Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili
TITOLO I
Art. 1
Disposizioni generali
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi
e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il
deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
Ai notai é concessa anche la facoltà di:
sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria
giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate
dalle parti;
ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio
dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli
atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del
Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno
in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle
cancellerie giudiziarie;
procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:
all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi
civili e commerciali;
agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866
del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e
nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo
necessarie;
rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari
dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello
Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle
leggi.
Art. 2
L'ufficio di notaro é incompatibile con qualunque impiego stipendiato o
retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione
superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di
procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente
di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o
incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di
qualunque culto.
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o
scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti
di scienze, lettere ad arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti
od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli
di sub economo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale
presso gli uffici di pretura.
Art. 3
( Comma abrogato dal D.lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 art. 9 )
Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale
riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte
d'appello.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto
Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di
più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.
I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
Art. 4
Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per
ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo
conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del
territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad
ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila
abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre
anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei
notari in ogni Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.
La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite
le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni,
e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve,
quando ne sia dimostrata la necessità.
TITOLO II
Dei notari
CAPO I
Della nomina dei notari.
Art. 5
Per ottenere la nomina a notaro é necessario:
essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età di anni 21;
essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non
inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di
durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al
definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del
reato.
(Modificato dalla legge 26 luglio 1995, n. 328 art. 1)
Aggiornamento: La Corte costituzionale con sentenza 21 - 31 ottobre 2002,
n. 433 (G.U. 1ss 6/11/2002, n. 44) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui non prevede che il provvedimento di
sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato
dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari
ricorrenti nella specie.
essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una
delle Università del Regno;
avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti
presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni
continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del
Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per
due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in
esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro
distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il
Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta
nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende
proseguirla;
avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la
pratica notarile.
Art. 5 Bis
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n.328)
Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo
1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una preselezione
eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di
domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di
cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
L'ammissione é deliberata dal Direttore generale degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
La prova di preselezione é sostenuta dai candidati prima delle prove
scritte di ciascun concorso.
Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito
l'idoneità negli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.
Art. 5 Ter
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328 )
La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede
nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
La prova di preselezione é unica per ciascun candidato e verte sulle
materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun
candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti
dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modi da
assicurare parità di trattamento per i candidati.
Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5 bis, é ammesso a
sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i
posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la
graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato
nella prova di preselezione.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo
all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.
Art. 5 Quater
( Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328 )
Presso il Ministero di grazia e giustizia é istituita la Commissione
permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema
per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del
relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione é formata dal
Direttore generale degli affari civile e delle libere professioni del
Ministero o da un suo delegato, dal Direttore dell'ufficio notariato delle
stesso Ministero, dal Presidente del Consiglio nazionale del notariato o
da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con
le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione
non comporta alcuna indennità o retribuzione dello Stato, né alcun tipo di
rimborso spese.
I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti.
Art. 6
(L'articolo é abrogato per il disposto dell'art. 1 della L. 20.01.94, n.
49. )
Art. 7
Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere
ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio
notarile con gli attestati che trovino rispettivamente il concorso dei
requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei
nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la
sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel
termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del
Re del tribunale civile nella cui giurisdizione é compresa la sede del
Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei
dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al
tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su
quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla
presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà
ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la
notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Articoli 8-16 ( Omissis )
Art. 17
Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere
disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso
dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si
tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità
d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.
Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei
Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
CAPO II
Dell'esercizio delle funzioni notarili.
Art. 18
Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:
dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;
prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione
trovasi la sua sede, "di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo
Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di
coscienza le funzioni che gli sono affidate":
fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di
nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di
giuramento;
ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà
fornito dal Consiglio notarile;
scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio,
la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
provvedersi dall'archivio dei repertori indicati all'articolo 62;
adempiere agli altri obblighi indicati nell'art 24.
Art. 19
La cauzione é data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli
emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa
dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai
regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.
I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per
l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.
Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di
cauzione.
Art. 20
La cauzione deve rappresentare il valore:
di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia
una popolazione eccedente i 100.000;
di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia
una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;
di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una
popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
di 3000 lire per tutti gli altri notari.
Se la cauzione é data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono
rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata,
accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2027 del Codice civile.
Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta
dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro
interessato.
La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La
rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del
notaro.
Art. 21
L'idoneità della cauzione é dichiarata in Camera di consiglio dal
tribunale civile del luogo ove é la sede del Consiglio notarile, premesso
il parere del Consiglio stesso e udito il pubblico ministero.
La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura
del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i
quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 22
La cauzione é vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:
al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue
funzioni;
al rimborso delle spese sostenute dall'archivio dal Consiglio notarile
nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi
eredi o contro i medesimi;
al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;
al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio
notarile;
al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue
funzioni.
Art. 23
Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma
nazionale circondato dalla leggenda "N... N... di (o fu) notaro in
N............................... " senza aggiunta di altri titoli o
indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel
quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del
Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma
dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento,
lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a
termini dell'art. 40.
Art. 24
Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del
decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite
nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.
Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per
ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro
prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
Adempiuto quanto é innanzi prescritto, il presidente del Consiglio,
sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni
successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del
collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare
gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del
notaro all'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di negata iscrizione nel
ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide
in Camera di consiglio. Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il
notaro é investito nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 25
Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di
trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano
applicabili.
Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la
pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i
distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
Art. 26
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il
notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli,
studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e
deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della
settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte
d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da
stabilirsi nel regolamento.
Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne
sia richiesto.
Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in
ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo
notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per
ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i
pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal
presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine
nori eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà d;
concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il
permesso non può essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia,
udito sempre il parere del Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile
non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso
d'assenza nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il
Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno,
purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei
notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di
assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si
dimostrasse l'opportunità di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio
notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando
un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni,
preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro
assente.
Art. 27
Il notaro é obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne é
richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi
la sede notarile.
Art. 28
Il notaro non può ricevere atti:
se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari
al buon costume o all'ordine pubblico;
se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in
linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo
grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o
alcuno désuoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali
egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione
si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in
questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi
d'incanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso
di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo
che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio,
oppure di testamenti.
Art. 29
E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati
dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento
pubblico.
CAPO III
Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione,
sospensione o interruzione dell'esercizio notarile
Art. 30
Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24 non
assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti
dagli articoli 18 e 24 .
( Sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197, come modificato
dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177).
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento,
nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza
della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le
funzioni nella precedente residenza .
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere
gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà .
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è
assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del
concorso .
Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed
inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o
destituzione.
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di
servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei
permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio
militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto
prima occupato .
(Commi aggiunti dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197,come modificato
dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177).
Art. 31
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro,
per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace
all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i
casi ivi contemplati.
Se la debolezza di mente o la infermità é soltanto temporanea, il notaro
può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore
di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il
notaro sarà dispensato.
Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a
termini degli artt. 324 e 339 del Codice civile.
Art. 32
La rimozione ha luogo:
se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una
qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;
se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine
assegnatogli per reintegrarla;
se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi
nel luogo della sua residenza;
se si trova nella condizione prevista dall'art. 141.
Art. 33
I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio,
concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le
cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.
( Modificato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737).
Art. 34
La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa,
domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.
La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli
precedenti, é dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli artt. 151 e
seguenti.
L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva
dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata
notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento
definitivo.
Art. 35
L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei
casi determinati dagli artt. 138, 139, 140, 141 e 142.
Art. 36
Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio
notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni
per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del
provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere
l'interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.
Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la
cauzione é effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di
esecuzione, esso é interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga
reintegrata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque
altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi
insufficiente.
Art. 37
La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in
qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a
cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta
Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso
affisso nel capoluogo del collegio notarile.
Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del
tribunale civile da cui dipende la sede notarile.
Art. 38
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un
notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il
quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del
distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza .
( Sostituito dall'art. 233, lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che
diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247,
comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno
1998, n. 188. ) ( Vedi l'art. 25, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737).
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il
capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte,
o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire 12.000.
(La sanzione dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Importo elevato
da ultimo dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 39
Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il
capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione
dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative
all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente
altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, procederà al
ritiro degli atti e dei repertori.
( Comma così sostituito dall'art. 233, lett. b) D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi
dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L.
16 giugno 1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "Nel caso di
morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del
mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli
atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti
nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la
rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e di
repertori all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 107).
Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio
notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del
distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo
scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati e
compiere qualsiasi altra operazione.
(Comma così sostituito dall'art. 233, lett. b) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art.
247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno
1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "Nei casi d'urgenza
potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli,
allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio
notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o
certificati, e compiere qualsiasi altra operazione).
Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del
notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43.
(V. l'art. 62, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326. V. l'art. 25, R.D. 23
ottobre 1924, n. 1737).
Art. 40
Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od é stato
nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo
che sarà eseguito d'ordine del presidente del consiglio notarile un segno
sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa
sempre riconoscere.
Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro
che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale
cessazione.
Art. 41
Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della
cauzione é pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione é la
sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro
morto o cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati
sottoposti alla ispezione notarile di cui all'art. 108, e riconosciuti
regolari.
La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del
tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di
dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Province a cui
appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e
pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui
il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei
rispettivi uffici del registro.
Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale
indicata nella prima parte di questo articolo.
Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano
state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di
consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte
opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le
opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.
Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato
l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d"ufficio,
all'alienazione totale o parziale della cauzione.
Art. 42
Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di
riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.
CAPO IV
Dei coadiutori e delegati
Art. 43
Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di
un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti
originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro
sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro
notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.
Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari
esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o
interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli
esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più
vicina.
Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne
il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o
interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro
delegato dal presidente del Consiglio notarile.
Art. 44
Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione
temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il
notaro non possa esercitare le proprie finzioni, il presidente del
Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto
cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione
dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei
certificati.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli
atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente,
spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.
Art. 45
Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o
che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua
proposta, essere nominato dal Ministro di grazia e giustizia, udito il
parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano
tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti
nello stesso Comune.
Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse
del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun
diritto di futura successione.
Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere
con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da
solo.
Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un
periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il
permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo
del delegato di cui all'art. 44, del notaro assente in permesso, o
temporaneamente impedito.
Art. 46
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non
escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati,
far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza
esprimerne la causa.
Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente
spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal
notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i
rimanenti proventi.
TITOLO III
Degli atti notarili
CAPO I
Della forma degli atti notarili
Art. 47
L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza
delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due
testimoni.
La presenza dei testimoni non é necessaria negli atti di cui ai numeri 1,
2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme
apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali
trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.
Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere
personalmente la compilazione integrale dell'atto.
Art. 48
Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di
matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno
facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni
all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio
dell'atto.
Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà
essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda
necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.
L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve
considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei
testimoni.
Art. 49
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può
raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando
tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui
conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 333).
Art. 50
I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o
stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.
(Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 334).
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli
affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il
coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono
sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non
sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente
capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.