Firenze,15/11/2001
Spett/le Associazione
Lo scrivente, insieme ad un collega, ha lavorato per
oltre 10 anni presso la Filiale di Firenze della Società SACELIT Manufatti
Cemento-Amianto in qualità di impiegato, l’organico comprendeva anche 2 operai
sempre con anzianità decennale, altre persone hanno lavorato presso la filiale
ma per minore tempo e quindi non coinvolte nella famosa legge per i benefici
pensionistici e comunque estranee in questa sentenza.
Perché la qualifica di impiegati non tragga anche Voi
in inganno, Vi informo che la filiale di Firenze della Soc. Sacelit era
costituita da un piccolo piazzale derivato da un giardino di una villetta di
misura 20x20mt, due tettoie e le stanze di quelle che erano camera e cucina in
ufficio, al solito livello del piazzale, nessuna divisione particolare
sussisteva tra la zona movimentazione materiale e la zona scrittura.Sul
piazzale operava una taglierina fissa costituita da un piano di appoggio per il
materiale ed una mola abrasiva a disco,
senza nessuna protezione ne aspiratori. Il piano del piazzale era
sterrato così che i rottami del cemento amianto venivano costipati nel terreno
per renderlo più calpestabile, su questa superficie venivano immagazzinati
migliaia di pezzi e lastre da copertura, le famose lastre di ETERNIT, in questo
scenario noi impiegati aiutavamo al carico gli operai e sotto la ns. visione e
responsabilità eseguivano i tagli per ridurre le misure o recuperare il
materiale rotto, noi stessi eravamo operai aggiunti, nei momenti della giornata
di intenso lavoro e normali sostituti durante le assenze degli stessi.. La mole
del lavoro era proporzionale all’immagine
leader di mercato che la Soc. SACELIT ha avuto negli anni 60/70/80
sicuramente prima concorrente dell’Eternit.
La Soc. SACELIT ha terminato la sua attività, però a
Firenze il luogo esiste ancora , attualmente occupato da una rivendita di
materiali edili, il piazzale ora asfaltato nasconde ancora nel terreno la
testimonianza della lavorazione di taglio e movimentazione del cemento-amianto.
Dopo questa premessa , le 4 persone con più anzianità
( 2 operai + 2 impiegati) hanno richiesto di potere beneficiare
dell’integrazione ai versamenti come prevede la legge per chi è stato esposto
alle polveri di amianto per oltre 10 anni
come da art.13 comma 8, legge 257/1992 e sue modifiche seguenti.
Questo il risultato:
Un operaio ha visto riconosciuto l’esposizione alle polveri di
amianto per gli anni lavorati presso la soc. SACELIT filiale di Firenze
dall’INAIL intervenuta su richiesta dell’interessato. E’ lecito pensare che l’INAIL,
riconoscendo l’esposizione, fosse a conoscenza che nel luogo( viste le
caratteristiche strutturali e lavorative) venisse superato il limite di
pericolosità consentito dagli art. 24 e 31 d.lgs 15 Agosto 1991 n° 277,
altrimenti non si capisce su quale base hanno concesso il beneficio.
L’altro
operaio non si è rivolto all’INAIL,
ma ha subito fatto causa all’INPS, ha vinto il 1° grado e l’INPS non ha opposto ricorso accettando quanto disposto dal
Pretore è cioè esposizione all’amianto per oltre 10 anni con relativi benefici
e qui vale la riflessione di cui sopra, altrimenti non si capisce perché
l’INPS, avendo davanti le motivazioni che poi sono state le nostre, non ha
opposto ricorso.
I due
impiegati, fra cui lo scrivente,
hanno dovuto superare i famosi muri di gomma innalzati da INAIL e INPS che non potevano accettare di aprire le porte
anche agli impiegati , comunque i due vincono la causa contro l’INPS in 1° e 2°
grado ed ottengono i benefici previsti( sono
determinanti le testimonianze degli operai che raccontano il lavoro gomito a
gomito con i due impiegati ) .
L’INPS però ricorre in Cassazione, la quale,
intravedendo una falsa interpretazione dell’art13, comma8 L.257/1992 annulla la
sentenza di 2° grado rimandando il giudizio in Corte d’Appello con il compito
di appurare, quello che non è stato
fatto per gli operai, l’inquinamento atmosferico come da legge n° 277 del
1991. Nella sentenza della Cassazione
si legge quello che la legge non dice, ma il legislatore pensava , per questo
di difficile interpretazione, è cioè che solo 600/1200 persone erano state
segnalate dagli esperti come meritevoli dei benefici,tanto che non tutti possono pensare di ottenerli solo perché sono stati esposti alle polveri
di amianto per un tempo superiore ai dieci anni, ma dovranno provare l’effettivo superamento di esposizione con
valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto legislativo n°
277 del 1991, questo per rendere giustizia a tutti e “non avere decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali”.
