Torra orta
ESTRATTO RIGUARDANTE I RIFIUTI
SPECIALI aRT. 6 comma 19
19. E' fatto divieto di trasportare,
stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna
rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale.
TESTO COMPLETO DELLA LEGGE
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga,
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario e fondi strutturali e per la
programmazione negoziata
1. E disposta la chiusura dei conti
correnti bancari intestati alla Regione ed accesi a tutto il 31 dicembre
1995 ed è valutata in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) la
relativa entrata (UPB E01.027 - cap. 36203).
2. Allassolvimento degli obblighi
persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza
dellapplicazione del comma 1 e dell'articolo 3, comma 3, della legge
regionale 20 gennaio 2001, n. 3, si provvede mediante attingimento dai
fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11,
e successive modifiche ed integrazioni e con la procedura ivi prevista.
3. In conseguenza delle economie
accertate, in esecuzione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale
n. 3 del 2001, valutate in lire 700.000.000.000 (euro 361.519.829,36),
il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000, al netto della
quota di ammortamento a' termini dell'articolo 3 della legge regionale
18 gennaio 1999, n. 1, è ridotto di pari importo ed è presunto in lire
1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26).
4. Al fine di provvedere ad
investimenti in opere di carattere permanente ai sensi dell'articolo 37
della legge regionale n. 11 del 1983, è autorizzata la contrazione di
uno o più mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo
complessivo di lire 2.095.000.000.000 (euro 1.081.977.203,59) in ragione
di lire 1.110.000.000.000 (euro 573.267.157,98) per l'anno 2001, di lire
585.000.000.000 (euro 303.127.285,96) per l'anno 2002 e di lire
400.000.000.000 (euro 206.582.759,63) per l'anno 2003; per le stesse
finalità è confermata l'autorizzazione alla contrazione di mutui, per
un importo di lire 660.000.000.000 (euro 340.861.553,40), di cui
all'articolo 2, lettera e) della legge regionale n. 1 del 1999.
5. E altresì autorizzata
nellanno 2001 la contrazione di uno o più mutui per la copertura del
disavanzo di amministrazione di lire 1.303.783.000.000 (euro
673.347.725,26) di cui al comma 3, derivante dalla mancata contrazione
dei mutui di cui alle leggi finanziarie degli anni precedenti.
6. Le spese al cui finanziamento è
possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei
mutui di cui al comma 4, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37,
ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella G),
allegata alla presente legge.
7. Lammortamento dei mutui di cui
ai commi 4 e 5 decorre dal 1' gennaio 2002 per quanto attiene quelli la
cui contrazione è autorizzata nell'anno 2001 e rispettivamente dal 1°
gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2004 quelli la cui contrazione è
autorizzata rispettivamente nell'anno 2002 e nell'anno 2003.
8. Gli oneri derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti
importi (UPB S03.038 - cap. 03146, UPB S03.039 - cap. 03147):
anno 2002 lire 326.900.000.000
euro 168.829.760,31
anno 2003 lire 389.100.000.000
euro 200.953.379,43
anni dal 2004 al 2016 lire
431.640.000.000
euro 222.923.455,92
anno 2017 lire 104.740.000.000
euro 54.093.695,61
anno 2018 lire 42.540.000.000
euro 21.970.076,48
9. Le autorizzazioni di cui
all'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, all'articolo
1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, agli articoli 2 e 10 della
legge regionale 5 settembre 2000, n. 18, alla legge regionale 17
novembre 2000, n. 22, quali autorizzazioni alla contrazione di mutui,
restano valide per l'anno 2001.
10. I mutui di cui all'articolo 63
della legge regionale. 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano
delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità Sanitarie Locali per
l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2001, con le
modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo.
11. Per la contrazione dei mutui di
cui al commi 4, 5 e 9, valgono le condizioni e le modalità previste
dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1997, n.
8, e per l'emissione di prestiti obbligazionari quelle di cui ai commi
11, 12, 13, 14 e 15 della medesima legge regionale.
12. Le disposizioni previste dal comma
1 e dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001
valgono, in quanto applicabili, anche per le contabilità speciali, di
cui alle Leggi 11 giugno 1962. n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, le cui
economie, disponibilità e recuperi sono attribuiti, per il 50 per cento
della somma complessivamente recuperata e fino all'importo di lire
95.700.000.000 (euro 49.424.925,24), rispettivamente:
- quanto a lire 85.700.000.000 (euro
44.260.356,25) al titolo di spesa 12.05.02 del programma di intervento
per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, per
ripristinare la dotazione ridotta dall'articolo 2, comma 1, della
legge regionale 5 settembre 2000, n. 17;
- quanto a lire 10.000.000.000 (euro
5.164.568,99) al titolo di spesa 12.05.01 del programma di cui al
precedente alinea per interventi a favore della continuità
territoriale in concorso con quelli finanziati dallo Stato in
attuazione dell'articolo 36, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 17 maggio
1999, n. 144, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 dicembre 2000 ed in conformità alle disposizioni di
cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92, e loro successive modificazioni e
integrazioni; per la differenza, al fondo dì riserva di cui al titolo
di spesa 11.4.02/1 del programma di intervento per gli anni
1988-1989.1990 di cui all'articolo 2 della Legge n. 268 del 1974, per
le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
13. In caso di esaurimento della
dotazione del fondo di cui al precitato titolo di spesa 11.4.02/1 e di
sussistenza della necessità di assolvere agli obblighi di cui al comma
2, il fondo medesimo è incrementato con risorse del bilancio regionale,
mediante versamento dal capitolo 03034/01 (UPB S03.029) dello stato di
previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, impinguato attraverso appositi
trasferimenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 03009/01 (UPB
S03.015) secondo la procedura dellarticolo 31 della legge regionale
n. 11 del 1983.
