PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
5000 FIRME PER
LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
Testo della proposta di legge regionale (regione Lombardia):
RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A
FAVORE DEGLI ANZIANI
MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E DI TUTTE LE PERSONE
AFFETTE DA PATOLOGIE AD ALTO RISCHIO INVALIDANTE
Art.1
(Finalità)
1. In attuazione dell'art.32 della Costituzione, dell'art.3 della legge 692/55
dell'art.2 della legge 833/78, dell'art.3 septies del decreto legislativo 502/92
così come
modificato dal decreto legislativo 229/99, la presente legge ha io scopo di
promuovere e garantire cure sanitarie adeguate nei confronti degli anziani malati
cronici non autosufficienti e di tutte le persone, a prescindere dall'età,
affette da patologie ad alto rischio invalidante.
Art.2
(Servizi sanitari territoriali)
1. Ferme restando le competenze specifiche degli ospedali, e il compito della
Regione di prevedere, nel proprio piano sanitario, in relazione ai dati epidemiologici,
posti letto negli ospedali riservati ai malati lungo degenti, i servizi sanitari
non ospedalieri rivolti agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle
persone con patologie ad alto rischio invalidante, sono organizzati ed erogati
a livello domiciliare e distrettuale.
2. Gli interventi sanitari domiciliari si articolano in:
a) prestazioni mediche di base;
b) prestazioni infermieristiche riabilitative di base;
e) consulenza geriatrica e specialistica;
d) assistenza domiciliare integrata;
e) ospedalizzazione a domicilio.
3. Gli interventi sanitari
a livello distrettuale, di tipo residenziale o semi residenziale, sono erogati
attraverso:
a) centri diurni di distretto;
b) day hospitals aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;
e) istituti di lungo degenza riabilitativa ex art.26 della legge 833/78;
d) residenze sanitarie assistenziali (RSA).
4. I servizi sanitari domiciliari e distrettuali operano in stretto collegamento
con i corrispondenti servizi sociali territoriali, e con le strutture ospedaliere
ed extra ospedaliere di riabilitazione.
5. La Regione, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, provvede
ad integrare i posti letto per la riabilitazione dei malati lungo degenti, presso
strutture pubbliche e private accreditate e convenzionate ai sensi dell'art.8
quinques del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal decreto
legislativo 229/99, in
modo da adeguarne il numero complessivo agli standard previsti a livello nazionale
di 1 posto letto ogni 1000 abitanti.
6. Per realizzare l'obiettivo del mantenimento dell'anziano malato conico non
autosufficiente e delle persone con patologie ad alto rischio invalidante nell'ambito
familiare, i servizi sanitari territoriali si avvalgono anche di interventi,
finanziati interamente dal fondo sanitario regionale, volti a rendere compatibile
l'ambiente
abitativo con la disabilità della persona. Rientrano tra questi interventi
l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'allacciamento telefonico, l'allacciamento
al telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi igienici, la fornitura di letti
antidecubito, l'applicazione di corrimano, e tutti i presidi previsti nel
nomenclatore tariffario.
7. Le forme di sussidio economico, previste dalla vigente normativa, a sostegno
dei soggetti singoli e delle famiglie, per la cura a domicilio degli anziani
malati cronici non autosufficienti e delle persone con patologie ad alto rischio
invalidante, in nessun caso possono essere utilizzate dagli enti erogatori quali
misure sostitutive,
nemmeno parzialmente, dei servizi e delle prestazioni stabilite in questa legge,
ma esclusivamente quali misure aggiuntive destinate ai soggetti singoli e alle
famiglie, a cui detti servizi e prestazioni sono forniti.
8. I servizi e le prestazioni, di cui alla presente legge, costituiscono oggetto
di intervento obbligato e prioritario in capo agli enti ed organi pubblici preposti
e di diritti soggettivi perfetti in capo agli anziani malati cronici non autosufficienti
e a tutte le persone affette da patologie ad alto rischio invalidante.
