Art. 1
(Finalità)
1. La
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle
situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato
dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni
di prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto nei
confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro
familiari.
2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore
attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le
persone affette da malattie professionali causate dall’amianto e le loro
famiglie.
3. Istituisce la Commissione regionale sull’amianto e la
Conferenza regionale sull’amianto quali strumenti attuativi della presente
legge.
Art. 2
(Competenze)
1. Per
il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede:
a) al
monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili
all’amianto, individuate per aree di territorio regionale;
b) all’individuazione
della prevalenza dell’asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche
attribuibili all’esposizione all’amianto;
c) al coordinamento con le attività previste dalla legge
regionale 3 settembre 1996, n. 39.
Art. 3
(Registri
regionali)
1. La
Regione predispone un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale
dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione
all’amianto.
2. La
Commissione regionale di cui all’articolo 4 provvede alla tenuta dei registri.
3. I
registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
4. Il
Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili
all’esposizione all’amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
5. Si
intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta
o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all’amianto, con
particolare riguardo a un’accurata anamnesi lavorativa della persona come
principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura
scientifica con i migliori livelli di evidenza.
Art. 4
(Commissione
regionale sull’amianto)
1. E’
istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali
la Commissione regionale sull’amianto.
2. La Commissione predispone e aggiorna i registri di cui
all’articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza o per cui
sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie, previa documentata
valutazione del singolo caso in esame.
3. La
Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all’articolo 3, svolge le
seguenti funzioni:
a) attivazione
della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e
approvazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 8;
b) coordinamento
delle iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all’asbesto;
c) proposta di interventi di recupero
ambientale;
d) proposta
di iniziative formative nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione
al disposto di cui all’articolo 10 del DPR 8 agosto 1994.
Art. 5
(Nomina e composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da non più di 10 membri ed è
costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore regionale alla
sanità e alle politiche sociali.
2. La Commissione è composta da:
a) un
nucleo di quattro esperti con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie
correlate all’esposizione all’amianto, designato dal Direttore regionale della
sanità e delle politiche sociali, sentiti il Direttore generale dell’Agenzia
regionale della sanità e il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente e composto da un medico legale, un rappresentante
delle Unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle
Aziende per i servizi sanitari regionali e due
tecnici specialisti individuati fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed
epidemiologi operanti presso le Aziende per i servizi sanitari regionali e/o le
strutture universitarie di medicina del lavoro;
b) tre
esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle
Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui alla legge regionale 19 dicembre
1996, n. 49, che presentino, nell’ultimo quinquennio, sulla base dei dati dei
registri di cui all’articolo 3, la più elevata incidenza di neoplasie correlate
all’amianto;
c) tre rappresentanti di cittadini e lavoratori
designati dall’Associazione esposti amianto, dall’Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro e dalle organizzazioni sindacali.
3. La
Commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della
Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.
4. Ai
componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti
dalla normativa regionale vigente.
5. Per
lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Commissione si avvale di personale
in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche
sociali.
Art. 6
(Conferenza
regionale sull’amianto)
1. La
Commissione regionale sull’amianto indice e predispone, con cadenza annuale,
una Conferenza regionale sull’amianto, con il compito di verificare lo stato di
applicazione della legislazione vigente, l’andamento epidemiologico delle
malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti
contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui
è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali
contenenti amianto.
2. La
Commissione regionale sull’amianto presenta alla Commissione consiliare
competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di
cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della
Conferenza stessa alle sedi provinciali dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità
analoghe.
Art. 7
(Sostegno alle
persone affette da malattie correlabili all’amianto)
1. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le
persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio
regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della
domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del
relativo procedimento.
2. I contributi sono
concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro
regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione
all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la
segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state
effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il
riconoscimento della malattia professionale.
3. Le domande per la
concessione dei contributi sono presentate all'Azienda per i servizi sanitari,
presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza
della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia
della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. L'Azienda
provvede alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2.
4. In caso di morte
della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di
cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli
o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
5. L'Amministrazione
regionale rimborsa annualmente all'Azienda per i servizi sanitari le spese
corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con
deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire
l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari
correlabili alla pregressa esposizione all’amianto.
Art. 8
(Contributi
alle Aziende sanitarie e all’Associazione esposti amianto)
1. L'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali
per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria,
secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del
contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche
sociali – Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo
33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto
di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere contributi annui all’Associazione esposti
amianto – Regione Friuli-Venezia Giulia, a sostegno delle spese per le funzioni
istituzionali dalla stessa svolte.
4. La domanda per la
concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e
delle politiche sociali – Servizio per le attività socio - assistenziali e per
quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo
33, comma l, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di
attività istituzionale e del relativo quadro finanziario. Per l'anno 2001 la
domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9
(Programmi di
prevenzione)
1. Le
strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi
sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina
del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate
dalla Commissione di cui all’articolo 4, programmi di prevenzione primaria
destinati agli ambienti di lavoro.
2. I
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali
predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli
esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’articolo 4,
programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a
soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.
3. I
programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di
medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l’elenco
dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all’articolo
3.
Art. 10
(Informazione
alla popolazione e agli operatori sanitari)
1. L’Agenzia
regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e
delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della
Commissione di cui all’articolo 4, nonchè agli iscritti nei registri di cui
all’articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologie
asbestocorrelate nei confronti:
a) della popolazione in generale;
b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati
esposti all’amianto;
c) dei
medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
Art. 11
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti
dal disposto di cui all’articolo 5, comma 4, fanno carico all’unità
previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con
riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità
previste dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni
per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, alla
funzione obiettivo n. 13 – programma 13.1 – Rubrica n. 41 – Servizio per la
salute pubblica e del lavoro – spese correnti - con la denominazione
<<Interventi di parte corrente a tutela della salute>>, con
riferimento al capitolo 4759 (1.1.161.2.08.08) di nuova istituzione nel
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 - Servizio
per la salute pubblica e del lavoro - con la denominazione <<Contributi
ai soggetti affetti da malattie correlabili all’amianto, per sostenere o
anticipare i costi sanitari, assistenziali e legali affrontati nel periodo
intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della
malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento>> e con
lo stanziamento di lire 200 milioni per l’anno 2001.
3. Per le finalità
previste dall’articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni
per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4760
(1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 – Servizio per la salute pubblica e del
lavoro – con la denominazione <<Contributi a favore delle Aziende
sanitarie ospedaliere e territoriali regionali per la realizzazione di progetti
di ricerca sulla prevenzione secondaria delle malattie correlate all’amianto>>
e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l’anno 2001.
4. Per le finalità
previste dall’articolo 8, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni
per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4761
(1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 – Servizio per la salute pubblica e del
lavoro – con la denominazione <<Contributi a favore dell’Associazione
A.E.A. regionale (Associazione Esposti all’Amianto) per le sue funzioni sociali
e assistenziali>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l’anno
2001.
5. All’onere complessivo
di lire 400 milioni per l’anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa
previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo
dall’unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno
2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo
9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del
prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).
Art. 12
(Entrata in
vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.