La nuova proposta di legge,
su iniziativa popolare, inerente l'immigrazione, è tale da ribaltare di 180°
l'attuale Turco-Napolitano.
- In primo luogo i cittadini possono erogare a
favore di iniziative umanitarie, religiose e laiche, che si sviluppano al di
fuori dei paesi OCSE, senza limiti di importo, deducibili per la prima volta
dal reddito imponibile ai fini di: IRPEF, IRPEG IRAP e I.V.A..
- Saranno le Regioni che raccoglieranno,
attraverso i Comuni, le richieste delle aziende e delle famiglie. Non più
la Caritas e/o tutte quelle associazioni che speculano sull'immigrazione,
attirando gli immigrati e garantendo sull'identità di coloro che sono privi
di un documento di riconoscimento.
- Verrà delegato ai nostri consolati all'estero
il compito di collegare la richiesta di immigrazione con i posti di lavoro a
disposizione. Verrà in oltre assegnato il codice fiscale italiano
obbligatorio all'atto di iscrizione nei ruoli dell'immigrazione. Si fisserà
così una data precisa e le generalità certe del richiedente. La
cittadinanza verrà riconosciuta sulla base di un triplice presupposto:
avere un'abitazione, adempiere agli obblighi fiscali, non avere carichi
giudiziari pendenti o condanne per qualche delitto.
- I ricongiungimenti familiari possono avvenire
solo dopo tre anni dalla data d'iscrizione a patto che lo stesso triplice
presupposto, valido per il conferimento della cittadinanza, sia rispettato.
- Questa è una legge che ammonisce e scoraggia
l'immigrazione clandestina, colpendo i trasportatori, per i quali sono
previsti molti anni di reclusione. In particolare: fino a 5 anni, con multe
fino a 30 milioni, per chi organizza l'immigrazione clandestina; se fatta a
scopo di lucro , da 3 a 6 anni; se commessa da tre o più persone o con
contraffazione di documenti, da 5 a 15 anni; per fini di prostituzione da 6
a 18 anni. In oltre è previsto il sequestro e la distruzione degli scafi o
degli altri mezzi di trasporto.
VI PRESENTIAMO LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
A FIRMA BOSSI - BERLUSCONI. ATTA A RIPORTARE UN MINIMO DI LEGALITÀ ALL'INTERNO
DI QUESTO STATO CHE TUTELA I MALVIVENTI E NON I CITTADINI ONESTI
Art. 1
Le erogazioni liberali a favore delle
iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi
non OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai
fini IRPEF e IRPEG, e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini
IRAP.
Art. 2
- Tutte le disposizioni vigenti in materia di immigrazione di stranieri
provenienti da paesi non appartenenti all’OCSE sono abrogate e sostituite
dalla presente legge.
- Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei trattati e delle
convenzioni non conformi ai principi della presente legge, stipulati con paesi
non appartenenti all’OCSE.
- Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione
e di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari, quando vi è la prova che i
relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di
contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al
riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della
prostituzione, al traffico di stupefacenti e di armamenti.
Art. 3
- Le regioni, nell’ambito dei propri statuti e con i procedimenti ivi
stabiliti, definiscono semestralmente, con delibera collegiale delle
rispettive giunte, i limiti numerici e le tipologia, distinte per categorie di
impieghi, delle disponibilità alla accoglienza di immigrati extracomunitari.
- Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su proposta della conferenza
dei sindaci, sulla base delle richieste avviate presso ciascun comune dalle
famiglie e dalle imprese interessate.
- Presso ciascuna regione è istituito, nei modi previsti dallo statuto, un
osservatorio sull’immigrazione.
- Le delibere di cui al comma 1 possono essere adottate sulla base di piani
di coordinamento cui aderiscono due o più regioni interessate.
Art. 4
Il servizio consolare, potenziato in organici e mezzi con i
fondi di cui al seguente art. 13, forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i
ruoli di immigrazione.
A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione viene
attribuito il codice fiscale italiano
Art. 5
L’immigrazione in Italia da Paesi non OCSE è consentita solo
previa iscrizione nel ruolo di immigrazione ed acquisizione del codice
fiscale.
Art. 6
Le strutture locali di accoglienza sono finalizzate con
contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati,
che possono beneficiare di speciali forme di rateazione.
Art. 7
Tutti gli immigrati da Paesi non Ocse che, dopo 6 mesi
dall’ingresso in Italia, sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o
non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono
immediatamente rimpatriati, ai sensi del successivo art. 10
Art. 8
Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al Comune
di residenza dopo 3 anni dall’iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul
presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto
adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di
condanne per delitto.
Art. 9
La cittadinanza italiana può essere ottenuta dopo 10 anni
dall’iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità
di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in
assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.
Art. 10
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione fino a 5 anni e con la multa fino a L. 30 milioni chiunque compie
attività di organizzazione dell’immigrazione clandestina nel territorio dello
Stato.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro ovvero
di altra utilità, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni e della
multa di L. 30 milioni
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro, ovvero se esso riguarda l’ingresso di cinque o più persone, ovvero se è
commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale ovvero
avvalendosi di documenti di identità o di passaporti contraffatti, si applica la
pena della reclusione da 5 a 15 anni e della multa di L. 30 milioni per ogni
straniero di cui è stato favorito l’ingresso nel territorio dello Stato.
