BOLLETTINO N° 7- APRILE 2001


PROGETTO DI LEGGE REGIONALE


5000 FIRME PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE


Testo della proposta di legge regionale (regione Lombardia):


RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI ANZIANI
MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E DI TUTTE LE PERSONE
AFFETTE DA PATOLOGIE AD ALTO RISCHIO INVALIDANTE


Art.1
(Finalità)


1. In attuazione dell'art.32 della Costituzione, dell'art.3 della legge 692/55 dell'art.2 della legge 833/78, dell'art.3 septies del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal decreto legislativo 229/99, la presente legge ha io scopo di promuovere e garantire cure sanitarie adeguate nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e di tutte le persone, a prescindere dall'età, affette da patologie ad alto rischio invalidante.


Art.2
(Servizi sanitari territoriali)


1. Ferme restando le competenze specifiche degli ospedali, e il compito della Regione di prevedere, nel proprio piano sanitario, in relazione ai dati epidemiologici, posti letto negli ospedali riservati ai malati lungo degenti, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle persone con patologie ad alto rischio invalidante, sono organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale.
2. Gli interventi sanitari domiciliari si articolano in:
a) prestazioni mediche di base;
b) prestazioni infermieristiche riabilitative di base;
e) consulenza geriatrica e specialistica;
d) assistenza domiciliare integrata;
e) ospedalizzazione a domicilio.

3. Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semi residenziale, sono erogati attraverso:
a) centri diurni di distretto;
b) day hospitals aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;
e) istituti di lungo degenza riabilitativa ex art.26 della legge 833/78;
d) residenze sanitarie assistenziali (RSA).
4. I servizi sanitari domiciliari e distrettuali operano in stretto collegamento con i corrispondenti servizi sociali territoriali, e con le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di riabilitazione.
5. La Regione, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, provvede ad integrare i posti letto per la riabilitazione dei malati lungo degenti, presso strutture pubbliche e private accreditate e convenzionate ai sensi dell'art.8 quinques del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal decreto legislativo 229/99, in modo da adeguarne il numero complessivo agli standard previsti a livello nazionale di 1 posto letto ogni 1000 abitanti.
6. Per realizzare l'obiettivo del mantenimento dell'anziano malato conico non autosufficiente e delle persone con patologie ad alto rischio invalidante nell'ambito familiare, i servizi sanitari territoriali si avvalgono anche di interventi, finanziati interamente dal fondo sanitario regionale, volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità della persona. Rientrano tra questi interventi l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'allacciamento telefonico, l'allacciamento al telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di corrimano, e tutti i presidi previsti nel nomenclatore tariffario.
7. Le forme di sussidio economico, previste dalla vigente normativa, a sostegno dei soggetti singoli e delle famiglie, per la cura a domicilio degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con patologie ad alto rischio invalidante, in nessun caso possono essere utilizzate dagli enti erogatori quali misure sostitutive, nemmeno parzialmente, dei servizi e delle prestazioni stabilite in questa legge, ma esclusivamente quali misure aggiuntive destinate ai soggetti singoli e alle famiglie, a cui detti servizi e prestazioni sono forniti.
8. I servizi e le prestazioni, di cui alla presente legge, costituiscono oggetto di intervento obbligato e prioritario in capo agli enti ed organi pubblici preposti e di diritti soggettivi perfetti in capo agli anziani malati cronici non autosufficienti e a tutte le persone affette da patologie ad alto rischio invalidante.