14. E abrogato il comma 2
dellarticolo 2 della legge regionale n. 17 del 2000.
15. A termini dell'articolo 13,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, come
modificato dallarticolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n.
18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella D), allegata alla
presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati
nella medesima tabella.
16. A' termini dellarticolo 13,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi
da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il
2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle
misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.
17. A' termini dellarticolo 13,
comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi
da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per
l'anno 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
restano determinati nelle misure indicate nella tabella F), allegata
alla presente legge.
18. Nelle tabelle A) e B) e C)
allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei
fondi speciali per finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si
prevede l'approvazione nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003.
19. Gli importi relativi a detti fondi
sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti
(fondi regionali - UPB S03.006 cap. 03016)
anno 2001 lire 66.635.000.000
euro 34.414.105,47
anno 2002 lire 130.415.000.000
euro 67.353.726,49
anno 2003 lire 128.565.000.000
euro 66.398.281,23
b) fondo speciale per spese in conto
capitale (fondi regionali - UPB S03.007 - cap. 03017)
anno 2001 lire 364.241.000.000
euro 188.114.777,38
anno 2002 lire 328.000.000.000
euro 169.397.862,90
anno 2003 lire 320.500.000.000
euro 165.524.436,15
c) fondo speciale per spese in conto
capitale (assegnazioni statali e comunitarie - UPB S03.007 - cap.
03018)
anno 2001 lire 50.000.000.000
euro 25.822.844,95
anno 2002 lire 30.000.000.000
euro 15.493.706,97
anno 2003 lire 30.000.000.000
euro 15.493.706,97
20. Nella legge regionale n. 11 del
1983 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 10
(Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio
annuale e pluriennale e delle leggi collegate) è aggiunto il
seguente:
"2 bis. I disegni di legge
finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale non possono
prevedere, per gli esercizi di riferimento, incrementi di
stanziamento superiori a quelli stabiliti al termine dell'esercizio
trascorso per gli Assessorati i quali risultino, in conseguenza del
l'accertamento compiuto dall'Assessore della programmazione ai sensi
dei precedenti commi, non aver impegnato almeno l80 per cento
delle somme rispettivamente disponibili.";
b) allarticolo 38 (Leggi
regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"A seguito dellentrata in
vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o
comunque variazioni alle unità previsionali del bilancio, con
decreto dellAssessore del bilancio, adottato su proposta
dellAssessore competente per materia da inviarsi entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono
apportate le variazioni nellallegato tecnico del bilancio
concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di
variazione è trasmesso al Consiglio regionale ed alla Ragioneria
Generale.";
c) il comma 5 dell'articolo 46
(Aperture di credito) è sostituito dai seguenti:
"5. Gli uffici
dellAmministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i
rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria Generale controfirmati per
il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il
riscontro, sia dal dirigente preposto al servizio, entro i quattro
mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di
eventuali rilievi.
5 bis. La Ragioneria Generale, sui
rendiconti pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale
15 aprile 1998, n. 11, esercita, nei tre mesi successivi la
ricezione, un riscontro contabile dei titoli di spesa accertando la
giusta imputazione al relativo ordine di accreditamento, senza
estendere l'esame alla legalità ed alla regolarità della spesa.
5 ter. Sui rendiconti resi al
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e
dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6,
pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile
1998, n. 11, la Ragioneria Generale esercita, nei tre mesi
successivi alla ricezione, una verifica di natura contabile, senza
estendere l'esame alla legalità e alla regolarità della spesa.
5 quater. I rendiconti inclusi nei
programmi di controllo di gestione dell'Amministrazione regionale e
della Corte dei Conti, sono inoltrati al predetti uffici in
originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati
dai programmi stessi.";
d) dopo larticolo 46 bis è
aggiunto il seguente:
"Art. 46 ter (Particolari
modalità di spesa)
1. Al fine di consentire il
funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della
Regione è consentita, da parte della Presidenza e degli
Assessorati, l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui
quali possano trarre i funzionari individuati quali responsabili
della gestione.
2. Le somme versate nei suddetti
conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in
cui è avvenuto l'accreditamento al termine del quale il funzionario
responsabile deve riversare nelle entrate del bilancio della Regione
le somme inutilizzate.
3. Il predetto funzionario deve
riversare, altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi
maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai fini della rendicontazione e
del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.";
c) larticolo 51 è sostituito dal
seguente:
"Art. 51 (Pagamento dei
titoli di spesa)
1. I mandati diretti, gli
ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su
ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali
emessi dallAmministrazione regionale sono pagati in contanti dai
competenti stabilimenti degli Istituti tesorieri. Il Tesoriere
appone sul titolo certificazione datata dellavvenuta esecuzione,
raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da
conservare presso di sé.
2. Su richiesta
dellAmministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi
di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa
prova documentale; che lo stesso Tesoriere deve custodire per i
cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.
3. Sono fatte salve:
a) la facoltà degli Istituti
tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui
all'articolo 8, comma 4, del capitolato speciale sull'ordinamento
del servizio di tesoreria, allegato alla legge regionale 7 luglio
1975, n. 27;
b) lapplicazione delle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle
quietanze da darsi per atto pubblico;
c) la facoltà dei dipendenti
della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi,
retribuzioni, assegni, compensi ed indennità, e il rilascio delle
relative quietanze, nelle forme e nei limiti delle vigenti norme
regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato.