Dopo l’art. 416-ter C.P., è inserita la seguente disposizione:
art. 416-quater C.P., "Associazione per delinquere finalizzata
all’organizzazione ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina".
- Si applica la pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis a chi fa
parte di una associazione finalizzata all’organizzazione ed allo sfruttamento
dell’immigrazione clandestina.
- Coloro che promuovono ovvero dirigono l’associazione sono puniti, per ciò
solo con la reclusione da quattro a nove anni.
- Se l’associazione è armata, si applica la pena della reclusione da quattro
a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal secondo comma.
- L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi
o materie, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- Nei casi previsti dai commi precedente, è sempre obbligatorio l’arresto in
flagranza di ed è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. In particolare è
sempre disposta la immediata distruzione del mezzo di trasporto utilizzato per
i medesimi reati, anche qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ex
artt 444 e 445 C.P.P. Nei medesimi casi, si procede con giudizio direttissimo,
salvo che si rendano necessarie speciali indagini.
- Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione fino a 5 anni
e della multa fino a L. 30 milioni per chiunque, al fine di trarre comunque
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero comunque
nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce le
permanenza di questi nel territorio dello Stato.
- Nel corso delle operazioni finalizzate alla previsione ovvero al contrasto
delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza e gli altri pubblici ufficiali che, in tale contesto, adempiono un
dovere del proprio ufficio, possono usare ovvero ordinare di far uso delle
armi o di altro mezzo di coazione fisica quando ricorrono gli estremi di cui
all’art. 53 C.P.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 C.P., non costituiscono reato
le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nel territorio dello
Stato a favore degli stranieri immigrati clandestinamente che si trovino in
condizioni di bisogno.
- Fermo il disposto dell’art. 51 C.P. non sono punibili gli ufficiali di
polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai reati previsti dal presente articolo, procedono all’infiltrazione
nelle associazioni di cui al precedente comma 4. Per lo stesso motivo, i
suddetti ufficiali di polizia possono omettere o ritardare di compiere gli
atti di rispettiva competenza, dandone immediato avviso anche telefonico
all’autorità giudiziaria.
- Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino in
mare territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra imbarcazione
che si sospetta essere adibita al trasporto di stranieri clandestini, possono
fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione, catturarla e condurla in un
porto dello Stato o nel porto più vicino in cui risieda una autorità
consolare.
- Gli stessi poteri di cui al comma 10 possono esplicarsi su navi ovvero
altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di
queste, dal nei limiti consentiti dalle norme dell’ordinamento internazionale,
e da accordi bilaterali o internazionali
- Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili,
anche algi aeromobili.
Art. 11
- E’ disposta l’espulsione coattiva dello straniero che:
- è entrato nel territorio dello stato;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo di soggiorno nel
termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;
- per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
- Lo straniero espulso è rinviato coattivamente allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza
- Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un
periodo di 10 anni.
- Lo straniero già espulso che, prima del periodo del comma 3, entri
nuovamente nel territorio dello Stato è espulso in via definitiva.
- Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri nuovamente nel
territorio dello Stato, è punito con l’arresto da 2 a 6 mesi, ed è nuovamente
espulso con accompagnamento coattivo immediato.
- Ove lo straniero di cui al precedente comma 5 entri nuovamente nel
territorio dello Stato, è punito con la reclusione da 2 a 6 mesi, con aumento
da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore ingresso
clandestino.
- L’espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando nei
confronti dello straniero sia riferita all’autorità giudiziaria notizia di
reato ovvero quando prenda procedimento, anche in esito a querela, l’autorità
giudiziaria rilascia nulla osta all’espulsione, salvo che sussistano
inderogabili esigenze procedurali ovvero probatorie, anche in riferimento ad
altri imputati. Nel caso di arresto in flagranza, il Giudice rilascia il nulla
osta all’atto di della convalida, salvo che debba applicare una misura
detentiva ai sensi dell’art. 391, comma 5 C.P.P.
- Avverso il decreto di espulsione può esser proposto unicamente ricorso al
Tribunale entro 5 giorni dalla relativa comunicazione. Il termine è di 30
giorni qualora l’espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il
ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Il Tribunale accoglie o
rigetta il ricorso nel termine di 10 giorni dalla data di deposito. Lo
straniero può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d’ufficio.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto.
Art. 12
Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, ne
disciplina l’attuazione.
Art. 13
- Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 300 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediane
corrispondente stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002
nell’ambito dell’unità previsionale di base in parte corrente <<Fondo
speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro
finanziario con i minori costi e con maggiori entrate prodotte dallo sviluppo
indotto dalla attuazione della presente legge.
- Il Ministero del tesoro, di bilancio e programmazione, è autorizzato ad
apportare, con propri decreti occorrenti variazione di bilancio
Questa legge seppur suffragata da quasi 800.000 mila firme dei cittadini
del Nord, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale italiana.
... ossia la volontà dei cittadini per questi "signori" non conta
nulla.