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STATUTO SOCIALE 

Denominazione - Scopo

1. E' costituita un' Associazione sotto la denominazione:

"RIVA CLUB LAGO MAGGIORE".

2. L'Associazione ha sede in Castelletto Sopra Ticino, via Briccola n. 26.

3. L'Associazione ha per scopo la conservazione degli scafi Riva (con particolare riferimento agli scafi d'epoca e classici costruiti in legno), del patrimonio tecnico e culturale da essi rappresentato nella cultura nautica, la promozione e la raccolta di studi e ricerche, l'incoraggiamento al restauro conservativo nel rispetto dei criteri originali, la promozione o la realizzazione di raduni di imbarcazioni Riva, di incontri sociali oltre ad attività di diporto agonistico/sportivo (regolarità, gimcane, ecc.).

4. L'Associazione si propone di instaurare attive relazioni con Enti, Associazioni ed Organizzazioni aventi scopi affini e similari.

5. L'Associazione è apolitica, non esercita attività commerciale e non ha scopi di lucro, pertanto ogni utile dovrà essere reinvestito per l'attività sociale.

6. L'Associazione è costituita da Soci Fondatori, Soci Ordinari e Simpatizzanti. 

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione. 

Sono Soci Ordinari le persone fisiche ammesse successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda. 

Sono Soci Simpatizzanti coloro i quali, pur non essendo proprietari di imbarcazioni Riva, si sono particolarmente distinti o hanno maturato particolari meriti in riferimento alla tradizione Riva. L'ammissione di un nuovo socio viene sempre e inderogabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo, su presentazione di due soci, siano essi Fondatori o Ordinari. I soci versano, entro il 31 dicembre, una quota annua, stabilita annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

7. Perdita della qualità di socio: 

la qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o condotta incompatibile con gli scopi statutari. La deliberazione di esclusione per condotta incompatibile con gli scopi statutari devono essere assunte dall'Assemblea quella per morosità dal consiglio direttivo. Per essere causa di esclusione, la morosità deve protrarsi per almeno tre mesi.

8. Patrimonio: 

l'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote dei soci;

- dalle offerte di terzi simpatizzanti;

- dallo svolgimento delle attività previste dall'art.3 dello Statuto;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

9. Esercizio finanziario: 

l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno dell'anno successivo il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e quello preventivo del successivo, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione. Gli utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

10. Organi: 

sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

11. Assemblea: 

l'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori ed Ordinari ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di giugno. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

12. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, fax, telegramma o posta elettronica spedita a ciascuno dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, indicante l'ordine del giorno.

13. Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;

- la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica del Presidente e del Vice Presidente;

- la nomina del Collegio dei Revisori;

- le altre delibere attinenti alla attività della Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;

- le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;

- l'esclusione dalla Associazione di soci per condotta incompatibile con gli scopi statutari e la soluzione di controversie tra soci o tra soci e la Associazione, esclusivamente in relazione all'attività sociale.

14. I soci maggiorenni hanno diritto alla partecipazione alle assemblee, hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, e hanno diritto di ricoprire cariche nell'associazione.

Ogni Socio, in regola con le quote, ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può raccogliere più di tre deleghe.

Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea vale il principio del voto singolo, così come contemplato dall' art. 2352, secondo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o in mancanza di questo da un membro del consiglio direttivo eletto dall'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali; per esse è sufficiente la maggioranza relativa. 

Ove nella convocazione dell'Assemblea sia stato espressamente previsto, i soci potranno esprimere per corrispondenza il loro voto sulle questioni poste all'ordine del giorno; il voto deve essere espresso a mezzo di comunicazione scritta, inviata per posta o via fax e deve pervenire prima della data e dell'ora fissate per l'Assemblea. Le deliberazioni si riterranno approvate quando siano raggiunte le maggioranze sopra previste, con riferimento all'insieme dei soci che siano presenti in Assemblea o che abbiano espresso il voto per corrispondenza.

15. L'Associazione ha durata illimitata. Per modifiche allo statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci in regola con le quote sociali.

16. Consiglio Direttivo: 

il Consiglio Direttivo è composto da un numero da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea. 

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili. 

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea. 

Per poter essere eletti Consiglieri, i soci devono dimostrare di essere stati regolarmente iscritti all'Associazione per un periodo minimo di tre anni. 

Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno inviato ai Consiglieri e ai Revisori almeno tre giorni prima della riunione (salvi i casi di urgenza per i quali è consentita la convocazione anche telefonica il giorno precedente) e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. 

I Consiglieri residenti all'estero possono esprimere il proprio pensiero od il proprio voto per fax. 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza, computata considerando i consiglieri presenti fisicamente o tramite fax. 

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, provvede alla nomina delle cariche sociali.

17. Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, le erogazioni dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote sociali, e delibera l'esclusione dei soci morosi.

18. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri per specifici incarichi o a delegati nazionali.

19. Presidente: 

al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e, con firma congiunta con un altro membro del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

20. Vice Presidente: 

al Vice Presidente competono le funzioni di delegato del Presidente, in caso di necessità.

21. Segretario: 

il Segretario, che può essere anche un membro del Consiglio Direttivo, cura la esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio; compila il bilancio consuntivo e quello preventivo. 

22. Collegio dei Revisori dei Conti: 

il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea; il Collegio designerà il Presidente del Collegio. Detto Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

23. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

24. Scioglimento: In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea per gli scopi dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci. La devoluzione del patrimonio dovrà avvenire a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1966 n° 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


 

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Ultimo aggiornamento 25 Maggio 2000.
 

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