ma per la funzione (destinazione all’attività produttiva) che esso assume nell'esercizio dell'impresa. Infatti, è evidente che un automezzo non diventa strumentale per l’impresa che lo costruisce o che lo acquista per destinarlo alla vendita, mentre assume carattere di strumentalità ed il suo costo diventa ammortizzabile, quando l'automezzo è acquistato da un'azienda che lo destina al trasporto di beni e persone.

 I costi ammortizzabili sono dati dal valore dei beni strumentali che si consumano o si deprezzano col tempo, in altre parole dal costo delle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

I costi pluriennali relativi a fattori produttivi non consumabili, quali i terreni, non sono soggetti ad ammortamento, salvo siano adibiti a cave o a miniere in quanto:

·     strumentali  per la produzione e la vendita dei beni dell'impresa ;

·     oggetto di consumo e deperimento.

Gli investimenti aziendali in fattori produttivi durevoli avendo una durata limitata nel tempo partecipano alla formazione del reddito dei vari esercizi in cui avviene il loro utilizzo mediante quote di ammortamento, che rappresentano la parte di costo attribuibile a ciascuno dei detti esercizi.

La procedura di ammortamento di un bene strumentale consiste nella ripartizione del suo valore su un numero di esercizi pari alla sua vita utile.

La relazione governativa al decreto legislativo 9/4/1991, n. 127, d’attuazione della IV direttiva CEE a commento dell'art. 2426 del Codice civile con cui si stabilisce che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere ammortizzato "sistematicamente", così recita:

“L'avverbio sistematicamente mira ad evitare che gli ammortamenti siano accelerati o rallentati nei vari esercizi secondo la convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani appositamente prestabiliti”.

L'avverbio sta però ad indicare che l'ammortamento deve essere impostato in modo tale che le quote siano effettuate per importi costanti.

Essendo inoltre possibile che i piani di ammortamento possano essere modificati per il mutare dei piani aziendali di utilizzazione dei cespiti, è consentita la correzione dei criteri e dei coefficienti applicati per la strutturazione originaria del piano imponendone però la motivazione nella Nota Integrativa.

Il concetto d’ammortamento assume diversi significati a seconda che si considerano il suo aspetto economico, il suo aspetto finanziario oppure quello contabile.

Sotto il profilo:

·     tecnico-economico, l'ammortamento evidenzia il costo dovuto alla perdita del valore delle immobilizzazioni, durante un certo intervallo di tempo, per il loro logorio fisico determinato dall'uso e/o dall'obsolescenza;

·     nell'ottica finanziaria la principale funzione delle quote di ammortamento è quella di individuare, cioè di misurare, la quota di risorse monetarie affluite all'azienda tramite i ricavi e destinata a coprire una quota dell'investimento attuato nelle immobilizzazioni tecniche e pertanto l'ammortamento rappresenta una fonte o strumento di autofinanziamento (improprio) che permette all'azienda di procurarsi una certa liquidità per effetto dell'imputazione nel Conto economico di costi d'esercizio non accompagnati da uscite finanziarie, contrapponibili ai ricavi monetari derivanti dalla vendita.

Infatti, tanto maggiori sono gli ammortamenti imputabili ad un esercizio, tanto minore è il risultato del prodotto attribuibile allo stesso (utile d'esercizio) e quindi minori sono  i dividendi distribuiti agli azionisti oltre un minor carico fiscale per l'esercizio in questione. Il tutto comporta un differimento temporale delle imposte che si traduce in termini monetari, fisco permettendo, in un minor esborso finanziario.

Pertanto, attraverso la procedura dell'ammortamento l'azienda (sempre che i ricavi siano superiori ai costi) ricostruisce i mezzi finanziari che erano a suo tempo serviti per l'acquisto dei beni strumentali e quindi si mette in condizione  di poterli sostituire al termine della loro vita utile.

·     dal punto di vista contabile l'ammortamento è un processo di ripartizione del costo iniziale di una immobilizzazione tra gli esercizi in cui essa partecipa ai processi produttivi.

L'ammortamento diventa quindi un metodo sistematico di reintegrazione economica del capitale investito in immobilizzazioni, riducendo l'ammontare dell'utile d'esercizio.

