NOTA INTEGRATIVA

Criteri di valutazione per le poste di bilancio e deroghe. Movimenti delle immobilizzazioni. Debiti e crediti. Rettifiche e accantonamenti fiscali. Valutazione delle rimanenze di beni fungibili.

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E’ ormai entrato nella prassi della giurisprudenza e degli operatori economici il concetto secondo il quale il bilancio di esercizio si compone di tre documenti, ossia lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Se, da un lato, l’articolo 2423 del codice civile dà pari dignità a questi documenti, dall’altro è evidente che il ruolo che essi svolgono è profondamente diverso.

Dal punto di vista dell’azienda, i documenti più importanti sono probabilmente lo stato patrimoniale e il conto economico. Essi rappresentano infatti la sintesi dei dati aziendali e sono il frutto di un processo di determinazione e di valutazione delle poste che è noto al redattore del bilancio. Chi invece si avvicina al bilancio con intento cognitivo, e cioè con la necessità di ricavare informazioni relative alla società, è destinato a concentrare la sua attenzione sulla nota integrativa. Questo proprio perché gli altri due documenti, in quanto sintesi dei dati contabili, aggiungono ben poche informazioni di utilità ai terzi.

Stato patrimoniale e conto economico consentono:

a)    una visione statica della società, nel senso che forniscono la base per gli indicatori di patrimonializzazione, di rendimento, di corretto finanziamento e così via per l’esercizio al quale il bilancio si riferisce;

b)   una minima visione dinamica, in quanto i singoli conti devono essere accompagnati dall’indicazione del loro valore nell’esercizio precedente.

Al di fuori di questi elementi è solo la nota integrativa redatta a norma dell’articolo 2427 del codice civile a consentire ai terzi che si avvicinano al bilancio di avere informazioni più chiare sugli accadimenti e sulla situazione aziendale. Proprio per questo motivo il legislatore ha posto particolare attenzione al contenuto minimo obbligatorio della nota integrativa.

La tecnica legislativa adottata è stata quella di prevedere un elenco particolarmente corposo di richieste (l’articolo 2427 del codice civile consta di 18 punti che devono essere sviluppati), introducendo in seguito la possibilità di ridurre le informazioni obbligatorie per le aziende di dimensioni inferiori. La nota integrativa in forma abbreviata, disciplinata dall’articolo 2435-bis del codice civile, rappresenta infatti un sotto-insieme degli elementi contenuti nella norma generale sul contenuto del documento. Alla luce di queste considerazioni, e quindi ponendo l’accento sul ruolo informativo che la nota integrativa deve svolgere, esaminiamo il caso di una società con produzione industriale, ponendo l’accento sui principali punti che devono essere affrontati nel documento.

 


 

I punti fondamentali della nota integrativa

 

Se prendiamo in considerazione sia l’articolo 2427 sia le altre norme del codice civile che dettano disposizioni in merito al contenuto della nota integrativa, possiamo evidenziare gli elementi più importanti che determinano il valore informativo del documento. Possiamo individuare i seguenti aspetti:

-     criteri di valutazione (articolo 2427, numero 1) e relative deroghe,

-     movimenti delle immobilizzazioni (articolo 2427, numero 2),

-     informazioni sui debiti e sui crediti (articolo 2427, numero 6),

-     rettifiche e accantonamenti di natura fiscale (articolo 2427, numero 14),

-     valutazione delle rimanenze di beni fungibili (articolo 2426, numero 10).

E’ appena il caso di precisare che anche le altre informazioni richieste dal codice civile o da altre leggi devono comparire nella nota integrativa e devono essere trattate con cura e con il dovuto approfondimento. Le voci che abbiamo individuato costruiscono però una specie di “asse portante”, sia perché toccano gli aspetti quantitativamente più rilevanti dei bilanci.

Per ciascuno di questi elementi esaminiamo in dettaglio quali sono le linee che devono guidare il redattore della nota integrativa.

 

 

Criteri di valutazione e deroghe

 

La nota integrativa deve necessariamente specificare con quali criteri sono state determinate le poste di bilancio che derivano da un processo di valutazione. Il compito degli amministratori, quindi, è quello di illustrare il processo valutativo adottato per ciascuna voce di bilancio, seguendo uno schema logico che può essere sintetizzato nei seguenti punti:

-     evidenziazione degli elementi considerati nella valutazione;

-     illustrazione dei criteri alternativi di valutazione;

-     motivazione della scelta effettuata.

