- Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano, le
norme seguenti.
Disposizioni correlative Art. 1350
n. 3 c.c. Art. 1139 c.c. Artt. 874-875 c.c.
- Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
- Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del
suo possesso.
Disposizioni correlative
Art. 1108 c.c. - Art.
1120 c.c. - Art. 1164 c.c. – Art.
1139 c.c.
- Art. 1103 Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri
il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
- Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato
la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i
contributi da questo dovuti e non versati.
- Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell’amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore.
Disposizioni correlative
Art. 374 c.c. - Art. 1109 c.c. - Art. 1073 V e VI
comma c.c. – Art. 1136 c.c. – Artt.
da 737 a 742 c.p.c.
- Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione
e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell’amministratore.
Disposizioni correlative
Art. 1105 II, III e IV comma c.c. - Art.
1107 II comma c.c. - Art. 1108 I, II e ultimo
comma c.c. – Art. 1129 I comma c.c.
– Art. 1130 c.c. – Art. 1131 c.c. – Art. 1138 c.c.
- Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni
dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre
dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dei
singoli partecipanti.
Disposizioni correlative
Art. 1105c.c. - Art. 1106 c.c.
- Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino
il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa
eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di
alcuno dei partecipanti.
E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione
o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di
durata superiore a nove anni.
L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo
comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme
mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. - Art. 1105 I,
II e III comma c.c. - Art. 1106 c.c. - Art. 1109 c.c. - Art.
1120 c.c. - Art. 1350 c.c. -
Art. 1572 c.c. - - Art. 262 c.nav. - Art. 872 c.nav.
- Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
Nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 1105, se la deliberazione è
gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
Se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105;
Se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri eccedenti l’ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma
dell’art. 1108.
L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre da giorno in
cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio,
l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato.
Disposizioni correlative
Art. 1105 c.c. – Art. 1107 c.c.
– Art.1108 c.c. – Art.1136
c.c. – Art. 1137 c.c.
- Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso.
Disposizioni correlative
Art. 1134 c.c.
- Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in
ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dei partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
- Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono
destinate.
- Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizioni
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essa l’esperimento
dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per
l’effetto indicato dal comma recedente, deve essere trascritta prima della
trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei
loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente,
eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla
comunione medesima, ovvero da collazione.
- Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa
in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
- Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni
in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano
entro l’anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita
della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla
vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il
rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al
suo diritto verso gli altri condividenti.
- Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla
divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra
stabilite.
Continuaà
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