 

Gli elementi necessari per la redazione di un piano di ammortamento

 

L’ammortamento ha inizio nell'esercizio in cui il cespite è disponibile e pronto all'inserimento nell'organizzazione produttiva aziendale.

E' bene precisare che l'ammortamento va rilevato per ciascun bene, nella quota ritenuta congrua, anche se l'azienda ha subito una perdita. Ai fini della veridicità del bilancio, e secondo corretti principi contabili, le quote d’ammortamento non devono essere manovrate per alterare i risultati d'esercizio.

La redazione del piano richiede la conoscenza dei seguenti elementi

a) il valore da ammortizzare: è costituito dalla differenza tra il costo sostenuto e il presumibile valore netto di realizzo al termine del periodo di vita utile del bene, purché apprezzabile e stimabile in termini monetari;                          

b) la vita utile del cespite: va considerata la sua durata economica, spesso inferiore a quella fisica, determinata tenendo conto del logorio fisico, dell'obsolescenza connessa ai cambiamenti tecnologici, delle politiche di manutenzione, dell'adeguatezza alle dimensioni aziendali e all'organizzazione produttiva e d’ogni altro fattore ambientale, economico o legale che possa incidere sull'uso del bene da ammortizzare.

La vita utile deve essere periodicamente esaminata per accertare che non vi siano  cambiamenti rispetto alle condizioni originarie della sua stima;

c) i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare: i metodi con cui si calcolano le quote di ammortamento da riferire ai singoli esercizi devono essere razionali e sistematici.

 Il metodo a quote costanti, è il più diffuso e di facile applicazione e si fonda sull'ipotesi che l'utilità del cespite si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene.

Tali quote si determinano dividendo il costo da ammortizzare per il numero d’anni corrispondente alla durata economica del bene, oppure applicando al valore da ammortizzare sempre la medesima percentuale d’ammortamento.  

I principi contabili considerano accettabile anche il metodo a quote decrescenti nell'ipotesi di beni che hanno una maggiore utilità nei primi anni di vita, mentre la stessa si riduce successivamente a causa del diminuire dell'efficienza tecnica e del maggior peso dei costi di manutenzione; scartano invece i metodi a quote crescenti o variabili in funzione di parametri quantitativi.

Le quote decrescenti possono essere calcolate con il procedimento aritmetico o applicando una percentuale  costante di ammortamento al valore residuo del costo da ammortizzare, esistente all'inizio di ogni esercizio.

 

La disciplina  civilistica  dell'ammortamento

                                                             

Il codice civile non stabilisce alcun criterio particolare di ammortamento; anche se impone che tale processo debba essere eseguito in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali e nel rispetto del principio generale della prudenza.

La facoltà di valutare la quota annuale di ammortamento deve perciò essere esercitata dagli amministratori con  razionalità e in conformità alla norma generale dello stesso codice civile che richiede la presentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Il calcolo delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali va effettuato valutando tutte le varie cause tecniche ed economiche ordinarie che hanno determinato il deprezzamento del bene strumentale nel periodo, anche quando viene a mancare un utile d'esercizio.

Infatti, i beni strumentali sono soggetti ad un deprezzamento continuo al quale occorre far fronte mediante il processo di ammortamento.

Più precisamente il valore dei beni strumentali si riduce per tre forme di deperimento:

a) deperimento fisico (senescenza): è riferito allo sfruttamento dell'immobilizzazione.

Ha luogo per logorio fisico derivante dall'uso e per la crescente incidenza di guasti che provocano un utilizzo irregolare del bene con rendimenti e volumi di produzioni minori.

Si può manifestare gradualmente o improvvisamente e dipende da una molteplicità di fattori (mancanza di manutenzione preventiva ecc.).

Il deperimento dipende anche dall'invecchiamento del bene strumentale che, indipendentemente  dalla sua utilizzazione, si deprezza con il semplice decorrere del tempo;

b) deperimento economico (obsolescenza): è determinato dal progresso tecnologico che introduce immobilizzazioni tecniche aventi caratteristiche di rendimento migliori le quali consentono di diminuire i costi unitari di produzione;

c) inadeguatezza: si ha quando un bene strumentale non è ritenuto più idoneo a soddisfare le necessità del sistema produttivo nel quale è inserito.

