EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 349




EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 349 D’INIZIATIVA DEI SENATORI BATTAFARANO ED ALTRI, PRESENTATO IL 28 GIIUGNO 2001. (1)

 

Articolo 1 punto 2 : eliminare le parole “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge “

Togliere, al medesimo punto la frase da “Decorso tale termine” a “Vera applicazione”.

Sostituire il punto 3 dell’articolo 1 con il seguente:

3. “L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuate dalle A-USL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo modalità indicate dalle regioni, escludendo qualsiasi valutazione legata a valori limite di esposizione all’amianto. Il direttore generale delle A-USL presso cui devono venire effettuati gli accertamenti sono autorizzati ad assumere il personale necessario in relazione alla quantità di richieste pervenute dall’ente previdenziale che ha ricevuto le domande.”

 

Sostituire il punto 1 dell’articolo 2 con il seguente punto:

“1. Per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto nelle attività di cui alle lettere seguenti non viene richiesto accertamento  . La A-USL interessata verifica la documentazione potendo escludere il lavoratore che ha fatto richiesta se in grado di portare prova contraria, ovvero  se in grado di dimostrare che il lavoratore, per il periodo considerato, non era esposto all’amianto.”

 

Sostituire l’articolo 3 con il seguente articolo

“ Articolo 3 (sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti od ex esposti)

Il Dipartimento di Prevenzione, in  ciascun Servizio o Unità Operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro, organizza,   sulla base di un protocollo diagnostico  definito  a livello regionale, la  sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all’amianto del suo territorio.

Si intendono per esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni a qualsiasi di manipolazione dell’amianto a scopo di individuazione dei siti,  bonifica, smaltimento. Possono essere altresì considerati esposti quei cittadini che si sono trovati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente amianto.

Si intendono per ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto in modo diretto o indiretto.

La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria può essere proposta d’ufficio ai soggetti interessati di cui il Servizio o l’Unità Operativa ha conoscenza o, in modo singolo o collettivo, da quei lavoratori o cittadini che si ritengano essere o essere stati esposti all’amianto.

Il Servizio o l’Unità Operativa adotta per ciascun soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di rischio di cui una copia viene rilasciato all’interessato sul quale viene riportata l’anamnesi lavorativa e sanitaria  e sono annotati tutti gli esami, le analisi, le eventuali prescrizioni terapeutiche.

 Il protocollo viene adattato alle diverse tipologie degli utenti, conformemente al tipo di lavorazione che svolgono o hanno svolto, all’esposizione ambientale accusata.

Ai lavoratori ex esposti deve essere riservata anche la diagnostica più avanzata, considerata appropriata, relativamente al tipo e alla durata dell’esposizione.

Nessuna partecipazione alla spesa è richiesta agli interessati. La regione valuterà la possibilità di esercitare azione di rivalsa per le spese effettuate nei confronti delle aziende o dei  responsabili dell’esposizione.

La sorveglianza sanitaria si applica nello stesso modo ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali artificiali.

L’inizio delle operazione di sorveglianza sanitaria per gli esposti e gli ex esposti all’amianto è fissato per il primo gennaio 2002.”

 

Articolo 4 punto 1 aggiungere dopo le parole: “e successive modificazioni: la seguente frase: “e a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbestocorrelata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti se in grado di dimostrare la relazione causa effetto o perché iscritti nel registro degli esposti all’amianto, o iscritti nel registro dei mesoteliomi o con qualsiasi altra valida motivazione certificata dalla A-USL di appartenenza.”

 

  E’ significativo notare come un altro gruppo di senatori del centro sinistra, primo firmatario FORCIERI, ultimo firmatario PIZZINATO, hanno presentato una proposta di legge che si muove in senso inverso di quello di Battafarano. Il loro breve testo dice una cosa sola estendere il riconoscimento dei benefici previdenziali a tutti quei lavoratori che sono stati esposti all’amianto oltre quattro anni, sempre utilizzando il coefficiente di 1,5.

 

  Infine degna di nota è la proposta di legge del senatore CARELLA che riguarda la sorveglianza sanitaria degli ex esposti e degli esposti. Questa è affidata ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro. La proposta ci sembra però abbastanza generica; abbiamo ormai maturato un’esperienza che ci permette di andare oltre.

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