Art. 3
(Dimissioni ospedaliere)


1. La dimissione di anziani malati cronici non autosufficienti e di persone con patologie ad alto rischio invalidante deve essere programmata dai responsabili dei reparti ospedalieri, sentiti preventivamente il degente, la famiglia, il medico di base, l'U.V.G. e i servizi sanitari territoriali, di cui alla presente legge, al fine di garantire le prestazioni successive o a livello domiciliare o a livello distrettuale.
2. Alle persone malate, di cui al comma precedente, deve essere garantita parità nell'accesso alle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, attraverso sistemi diprenotazione e liste di attesa organizzati dal Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, di cui all'art.5 della presente legge.
3. Per coloro, che non possono essere adeguatamente curati a domicilio, mediante i servizi e le prestazioni di cui alla presente legge, la struttura ospedaliera, nel rispetto delle modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede al ricovero diretto del paziente presso la RSA territorialmente più vicina al luogo di residenza del malato o dei suoi familiari.


Art.4
(Prevenzione della non autosufficienza)


1. E' compito dei Comuni, singoli e associati, e delle Comunità montane, di concerto con i Dipartimenti delle patologie ad alto rischio invalidante di cui all'art.5 della presente legge, promuovere un complesso di interventi e di iniziative volte alla individuazione e rimozione delle cause della non autosufficienza.
2. Il Consiglio regionale approva, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, il Progetto Obiettivo della Tutela della Salute dell'Anziano, che definisce linee guida per interventi:
a) di competenza del Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante in ordine alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, alla educazione alla alimentazione, all'esercizio fisico ed intellettuale, al fine di favorire stili di vita corretti dal punto divista della salute;
b) di competenza dei Comuni, singoli e associati, e delle Comunità montane, in ordine ad iniziative sociali e culturali a favore delle persone anziane.

Art. 5
(Istituzione e compiti del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante)


1. E' istituito, con la presente legge, il Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, presso ogni distretto socio-sanitario delle ASL, quale complesso delle strutture e dei servizi a favore delle persone malate non autosufficienti, da erogare a prescindere dall'età, dalla patologia e dalla durata della malattia.
2. Il Direttore Generale del distretto nomina, su proposta del Comitato dei Sindaci del distretto, il Direttore del Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante.
3. Il Dipartimento è costituito dalle seguenti strutture e servizi:
a) Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza;
b) Servizio di cure domiciliari;
e) Residenze Sanitarie Assistenziali;
d) Centri Diurni;
e) Day Hospital;
f) Comunità Terapeutiche;
g) Istituti di lungodegenza riabilitativa.

Art.6
(Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza)


1. L'unità valutativa geriatrica e della non autosufficienza ha il compito di valutare le domande di assistenza sanitaria, e fornire risposte personalizzate, tenuto conto di tutti i fattori sanitari, sociali e ambientali: in particolare, deve valutare le condizioni di malattia e di salute residua delle persone non autosufficienti, ed indicare loro e alla struttura curante il percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo più adeguato conformemente ai protocolli esistenti.
2. Fanno parte dell'Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza almeno: un geriatra consulente, un infermiere, un assistente sociale, il responsabile del servizio RSA del dipartimento, nominati dal Direttore Generale del distretto.
3. L'Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza si avvale del parere del medico di famiglia e degli specialisti di branca responsabili di particolari iter diagnostici, riabilitativi e curativi.


Art.7
(Servizio di cure domiciliari)


1. E' istituito il servizio di cure domiciliari presso ogni distretto socio-sanitario delle ASL, con il compito di coordinare i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare integrata, nonché la fase della riabilitazione post acuta in regime di ricovero con la fase della riabilitazione post acuta domiciliare e di mantenimento.
2. Tale servizio ha sede presso un presidio ospedaliere, o presso altra struttura della ASL comunque collegata con un ospedale, e si prefigge l'intervento al domicilio del paziente, a seguito della richiesta del medico di medicina generale o della divisione ospedaliera, presso cui il paziente è stato ricoverato per patologie ad alto rischio invalidante.
3. Il servizio ha anche il compito di seguire il paziente a domicilio, previo consenso di quest'ultimo e della famiglia, ed in collaborazione con il suo medico di medicina generale, al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitativi, e rendendo compatibili terapie complesse, con il mantenimento o il reinserimento in ambiente familiare.
4. Le ASL individuano, nell'ambito dei propri distretti, di concerto coi Comuni rientranti nei distretti stessi, le proprie unità operative territoriali, che, per effetto della specializzazione raggiunta e delle conoscenze ed esperienze acquisite sono in grado di realizzare il servizio di cure domiciliari secondo le indicazioni e gli scopi di cui alla presente legge.