Art. 3
(Dimissioni ospedaliere)
1. La dimissione di anziani malati cronici non autosufficienti e di persone
con patologie ad alto rischio invalidante deve essere programmata dai responsabili
dei reparti ospedalieri, sentiti preventivamente il degente, la famiglia, il
medico di base, l'U.V.G. e i servizi sanitari territoriali, di cui alla presente
legge, al fine di garantire le prestazioni successive o a livello domiciliare
o a livello distrettuale.
2. Alle persone malate, di cui al comma precedente, deve essere garantita parità
nell'accesso alle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, attraverso sistemi
diprenotazione e liste di attesa organizzati dal Dipartimento delle patologie
ad alto rischio invalidante, di cui all'art.5 della presente legge.
3. Per coloro, che non possono
essere adeguatamente curati a domicilio, mediante i servizi e le prestazioni
di cui alla presente legge, la struttura ospedaliera, nel rispetto delle modalità
di cui al primo comma del presente articolo, provvede al ricovero diretto del
paziente presso la RSA territorialmente più vicina al luogo di residenza
del malato o dei suoi familiari.
Art.4
(Prevenzione della non autosufficienza)
1. E' compito dei Comuni, singoli e associati, e delle Comunità montane,
di concerto con i Dipartimenti delle patologie ad alto rischio invalidante di
cui all'art.5 della presente legge, promuovere un complesso di interventi e
di iniziative volte alla individuazione e rimozione delle cause della non autosufficienza.
2. Il Consiglio regionale approva, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente
legge, il Progetto Obiettivo della Tutela della Salute dell'Anziano, che definisce
linee guida per interventi:
a) di competenza del Dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante
in ordine alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, alla educazione
alla alimentazione, all'esercizio fisico ed intellettuale, al fine di favorire
stili di vita corretti dal punto divista della salute;
b) di competenza dei Comuni, singoli e associati, e delle Comunità montane,
in ordine ad iniziative sociali e culturali a favore delle persone anziane.
Art. 5
(Istituzione e compiti del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante)
1. E' istituito, con la presente legge, il Dipartimento delle patologie ad alto
rischio invalidante, presso ogni distretto socio-sanitario delle ASL, quale
complesso delle strutture e dei servizi a favore delle persone malate non autosufficienti,
da erogare a prescindere dall'età, dalla patologia e dalla durata della
malattia.
2. Il Direttore Generale del distretto nomina, su proposta del Comitato dei
Sindaci del distretto, il Direttore del Dipartimento delle patologie ad alto
rischio invalidante.
3. Il Dipartimento è costituito dalle seguenti strutture e servizi:
a) Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza;
b) Servizio di cure domiciliari;
e) Residenze Sanitarie Assistenziali;
d) Centri Diurni;
e) Day Hospital;
f) Comunità Terapeutiche;
g) Istituti di lungodegenza riabilitativa.
Art.6
(Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza)
1. L'unità valutativa geriatrica e della non autosufficienza ha il compito
di valutare le domande di assistenza sanitaria, e fornire risposte personalizzate,
tenuto conto di tutti i fattori sanitari, sociali e ambientali: in particolare,
deve valutare le condizioni di malattia e di salute residua delle persone non
autosufficienti, ed indicare loro e alla struttura curante il percorso diagnostico,
terapeutico e riabilitativo più adeguato
conformemente ai protocolli esistenti.
2. Fanno parte dell'Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza
almeno: un geriatra consulente, un infermiere, un assistente sociale, il responsabile
del servizio RSA del dipartimento, nominati dal Direttore Generale del distretto.
3. L'Unità Valutativa Geriatrica e della non autosufficienza si avvale
del parere del medico di famiglia e degli specialisti di branca responsabili
di particolari iter diagnostici, riabilitativi e curativi.
Art.7
(Servizio di cure domiciliari)
1. E' istituito il servizio di cure domiciliari presso ogni distretto socio-sanitario
delle ASL, con il compito di coordinare i servizi di ospedalizzazione a domicilio
e di assistenza domiciliare integrata, nonché la fase della riabilitazione
post acuta in regime di ricovero con la fase della riabilitazione post acuta
domiciliare e di
mantenimento.