In questi casi l'immobilizzazione tecnica deve essere sostituita o destinata ad altra utilizzazione.

Nella pratica aziendale, s’incontrano, però, delle serie difficoltà per l'individuazione dell'entità delle quote di ammortamento riferite ai fattori pluriennali.

Infatti, è difficile stabilire le percentuali del deperimento e quello del consumo, traducendole poi in cifre assolute. Si procede, quindi, a delle congetture che, per loro natura, sono caratterizzate da una soggettività più o meno marcata, anche se l'art. 2427 c.c. impone agli amministratori di indicare nella Nota Integrativa i criteri seguiti per il calcolo degli ammortamenti, come pure le eventuali modifiche rispetto a quelli adottati nel periodo precedente.

L'ammortamento è il risultato di un processo di congettura, cioè di una divisione ragionata di un valore comune a più esercizi costituenti la durata economica del costo pluriennali.

 

Riserva per rinnovi.

 

Accade molto spesso che il rinnovo di un bene strumentale comporti il sostenimento di una spesa superiore al costo storico originario del bene sostituito, sia perché il nuovo bene ha in genere caratteristiche tecnologiche più avanzate e sofisticate e una migliore capacità produttiva.

L'azienda, in funzione dei maggiori futuri esborsi, può seguire una politica di minore distribuzione di utili, destinando nel tempo quote del reddito dei vari esercizi alla costituzione e al successivo incremento di una riserva per rinnovi di beni materiali.

La riserva per rinnovi è una riserva straordinaria e appare in bilancio nel patrimonio netto come  sottovoce  della  voce A  VII  “Altre riserve”.

La destinazione di una quota di utile ad una riserva per rinnovamenti  costituisce una fonte di autofinanziamento proprio.

 

Le scritture contabili dell'ammortamento

 

Le scritture contabili di ammortamento trasferiscono quote di costi dai conti accesi ai costi pluriennali ai conti accesi ai costi d'esercizio. L'ammortamento rappresenta, quindi, lo strumento contabile attraverso il quale un costo a carattere pluriennale può divenire, per quote, un costo d'esercizio.

 

Procedimento contabile di rilevazione in bilancio.

 

Come già sappiamo l'ammortamento si rileva in contabilità generale con il procedimento indiretto o fuori conto, accreditando le quote di ammortamento nei conti economici accesi ai fondi di ammortamento, che accolgono rettifiche dei costi pluriennali.

Per quanto concerne la rappresentazione in bilancio, nel Conto Economico gli ammortamenti dei beni materiali vengono iscritti tra i costi di produzione, alla voce B 10) b) “ammortamenti delle immobilizzazioni materiali”; eventuali  svalutazione (dovute a diminuzioni durevoli di valore) vanno iscritte alla voce B 10) c) “altre svalutazioni  delle immobilizzazioni”.

Se il bilancio è redatto secondo le modalità ordinarie, le immobilizzazioni devono essere iscritte nello Stato patrimoniale  al netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione, mentre questi appaiono indicati nella Nota integrativa.

In contabilità generale, la quota di ammortamento determina  per ciascun gruppo di immobilizzazioni: 

in Dare del conto “Ammortamenti”, conto economico acceso alle variazioni d'esercizio, la quota di costo di competenza del periodo considerato;

in Avere del conto “Fondo ammortamento”, conto economico acceso alle immobilizzazioni considerate,  una indiretta  rettifica.

Il fondo ammortamento   è la sommatoria delle quote di ammortamento effettuate fino ad un dato esercizio di vita utile del bene strumentale, mentre la differenza tra il costo pluriennale  e il totale delle quote di ammortamento evidenziate nel rispettivo  fondo si denomina  valore residuo da ammortizzare o valore contabile.

La rilevazione indiretta dell'ammortamento fornisce inoltre i dati necessari per la redazione della Nota integrativa del bilancio, la quale deve evidenziare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando tra l'altro per ciascuna voce:

·        il costo originario;

·        i precedenti ammortamenti;

·        gli ammortamenti dell'esercizio.