Leggendo questo è difficile accettare il giudizio quando nel ns. caso 4 persone hanno avuto tre giudizi diversi,
avendo lavorato fianco a fianco nel solito posto di lavoro senza pensare ad una
discriminazione fra operai ed impiegati ritenendo gli ultimi, in camicia e
cravatta, come un luogo comune spesso ci descrive.
Non sempre l’impiegato vive nell’ovatta di un ufficio,
basti pensare ad un tecnico di cantiere che divide la sua giornata lavorativa
insieme ai muratori nel fango e nella polvere del cantiere edile per avere l’esempio di quello che è stato il
nostro lavoro , senza dimenticare , che stiamo parlando di aria respirata
inquinata da fibrille di amianto invisibili e cancerogene.
Altre considerazioni potrebbero essere fatte su questo
giudizio o forse la spiegazione è tutta
in un passaggio della sentenza della Cassazione, cito verbalmente: “ E questa conclusione riceve un decisivo
avallo dalla considerazione che una interpretazione come quella sostenuta dagli
attuali resistenti finirebbe per legittimare un notevole sforamento di ogni pur
attendibile previsione di spesa, che studi di settore indicavano interessare
1200 lavoratori, con un importo ammontante a circa 72 miliardi.”
Siamo quindi a dovere dimostrare che i limiti imposti
da una legge del 1991 venivano superati negli anni 60/70/80 senza che in quel
periodo nessuna istituzione preposta al controllo avesse fatto verifiche, solo
l’INAIL di Bergamo per competenza di zona ( la Soc. SACELIT era amministrata
dall’Italcementi capogruppo) ha rilasciato dichiarazione che la ditta era obbligata ai versamenti per l’asbestosi, ma questo non basta ne all’INPS ne
alla Cassazione perché detta dichiarazione non parla di Firenze, anzi i mancati
controlli alla Filiale di Firenze erano dimostrazione che l’INAIL sapeva che
tutto andava bene. Fermo restando questo concetto viene da chiedersi: -se tutto
andava bene , su quale base l’INAIL ha
accertato l’esposizione alle polveri di amianto all’operaio?
Senza fare inutili polemiche, credendo nella buona
fede di tutti, è però evidente che nella nostra causa non si è pensato a
giudicare quanto accaduto, ma ha non
creare un caso, che potesse aprire le porte a tante altre persone che non
erano state conteggiate dagli esperti ( solo il Pretore ed i giudici del 2°
grado analizzando i fatti ci avevano dato ragione).
Era doveroso precisare quanto sopra prima di
chiederVi, se nei vostri archivi avete documentazioni utili quali misurazioni
fatte a suo tempo in ambienti e lavorazioni analoghe, magari durante il taglio
del cemento-amianto. Molto utile sarebbe conoscere il nominativo di periti,
esperti del settore, che potessero redigere una perizia , anche se
teorico/storica, di quello che può essere stato il nostro lavoro magari
visitando il vecchio posto di lavoro e
dopo un incontro con il nostro legale, ovviamente il tutto dietro
remunerazione.
Ringraziando
anticipatamente, per il Vostro interessamento, o per i consigli che
vorrete darci per superare questa prova
impossibile impostaci dalla sentenza della Cassazione, Vi prego gradire i
miei più distinti saluti.
Mauro
Bartoli
NB
SI RACCOMANDA AI
RESPONSABILI DELLE SEZIONI DELL’AEA DI PROVVEDERE AL RINNOVO DELLA TESSERA PER
IL 2002. CERTAMENTE LE CARATTERISTICHE DELLA ASSOCIAZIONE NON SONO IMPRONTATE
ALLA BUROCRAZIA, CERTAMENTE PERO’ L’ISCRIZIONE E IL SUO RINNOVO SONO UN SEGNO
DELLA SUA VITALITA’ E DELLA VOLONTA’ DI CONTINUARE A LOTTARE. NON SOLO, MA COME
E’ GIA’ STATO ANNUNCIATO QUEST’ANNO SI FARA’ UNA GRANDE ASSEMBLEA, SEMPRE
LEGATA A TEMI SPECIFICI, NELLA QUALE SI RINNOVERANNO LE CARICHE E SI
RIPUNTUALIUZZERA’ L’ORGANIZZAZIONE. E’ CHIARO CHE SE L’ASSEMBLEA SARA’ APERTA A
TUTTI, POTRANNO VOTARE PER GLI ORGANI DELL’AEA SOLO GLI ISCRITTI.