I contratti del mercato finanziario

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Per Mercato, inteso in senso " aperto ", si intende il  complesso delle contrattazioni ( regole e leggi valevoli sul territorio nazionale e internazionale)  tra venditore e compratore a seguito del quale si stabilisce il prezzo di un bene (prodotti finanziari). Il mercato rappresenta il punto ideale nel quale avviene l'incontro della domanda e dell'offerta ( formazione dei prezzi ) tra operatori anche fisicamente lontani. 

                                                    

Mercato dei Capitali

a) Mercato Monetario

b) Mercato dei Cambi

c) Mercato Finanziario

         ***                                                            ***                                                Mercato Mobiliare

 

                                                                     a) Mercato Primario

                                                                     b) Mercato Secondario

                                  Mercato Regolamentato                                       Mercato Non Regolamentato          

  1) Borsa

  2) Mercato Telematico

  3) Mercato Ristretto

 4) Mercato Locale

 Terzo Mercato

 Mercato Privato

 

( La pubblicazione di questa tesina è tratta da un lavoro svolto presso L'ITC Bellotti di Bergamo; alla classe i nostri complimenti per il bel lavoro svolto)

Il mercato dei capitali, virtualmente, suddiviso in "mercato monetario e finanziario" è il luogo di incontro della domanda e dell’offerta di moneta e di titoli di credito, mediante il quale alcuni settori dell’economia (pubblico)  trasferiscono risorse finanziarie a quelli "richiedenti", principalmente lo Stato e poi l'imprese. L’insieme delle vendite e degli acquisti di  titoli costituisce il "mercato primario" ossia il mercato di titoli di nuova emissione; l’insieme delle contrattazioni dei titoli già in circolazione costituisce il "mercato secondario".

Presupposto fondamentale per l’esistenza di un mercato è che in esso si formi un prezzo; nel mercato monetario e finanziario questo è il tasso(prezzo) di interesse.

Il "mercato monetario" è quello in cui, in senso lato, vengono negoziate attività finanziarie a breve scadenza (durata non superiore ai 18 mesi)  e può essere definito come l’insieme di accordi che regolano la trasmissione di fondi a breve e brevissimo termine mediante l’emissione, lo scambio e il rimborso di attività caratterizzate da basso rischio e alta liquidità. L'organo tipico di questo mercato è la banca, la quale raccoglie mezzi finanziari a breve (depositi, conti correnti ecc.) per poi erogarli alle imprese affidate sotto forma di concessioni di crediti di finanziamenti.

In senso stretto, per "Mercato monetario"   si intende invece il complesso delle negoziazioni di attività finanziarie poste in essere non solo dalle banche, dalle imprese, dal Tesoro e da altri organismi al fine di mantenere in equilibrio la loro esigenza di cassa e di tesoreria. Il mercato monetario tratta, quindi, attività finanziarie a breve ed è per questo il luogo in cui convergono gli aggiustamenti della posizione di liquidità di tutti gli operatori. Teoricamente questo aggiustamento potrebbe avvenire mediante utilizzo di scorte liquide precedentemente accumulate. Queste però hanno rendimento basso (in molti casi anche nullo) e comportano, quindi, un elevato costo: da qui la convenienza per gli operatori di perseguire l’equilibrio in modo più dinamico mediante continui impieghi e disinvestimenti in attività finanziarie(acquisizioni di partecipazioni a breve , investimenti in titoli con scopo speculativo , impieghi in prodotti finanziari a breve termine di vario genere) che presentano un rendimento più alto. Poiché il mercato monetario è il luogo deputato per gli aggiustamenti delle posizioni di liquidità dei vari operatori, il sistema bancario - in quanto garante della liquidità del sistema economico - assume un ruolo di preminente importanza.

"Mercato finanziario" viene definito quello in cui si negoziano titoli a medio e lungo termine. Esso comprende sia i titoli di credito rappresentativi di capitali investiti nelle imprese (azioni), sia i titoli di debito emessi dalle imprese, dal settore pubblico e dagli altri intermediari finanziari (titoli di Stato e obbligazioni). Il mercato finanziario, e ancor più il comparto azionario, è tipicamente un mercato secondario il cui funzionamento ha significato economico nella misura in cui è condizione per l’esistenza di un solido mercato primario, il quale consente alle imprese e al settore pubblico di ottenere nuove risorse finanziarie a medio e lungo termine. L’effetto combinato dell’efficienza del mercato primario con quella del mercato secondario consente di conciliare le esigenze dei prestatori di fondi con quelle dei settori in deficit. Particolare attenzione merita il comparto dei titoli a media e lunga scadenza emessi dallo Stato, dai grandi enti pubblici e, in misura trascurabile, da società private.

