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Brevi considerazioni sul III rapporto sulla formazione nella
Pubblica Amministrazione 1999: maggiore attenzione ai contenuti dei programmi
di Renzo Remotti |
DECRETO LEGISLATIVO
30 LUGLIO 1999, n.287
Riordino della Scuola Superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12,
comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n.59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di
seguito denominata Scuola - è un'istituzione di alta cultura e formazione ed ha,
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse
economico-finanziarie.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della
Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di
promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi
di altri Paesi.
3. Sono compiti della Scuola:
a) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività
formativa iniziale dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;
b) la cura delle attività di formazione permanente dei
dirigenti e dei funzionari dello Stato;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per la
Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in materia di innovazione
amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. In particolare,
la Scuola valuta, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite
indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la qualità delle offerte formative
presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge
attività di monitoraggio;
d) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche di
formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche
sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di
formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione
di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli
interventi attuati;
e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di
formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e
di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;
f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione
di personale delle amministrazioni di altri Paesi;
g) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole
pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e
stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di
ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali.
4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini
istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei
committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse
da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.
5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito
schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può
promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di
programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Art. 2.
Organi e struttura
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1.Il direttore, in attuazione del programma annuale di cui
all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è
responsabile sotto il profilo didattico scientifico.
2. Il segretario è responsabile sotto il profilo gestionale
e organizzativo. L'ufficio del segretario è di livello dirigenziale generale.
3. Il direttore, che ha la legale rappresentanza della
Scuola, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
4. Il segretario è scelto, sentito il direttore, tra i
dirigenti di prima fascia dello Stato ed è
incaricato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
5. Il direttore è coadiuvato dai responsabili di settore, ai
quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi
istituzionali della Scuola, definendo le relative risorse finanziarie ed umane in
conformità al programma di cui all'articolo 7. I responsabili, in numero non superiore a
sei, sono nominati dal direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le specifiche
direttive. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza
o impedimento. Il direttore può comunque delegare proprie funzioni a ciascuno dei
responsabili di settore.
6. Il direttore si avvale di non più di dieci responsabili
di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali
compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva
competenza.
7. Il direttore riunisce di regola mensilmente in comitato
operativo i responsabili di settore, al fine di valutare collegialmente le questioni di
maggiore rilevanza, di coordinare le attività e di organizzare l'utilizzazione delle
risorse comuni, nonché per le finalità di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1.
Alle riunioni del comitato operativo partecipa il segretario e possono essere invitati i
responsabili di area e quelli di sede di cui all'articolo 4.
Art. 3.
Nomina e durata degli organi
e dei responsabili
1. Il direttore è scelto tra dirigenti di particolare e
comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali, consiglieri parlamentari, magistrati
amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima
fascia o soggetti equiparati. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti
parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano
diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. I
responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori
universitari e magistrati, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione
professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.
2. Il direttore e il segretario restano in carica per quattro
anni e possono essere confermati. I responsabili di settore e di area restano in carica
per due anni, salvo conferma.
3. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo,
aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio
presso amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili di area, conservano il
trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso
l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennità di carica stabilita con
le modalità previste nelle delibere di cui all'articolo 6, comma 1, e fissata nella
misura corrispondente ai compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in
organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della alta formazione, tenendo anche
conto del trattamento economico già in godimento.
5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non
provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito
contrattualmente con le modalità dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, in quanto applicabili.
6. Ai fini del raccordo dell'attività della Scuola con il
Dipartimento della funzione pubblica, alle riunioni di cui all'art.2, comma 7, partecipa
il capo del Dipartimento o suo delegato.
Art. 4.
Sede centrale e sedi
distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola
possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle
esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la
soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il
cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il segretario, tra i
dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 29/1993.
4. Il segretario, sentito il direttore, assegna alle sedi
distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della
struttura di ciascuna sede.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della
struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e
didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le
materie di sua competenza, del segretario. Sono altresì responsabili del personale non
docente assegnato alla sede.
Art. 5.
Incarichi.
1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di
professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali,
anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata
professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o
aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni
nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati,
anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.
2. I docenti di cui al comma 1 devono, comunque, essere
scelti tra professori o docenti universitari, magistrati e dirigenti di amministrazioni
pubbliche, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal
direttore della Scuola, sentito il responsabile di area, e formalizzati mediante le forme
stabilite nelle delibere di cui all'articolo 6.
4. I docenti della Scuola, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni
effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto
disposto all'articolo 3, comma 4, e dell'eventuale migliore trattamento economico
complessivo in godimento.
5. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma 4 non
può superare le trenta unità.
Art. 6.
Modalità di
attribuzione degli incarichi e compensi.
1. Il direttore definisce con proprie delibere, sentito, per
quanto di sua competenza, il segretario, l'organizzazione interna ed il funzionamento
della Scuola, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di
insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette
all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro quindici
giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Con apposito regolamento è definito l'ordinamento
contabile e finanziario della Scuola.
Art. 7 .
Modalità di
funzionamento e norme transitorie.
1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata
annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti
istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sulla base delle
indicazioni collegiali dei responsabili di settore riuniti in comitato operativo, sentiti
il segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima
finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali
responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, riuniti
in conferenza, trasmette al Ministro per la funzione pubblica un programma di massima
delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza
con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. Nel programma possono essere previste attività della
Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione
finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche
attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale
partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e
privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli
oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale
non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4.
4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la
Scuola continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i contingenti
numerici del personale non docente da adibire all'attività permanente di organizzazione e
gestione della Scuola. Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono
definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia,
nell'ambito del programma annuale delle attività.
5. Al fine di garantire la continuità dell'attività
formativa in atto all'entrata in vigore del presente decreto, e in particolare quella
relativa al primo e secondo corso-concorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi
di direttore e di segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal direttore e dal
segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che li
mantengono sino alla approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo
corso-concorso per l'accesso alla dirigenza in atto, salvo revoca, e comunque non oltre
ventotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino al medesimo
termine sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio presso la Scuola.
6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla
nuova struttura della Scuola cessano al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 5. Gli attuali incarichi dei direttori di sede
scadono, comunque e salvo rinnovo, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Riordino della
Scuola centrale tributaria.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5,
all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4, all'articolo 4, comma 3,
all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonché i principi
desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto,
costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale
tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la
Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico
del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti
privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.
3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991,
n.358, e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.437, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.556. Dette norme, nonché quelle recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.526, continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Art. 9.
Estensione di
disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno.
1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno,
istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e
il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di
insegnamento e ricerca ed i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del
direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro
dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato
direttivo della Scuola.
2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni
pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la
cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine essa può
associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con
istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo
dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.
Art. 10.
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29;
b) il regolamento 24 marzo 1995, n.207, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque non oltre
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) il regolamento 21 aprile 1994, n.439, con decorrenza dalla
data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per
l'accesso alla dirigenza.
2. Il regolamento 24 marzo 1995, n.207, continua comunque ad
applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte
finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale
data le attribuzioni del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola,
sentito il segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.
Art. 11.
Riqualificazione
professionale del personale.
1. La riqualificazione professionale del personale in
servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le amministrazioni interessate dai
processi di riordino, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo
1997, n.59, avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNL per le progressioni
professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare
esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e
salvaguardandosi l'accesso dall'esterno, nelle posizioni in cui esso sia previsto, in
misura adeguata e comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la programmazione
delle nuove assunzioni e la programmazione delle progressioni professionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministero per i beni e le attività culturali utilizzano
anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione
attuata in applicazione, rispettivamente, della legge 3 aprile 1997, n.94, e del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.368.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1999
(Pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana - Serie
generale - n.193 del 18-8-1999) |