4. La facoltà di cui alla lettera c)
del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di
analoga natura";
f) dopo l'articolo 54 bis è
aggiunto il seguente:
"Art. 54 ter (Operazioni di
riscossione)
1. Per ogni somma riscossa il
Tesoriere regionale provvede ad annotare lentrata, numerandola
in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito
registro, che può essere anche in formato meccanografico.
2. Il registro viene fornito
annualmente dall'Amministrazione regionale, numerato e timbrato in
ogni pagina.
3. Il Tesoriere, a richiesta del
versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto
versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui
al comma 1 del presente articolo, su propria modulistica adottata
di concerto con la Ragioneria generale.";
g) nellultimo comma
dellarticolo 62 lespressione:
"con decreto dell'Assessore
competente" è sostituita dalla seguente: "con
determinazione del Direttore generale competente".
21. Nellambito della gestione
del servizio di Tesoreria lAmministrazione regionale è
autorizzata ad operare anche con ordinativi informatici. In tal
caso gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento
predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le
disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al
Tesoriere con strumenti telematici, la relativa archiviazione su
supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge. Tali ordinativi, perfezionati con lapposizione della
firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono
equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei
quali devono ritenersi sostitutivi.
22. Nellambito della gestione
del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione
lordinazione delle spese può avvenire con ladozione di un
mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere per
lesecuzione. Le quietanze relative al suddetti mandati
informatici eseguiti dal Tesoriere mediante pagamento diretto al
creditore per contanti, ovvero mediante accreditamento in conto
corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia
fatto richiesta, possono essere raccolte ed annotate su
documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi
necessari per l'individuazione dell'operazione.
23. Gli obblighi di
documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte
del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici
possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi
meccanografici contenenti le indicazioni relative agli ordinativi
emessi nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi
delle riscossioni effettuate.
24. E disposto nellanno
2001 il versamento in conto entrate del bilancio regionale delle
somma di lire 105.257.000.000 (euro 54.360.703,83) proveniente dai
sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.016 - cap. 36103):
a) lire 30.000.000.000 (euro
15.493.706,97) dal fondo per l'attuazione dellintesa di programma
per la Sardegna centrale di cui allarticolo 30 della legge
regionale 20 aprile 1993, n. 17, costituito presso la Banca CIS
S.p.A.;
b) lire 30.000.000.000 (euro
15.493.706,97) dal fondo per la concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di
leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, di cui
allarticolo 1 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, dal
fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
c) lire 5.000.000.000 (euro
2.582.284,50) dal fondo per lestensione, allintera Regione,
dei benefici previsti dellarticolo 30 della legge regionale 20
aprile 1993, n. 17, disposta dalla legge regionale 15 aprile 1994,
n. 15, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
d) lire 4.500.000.000 (euro
2.324.056,05) dal fondo per la concessione di mutui allindustria
alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8,
costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
e) lire 6.700.000.000 (euro
3.460.261,22) dal fondo per la concessione di provvidenze
allartigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21
luglio 1976, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
f) lire 2.000.000.000 (euro
1.032.913,80) dal fondo per la trasformazione delle passività delle
cooperative agricole di cui allarticolo 40 della legge regionale
7 maggio 1981, n. 14, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
g) lire 29.695.362 (15.336,37) dal
fondo per la prevenzione degli incendi di cui allarticolo 68
della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il
Banco di Sardegna S.p.A.;
h) lire 1.000.000.000 (euro
516.456,90) dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui
agli articoli 4 e 10 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9,
costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
i) lire 278.764 (euro 143,97) dal
fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e
rappresentanti di commercio di cui allarticolo 70 della legge
regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 26.402 (euro
13,64) dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di
lire 16.362 (euro 8,45) da quello presso la Banca di Sassari S.p.A.
e di lire 236.000 (euro 121,88) da quello presso la banca CIS S.p.A.;
l) lire 110.094.874 (euro
56.859,26) dal fondo per le anticipazioni dei contributi UE per
limboschimento dei terreni seminativi di cui allarticolo 35
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il
Banco di Sardegna S.p.A.;
m) lire 38.550.000 (euro
19.909,41) dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel
settore artigiano di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19,
in ragione di lire 760.000 (euro 392,51) da quello costituito presso
la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 37.790.000 (euro 19.516,91) da
quello presso la Banca CIS S.p.A.;
n) lire 69.586.000 (euro
35.938,17) dal fondo per la concessione del concorso interessi sui
prestiti alle aziende artigiane di cui allarticolo 40 della legge
regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 56.000 (euro
28,92) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di
lire 69.530.000 (curo 35.909,25) da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
o) lire 699.390.000 (euro
35.836,94) dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC
di cui allarticolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n.
1, nella misura di lire 15.890.000 (euro 8.206,50) da quello
costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 683.500.000
(euro 352.998,29) da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
p) lire 10.030.000 (euro 5.180,06)
dal fondo per labbattimento dei tassi di interesse sui prestiti
alle cooperative artigiane di cui allarticolo 53 bis della legge
regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca CIS
S.p.A.;
q) lire 11.000.000.000 (euro
5.601.025,89) dal fondo per la concessione dei finanziamenti a tasso
agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla legge
regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 5.500.000.000
(euro 2.840.512,94) dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A.