Lo Stato emette titoli a copertura del suo fabbisogno di cassa, solo in parte soddisfatto dal gettito tributario. Ciascun emittente e sottoscrittore ha un diverso trattamento fiscale e titoli con differenti caratteristiche (cedola, condizioni di rimborso e di scadenza): si hanno pertanto tassi di rendimento diversi, dei quali, tuttavia, viene calcolata una media che rispecchia il peso degli operatori sul mercato. In linea di principio, le emissioni di titoli a scadenza media e lunga finanziano spese in conto capitale o investimenti, mentre gli impieghi a breve finanziano spese correnti.
 
 
 
LA BORSA VALORI E GLI INTERMEDIARI MOBILIARI
 

1.       Funzioni della borsa valori

2.     Speculazione nella borsa valori

3.     Regolamentazione della borsa valori

4.     La CONSOB

5.     La riforma della borsa valori

 

Nell’ambito del mercato finanziario particolare rilievo assume il "mercato mobiliare" che si caratterizza proprio per l’attitudine dei titoli negoziati alla circolazione e, quindi, al passaggio (fungibilità) da un soggetto economico all’altro, con il conseguente trasferimento della titolarità del credito.

La più alta espressione del mercato mobiliare è rappresentata dalla borsa valori, ossia dal mercato organizzato e funzionante secondo regole formali, in cui vengono scambiate azioni di società - per la cui quotazione sono richiesti determinati requisiti - obbligazioni e altri titoli a reddito fisso.

 
ORGANIZZAZIONE DELLA BORSA VALORI

 In Italia le borse valori sono organi a carattere pubblico, privi di personalità giuridica e sono istituite con decreto del Capo dello Stato su proposta del ministro del Tesoro. Anche in Francia, Belgio e Spagna le borse hanno carattere pubblico, mentre nei Paesi anglosassoni, in Olanda e in Germania ancora oggi sono dirette e amministrate da privati, senza sfuggire peraltro ai severi controlli degli organi governativi.

In tale mercato gli ordini di acquisto e di vendita dei vari titoli sono effettuati da SIM e da agenti di cambio e dall’incontro della domanda e dell’offerta si determinano i prezzi.

Il sistema di negoziazione dei titoli usato in passato è stato quello "alle grida": nell’apposita area dei locali di borsa loro riservata (chiamata corbeille o recinto delle grida), gli operatori gridavano la loro offerta fino a quando veniva accettata da un altro operatore.

La CONSOB, utilizzando i poteri a lei delegati dalla legge del 2 gennaio1991 n.1, ha organizzato forme diverse di negoziazione che fanno uso di computer: è questo il cosiddetto "mercato continuo" che consente la concentrazione delle negoziazioni in un unico mercato nazionale realizzato tramite il collegamento telematico delle singole borse. (vedi anche: riforma della b.v. al punto 1 B e C).

 
FUNZIONI DELLA BORSA VALORI

Le funzioni economico - tecniche tipiche del mercato borsistico sono principalmente quelle di:

attirare il risparmio per consentire il finanziamento delle imprese (acquisto di azioni) e della pubblica amministrazione (acquisto di titoli pubblici;

assicurare liquidità agli investimenti attraverso la vendita dei titoli in qualunque momento e, nei casi dei titoli pubblici, senza attenderne la scadenza.

 Attraverso la comunicazione dei prezzi e delle quantità dei titoli scambiati, la borsa fornisce, in modo indiretto, valide indicazioni ai risparmiatori per selezionare gli investimenti più profittevoli realizzando, così, una adeguata tutela del risparmio.

 Affinché tutte le condizioni si realizzino è necessario che:
 

 il mercato borsistico abbia un certo "spessore", vi sia cioè un elevato numero di titoli in circolazione;

vi sia una continuità di scambi per volumi di titoli elevati rispetto a quelli in circolazione (flottante, cioè la quantità di titoli di una società quotata che non fa parte di pacchetti di controllo e che pertanto può essere scambiata in borsa dal pubblico);

gli scambi siano concentrati in borsa;

vi sia trasparenza di comportamento da parte degli operatori e, quindi, adeguate informazioni sul mercato;

vi sia un ampio ventaglio di scadenze in grado di favorire scelte di portafoglio adeguate;

esista una componente speculativa con la funzione di sostenere i corsi dei titoli che non hanno trovato collocamento presso i risparmiatori, assicurando in ogni momento liquidità al mercato.