 

Costi pluriennali interamente ammortizzati.

 

Quando un costo pluriennale è interamente ammortizzato e il bene viene ancora  utilizzato nell'ambito della gestione d'azienda, è buona regola lasciar ancora comparire le poste relative nella contabilità  aziendale, anche se non influiscono più nella determinazione del risultato del prodotto.

In questo modo si riesce a fornire una rappresentazione più completa e verosimile dell'aspetto patrimoniale di cui si avvale l'azienda.

Viceversa, nel caso in cui il bene strumentale venga distolto dal processo produttivo, si dovranno attuare le scritture in P.D. di eliminazione dal sistema dei valori azienda, sia del valore ammortizzato che delle quote di ammortamento imputate agli esercizi precedenti.

 

Le norme fiscali relative all'ammortamento

 

Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili fiscalmente a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle finanze del 31/12/1988, applicati secondo le modalità indicate dal T.U.I.R..

I coefficienti sono stabiliti per categoria di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Il coefficiente di ammortamento del primo esercizio deve essere ridotto alla metà della quota ordinaria massima stabilita dalla tabella ministeriale per la specifica attività.

Le norme consentono di rendere flessibile, modulata e articolata la determinazione delle quote di ammortamento deducibili in ciascun esercizio.

Infatti, il valore della quota di ammortamento ordinario può essere modificato con:

·     l'ammortamento intensivo o accelerato:  la quota di ammortamento ordinaria può essere aumentata in qualunque esercizio in relazione alla più intensa utilizzazione del cespite rispetto alla norma del settore economico di appartenenza dell'azienda.

L'eventuale più intenso sfruttamento deve essere adeguatamente dimostrato e documentato agli uffici fiscali;  

·     l'ammortamento anticipato: la quota accantonata  nel primo esercizio di entrata in  funzione dei cespiti e nei due successivi  può essere elevata fino a due volte la quota di ammortamento ordinaria.

In questo caso non è necessaria una più intensa utilizzazione del bene strumentale né le formalità previste per l'ammortamento intensivo.

Se il coefficiente ordinario è stabilito nella misura del 15% del costo, l'ammortamento complessivamente deducibile può giungere fino al 30%, con una quota aggiuntiva del 15% a titolo di ammortamento anticipato.

E'  evidente che per il primo esercizio la quota di ammortamento deducibile verrà contenuta nel limite di  due volte  la metà della quota di ammortamento ordinario.

In altre parole, se la quota ordinaria è del 10%, nel primo esercizio, la quota massima deducibile, potrà arrivare fino al 10% (5%+5%); analogamente se la quota ordinaria è del 12% la quota massima deducibile nel primo esercizio potrà arrivare fino al 12% (6% + 6%).

Se si acquistano beni strumentali già utilizzati da altri soggetti (beni strumentali usati), l'ammortamento anticipato può essere calcolato e dedotto soltanto un volta e precisamente nell'esercizio di entrata in funzione del bene strumentale.

La normativa fiscale sull'ammortamento anticipato costituisce lo strumento con cui lo Stato incentiva le imprese ad effettuare nuovi investimenti e a rinnovare i beni strumentali, consentendo loro, attraverso la maggiorazione delle quote di ammortamento, di differire il pagamento delle imposte sul reddito.

Agli effetti della trasparenza del bilancio e del rispetto dei principi contabili, quando si applica l'ammortamento anticipato si possono verificare due casi:

a) se l'ammortamento anticipato si determina per necessità (anticipato proprio) in quanto la quota di ammortamento ordinario non è civilisticamente adeguata in relazione al deperimento e al consumo subito da bene e al suo possibile utilizzo futuro, l'intero ammontare dell'ammortamento (ordinario + anticipato) viene:

- nello Stato Patrimoniale, portato in deduzione del valore dell'immobilizzazione materiale;

- nel Conto Economico, iscritto tra i costi di produzione, alla voce B10) b) “Ammortamento” delle immobilizzazioni materiali;

b) se l'ammortamento anticipato si determina esclusivamente per opportunità (anticipato improprio)  cioè  per usufruire del differimento delle imposte, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della  situazione aziendale l'intero ammontare dell'ammortamento (ordinario + anticipato) viene accantonato per destinazione di una quota di utile a specifica riserva.