e di lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) dal fondo costituito
presso la SFIRS S.p.A.;
r) lire 29.140.000 (curo
15.049,55) dal fondo per la concessione di anticipazioni a
cooperative e altre associazioni di produttori, viticultori e
allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge
regionale 28 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca CIS
S.p.A.;
s) lire 56.140.000 (euro
28.993,89) dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese
di navigazione di cui alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 20,
costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
t) lire 242.358.000 (euro
125.167,46) dal fondo per labbattimento degli interessi su
anticipazioni bancarie di cui allarticolo 38 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
u) lire 471.737.000 (euro
243.631,83) dal fondo per le garanzie fidejussorie in via
sussidiaria di cui allarticolo 36 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 13, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
v) lire 3.000.000.000 (euro
1.549.370,70) dal fondo per lattuazione del PIM (Piccole e Medie
Imprese Industriali) di cui allarticolo 55 della legge regionale
28 aprile 1992, n. 6, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
z) lire 750.000.000 (euro
387.342,67) dal fondo per la concessione del credito di esercizio
alle industrie di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23,
costituito presso la SFIRS S.p.A.;
aa) lire 3.200.000.000 (euro
1.652.662,08) dal fondo per la concessione di prestiti a favore
delle piccole e medie industrie di cui allarticolo 16 della legge
regionale 8 marzo 1997, n. 8, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
bb) lire 1.650.000.000 (euro
852.153,88) dal fondo per la concessione di anticipazioni
finanziarie a cooperative e società giovanili di cui allarticolo
20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la
SFIRS S.p.A.;
cc) lire 4.700.000.000 (euro
2.427.347,43) dal fondo per gli interventi nelle aree minerarie di
Montevecchio e di Ingurtosu di cui allarticolo 34 della legge
regionale 21 dicembre 1996, n. 37, costituito presso la SFIRS S.p.A..
25. Al recupero dei fondi di cui al
comma 24 provvede lAssessore della programmazione, bilancio, credito
e assetto dei territorio.
26. E autorizzata, nellanno
2002, liscrizione delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 24 nella UPB S09.021, (rispettivamente capp. 09045113, 09042/03 e
09045/15) ed il versamento delle stesse agli istituti di credito
indicati nelle precitate lettere a), b) e c), nelle misure nelle stesse
indicate.
27. Ai fini della gestione delle
misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle
competenze della Regione gli intermediari finanziari iscritti
nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono equiparati agli istituti di credito.
28. In conformità alle vigenti
disposizioni in materia di usura, i tassi di interesse applicati al
finanziamenti erogati al sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n.
8, sono rinegoziati in modo tale da essere pari ai tassi di interesse,
ivi compreso il tasso di mora, posti a carico dei beneficiari delle
agevolazioni previste dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, e
successive modifiche ed integrazioni; a tal fine la Giunta regionale
predispone un elenco dei finanziamenti e delle condizioni rinegoziate
per informare i beneficiari attraverso le associazioni di categoria.
29. In deroga a quanto disposto
dallarticolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001 i
termini di utilizzo dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui
alla legge regionale n. 8 del 1964, qualora decorsi alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.
30. Le agevolazioni a carattere
pluriennale previste dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e
successive modificazioni e integrazioni, possono essere concesse in
forma attualizzata. A tal fine la Giunta regionale, su proposta
dellAssessore del turismo, artigianato e commercio, a' termini
dellarticolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.
1, determina i tassi di attualizzazione in relazione ai tassi di
riferimento vigenti (UPB S07.036 - cap. 07055).
31. Per effetto ed in attuazione della
decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2359 dell8 agosto 2000
recante approvazione del programma operativo "Sardegna" che si
integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi
strutturali comunitari nelle regioni interessate dallobiettivo n. 1
in Italia, per il periodo dal l° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e del
successivo complemento di programmazione è approvato il relativo piano
finanziario ed il costo totale degli assi prioritari selezionati.
32. Le spese derivanti
dallattuazione del programma di cui al comma 31 sono quantificate in
complessive:
anno 2000 lire 982.053.000.000
euro 507.188.047,12
anno 2001 lire 1.006.171.000.000
euro 519.643.954,61
anno 2002 lire 1.031.040.000.000
euro 532.487.721,23
anno 2003 lire 1.335.530.000.000
euro 689.743.682,44
anno 2004 lire 1.015.968.000.000
euro 524.703.682,85
anno 2005 lire 1.079.985.000.000
euro 553.117.592,07
anno 2006 lire 1.095.100.000.000
euro 565.571.950,19
e fanno carico alle competenti unità
previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2001-2006.
33. Per la realizzazione degli
interventi di formazione, specializzazione, riqualificazione,
aggiornamento, organizzazione dei servizi per limpiego, adeguamento
del sistema della formazione nonché altri interventi nel mercato del
lavoro previsti dalle misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8,
3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.3 e 6.4 del Programma Operativo Regionale
2000-2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi
su proposta dellAssessore competente in materia di lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con
lAssessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio.
34. Il programma di cui alle misure
3.4 e 3.10 può prevedere lerogazione di piccoli sussidi a favore di
imprese sociali a norma dellarticolo 4, paragrafo 2, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999; in particolare, il
programma relativo alla misura 3.10 può prevedere iniziative integrate
di finanziamento, formazione e consulenza finalizzate alla nascita di
imprenditorialità con particolare riferimento al nuovi bacini di
impiego, secondo le finalità previste dal decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, per quanto compatibile col medesimo regolamento (CE) n.
1784/1999.
35. Il programma di cui alla misura
3.11 può prevedere la concessione di prestiti donore per lavvio
delle imprese femminili nella misura e nei limiti previsti dal citato
decreto legislativo n. 185 del 2000; tale beneficio non è cumulabile
con quelli disposti dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, o da altre
fonti normative in base alle quali siano stati disposti analoghi
benefici. Lo stesso programma può prevedere, inoltre, la concessione di
incentivi alle aziende pubbliche e private per sostenere azioni
innovative nella riorganizzazione del lavoro, secondo quanto previsto
dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal relativo decreto dattuazione.
Tali incentivi non sono cumulabili con altri analoghi benefici.