 
SPECULAZIONE NELLA BORSA VALORI
 

I pacchetti di azioni che attribuiscono il controllo della società raramente vengono ceduti e, quindi, rimangono fuori dal mercato di borsa, nelle mani di poche famiglie. Sono, dunque, per lo più azioni non facenti parte di pacchetti di controllo a essere trattate in borsa, anche se in essa non operano soltanto piccoli operatori, ma anche grandi speculatori professionali e gli stessi gruppi di comando delle società quotate sia allo scopo di ottenere le quotazioni della propria società, sia per speculare.

Per queste ragioni il mercato di borsa è essenzialmente un mercato speculativo: le quotazioni dei titoli sono sovente il risultato di manovre al rialzo o al ribasso messe in atto da ristretti gruppi finanziari.

Gli operatori che speculano in borsa vengono distinti in "rialzisti" e "ribassisti".

I rialzisti sono gli speculatori che, prevedendo l’aumento del prezzo di un determinato titolo, lo acquistano alla quotazione attuale (che ritengono conveniente) mediante contratto a termine, nella speranza che il valore aumenti e consenta loro di lucrare la differenza vendendo il titolo.

I ribassisti invece sono gli speculatori che, prevedendo la diminuzione del prezzo di un determinato titolo, lo vendono con contratto a termine, spesso senza neppure possederlo. Prima della scadenza del termine lo acquistano ad un prezzo presumibilmente minore rispetto a quello a cui l’hanno venduto, per cui lucreranno la differenza.

Gli speculatori operano quasi sempre "allo scoperto", cioè effettuando le operazioni di compravendita senza avere a che fare realmente con i titoli. Infatti, frequentemente, essi combinano le operazioni di segno opposto, compensandole una con l’altra.

Lo strumento tipico della speculazione è il "contratto a termine". Secondo gli articoli 1531-1535 essi sono compravendite di titoli nelle quali la consegna dei titoli e il pagamento del prezzo - che viene stabilito al momento della conclusione del contratto - vengono differiti alla fine del mese borsistico in corso o alla fine del mese successivo (l’inizio e la fine del mese borsistico sono stabiliti dal calendario di borsa fissato dalla CONSOB).

Se alla scadenza il prezzo del titolo è aumentato rispetto a quello stabilito alla conclusione del contratto, il compratore ha un guadagno a spese del venditore; se il prezzo invece è diminuito, è il venditore che guadagna a spese del compratore.

Nella contrattazione a termine, quindi, il compratore specula al rialzo e il venditore al ribasso.

 
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO MOBILIARE

 
Contrariamente a molti Paesi europei, dove l’accesso al mercato di qualsiasi operatore e la sua attività sono regolati da norme prudenziali, volte a garantire la protezione dei risparmiatori e la stabilità del sistema, nel nostro Paese si è giunti con molto ritardo a una organica regolamentazione del mercato mobiliare.

La legge 1/91 si caratterizza per alcuni contenuti che riguardano aspetti strutturali del mercato mobiliare. Ha previsto, infatti, che l’attività di negoziazione di valori mobiliari sia esclusivamente concentrata in borsa; che gli organismi cui erano affidati compiti di organizzazione e tutela della attività di borsa (Camera di Commercio, Deputazione, Comitato direttivo degli agenti di cambio) siano soppressi e sostituiti dal Consiglio di borsa che ne riassume le funzioni; che possano essere costituiti mercati locali riservati a titoli non quotati, per sostenere l’attività di piccole e medie imprese e sviluppare il "merchant banking".

Per quanto concerne il Consiglio di borsa, la legge ha voluto, con la sua costituzione, non solo ricondurre su base unitaria competenze prima esercitate da vari organi, ma ha inteso soprattutto creare un organismo situato in posizione centrale nell’ambito del mercato, destinato a svolgere, oltre che un ruolo di autoregolazione, una generale funzione di stimolo allo sviluppo del mercato borsistico.

In quanto espressione di tutte le categorie di soggetti che agiscono nel mercato mobiliare, esso dovrà sempre più rappresentare la sede in cui i diversi interessi andranno fatti convergere verso soluzioni univoche.