Art.8
(Ospedalizzazione a domicilio)


1. L'ospedalizzazione a domicilio consiste nell'intervento a domicilio di équipes ospedaliere che, o su richiesta del medico di famiglia o perché hanno avuto in carico il paziente nel proprio reparto per patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono, d'intesa con il paziente stesso, la famiglia e il medico di base, l'evoluzione a domicilio, al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitativi e rendendo compatibili terapie complesse con il mantenimento o il reinserimento precoce in un ambiente familiare.
2. Le ASL individuano, nell'ambito dei rispettivi distretti, di concerto coi Comuni rientranti nei distretti stessi, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992, così come modificato dal d.lgs.229/1999, i reparti delle Aziende e delle strutture ospedaliere accreditate, che, per effetto della specializzazione raggiunta e della tipologia prevalente delle persone ricoverate, devono realizzare le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a domicilio, fornendo ai pazienti tutte le strutture, il personale ed i supporti operativi necessari.
Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere assicurato altresì da unità operative territoriali della ASL, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.


Art.9
(Centri diurni)


1. I Centri Diurni di distretto sono strutture sanitarie che intervengono nei confronti degli anziani malati cronici parzialmente o totalmente non autosufficienti, attuando programmi di cura, di riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco di 8-12 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana.
2. Le prestazioni sono a carico del fondo sanitario regionale.


Art. 10
(Day hospitals)


1. I Day Hospitals, aggregati ai reparti ospedalieri o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico.
2. Le ASL sono tenute ad elaborare, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, un programma di attivazione di tali servizi, dando priorità a quelli aggregati ai reparti di geriatria, pneumologia, cardiologia, oncologia, medicina, ortopedia, neurologia.


Art. 11
(Residenze Sanitarie Assistenziali)


1. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono presidi sanitari, che devono assicurare prestazioni curative e riabilitative ad anziani malati cronici non autosufficienti, attuando la massima integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione deve fare riferimento ad ambiti territoriali ristretti: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli Comuni.
2. L'autorizzazione, l'accreditamento e il convenzionamento delle RSA devono avvenire in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt.8 ter, quater e quinques del d.lgs.502/1992, così come modificato dal d.lgs.229/1999.
3. Le RSA, ai fini dell'accreditamento, devono rispettare i seguenti standards strutturali e funzionali minimi:
a) ricettività non superiore a 60 anziani con articolazione in gruppi di 20;
b) unità abitative singole per una o due persone, con superficie non inferiore a 24 mq. dotate ciascuna di veranda, servizio igienico completo, erogatore di ossigeno, citofono e telefono;
e) servizi comuni costituiti da una cucina dove possono essere confezionati ed assunti i pasti; soggiorno di mq. 32 per ogni gruppo di 10 anziani; palestra per attività motorie e di riabilitazione; locali di socializzazione e di incontro con famigliari, amici e volontari;
d) giardino attrezzato di mq. 100 ogni 10 anziani.
e) l'organico delle RSA è soggetto alla disciplina di cui al DM 13.9.88.
4. Le norme vigenti in ambito ospedaliere per il prontuario farmaceutico si applicano anche alle RSA.
5. Nelle RSA possono essere previsti posti letto per i ricoveri temporanei di sollievo programmati con la famiglia del ricoverato.
6. L'ASL garantisce il collegamento funzionale tra ospedale e RSA.
7. Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso deve essere utilizzato con flessibilità anche per periodi relativamente circoscritti e ripetibili nel tempo, secondo le reali esigenze del paziente e dei suoi familiari.
8. Le spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA sono a carico del Fondo sanitario regionale; pertanto la Regione provvede a remunerare le singole RSA ai sensi di quanto previsto dall'art.8 sexies del decreto legislativo 502/92, così come modificato dal decreto legislativo 229/99.
9. La Giunta regionale delibera, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, un modello contabile standard unificato per tutte le RSA al fine di garantire livelli di qualità e costi omogenei.
10. Il Consiglio comunale nomina il Consiglio di amministrazione delle RSA operanti nell'ambito territoriale del Comune.