36 Per la realizzazione delle
sottoelencate misure del Programma Operativo Regionale 2000-2006, si
applicano le procedure accanto a ciascuna indicate nel Complemento di
programmazione:
a) Misura 4.11A per lanimazione
economica: la Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta
congiunta del Presidente della Giunta, dellAssessore della
programmazione e dellAssessore dellindustria, approva un piano
organico di intervento complessivo a favore dei soggetti che
rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal
Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta
Regionale;
b) Misura 4.1/B per i servizi reali
alle PMI: con le modalità di cui alla misura precedente sono
attribuiti agli stessi soggetti finanziamenti, entro il regime del
"de minimis" e con il limite del 50 per cento di contributo
alle spese ammissibili, per prestazioni di servizi reali a seguito di
bando pubblico, fornite da società di servizi prescelte dalle PMI
destinatarie finali e rispondenti a standard di qualità prefissati;
c) Misura 4.1/C per incentivi in
conto capitale e conto interessi per lattuazione dei progetti di
impresa: i finanziamenti sono concessi in attuazione della legge
regionale 15 aprile 1994, n. 15, della legge regionale 24 dicembre
1998, n. 37, articolo 3, che introduce larticolo 10 bis della legge
regionale 19 ottobre 1993, n. 51, questultima norma soggetta, in
attesa di approvazione comunitaria, al limiti di provvidenze del
regime "de minimis";
d) Misura 4.1/D per fondi per la
capitalizzazione delle PMI: lAssessorato dellindustria,
dintesa con lAssessorato della programmazione, bilancio, credito
ed assetto del territorio, e secondo i criteri previsti nel
Complemento di Programmazione provvede alla stipula, con procedure di
evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di
interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione,
con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30
per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati
alle capitalizzazioni create ed allandamento dei piani di impresa.
Per la gestione della Misura lAssessorato competente può stipulare
idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei
fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed
attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari;
e) Misura 4.l./E per prestiti
partecipativi alle PMI: lAssessorato dellindustria dintesa
con lAssessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto
del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di
Programmazione, provvede alla stipula di contratti con premi di
risultato con banche e società finanziarie di interesse regionale per
la costituzione dei fondi per prestiti partecipativi. Per la gestione
della Misura lAssessorato competente può stipulare idonea
convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi,
volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione
contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari. Nelle more di
specifica normativa si applica il regime del "de minimis",
riferito alle quote di agevolazione sui tassi medi di mercato;
f) Misura 4.1/F per fondi di
garanzia dei Consorzi fidi industriali, artigianali e della
cooperazione: lAssessorato dellindustria dintesa con
lAssessorato della programmazione, e secondo i criteri previsti nel
Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con
Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione secondo
procedure di evidenza pubblica. Per la gestione della Misura
lAssessorato competente può stipulare idonea convenzione con
consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in
particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione
contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari. Nelle more di
specifica normativa si applica il regime del "de minimis",
riferito allabbattimento dei costi medi di mercato delle garanzie
assicurative;
g) Misura 4.1/G per gli sportelli
unici per le imprese: lAssessorato dellindustria provvede alla
definizione ed attuazione, secondo le procedure riportate nel
Complemento di Programmazione, di un progetto unitario di supporto per
la gestione degli sportelli unici per le imprese, che preveda la
validazione delle migliori pratiche di organizzazione, gestione e
strutturazione dei contenuti informativi;
h) Misura 4.1/H per il monitoraggio
e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionale alle
attività produttive: lAssessorato dellindustria provvede alla
realizzazione del sistema informativo sulle infrastrutturazioni
produttive e sul prioritario fabbisogno, in collaborazione con
soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia
governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti
esterni sulla base della migliore offerta. Con apposita delibera della
Giunta regionale adottata su proposta dellAssessore
dellindustria di concerto con lAssessore della programmazione,
è approvato, sulla base della aggiornata ricognizione sul fabbisogno
di mercato, un piano regionale di completamenti infrastrutturali a
valere sui finanziamenti della Misura;
i) Misura 4.2/A per i sistemi
informativi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed
allattrazione dì investimenti esterni: lAssessorato
dellindustria provvede alla realizzazione, in connessione con la
misura 4.1/H ed in collaborazione con il Centro regionale di
programmazione, soggetto attuatore della Misura 4.4, di un sistema
informativo di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed
allattrazione di investimenti esterni, anche attraverso affidamento
di incarico a soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di
agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con
soggetti esterni sulla base della migliore offerta;
1) Misura 4.2/B per lattrazione
diretta di investimenti esterni: lAssessorato dellindustria,
dintesa con la Presidenza della Giunta regionale, provvede alla
realizzazione di un programma approvato con delibera della Giunta
regionale adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta e
dellAssessore dellindustria di concerto con lAssessore della
programmazione, contenente un insieme organico dì interventi per la
attrazione diretta di investimenti esterni;
m) Misura 4.2/C per dispositivi di
accoglienza per gli imprenditori esteri: lAssessore
dellindustria provvede, dintesa con la Presidenza della Giunta
regionale, alla realizzazione, previa approvazione nell'ambito del
programma di cui alla precedente Misura 4.2/B, di un insieme organico
di interventi per lassistenza allinsediamento degli imprenditori
esteri;
n) Misura 4.3/A per il sostegno alla
nascita e allo sviluppo di nuove imprese animazione economica:
sono beneficiari dellintervento i soggetti contemplati
nellapposito piano organico di intervento complessivo di cui alla