Con comunicazione del dicembre 1993 la CONSOB ha delegato al Consiglio di borsa:
 

i poteri di intervento in caso di interruzione degli scambi derivanti dal mal funzionamento del circuito telematico;

  la gestione dei parametri di negoziazione il cui superamento determina il blocco degli scambi;

la sospensione temporanea di un operatore che ne faccia richiesta;

la determinazione della quantità minima dei titoli quotati in base a criteri definiti in via generale;

un maggior ruolo operativo nell’organizzazione dei nuovi mercati di prodotti derivati "future" e "option".

LA CONSOB
 

L’attività delle borse valori è stata disciplinata da norme di carattere generale contenute nella legge 20 marzo 1913 n. 272 e dal regolamento di attuazione dell’11 agosto 1913 n. 1068. A tali disposizioni ha fatto seguito, molti anni più tardi, la legge del 7 giugno 1974 n. 216 che ha istituito la CONSOB - organo cui è stata affidata la vigilanza del mercato borsistico - con la quale sono state precisate alcune norme di regolamentazione del mercato ed i poteri della stessa CONSOB quale Organo di vigilanza.

Tali poteri sono stati, però, unicamente riferiti alla disciplina dei comportamenti dei singoli operatori, al fine di garantire la trasparenza delle attività svolte sul mercato: regolato era quindi il mercato e non i soggetti in esso operanti.

Successivamente la legge 4 giugno 1985 n. 281 ha introdotto disposizioni (art. 7) volte a conseguire la trasparenza degli assetti proprietari facendo obbligo a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), che detengano partecipazioni superiori al 2% in società con azioni quotate in borsa o ammesse alla negoziazione del mercato ristretto, di darne comunicazione scritta (entro 30 giorni) alle società stesse ed alla CONSOB (l’obbligo della precedente legge n.216 del ‘74 era riservato solo alle S.p.A. e alle S.r.l.).

La CONSOB, oltre a svolgere una funzione di controllo, fissa il calendario di borsa, determina i tipi di contratti di borsa ammessi e le modalità di formazione del listino, il quale indica la quotazione - o prezzo - a cui ciascun titolo è stato venduto alla chiusura giornaliera delle contrattazioni.

Il compito delicato dell’istituzione di controllo appare dalla previsione dell’articolo 8, il quale afferma che " la denuncia di reato di cui agli artt. 361 e 362 del codice penale deve essere proposta esclusivamente al presidente della CONSOB ". Per quanto riguarda questo aspetto è evidente il disegno legislativo di introdurre "filtri" idonei a garantire il più possibile la salvaguardia di esigenze di speciale riservatezza. L’articolo 8, inoltre, afferma che "se la notizia dei reati di cui agli artt. 2 e 5 è acquisita diversamente, l’autorità procedente è tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB . La CONSOB ha solo l’obbligo, dopo aver effettuato la verifica del reato, di trasmettere gli atti alla Autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

 
LA RIFORMA DELLA BORSA VALORI
 

A seguito dell’entrata in vigore del Mercato Unico e della liberalizzazione della circolazione dei capitali all’interno della CEE, si è ritenuto necessario attuare in Italia la Riforma della borsa valori. Essa riserva specifica attenzione alla salvaguardia degli interessi del risparmiatore, rispetto al quale introduce, per la prima volta, un ampio sistema di tutela e di garanzia che consente allo stesso di usufruire di un livello di affidabilità del sistema finanziario, non sempre garantito in passato dalle varie istituzioni operanti sul mercato mobiliare. Il risparmiatore si vede, infatti, riconosciuti alcuni importanti diritti suddivisibili in alcune categorie fondamentali: diritto alla tutela, alla trasparenza, all’informazione, alla stabilità e ai controlli.

Un elemento di rilievo è rappresentato dalla disciplina dei rapporti tra intermediario e risparmiatore (diritto alla tutela e alla informazione). La legge impone infatti all’intermediario di "farsi carico degli interessi del cliente" e, di conseguenza, detta allo stesso alcune regole di comportamento, obbligandolo a offrire alla clientela un servizio qualificato.

La riforma della borsa riguarda tre aspetti essenziali:
 

La negoziazione dei titoli.

La struttura istituzionale del mercato.

L’adozione degli strumenti idonei ad evitare i conflitti di interesse.

 

1) La negoziazione dei titoli.