2. Tale servizio ha sede presso un presidio ospedaliere, o presso altra struttura
della ASL comunque collegata con un ospedale, e si prefigge l'intervento al
domicilio del paziente, a seguito della richiesta del medico di medicina generale
o della divisione ospedaliera, presso cui il paziente è stato ricoverato
per patologie ad alto
rischio invalidante.
3. Il servizio ha anche il compito di seguire il paziente a domicilio, previo
consenso di quest'ultimo e della famiglia, ed in collaborazione con il suo medico
di medicina generale, al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale,
ottimizzando gli interventi riabilitativi, e rendendo compatibili terapie complesse,
con il
mantenimento o il reinserimento in ambiente familiare.
4. Le ASL individuano, nell'ambito dei propri distretti, di concerto coi Comuni
rientranti nei distretti stessi, le proprie unità operative territoriali,
che, per effetto della specializzazione raggiunta e delle conoscenze ed esperienze
acquisite sono in grado di realizzare il servizio di cure domiciliari secondo
le indicazioni e gli scopi di cui alla presente legge.
Art.8
(Ospedalizzazione a domicilio)
1. L'ospedalizzazione a domicilio consiste nell'intervento a domicilio di équipes
ospedaliere che, o su richiesta del medico di famiglia o perché hanno
avuto in carico il paziente nel proprio reparto per patologie ad alto rischio
invalidante, ne seguono, d'intesa con il paziente stesso, la famiglia e il medico
di base, l'evoluzione a
domicilio, al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando
gli interventi riabilitativi e rendendo compatibili terapie complesse con il
mantenimento o il reinserimento precoce in un ambiente familiare.
2. Le ASL individuano, nell'ambito dei rispettivi distretti, di concerto coi
Comuni rientranti nei distretti stessi, ai fini della stipulazione degli accordi
contrattuali di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992, così come
modificato dal d.lgs.229/1999, i reparti delle Aziende e delle strutture ospedaliere
accreditate, che, per effetto della specializzazione raggiunta e della tipologia
prevalente delle persone ricoverate, devono realizzare le funzioni di dimissione
protetta e di ospedalizzazione a domicilio, fornendo ai pazienti tutte le strutture,
il personale ed i supporti operativi necessari.
Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere assicurato altresì
da unità operative territoriali della ASL, le quali devono essere in
grado di fornire le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art.9
(Centri diurni)
1. I Centri Diurni di distretto sono strutture sanitarie che intervengono nei
confronti degli anziani malati cronici parzialmente o totalmente non autosufficienti,
attuando programmi di cura, di riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco
di 8-12 ore giornaliere, per 6 giorni alla settimana.
2. Le prestazioni sono a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 10
(Day hospitals)
1. I Day Hospitals, aggregati ai reparti ospedalieri o ai distretti sanitari,
sono servizi sanitari che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo
e riabilitativo di tipo specialistico.
2. Le ASL sono tenute ad elaborare, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente
legge, un programma di attivazione di tali servizi, dando priorità a
quelli aggregati ai reparti di geriatria, pneumologia, cardiologia, oncologia,
medicina, ortopedia, neurologia.
Art. 11
(Residenze Sanitarie Assistenziali)
1. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono presidi sanitari, che devono
assicurare prestazioni curative e riabilitative ad anziani malati cronici non
autosufficienti, attuando la massima integrazione con le risorse familiari e
sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione deve fare riferimento
ad ambiti territoriali ristretti: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli
Comuni.
2. L'autorizzazione, l'accreditamento e il convenzionamento delle RSA devono
avvenire in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt.8 ter,
quater e quinques del d.lgs.502/1992, così come modificato dal d.lgs.229/1999.