Misura 4.1/A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa
previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera
della Giunta regionale, per lattuazione degli interventi di
animazione economica specificamente rivolti alla creazione di impresa;
o) Misura 4.3/B per il sostegno alla
nascita e allo sviluppo di nuove imprese - incubazione di impresa:
sono beneficiari degli interventi i soggetti contemplati
nellapposito piano organico di intervento complessivo di cui alla
Misura 4.1./A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa
previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera
della Giunta regionale, per lattuazione degli interventi di
incubazione di impresa entro strutture centralizzate o attraverso
assistenza diffusa fornita anche con supporti telematici attraverso
erogazione di specifici servizi a costi agevolati. Labbattimento
dei costi praticato alle PMI è soggetto al regime del "de
minimis";
p) Misura 43/C per fondi di seed
capital per lavviamento di nuove imprese: lAssessorato
dellindustria, dintesa con lAssessorato della programmazione,
bilancio, credito ed assetto del territorio e secondo i criteri
previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula, con
procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società
finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di
capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari
ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di
risultato correlati alle capitalizzazioni create ed allandamento
dei piani di impresa. Per la gestione della misura lAssessorato
competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni
estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la
corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico
- finanziari;
q) Misura 4.3/D per fondi etici a
favore di nuove micro - imprese: lAssessorato del turismo,
commercio e artigianato, dintesa con lAssessorato
dellindustria e secondo i criteri previste nel Complemento di
Programmazione, previo bando di gara, provvede alla stipula, con
procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società
finanziarie di interesse regionale per la gestione di "prestiti
d'onore" (finanziamenti in conto capitale) riservati ad
iniziative con potenzialità di espansione produttiva ed occupazionale
desunte dal piano daffari, anche inerenti produzioni tipiche. I
contributi devono avere un tetto massimo fissato in 30 mila euro e non
possono superare il 70 per cento dellinvestimento. Può inoltre
essere concesso un ulteriore finanziamento pari a 30 mila euro sul
quale è accordato un contributo in conto interessi. La Giunta
Regionale individua, con apposita deliberazione, i criteri e le
modalità di selezione delle domande per la concessione delle
agevolazioni, le quali sono soggette al regime del "de minimis";
r) Misura 4.4 per lo sviluppo
integrato d'area: il Centro regionale di programmazione provvede alla
realizzazione delle azioni di coordinamento e di gestione previste dal
Complemento di programmazione, secondo le modalità ivi definite, in
materia di Programmi Integrati Territoriali (PIT) di cui al Quadro
Comunitario di Sostegno.
37. Per lattuazione degli
interventi previsti dalla Misura 4.5 per il potenziamento e la
qualificazione dellindustria turistica della Sardegna si applicano le
disposizioni di cui alle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 40, e 11
marzo 1998, n. 9. Nelle more della approvazione comunitaria della
normativa di riferimento, è applicabìle il regime di provvidenze del
"de minimis".
38. Per lattuazione della Misura
4.5 Linea c) del Complemento di programmazione al Programma Operativo
Regionale 2000 - 2006, lAssessorato competente in materia di turismo
è autorizzato a concedere contributi ad enti locali e consorzi di enti
locali per la realizzazione di opere, anche non permanenti, atte a
valorizzare le località di interesse turistico della Sardegna.
39. Per la realizzazione delle azioni
formative, di potenziamento delle competenze sinergiche ai contenuti
dellAsse IV - sistemi locali di sviluppo - nonché per
leffettuazione di azioni di formazione continua previste nella Misura
4.6 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, la Giunta regionale
approva annualmente i relativi programmi, su proposta dellAssessore
competente in materia di lavoro e formazione professionale di concerto
con lAssessore della programmazione.
40. Per lattuazione degli
interventi previsti nella Misura di cui al comma 39 si applicano le
disposizioni di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e alla
Legge 31 dicembre 1978, n. 845 secondo le modalità previste nel
Complemento di programmazione e previo bando di gara, al quale possono
partecipare anche agenzie regionali governative provviste di specifica
ed attestata esperienza nellattuazione di azioni previste nella
Misura.
41. Per la realizzazione degli
interventi in agricoltura previsti dalla Misura 4.9, lettera c), si
applicano le intensità di aiuto previste dallarticolo 4 della legge
regionale 14 novembre 2000, n. 21.
42. Le intensità di aiuto di cui al
comma 41 sostituiscono quelle già previste per lattività
agrituristica dallarticolo 13, comma 2, della legge regionale 23
giugno 1998, n. 18; conseguentemente è abrogato il comma 5
dellarticolo 13 della predetta legge regionale n. 18 del 1998.
43. Per lattuazione degli
interventi previsti dalle Misure 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
4.17, 4.19, 4.20, 4.21 lintensità massima degli aiuti è quella
prevista dallarticolo 33 del Regolamento (CE) n. 1257/1999. Le
direttive applicative sono approvate dalla Giunta regionale su proposta
dellAssessore dellagricoltura e riforma agro - pastorale a'
termini dellarticolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1.
44. Gli stanziamenti iscritti in conto
del capitolo 12001/02 sono prioritariamente destinati al cofinanziamento
degli interventi previsti nella Misura 5.2 del Programma Operativo
Regionale 2000 - 2006, relativa al miglioramento dellofferta dei
servizi socio - assistenziali.
45. Lautorizzazione di spesa di
lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) disposta dallarticolo 23
della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, differita allanno 2001
dallarticolo 18, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2000, n.
14, è destinata quale cofinanziamento della Misura 6.3 del Programma
Operativo Regionale 2000 - 2006, relativa alla realizzazione di
infrastrutture e servizi per la Rete Unica della Pubblica
Amministrazione Regionale (RUPAR), per linformatizzazione dei sistemi
di archiviazione e protocollo della pubblica amministrazione, per la
diffusione dellinnovazione tecnologica e dei servizi multimediali e
per lattività di integrazione sistemistica dei diversi sistemi
informativi (UPB S03.008 - cap. 03056/01/P).
