Dal 1999 "Il sito dei Praticanti Notai"

Notaio.orgServizi per i Praticanti Notai    Informazioni per i Cittadini

Disciplina notarile on line

Imposta Notaio.org come tua pagina iniziale

Aggiungi Notaio.org ai tuoi siti preferiti

Area Praticanti

News
Notariato
Scuole notarili
Preselezione
Concorso notarile 
Sent. Cassazione
Riviste notarili
Libri di testo
Divagando
Praticanti online

Area Forum
Notaio Community
Notaio Mail
Controlla la posta

 

Area Cittadini
 

Notaio e cittadini
Atti notarili
Tariffe notarili
Domande & quesiti
Notariato online
Sent. Cassazione
Uffici pubblici
Gazzette e leggi
Autocertificazione
Mutui online

 

Servizi online

 

Scrivi @ Notaio.org
Mappa del sito
Awards vinti
Libro degli ospiti

 

www.infoimprese.it
per nome
per prodotti

 

 

Segnala un sito


 

Sei qui > Home page > Area Praticanti > Notariato > Ordinamento (1-50)

Notariato

Notariato

Attraverso questa sezione è possibile consultare le informazioni afferenti al mondo notarile.Di seguito l'elenco delle sotto-sezioni consultabili:


Ordinamento del Notariato Come si diventa notaio
Legislazione notarile Scuole del Notariato
La professione di notaio Consigli per prepararsi al concorso
Notaio e cittadini .

 
 Ordinamento del Notariato (L.n.89/1913) - Artt. 1 - 50

ARTT. 1 - 50

ARTT. 51 -117

ARTT. 118 - 179

 

Legge 16 febbraio 1913 n. 89

Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili

TITOLO I

Art. 1


Disposizioni generali

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notai é concessa anche la facoltà di:

sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Art. 2

L'ufficio di notaro é incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ad arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di sub economo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Art. 3

( Comma abrogato dal D.lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 art. 9 )
Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.

Art. 4

Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II

Dei notari

CAPO I

Della nomina dei notari.

Art. 5

Per ottenere la nomina a notaro é necessario:

essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato.
(Modificato dalla legge 26 luglio 1995, n. 328 art. 1)

Aggiornamento: La Corte costituzionale con sentenza 21 - 31 ottobre 2002, n. 433 (G.U. 1ss 6/11/2002, n. 44) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.

essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 5 Bis

(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n.328)

Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

L'ammissione é deliberata dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

La prova di preselezione é sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità negli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

Art. 5 Ter

(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328 )

La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

La prova di preselezione é unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modi da assicurare parità di trattamento per i candidati.

Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5 bis, é ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

Art. 5 Quater

( Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328 )

Presso il Ministero di grazia e giustizia é istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione é formata dal Direttore generale degli affari civile e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal Direttore dell'ufficio notariato delle stesso Ministero, dal Presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti.

Art. 6

(L'articolo é abrogato per il disposto dell'art. 1 della L. 20.01.94, n. 49. )

Art. 7

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che trovino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione é compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

Articoli 8-16 ( Omissis )

Art. 17

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

CAPO II

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 18

Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, "di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate":

fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

provvedersi dall'archivio dei repertori indicati all'articolo 62;

adempiere agli altri obblighi indicati nell'art 24.

Art. 19

La cauzione é data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 20

La cauzione deve rappresentare il valore:

di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000;

di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;

di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;

di 3000 lire per tutti gli altri notari.

Se la cauzione é data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2027 del Codice civile.

Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro interessato.

La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

Art. 21

L'idoneità della cauzione é dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove é la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il pubblico ministero.

La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 22

La cauzione é vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

al rimborso delle spese sostenute dall'archivio dal Consiglio notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio notarile;

al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23

Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda "N... N... di (o fu) notaro in N............................... " senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

Art. 24

Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto é innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio. Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro é investito nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 25

Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Art. 26

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine nori eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà d; concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

Art. 27

Il notaro é obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne é richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Art. 28

Il notaro non può ricevere atti:

se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno désuoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

Art. 29

E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

CAPO III

Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione,
sospensione o interruzione dell'esercizio notarile

Art. 30

Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24 non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 .
( Sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177).

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza .

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà .

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso .

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato .

(Commi aggiunti dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197,come modificato dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177).

Art. 31

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità é soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli artt. 324 e 339 del Codice civile.

Art. 32

La rimozione ha luogo:

se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;

se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

se si trova nella condizione prevista dall'art. 141.

Art. 33

I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

( Modificato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737).

Art. 34

La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, é dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli artt. 151 e seguenti.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

Art. 35

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli artt. 138, 139, 140, 141 e 142.

Art. 36

Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.

Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione é effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso é interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.

Art. 37

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

Art. 38

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza .

( Sostituito dall'art. 233, lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno 1998, n. 188. ) ( Vedi l'art. 25, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737).

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire 12.000.

(La sanzione dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Importo elevato da ultimo dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 39

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, procederà al ritiro degli atti e dei repertori.

( Comma così sostituito dall'art. 233, lett. b) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e di repertori all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 107).

Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati e compiere qualsiasi altra operazione.

(Comma così sostituito dall'art. 233, lett. b) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione).

Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43.

(V. l'art. 62, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326. V. l'art. 25, R.D. 23 ottobre 1924, n. 1737).

Art. 40

Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od é stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione.

Art. 41

Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione é pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione é la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'art. 108, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d"ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.

Art. 42

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

CAPO IV

Dei coadiutori e delegati

Art. 43

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.

Art. 44

Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie finzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

Art. 45

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal Ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso Comune.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 44, del notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.

Art. 46

Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.

TITOLO III

Degli atti notarili

CAPO I

Della forma degli atti notarili

Art. 47

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non é necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Art. 48

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Art. 49

Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.

(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 333).

Art. 50

I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.

(Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 334).

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.

 

 Vai agli ARTT. 51 -117

 

Stampa questa pagina Clicca per tornare su

Copyright © NOTAIO.ORG - All rights reserved - Avvertenze legali - Netiquette - Credits

Cerca in Notaio.org

 

Ultime notizie Ultime notizie
Le ultime novità sul concorso notarile

 

Sentenze della Cassazione
Sentenze della Cassazione
Recenti sentenze della Suprema Corte

 

I Forum di Notaio.org
I Forum di Notaio.org
L'Area dove poter discutere non solo di diritto

 

 Community, Newsletter e Mailing list di Notaio.org La Mailing List di Notaio.org
Lo strumento per dialogare con i colleghi e per ricevere la Newsletter di Notaio.org

 

Dal 30/10/1999, sei il visitatore n.