- Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art.
1136 del codice, o disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di
almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale
si chiede la separazione.
- Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche
se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose
indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose
e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze
tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
- Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di
un condominio è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora
nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene
l'autorizzazione, può sospendere al condominio moroso l'utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
- Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere
proposto reclamo alla Corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
- Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'art. 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza
indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla
condotta della lite.
- Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice,
può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi
lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di
ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.
- Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di
voto spetta invece al proprietario.
- Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di
condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a
quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello
stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
- Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei
seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando,
per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni
di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di piano.
- Art. 70
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
- Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell'art.
1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso
l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
- Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
- Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e
la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del
28 ottobre 1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
- Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare
tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di
cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento
degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
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