46. Al fine di favorire il
coordinamento in sede regionale delle iniziative finanziarie in un
quadro di riferimento programmatico organico volto al perseguimento
degli obiettivi generali dello sviluppo, i finanziamenti autorizzati
dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati
darea), e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 03056), ad
esclusione di quelli finalizzati dallarticolo 23 della legge
regionale 15 aprile 1998, n. 11, quelli autorizzati dallarticolo 3
della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Finanziamenti per la
contrattazione programmata) (cap. 03059/02) e quelli autorizzati
dallarticolo 34 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17
(Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale), e
successive modificazioni ed integrazioni (cap. 03059), sono inclusi tra
quelli disponibili per lattuazione della programmazione negoziata
anche quale concorso al finanziamento degli interventi cofinanziati
dallo Stato e/o dallUnione Europea.
47. Nel comma 2 dellarticolo 3
della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi Integrati
dArea) lespressione "e alle forze economiche sociali" è
sostituita con "e con il partenariato delle forze istituzionali,
economiche e sociali".
48. Al fine di realizzare la coesione
economica e sociale dellIsola le risorse del Programma Operativo
Regionale 2000 - 2006 riservate ai Progetti Integrati Territoriali (PIT)
sono destinate, nella misura non inferiore al 60 per cento, al
finanziamento di programmi nel territori provinciali il cui prodotto
interno lordo risulta inferiore al 75 per cento del prodotto interno
lordo europeo ed in altri ambiti territoriali nei quali si registrano i
maggiori ritardi nello sviluppo, identificabili prioritariamente dal
tasso di disoccupazione e di spopolamento.
49. A decorrere dellanno 2001 sono
soppressi i capitoli 03056, 03059 e 03059/02 ed è istituito il Fondo
per il finanziamento della programmazione negoziata nella cui dotazione
confluiscono le dotazioni sussistenti in conto dei suddetti capitoli (UPB
S03.008 - cap. 03056/01); al relativo programma di interventi si
provvede a' termini dellarticolo 4, lettera i), della legge regionale
7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti
relativi agli impegni assunti al 31 dicembre 2000 in conto del capitolo
03059 restano in capo al Direttore del Centro regionale di
programmazione.
50. In conto delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 49 ed al fine di accelerare lattuazione degli
interventi oggetto della contrattazione negoziata lAmministrazione
regionale è autorizzata ad anticipare, con le risorse di cui al comma
46, gli oneri relativi alla partecipazione dello Stato o dellUnione
Europea.
51. Le somme assegnate dallo Stato a
fronte delle anticipazioni dì cui al comma 50, sono iscritte sul
capitolo 36121 del bilancio regionale per essere attribuite, con decreto
dellAssessore della programmazione, al Fondo di cui al comma 49 (cap.
03056/01).
52. E rideterminata in lire
120.500.000.000 (euro 62.233.056,34) per lanno 2001 ed in lire
204.500.000.000 (euro 105.615.435,86) per lanno 2002
lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 8 della legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (UPB S03.008 - cap. 03056/01).
53. I limiti di impegno autorizzati
per la concessione di mutui per lacquisto di fondi rustici di cui
alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e successive modificazioni
e integrazioni, sono complessivamente rideterminati per gli anni 2001
2002 - 2003 rispettivamente in lire 16.700.000.000 (euro
8.624.830,21), lire 42.030.000.000 (euro 21.706.683,47) e lire
39.930.000.000 (euro 20.622.123,98) (UPB S06.025 - cap. 06060).
54. Il limite di impegno di cui
allarticolo 37 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è ridotto
di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49) nellanno 2001, di lire
2.541.000.000 (euro 1.312.316,98) nellanno 2002 e di lire
3.685.000.000 (euro 1.903.143,67) nellanno 2003 (UPB S06.025 - cap.
06068/01).
55. Il limite di impegno di cui
allarticolo 20 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e
successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire
17.800.000.000 (euro 9.192.932,80) per lanno 2001, in lire
16.080.000.000 (euro 8.304.626,94) per lanno 2002 e in lire
15.219.000.000 (euro 7.859.957,55) per lanno 2003 (UPB S06.025 - cap.
06220).
56. Lautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 10, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4,
è rideterminata per lanno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro
5.164.5.68,99), per lanno 2002 in lire 3.000.000.000 (euro
1.549.370,69) e per lanno 2003 in lire 7.000.000.000 (euro
3.615.198,29) (UPB S06.063 - cap. 06245/02).
57. E autorizzata, nellanno
2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per la
realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - cap.
08033).
58. E autorizzata, nellanno
2001, la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per interventi
di dragaggio nel canale di San Pietro e nei porti di Calasetta e di
Carloforte (UPB S08.041).
59. E autorizzato, nellanno
2001, lulteriore stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34)
per il completamento degli interventi di cui allarticolo 12, comma 6,
della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, ivi comprese le
infrastrutture viarie daccesso (UPB S08041 - cap. 08183).
60. Lautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, è
integrata per lanno 2001 di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB
S08.044 - cap. 08033/01).
61. E autorizzata, nellanno
2001, lulteriore spesa di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39) per
lattuazione di un programma straordinario di interventi per la
realizzazione di mattatoi intercomunali (UPB S08.051 - cap. 08073/01).
62. Lautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è
integrata per lanno 2001 di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) (UPB
S08.044 - cap. 08084).