Una fondamentale finalità della riforma consiste nell’attuare la concentrazione degli affari nella borsa e negli altri mercati regolamentari. Da qui, la necessità dell’obbligo di comprare o vendere valori azionari esclusivamente tramite gli intermediari e secondo le modalità fissate dalla legge. Ne deriva che tutti coloro che ricevono dal pubblico incarichi e proposte di acquisto o di vendita di valori mobiliari (es: i fondi comuni di investimento) sono tenuti ad eseguire le operazioni sui mercati ufficiali attraverso gli intermediari a ciò autorizzati. La canalizzazione nei mercati organizzati delle operazioni inerenti ai valori azionari quotati assume una particolare importanza per la regolamentazione delle offerte pubbliche di acquisto (legge approvata il 31 gennaio 1992 sull’o.p.a), ossia delle modalità di acquisto di rilevanti quote di possesso azionario.

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni sono effettuati attraverso un circuito telematico. La loro esecuzione è realizzata mediante un sistema di contrattazione continua dei titoli. Le negoziazioni non sono più concentrate in un unico momento. Quanto ai titoli a reddito fisso, sono istituite le figure di intermediari professionali dei "dealers" e dei " brokers". I primi operano sul mercato in nome e per conto proprio. I brokers sono invece intermediari in senso stretto: comprano i titoli quando hanno l’opportunità di venderli ad una controparte. Il nuovo sistema telematico di trattazione sostituisce la voce degli operatori "alle grida" con stazioni di lavoro (work stations) e collega le dieci borse italiane.

Quanto all’integrazione comunitaria del mercato finanziario italiano, le borse dei Paesi della CEE sono collegate tra loro attraverso una rete elettronica (Price and Information Project for Europe: Pipe). Viene inoltre istituito il listino unico europeo (Eurolist), formato da 300 azioni selezionate dalle autorità di borsa di ogni Paese tra quelle più rappresentative per i piccoli investitori ed aventi determinati requisiti.

 

2) La nuova struttura istituzionale del mercato (legge 1/91).

Sotto l’aspetto istituzionale, la novità più importante è l’istituzione delle SIM (Società di intermediazione mobiliare), che sostituiscono il tradizionale agente di cambio. Le SIM devono avere forma giuridica della S.p.A. o della S.a.p.a.. Possono partecipare al loro capitale gli agenti di cambio, le società finanziarie, le banche, le imprese assicurative ed industriali. Queste società sono abilitate a compiere le operazioni di borsa, le attività di dealing e di brokeraggio.., devono essere iscritte in un appoito albo e sono soggette alla vigilanza della CONSOB e della Banca di Italia.

L’adozione di strumenti per evitare conflitti di interesse.

Le SIM. vigilano sul mercato al fine di prevenire l’insorgere di conflitti di interessi.

In quanto intermediari ufficiali, esse intervengono nella formazione delle quotazioni dei titoli.

L’appartenenza alle SIM. di società i cui titoli quotati possono costituire oggetto di negoziazione da parte delle SIM stesse, non costituisce una garanzia di trasparenza del mercato. Per tale ragione la legge impone delle regole di comportamento ai soggetti del mercato mobiliare, finalizzate ad impedire l’insorgere di situazioni di condizionamento, che potrebbero pregiudicare il regolare funzionamento del mercato stesso.

 


SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Le società di intermediazione mobiliare (SIM) sono società per azioni o in accomandita per azioni iscritte in un apposito albo alle quali la legge riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di intermediazione mobiliare.

 REGOLAMENTAZIONE

Solo la legge 2 gennaio 1991 n. 1 ha dettato la prima disciplina organica della intermediazione mobiliare, allo scopo di favorire lo sviluppo del mercato borsistico attraverso la sua valorizzazione quale canale di allocazione delle risorse. Elemento centrale del provvedimento è l’introduzione di un nuovo intermediario finanziario, la SIM, cui è attribuita una "riserva" di attività e che viene sottoposta a controlli di vigilanza, ripartiti tra CONSOB (trasparenza) e Banca d’Italia (stabilità).

A carico di detto intermediario è previsto anche l’obbligo di revisione e certificazione del bilancio.

Le caratteristiche di organicità della legge emergono in tutta evidenza dall’esame dei vari articoli.

 - L’art. 1 dà una compiuta definizione delle attività di intermediazione mobiliare, che vengono così classificate:

negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi di valori mobiliari;

collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

raccolta di ordini di acquisto o di vendita di valori mobiliari;

consulenza in materia di valori mobiliari;

sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto che procede al collocamento.