Per la redazione del bilancio e per la valutazione delle singole poste è opportuno fare riferimento anche ai principi contabili redatti dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri periti commerciali. La nota integrativa deve indicare anche i criteri adottati per le rettifiche di valore. Questo termine fa riferimento alle variazioni delle poste attive e passive di bilancio intervenute nel corso di un esercizio. Possono pertanto essere ricomprese tra le rettifiche le seguenti voci di bilancio di esercizio:

-     rivalutazioni e svalutazioni di poste attive sia relative a beni strumentali sia relative ad attività finanziarie;

-     ammortamenti;

-     accantonamenti ai fondi portati in deduzione dalle poste dell’attivo;

-     sopravvenienze attive per decrementi di passività;

-     sopravvenienze passive per decrementi di attività;

-     insussistenze di attivo e di passivo.

Tutte le volte che un valore dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale è stato modificato nel corso dell’esercizio, il criterio utilizzato per operare tale rettifica deve essere giustificato e illustrato nella nota integrativa.

Per ciascuna rettifica gli amministratori dovranno indicare il criterio adottato, avendo cura di evidenziare che lo stesso rientra tra quelli previsti dall’articolo 2426 del codice civile. In particolare, si deve indicare in modo specifico il criterio adottato e non limitarsi alla generica affermazione che si è proceduto nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dalla normativa sul bilancio di esercizio. Se particolari condizioni lo richiedono, infatti, occorre che gli estensori del bilancio adottino delle valutazioni difformi dai criteri indicati in tale articolo.

La nota integrativa deve però dare conto al lettore del bilancio dell’esatta situazione aziendale e delle scelte operate in sede di valutazione del bene. E’ pertanto richiesto che la nota integrativa contenga le opportune motivazioni alla deroga, indicando le influenze della scelta operata sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Se per effetto della valutazione alternativa si sono formati degli utili, questi devono essere accantonati in una riserva che potrà essere distribuita solo quando il maggior valore derivante dalla valutazione risulterà realizzato oppure coperto da ammortamenti.

Va poi notato che è possibile un altro tipo di deroga nelle valutazioni. L’articolo 2423-bis del codice civile stabilisce infatti il principio della continuità delle valutazioni, secondo il quale i criteri di valutazione non devono maturare da un esercizio all’altro. Il secondo comma di tale articolo prevede altresì che, se per ragioni particolari i criteri vengono ad essere modificati, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sul bilancio della società.

L’insieme delle norme indicate porta dunque a sottolineare la necessità che, ogniqualvolta nel bilancio compaiono elementi valutati in modo non conforme alle disposizioni civilistiche, la nota integrativa deve darne ragione e, soprattutto, deve spiegare gli effetti sull’andamento economico aziendale.

 

Movimenti delle immobilizzazioni

 

Le poste dell’attivo dello stato patrimoniale devono essere indicate al netto delle rettifiche operate.

Questa modalità di rappresentazione da un lato tutela i terzi, in quanto presenta valori di bilancio che hanno una effettiva consistenza economica, ma dall’altro non consente di ricostruire la storia delle voci di bilancio che interessano. Per evitare tale inconveniente è necessario che la nota integrativa, in quanto parte integrante del bilancio di esercizio, diventi lo strumento per evidenziare i movimenti delle immobilizzazioni.

Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, per le imprese industriali, nelle quali l’impiego di immobilizzazioni tecniche è necessariamente molto elevato e rappresenta una componente significativa dell’attivo immobilizzato.

Poiché la norma che richiede tale dettaglio (l’articolo 2427, numero 2, del codice civile) non fa riferimento ad una particolare categoria di immobilizzazioni, si ritiene che vadano considerate tutte le tipologie presenti nello stato patrimoniale, e quindi:

-     le immobilizzazioni materiali;

-     le immobilizzazioni immateriali;

-     le immobilizzazioni finanziarie.

 

 

Debiti e crediti

 

In sede di redazione dello stato patrimoniale è richiesta la separazione tra i crediti e i debiti esigibili entro l’esercizio successivo e quelli esigibili oltre tale data.

La nota integrativa richiede invece una ulteriore suddivisione relativamente a questi ultimi, in quanto prescrive che devono essere separati, distintamente per ciascuna classe, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Questa informazione consente di avere una visione più chiara sulla situazione finanziaria della società non solo nel breve ma anche nel periodo medio-lungo.

L’articolo 2427, numero 6, del codice civile richiede che la separazione degli importi avvenga distintamente per ciascuna voce; ciò implica la ripresa delle voci comprese nella sezione C al punto II dell’attivo e nella sezione D del passivo dello stato patrimoniale e la conseguente riclassificazione delle stesse. Pertanto, i destinatari del bilancio non solo saranno in grado di conoscere complessivamente i crediti e i debiti della società, ma potranno anche effettuare delle stime riguardo i prevedibili incassi e pagamenti dell’esercizio successivo e quelli con manifestazione finanziaria successiva. Inoltre, essi, avranno la possibilità di conoscere le entrate e le uscite finanziarie a lunga scadenza (superiori a cinque anni).