3. Le RSA, ai fini dell'accreditamento, devono rispettare i seguenti standards
strutturali e funzionali minimi:
a) ricettività non superiore a 60 anziani con articolazione in gruppi
di 20;
b) unità abitative singole per una o due persone, con superficie non
inferiore a 24 mq. dotate ciascuna di veranda, servizio igienico completo, erogatore
di ossigeno, citofono e telefono;
e) servizi comuni costituiti
da una cucina dove possono essere confezionati ed assunti i pasti; soggiorno
di mq. 32 per ogni gruppo di 10 anziani; palestra per attività motorie
e di riabilitazione; locali di socializzazione e di incontro con famigliari,
amici e volontari;
d) giardino attrezzato di mq. 100 ogni 10 anziani.
e) l'organico delle RSA è soggetto alla disciplina di cui al DM 13.9.88.
4. Le norme vigenti in ambito ospedaliere per il prontuario farmaceutico si
applicano anche alle RSA.
5. Nelle RSA possono essere previsti posti letto per i ricoveri temporanei di
sollievo programmati con la famiglia del ricoverato.
6. L'ASL garantisce il collegamento funzionale tra ospedale e RSA.
7. Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo.
Esso deve essere utilizzato con flessibilità anche per periodi relativamente
circoscritti e ripetibili nel tempo, secondo le reali esigenze del paziente
e dei suoi familiari.
8. Le spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA sono a carico del Fondo
sanitario regionale; pertanto la Regione provvede a remunerare le singole RSA
ai sensi di quanto previsto dall'art.8 sexies del decreto legislativo 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo 229/99.
9. La Giunta regionale delibera, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente
legge, un modello contabile standard unificato per tutte le RSA al fine di garantire
livelli di qualità e costi omogenei.
10. Il Consiglio comunale nomina il Consiglio di amministrazione delle RSA operanti
nell'ambito territoriale del Comune.
Art. 12
(Divieto di esercizio di attività sanitaria)
1. Le case di riposo o strutture analoghe comunque denominate, pubbliche o private,
non sono abilitate ad erogare prestazioni sanitarie nei confronti di anziani
malati cronici non autosufficienti.
2. Tali prestazioni devono essere assicurate dal servizio sanitario nazionale
attraverso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere ed in particolare attraverso
la realizzazione e l'adeguamento delle RSA ai parametri di cui all'art.11 della
presente legge.
Art. 13
(Ambito organizzativo e disciplina delle IPAB che gestiscono RSA per anziani
malati cronici non autosufficienti)
1. Le IPAB, che gestiscono RSA per anziani malati cronici non autosufficienti,
pur mantenendo la propria personalità giuridica, nonché l'autonomia
patrimoniale, contabile ed organizzativa, rientrano nel plesso organizzativo
dei servizi sanitari territoriali facenti capo al Dipartimento delle patologie
ad alto rischio invalidante del distretto socio-sanitario delle ASL; pertanto,
sono soggette alla medesima disciplina prevista dalla presente legge per le
RSA.
Art. 14
(Partecipazione dell'assistito alle spese)
1. A partire dal sessantunesimo giorno di degenza presso una RSA, il ricoverato
è tenuto a versare mensilmente una somma pari al 60% del proprio reddito
mensile alla ASL territorialmente competente.
2. L'indennità di accompagnamento, eventualmente percepita, deve essere
versata alla ASL fin dal primo giorno di ricovero.
3. Resta fermo che devono essere garantite, in ogni caso, ai ricoverati quote
residuali dei rispettivi redditi, idonee a provvedere alle necessità
personali, ovvero a quelle dei congiunti conviventi a carico.
4. Nessuna forma di compartecipazione alle spese relative alle prestazioni erogate
dalle RSA può essere richiesta ai parenti o affini del ricoverato.
5. Nessuna forma di compartecipazione alle spese relative alle prestazioni erogate
dalle RSA può essere richiesta ai ricoverati titolari della pensione
sociale o di invalidità.
Art. 15
(Comitato di partecipazione della RSA)
1. In ogni RSA viene costituito un comitato di partecipazione composto da rappresentanze
degli utenti, dei famigliari, dei lavoratori e delle associazioni di volontariato
presenti sul territorio.
