TRASFERIMENTO
DEGLI ANZIANI: NON AUTOSUFFICIENTI DAGLI OSPEDALI:
UNA VALIDA CIRCOLARE DELLA REGIONE PIEMONTE
Proseguono le. attività
del Csa, Coordinamento sanità.e assistenza fra i movimenti di base, e
del relativo Comitato per la difesa del diritti degli assisti-ti, rivolto alla
tutela delle esigenze degli anziani cronici non autosufflcienti.
Trattandosi di soggetti malati, in primo luogo viene rivendicata la competenza
del Servizio sanitario nazionale, così come è esercitata nei confronti
degli altri pazienti(1).
A nostro avviso, l'integrazione socio-sanitaria è positiva solo se al
diritto alle cure si aggiungono
altre prestazioni valide per II malato; è, invecet inaccettabile quando
l'integrazione è usata, come avvie
ne attualmente, solo per trasferire le competenze primarie dalla sanità
all'assistenza, per ridurre gli interventi dei medici, degli infermieri e dei
riabilitatori e per far pagare rette da capogiro (2).
Sia pure con snervante lentezza, continua in Piemonte l'istituzione di centri
sanitari diurni per i malati di Alzheimer e di nuclei per gli stessi soggetti
presso le RSA.
Inoltre, le nuove Rsa sono in genere gestite dalle, Asl, altro passo: positivo
nella direzione del riconoscimento, della condizione di malati dei vecchi colpiti
da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
In merito alle Rsa, restano da risolvere da parte della Regione Piemonte e delle
Asl numerose ed importanti questioni: la garanzia dell'erogazione di cure, sanitarie
valide, il superamento degli iniqui contratti di ospitalità imposti ai
malati ed ai loro congiunti dalle strutture pubbliche e private, l'abolizione
delle liste dì attesa che durano anche 2-3 anni dalla dimissione ospedaliera
(troppo spesso imposta. autoritariamente dai primari ed accettata supinamente
dai congiunti) (3). Circa il trasferimento degli anziani cronici non .autosufficienti
e dei malati di Alzheimer dalle unità operative per acuti a quelle post-acuzie,
l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte, su sollecitazio-ne del
Csa, ha emanato In data 23 ottobre 2000 la circolare che riproduciamo integralmente:
Testo della circolare
La dimissione di pazienti malati cronici, non auto-sufficienti dalle unità
operative per acuti degli Ospedali della Regione può prevedere il rientro
a domicilio,l'inserimento in struttura riabìlitativa e di lungodegenza
post-acuzie o l'inserimento in struttu-re di assistenza residenziale extra-ospedaliere
(Raf e Rsa), qualora il nucleo familiare non possa fornire il necessario supporto
assistenziale alla predisposizione ed erogazione dei trattamenti sanitari di
man-tenimento (infermieristici e riabilitativi).
La predisposizione del progetto di intervento individualizzato, che consenta
di rispondere nella maniera più tempestiva ed appropriata ai bisogni
sodo-sanitari dell'anziano, è una competenza dei servizi territoriali
delle Aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti ed in particolare
delle Unità di valutazione geriatrica, costituite ai sensi Dgr n, 14-26366
del 28 dlcembre 1998.
Le iniziative sopra descritte sono attuate dalI'AsI competente in base alla
residenza dell'anziano.
L'analisi dei percorsi clinico-assistenziali di molti anziani nel sistema dei
servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri della Regione Piemonte, con
parti-colare riferimento ai residenti della Città di Torino, evidenzia
inappropriatezza nell'utilizzo delle risorse e una sostanziale mancanza di presa
in carico dei bisogni di queste persone, che ricompongono in maniera autonoma
e non guidata l'offerta dei servizi sanitari a dìsposizione.
Si rende pertanto necessario provvedere a rimuovere gli ostacoli presenti per
un corretto ed appropriato utilizzo delle risorse del sistema sanitario attraverso
lo sviluppo, a livello territoriale, di un'adeguata funzione di tutela del bisogno
del paziente anziano.
Si tratta, in questo caso, di procedere ad una riorganizzazione delle risorse
umane, che le Asl hanno già destinato alla gestione della rete dei servizi
territoriali (cure domiciliari, assistenza semiresldenziale, assistenza residenziale);
individuando nel caso specifico operatori destinati ad un'attività di
informazione sulle risorse disponibili e di presa in carico specifica, al fine
di garantire l'esercizio del diritto alla prestazione sanitaria e socio-sanitaria
e alla prestazione più adeguata alle condizioni psico-fisiche del paziente.
