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Brevi considerazioni sul III rapporto sulla formazione nella Pubblica Amministrazione 1999: maggiore attenzione ai contenuti dei programmi
di  Renzo Remotti

DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, n.287

Riordino della Scuola Superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è un'istituzione di alta cultura e formazione ed ha, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

3. Sono compiti della Scuola:

a) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;

b) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;

c) lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. In particolare, la Scuola valuta, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;

d) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;

e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;

f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

g) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali.

4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1.Il direttore, in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico scientifico.

2. Il segretario è responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo. L'ufficio del segretario è di livello dirigenziale generale.

3. Il direttore, che ha la legale rappresentanza della Scuola, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

4. Il segretario è scelto, sentito il direttore, tra i dirigenti di  prima fascia dello Stato ed è incaricato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

5. Il direttore è coadiuvato dai responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola, definendo le relative risorse finanziarie ed umane in conformità al programma di cui all'articolo 7. I responsabili, in numero non superiore a sei, sono nominati dal direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le specifiche direttive. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore può comunque delegare proprie funzioni a ciascuno dei responsabili di settore.

6. Il direttore si avvale di non più di dieci responsabili di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.

7. Il direttore riunisce di regola mensilmente in comitato operativo i responsabili di settore, al fine di valutare collegialmente le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, nonché per le finalità di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1. Alle riunioni del comitato operativo partecipa il segretario e possono essere invitati i responsabili di area e quelli di sede di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Nomina e durata degli organi e dei responsabili

1. Il direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, consiglieri parlamentari, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia o soggetti equiparati. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.

2. Il direttore e il segretario restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. I responsabili di settore e di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

3. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili di area, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennità di carica stabilita con le modalità previste nelle delibere di cui all'articolo 6, comma 1, e fissata nella misura corrispondente ai compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della alta formazione, tenendo anche conto del trattamento economico già in godimento.

5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, in quanto applicabili.

6. Ai fini del raccordo dell'attività della Scuola con il Dipartimento della funzione pubblica, alle riunioni di cui all'art.2, comma 7, partecipa il capo del Dipartimento o suo delegato.

Art. 4.

Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 29/1993.

4. Il segretario, sentito il direttore, assegna alle sedi distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.

5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del segretario. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Art. 5.

Incarichi.

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. I docenti di cui al comma 1 devono, comunque, essere scelti tra professori o docenti universitari, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentito il responsabile di area, e formalizzati mediante le forme stabilite nelle delibere di cui all'articolo 6.

4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, e dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento.

5. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma 4 non può superare le trenta unità.

Art. 6.

Modalità di attribuzione degli incarichi e compensi.

1. Il direttore definisce con proprie delibere, sentito, per quanto di sua competenza, il segretario, l'organizzazione interna ed il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Con apposito regolamento è definito l'ordinamento contabile e finanziario della Scuola.

Art. 7 .

Modalità di funzionamento e norme transitorie.

1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sulla base delle indicazioni collegiali dei responsabili di settore riuniti in comitato operativo, sentiti il segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la funzione pubblica un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la Scuola continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i contingenti numerici del personale non docente da adibire all'attività permanente di organizzazione e gestione della Scuola. Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attività.

5. Al fine di garantire la continuità dell'attività formativa in atto all'entrata in vigore del presente decreto, e in particolare quella relativa al primo e secondo corso-concorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi di direttore e di segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal direttore e dal segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che li mantengono sino alla approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza in atto, salvo revoca, e comunque non oltre ventotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino al medesimo termine sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio presso la Scuola.

6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla nuova struttura della Scuola cessano al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto al comma 5. Gli attuali incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo rinnovo, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Riordino della Scuola centrale tributaria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n.358, e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione

dell'interno.

1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca ed i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.

2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.

Art. 10.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

b) il regolamento 24 marzo 1995, n.207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) il regolamento 21 aprile 1994, n.439, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

2. Il regolamento 24 marzo 1995, n.207, continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.

Art. 11.

Riqualificazione professionale del personale.

1. La riqualificazione professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le amministrazioni interessate dai processi di riordino, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n.59, avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNL per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e salvaguardandosi l'accesso dall'esterno, nelle posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e la programmazione delle progressioni professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero per i beni e le attività culturali utilizzano anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione attuata in applicazione, rispettivamente, della legge 3 aprile 1997, n.94, e del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

 

(Pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana - Serie generale - n.193 del 18-8-1999)

 

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