2. Il Comitato si forma spontaneamente, dotandosi di un proprio statuto e di
un proprio regolamento per garantire le regole di democrazia interna, e viene
formalmente riconosciuto attraverso apposita delibera del Consiglio di amministrazione
della RSA.
3. Il Comitato di partecipazione vigila sulla gestione della RSA di riferimento,
potendo promuovere osservazioni e ricorsi nel nome e nell'interesse di pazienti,
familiari ed operatori; esso deve essere sentito prima di ogni provvedimento
diretto a modificare la natura, la struttura, e/o l'organizzazione della RSA.
Art.16
(Norme transitorie)
1. In via transitoria e per un periodo non superiore ai tre anni dalla data
di approvazione della presente legge, in attesa che le ASL della Regione organizzino
la rete delle RSA, le case di riposo o le case protette, pubbliche e private,
accreditate e convenzionate, continueranno ad erogare le prestazioni diagnostiche,
curative e
riabilitative agli anziani malati cronici non autosufficienti, con costi totalmente
a carico del fondo sanitario regionale.
Al momento dell'attivazione delle RSA, si procede al trasferimento dei malati
cronici non autosufficienti dalle case di riposo alle RSA, qualora non sia possibile
la loro cura a domicilio mediante i servizi e le prestazioni di cui alla presente
legge.
FINO
AL 1° GIUGNO 2001 PROSEGUIRA' LA RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DI
QUESTA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE.
INVITIAMO TUTTI COLORO I
QUALI FOSSERO INTERESSATI A SOTTOSCRIVERLA O A RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
AL PROGETTO STESSO DI CONTATTARCI TRAMITE E-MAIL medicinademocratica@eudoramail.com
oppure telefonicamente al numero 02.49.84.678
SE PENSI DI ESSERE VITTIMA
DELL' INGIUSTIZIA DELL' ATTUALE LEGISLAZIONE (IN QUALSIASI ZONA DEL TERRITORIO
NAZIONALE), CONTATTA SUBITO IL NUMERO: 335.80.87.371
ASSOCIAZIONI
ADERENTI ALL'INIZIATIVA (SEDE DEL COMITATO PROMOTORE PRESSO ACLI -VIA DELLA
SIGNORA,3 20122 MILANO):
ACLI MAP TEL 027723224
ACLI BOLLATE TEL 023502642
ACFA TEL 022538808
ASSOCIAZIONE BENEFICA CARDANO
FAX 0392025262
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DIVERS/ETA'
TEL 023564424
ASSOCIAZIONE "PARENTI
E AMICI SANDRO PERTINI" TEL 023506559
ASSOCIAZIONE URBAN ZONA
9 TEL 026436392
ALOMAR (Associazione Lombarda
Malati Reumatici) TEL 0229514169
ASVAP 5 COMO TEL 031658232
AVICOR TEL 026697365
AVIS COMUNALE SOLARO TEL
0296799565
CENTRO STUDI CURE DOMICILIARI
TEL 024029569
CENTRO DIRITTI DEL CITTADINO
TEL 0286998056
CITTADINANZA ATTIVA -TDM
TEL 026432927
COMITATO DI TRASPARENZA
TEL 03382188152
COMITATO PROMOZIONE E SOLIDARIETA'
TEL 023502318
COORDINAMENTO INTERCOMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE COOPERATIVE SOCIALI TEL 0299045735
COMITATO PER LA DIFESA DELLA
SANITA' PUBBLICA TEL 022846202
COMITATO PER PROGETTO A
TEL 0266102057
GRUPPO VOLONTARI DELLA COMUNITA'
DI S.ANGELO TEL 0299044871
DARE VOCE A CHI NON HA VOCE
TEL 03687082816
MEDICINA DEMOCRATICA TEL
024984678
OBIETTIVO SANITA' TEL 024150113
SENZA LIMITI TEL 024984678
UNIONE SAMARITANA TEL 0264442249