A questo riguardo si ricorda che il trasferimento del paziente dall'Unità
operativa per acuti ad altra struttura ospedaliera e/o extra-ospedaliera deve
essere preventivamente concordato con il paziente e la sua famiglia ed è
assegnato alla responsabilità della Direzione sanitaria dell'ospedale
che provvede alla trasmissione della documentazione clinica alla struttura prescelta
e alla successiva comunicazione ai servizi territoriali dell'Asl di residenza.
In particolare si sottolinea la necessità di fornire, al momento del
ricovero in unità operative di lungodegenza e/o di riabilitazione, ai
familiari e ai pazienti stessi la più ampia informazione possibile circa
le modalità con cui deve avvenire tale ricovero e soprattutto circa i
diritti che tali pazienti possono esigere nei confronti della struttura ospitante.
A questo scopo si suggerisce l'utilizzo di un'ade-guata modulistica.In allegato
alla presente si propone una bozza di informativa sulle modalità di svolgimento
del trasferimento dal reparto per acuti all'unità operativa di riabilitazione
e lungodegenza post-acuzie.
Informativa sul ricovero presso altra struttura
A seguito del colloquio odierno con il sig./sig.ra ............ abitante in
............. via ............ n. ..... che
agisce in qualità di ...:........ del paziente sig. ...........
residente in ............ via ............ n...... ricoverato in
.......... vengono attivate, da parte di questa
Azienda/presidio ospedaliero le procedure per il trasferimento de! sig./sig.ra..........
in una delle seguenti strutture accreditate con il servizio sanitario regionaie
per la funzione di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie..........
Il trasferimento avrà luogo a cura e spese di que-sta Azienda/presidio
ospedaliero e sarà comunicato per.......... almeno 24 ore prima dell'effettuazione.
Sì ricorda che i presidi accreditati per la funzione di riabilitazione
e lungodegenza post-acuzie sono tenuti a fornire ai cittadini tutte le necessarie
prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali e alberghiere.
Pertanto le suddette struttu-re non possono chiedere al paziente ricoverato
o ai suoi congiunti o a terze persone di sottoscrivere alcun impegno per lo
svolgimento delle attività sopra indicate.
Sono invece a carico del paziente ricoverato le spese riguardanti: la degenza
in camere dotate dì un più elevato comfort alberghiero, le bevande
e il vitto extra-pasti, le spèse per l'utilizzo di telefono, radio e
Tv, nonché tutto quello che non abbia attinenza diretta con te prestazioni
a carico del Servizio sanitario regionale.
Copia della presente informativa sarà inviata da questa Azienda/presìdio
ospedaliera all'Asl n. ..... competente per la prosecuzione delle cure in base
alla residenza del sig,/sig,ra ..........
Eventuali chiarimenti e reclami devono essere indirizzati ali'Asl di residenza
del sig /sig.ra..........
Firma per presa d'atto ......., Data..........
(1) la posizione del Csa
è confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10150/1996 (il
cui testo è stato integral-mente pubblicato nel n. 117, gennaio-marzo
1997 di Prospettive assistenziali) che stabilisce quanto segue:
1.le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto
esigibile) in materia .di prestazioni sanitarie.e di attività a rilievo
sanitario, mentre gli stessi cittadini hanno solo un interesse legittimo (e
quindi con ampi spazi di discrezionalità per la pub-blica amministrazione)
per quanto concerne gli interventi socio-asslstenziali
2.le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malatii acuti che a quellii
cronici.
3. essendo un atto amministrativo, il decreto del Presidente dei Consiglio dei
Mlnistri dell'8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo;
4. si deve far riferimento alle prestazioni socio-assistenziali esclusivamente
quando "sia prestata soltanto una attività di soveglianza o di assistenza
non sanitaria".
(2) Ricordiamo nuovamante che la retta a carico dei malati di Alzheimer ricoverati
presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano è di 142.500 lire al giorno.
A nostro avviso, una quota di 50.000 lire al dì (sempre che i redditi
dei pazienti lo consentano) potrebbe essere accettabile anche se te leggi vigenti
stabiliscono che il Servizio sanitario nazionale deve fomire agli anziani cronici
non autosufficienti ed ai dementi senili cure gratuite e senza limiti di durata.
(3) In tutti casi in cui è Intervenuto il Comitato per la difesa dei
diritti degli assistiti, è stato evitato il disimpegno delle Asl sia
mediante la prosecuzione del ricovero ospedaliero sia, più frequentemente,
con il trasferimento del paziente presso case di cura convenzionate con retta
interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Csa, da molto tempo,
ha segnalato alla Regione Piemonte di essere disponibile ad accettare il pagamento
di un contributo di 50 mila ire al giorno anche durante la degenza presso ospedali
o case di cura private convenzionate di anziani cronici non autosufficienti
e di malati di Alzheimer, decorso un periodo gratuito di 30- 60 giorni.
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