 - L’art. 2 individua nelle SIM l’intermediario cui è riservato in via esclusiva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 1, con l’eccezione delle facoltà concesse in via definitiva alle banche, se autorizzate dalla Banca d’Italia. A queste ultime resta, comunque, inibita la negoziazione diretta in borsa di valori mobiliari.

Con un provvedimento del 12 agosto 1991 la CONSOB ha ampliato la riserva operativa delle SIM estendendola anche all’attività di negoziazione dei mercati regolamentati dei titoli di Stato quotati. Le SIM in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 1, lettera a, e le aziende di credito in possesso della specifica autorizzazione alla "negoziazione" da parte della Banca d’Italia, possono negoziare, fuori borsa, titoli di Stato o garantiti, siano essi quotati o non, a patto di rendere preventivamente note le condizioni di prezzo che sono disposte ad applicare e a patto di rispettare - per i soli titoli quotati - il principio della best execution.

Il quadro normativo prima delineato nei suoi tratti essenziali è stato in gran parte completato da Banca d’Italia e CONSOB mediante l’emanazione dei "regolamenti di attuazione" previsti dall’art. 9 della legge 1/91 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1991, che hanno reso la disciplina dei nuovi intermediari più incisiva. Tali regolamenti hanno stabilito il capitale minimo delle SIM e il loro ambito operativo e precisato anche le regole organizzative, il principio della separazione contabile nonché le regole di vigilanza prudenziale.

Il capitale minimo è di:

600 milioni per le SIM che intendono svolgere esclusivamente l’attività di consulenza;

1 miliardo per quelle che intendono svolgere congiuntamente l’attività di negoziazione per conto terzi, quella di collocamento e distribuzione senza preventiva sottoscrizione e assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, quella di raccolta degli ordini di acquisto e vendita ed infine quella di sollecitazione del pubblico risparmio;

2 miliardi per le SIM che intendono svolgere l’attività di gestione dei patrimoni;

3 miliardi per quelle che intendono svolgere attività di negoziazione per conto proprio o per conto terzi e di collocamento e distribuzione nei casi non compresi nell’ipotesi precedente.

 
AMBITO OPERATIVO

Le attività strumentali sono esercitate prevalentemente per soddisfare le esigenze delle SIM;

le SIM possono svolgere le seguenti attività connesse: custodia ed amministrazione di valori mobiliari; finanziamento dei contratti di borsa mediante operazioni di riporto; negoziazioni di valute per conto terzi; rappresentanza in Italia di intermediari esteri; per questo le SIM sono operatori polifunzionali;

le SIM possono assumere partecipazioni in società che svolgono attività connesse, di acquisizione e gestione di immobili per uso funzionale proprio, di trasporto valori, in altre SIM ed analoghi organismi esteri, in società fiduciarie, in società di gestione ed altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, in aziende bancarie e finanziarie, in imprese assicurative operanti nel ramo vita, nella Monte Titoli, in borse estere aventi firma societaria. L’ammontare delle partecipazioni complessive non può superare il 50% del proprio patrimonio.

 
REGOLE ORGANIZZATIVE

Le attività esercitabili dalle SIM devono avere un’organizzazione separata;
 

possono essere esercitate insieme le attività di: negoziazione per conto proprio o per conto terzi, collocamento e sottoscrizione, raccolta ordini; gestione di patrimoni e consulenza; sollecitazione del pubblico risparmio e raccolta di ordini;

ciascuna delle attività per cui è prescritta separazione è svolta da una specifica struttura organizzativa, che ha pari rango rispetto alle altre nell’organigramma aziendale;

il responsabile di ciascuna struttura ha autonomia decisionale ed operativa;

l’organizzazione amministrativa può comunque essere accentrata.

 SEPARAZIONE CONTABILE

 Le rilevazioni contabili delle attività svolte separatamente sono tenute tra loro separate. La contabilità generale può comunque essere accentrata;

le rilevazioni per ciascuna delle attività devono consentire di imputare i costi ed i ricavi specifici a ciascuna delle attività medesime;

si deve costituire un’apposita funzione di controllo del rispetto della separazione organizzativa e contabile. Su questa deve svolgere verifiche anche il collegio sindacale e riferirne al Consiglio di amministrazione e alla Banca d’Italia;

le aziende di credito devono altresì tenere separate le attività di intermediazione mobiliare dalle altre attività esercitate;

a tali disposizioni si doveva ottemperare entro fine ‘92.
 
 

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