Art. 12
(Divieto di esercizio di attività sanitaria)


1. Le case di riposo o strutture analoghe comunque denominate, pubbliche o private, non sono abilitate ad erogare prestazioni sanitarie nei confronti di anziani malati cronici non autosufficienti.
2. Tali prestazioni devono essere assicurate dal servizio sanitario nazionale attraverso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere ed in particolare attraverso la realizzazione e l'adeguamento delle RSA ai parametri di cui all'art.11 della presente legge.


Art. 13
(Ambito organizzativo e disciplina delle IPAB che gestiscono RSA per anziani malati cronici non autosufficienti)


1. Le IPAB, che gestiscono RSA per anziani malati cronici non autosufficienti, pur mantenendo la propria personalità giuridica, nonché l'autonomia patrimoniale, contabile ed organizzativa, rientrano nel plesso organizzativo dei servizi sanitari territoriali facenti capo al Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante del distretto socio-sanitario delle ASL; pertanto, sono soggette alla medesima disciplina prevista dalla presente legge per le RSA.

Art. 14
(Partecipazione dell'assistito alle spese)


1. A partire dal sessantunesimo giorno di degenza presso una RSA, il ricoverato è tenuto a versare mensilmente una somma pari al 60% del proprio reddito mensile alla ASL territorialmente competente.
2. L'indennità di accompagnamento, eventualmente percepita, deve essere versata alla ASL fin dal primo giorno di ricovero.
3. Resta fermo che devono essere garantite, in ogni caso, ai ricoverati quote residuali dei rispettivi redditi, idonee a provvedere alle necessità personali, ovvero a quelle dei congiunti conviventi a carico.
4. Nessuna forma di compartecipazione alle spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA può essere richiesta ai parenti o affini del ricoverato.
5. Nessuna forma di compartecipazione alle spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA può essere richiesta ai ricoverati titolari della pensione sociale o di invalidità.


Art. 15
(Comitato di partecipazione della RSA)


1. In ogni RSA viene costituito un comitato di partecipazione composto da rappresentanze degli utenti, dei famigliari, dei lavoratori e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.
2. Il Comitato si forma spontaneamente, dotandosi di un proprio statuto e di un proprio regolamento per garantire le regole di democrazia interna, e viene formalmente riconosciuto attraverso apposita delibera del Consiglio di amministrazione della RSA.
3. Il Comitato di partecipazione vigila sulla gestione della RSA di riferimento, potendo promuovere osservazioni e ricorsi nel nome e nell'interesse di pazienti, familiari ed operatori; esso deve essere sentito prima di ogni provvedimento diretto a modificare la natura, la struttura, e/o l'organizzazione della RSA.


Art.16
(Norme transitorie)


1. In via transitoria e per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di approvazione della presente legge, in attesa che le ASL della Regione organizzino la rete delle RSA, le case di riposo o le case protette, pubbliche e private, accreditate e convenzionate, continueranno ad erogare le prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative agli anziani malati cronici non autosufficienti, con costi totalmente a carico del fondo sanitario regionale.
Al momento dell'attivazione delle RSA, si procede al trasferimento dei malati cronici non autosufficienti dalle case di riposo alle RSA, qualora non sia possibile la loro cura a domicilio mediante i servizi e le prestazioni di cui alla presente legge.


FINO AL 1° GIUGNO 2001 PROSEGUIRA' LA RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DI QUESTA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE.

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GRUPPO VOLONTARI DELLA COMUNITA' DI S.ANGELO TEL 0299044871

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