In contabilità generale si rileva perciò la quota dell’ammortamento ordinario relativa   all’esercizio in cui si riferisce mentre nell’esercizio successivo, per delibera assembleare considerato che vengono intaccati i diritti dei soci rispetto la destinazione dei dividendi, si rileva l’accantonamento di una quota utile per l’ammortamento anticipato imputabile fiscalmente all esercizio precedente.

Ne segue che l'ammortamento anticipato proprio rende più breve il tempo di recupero del costo storico dell'immobilizzazione materiale, dando un pieno riconoscimento civilistico al maggior deprezzamento del bene strumentale, mentre l'ammortamento anticipato improprio , visto come un beneficio fiscale per l'azienda, produce solamente un differimento del carico fiscale di competenza dell'esercizio.

Quando l'ammortamento anticipato si calcola per opportunità fiscale, bisogna accantonare nel Fondo per imposte quella parte delle imposte di competenza che risulta differita e che verrà pagata negli esercizi successivi.

Dal punto di vista civilistico è necessario verificare se la quota di ammortamento deducibile fiscalmente è di competenza dell'esercizio.

Possono verificarsi due casi:

1) la quota di ammortamento " fiscale " coincide con la quota civilisticamente di competenza dell'esercizio, cioè con il deprezzamento subito dal bene, tenuto conto non solo del deperimento e dell'obsolescenza ma anche delle possibilità di utilizzo futuro; in tale caso la quota di ammortamento anticipato, si imputata al Conto economico tra i costi di produzione sotto la voce Ammortamenti  è portata in Stato patrimoniale in deduzione del valore del bene  a cui si riferisce, viene detta propria; l'importo affluito nel Conto economico è interamente deducibile;

2) la quota di ammortamento " fiscale " eccede la quota civilisticamente di competenza dell'esercizio (ciò accade generalmente in caso di applicazione dell'ammortamento anticipato ai fabbricati) iscritta nel Conto economico per sola opportunità fiscale, determinato secondo le esigenze civilistiche; la quota eccedente l'importo ammesso fiscalmente costituisce un costo non deducibile e determina, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, una variazione aumentativa del reddito di bilancio, cioè un componente positivo del reddito fiscale, viene chiamata impropria.

Le rilevazioni contabili dell'ammortamento anticipato improprio sono uguali a quelle dell'ammortamento anticipato proprio; vi è solo l'obbligo di calcolare le “imposte latenti” per indicarle nella Nota Integrativa.

3) l'ammortamento calcolato usufruendo della normativa fiscale (è quindi anche quando possibile, dell'ammortamento anticipato) risulta superiore all'importo dell'ammortamento che sarebbe civilisticamente corrretto; in questo caso si ha inquinamento del bilancio in quanto la norma fiscale condiziona la deducibilità degli ammortamenti alla loro iscrizione in Conto Economico e quindi l'impresa è costretta ad alterare il risultato economico dell'esercizio iscrivendo nel bilancio un costo superiore a quello reale;

·     l'ammortamento ridotto e insufficiente:  il periodo di ammortamento può essere allungato calcolando quote di ammortamento inferiore a quelle ordinarie e attuando il recupero della differenza nei periodi di imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento ( ammortamento ridotto ).

Tuttavia, se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta è inferiore alla metà nella misura ordinaria, il minore ammontare tra quanto dedotto e la soglia del 50% non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore ( ammortamento insufficiente o penalizzato );

·     l'ammortamento integrale: le imprese che adottano la contabilità ordinaria possono portare per intero a carico dell'esercizio i costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni tecniche  del valore unitario non superiore a lire 1000000.

E' questo il limite quantitativo per poter considerare il costo di questi piccoli beni strumentali come un costo di esercizio, anziché un costo pluriennale.

La deducibilità di tali beni in unica soluzione è una facoltà e non un obbligo, quindi anche per essi è possibile effettuare l'ammortamento applicando le regole generali.  

 

               

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