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Referendum.
L'articolo 75 andrebbe così modificato: "E' indetto referendum popolare di iniziativa o di revisione per le leggi federali dello Stato, quando lo richiedano 500.000 elettori aventi diritto al voto per la Camera dei Deputati oppure cinque Consigli regionali. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i Cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta di referendum, redatta in progetto elaborato è presentata alla Corte Costituzionale antecedentemente alla raccolta delle firme da almeno 1.000 Cittadini iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati. La Corte Costituzionale esamina la proposta soggetta a referendum solo riguardo alla legittimità e la approva entro 60 giorni dalla data della sua presentazione. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio del popolo entro 180 giorni dalla data della presentazione delle 500.000 firme richieste alla Corte Costituzionale. E' approvata o rifiutata dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Se approvata è Legge dello Stato. La raccolta delle firme per la presentazione della proposta di referendum, è effettuata dai delegati del Comitato promotore che hanno potere di autenticare le firme per il referendum. La Legge determina le modalità di attuazione del referendum". Viene eliminata la limitazione relativa all'abrogazione e non si fa' cenno alla tipologia di Leggi che possono essere oggetto di referendum. Viene inserito il preventivo giudizio di legittimità da parte della Corte Costituzionale in modo tale che non vengano spese enormi risorse di tempo, energia e denaro per raccolte di firme che verranno poi annullate dal giudizio della Corte stessa. Anche in questo caso la maggioranza dei voti validamente espressi determina l'approvazione od il rifiuto del tema referendario. Vengono considerati autenticatori delle firme i promotori del referendum evitando così costi o difficoltà dettate spesso da posizioni di partito. Un altro decisivo passo verso la sovranità popolare. Il potere ai Cittadini.
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