A tutela dei terzi e per una maggiore chiarezza di informazione il legislatore prescrive inoltre di indicare i debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali, evidenziando la natura della garanzia prestata.

L’obbligo riguarda tutti i debiti, a prescindere dalla durata residua degli stessi.

Si completano così le informazioni sulle garanzie prestate dalla società, direttamente o indirettamente, che devono risultare in calce allo stato patrimoniale a norma dell’articolo 2424 del codice civile.

 

 

Rettifiche e accantonamenti fiscali

 

Nella nuova versione dell’articolo 2425 del codice civile è stata eliminata l’appendice fiscale, per cui nel conto economico non è più presente una zona espressamente dedicata ad accogliere voci di natura tributaria. Ciò nonostante, il bilancio di esercizio deve tenere conto delle disposizioni fiscali che consentono agli amministratori deduzioni di costi ovvero accantonamenti superiori rispetto a quelli economicamente e civilisticamente corretti.

Si pone quindi il problema di come correttamente inserire queste poste nell’ambito del conto economico: mancando una parte dedicata alle rettifiche e agli accantonamenti fiscali, questi dovranno essere cumulati con le rettifiche di valore e con gli accantonamenti normalmente operati ai fini civilistici. Ciò significa, in termini pratici, che dovranno essere utilizzate le seguenti voci del conto economico:

B) 10) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

B) 10) b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

B) 10) d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante;

B) 12) accantonamenti per rischi;

B) 13) altri accantonamenti.

E’ in ogni caso evidente che, in questa situazione, non è possibile ricavare dai documenti che compongono il bilancio l’importo delle rettifiche e degli accantonamenti che derivano esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie favorevoli al contribuente.

A questa mancanza di informazioni sopperisce la nota integrativa. Il nuovo testo dell’articolo 2427 del codice civile prevede infatti al numero 14 che la nota integrativa dia informazioni circa:

-     i motivi delle rettifiche e degli accantonamenti fiscali;

-     i relativi importi;

-     l’evidenza degli importi rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico.

Questo significa che le singole voci del conto economico dovranno essere ripartite tra componente civilistica e componente fiscale di quest’ultima, inoltre, si dovranno spiegare i motivi dell’iscrizione.

 

 

Valutazione delle rimanenze di beni fungibili

 

Il problema della valutazione del magazzino si pone con particolare rilevanza per le aziende industriali, in quanto tra i componenti positivi del conto economico le rimanenze di prodotti rivestono una dimensione molto significativa. Per quanto riguarda la valutazione di beni fungibili, va rilevato che il codice civile lascia agli operatori ampia libertà nella scelta dei criteri, a condizione però che il criterio adottato sia compreso tra quelli indicati nell’articolo 2426, e precisamente:

-     metodo della media ponderata;

-     metodo del primo entrato, primo uscito (Fifo);

-     metodo dell’ultimo entrato, primo uscito (Lifo).

I criteri di valutazione applicabili, che sono rappresentati da criteri di rotazione del magazzino molto conosciuti in economia aziendale, possono dare origine, attraverso la loro applicazione, a valori di iscrizione in bilancio che differiscono in modo significativo dal valore basato invece sul criterio dei costi correnti alla fine dell’esercizio. Qualora i costi correnti determinano un valore inferiore al criterio di valorizzazione adottato, gli amministratori dovranno svalutare, per il rispetto del principio di prudenza nelle valutazioni, il valore delle rimanenze iscritto in bilancio e il relativo importo dovrà essere ridotto fino al valore dei costi correnti; in caso contrario, il valore inferiore che risulta in bilancio. Se invece gli amministratori scelgono di mantenere uno dei criteri di valutazione indicati in precedenza, il maggior valore al quale risultano iscritti i beni fungibili deve essere indicato nella nota integrativa. Inoltre, l’articolo 2426, comma 10, prevede che la differenza debba essere esplicitata per ciascuna categoria di beni.

La ragione della richiesta di spiegazioni consiste nella necessità di fare emergere dalla nota integrativa l’importo della riserva occulta che scaturisce dalla differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio e quello basato sulla valutazione al costo corrente. L’obbligo della indicazione nella nota integrativa è previsto tutte le volte che il valore attribuito ai beni fungibili si discosta in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio.

Il primo è un concetto relativo che dovrà essere valutato di volta in volta dagli amministratori. Per quanto riguarda invece i costi correnti, un criterio operativo per la loro determinazione potrebbe essere desunto dalla normativa fiscale: si potrebbe operare assimilando il concetto di costo corrente a quello di valore normale previsto dall’articolo 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Di conseguenza, si potrebbe considerare come costo corrente di un bene fungibile alla fine dell’esercizio il prezzo stabilito nei listini dei produttori del bene, ovvero, in mancanza, nei listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d’uso

 

 

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