63. Il limite d'impegno autorizzato
dallarticolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e
successive modificazioni e integrazioni, è rideterminato in lire
6.400.000.000 (euro 3.305.324,15) per lanno 2001, in lire
5.800.000.000 (euro 2.995.450,01) per lanno 2002 e in lire
5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) per lanno 2003 (UPB S08.066 - cap.
08109).
64. E autorizzata, nellanno
2001, lulteriore spesa di lire 40.000.000.000 (euro 20.658.275,96)
per la prosecuzione degli interventi della legge regionale 30 dicembre
1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S08.066 -
cap. 08112).
65. Per le finalità di cui
allarticolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e
successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 30 giugno 2001
lAmministrazione regionale contribuisce allabbattimento degli
interessi di ammortamento per un periodo massimo di venti semestralità
della durata del mutuo.
66. Le disposizioni di cui
allarticolo 29 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano ai
mutui per l'edilizia residenziale assistiti da contributo regionale in
conto interessi ancorché il contributo regionale sia cessato e
lonere per interessi gravi sul solo mutuatario. Ai fini
dellapplicazione del presente comma la Giunta regionale, su proposta
dellAssessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei
territorio dintesa con lAssessore dei lavori pubblici, emana
apposite direttive attuative entro sessanta giorni dallentrata in
vigore della presente legge.
67. Lautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è
integrata per lanno 2001 di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB
S08.041 - cap. 08180).
Art. 2
Disposizìoni in materia di programmazione,
di procedure di gestione e di spesa, di
trasparenza nellattività amministrativa
1. Allarticolo 12 della legge
regionale 1° agosto 1975, n. 33, e successive modifiche e integrazioni,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Tutti i programmi
operativi di competenza della Giunta regionale il cui importo
finanziario sia superiore ai cinque miliardi di lire sono trasmessi,
entro cinque giorni dallassunzione della relativa deliberazione, alla
Commissione consiliare competente.".
2. La Regione promuove lo sviluppo
della concorrenza al fine di evitare posizioni di monopolio o comunque
dominanti nelle attività di impresa. A tal fine lassunzione di oneri
a carico del bilancio regionale per contributi, finanziamenti o
convenzioni con società, associazioni, enti o organismi, demandata ad
atti della Giunta regionale o di suoi componenti ovvero a determinazioni
dei dirigenti dellAmministrazione regionale e degli enti strumentali,
non può superare il 30 per cento dello stanziamento previsto per tali
finalità dal bilancio nei settori di riferimento. Sono fatte salve le
disposizioni legislative vigenti che prevedono importi percentuali
minori e sono abrogate tutte le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge che prevedono importi percentuali
maggiori.
3. Agli enti, organismi, associazioni
senza fini eti lucro operanti nei settori socio assistenziali e
culturali, aventi un bilancio inferiore a lire 5.000.000.000, che
abbiano percepito nellanno 2000 contributi a valere sulle leggi
regionali si applica lanticipazione nella misura dell80 per cento
del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia
fidelussoria assicurativa o bancaria.
4. Allarticolo 5 della legge
regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Regione sarda) è aggiunto il seguente
comma:
"4 bis. Tutta lattività e i
documenti della Giunta regionale, della Direzione generale della
Presidenza della Giunta, degli Assessorati nonché degli enti
strumentali e delle aziende regionali sono resi noti nei sití Intemet
della Regione autonoma della Sardegna e dei predetti enti e aziende.".
5. Entro tre mesi dallentrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale adotta e pubblicizza,
con le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 22
agosto 1990, n. 40, i criteri per lassegnazione di incarichi
professionali per la fornitura di servizi allAmmiinistrazione, agli
enti e alle aziende regionali.
6. Ad integrazione di quanto previsto
dalla Legge 5 luglio 1982, n. 441, ogni consigliere regionale deve
annualmente dichiarare le cariche sociali ricoperte in enti e aziende
regionali, o in aziende, organismi, società a partecipazione regionale,
comprese le associazioni di qualunque natura anche senza fini di lucro,
che abbiano sottoscritto con la Regione sarda convenzioni a titolo
oneroso, o al cui funzionamento la Regione, anche tramite enti,
istituti, aziende controllate, partecipi in misura superiore al 30 per
cento delle spese di gestione esposte in bilancio o che siano state
destinatarie di incentivi regionali.
7. Nel caso in cui il consigliere
svolga una libera professione, è tenuto a dichiarare i rapporti di
consulenza o le convenzioni intrattenute con lAmministrazione
regionale, gli enti, organi e aziende regionali o sottoposti al
controllo della Regione, o in cui detenga partecipazioni superiori al 20
per cento o al cui funzionamento concorra in misura superiore al 30 per
cento dellammontare complessivo delle spese di gestione esposte in
bilancio, o che siano stati destinatari di incentivi regionali.
8. In sede di prima applicazione della
presente norma i consiglieri regionali provvedono alle dichiarazioni di
cui al commi 6 e 7 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.
9. In analogia a quanto previsto
dallarticolo 12 della Legge n. 441 del 1982 e in attuazione
dellarticolo 15 della medesima le disposizioni di cui agli articoli
2, 3 e 4 della stessa legge si applicano con le modifiche di seguito
previste:
a) ai presidenti, amministratori
delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche
economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di
nomina, sia demandata al Presidente della Giunta regionale, alla
Giunta regionale o ai singoli Assessori;
b) ai vice presidenti,
amministratori delegati e direttori generali delle società al cui
capitale concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende, nelle
varie forme di partecipazione, per un importo superiore al 30 per
cento;
c) ai presidenti, ai vice
presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli
enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o
i suoi organi, enti e aziende a prevalente partecipazione regionale,
in misura superiore al 30 per cento dellammontare complessivo delle
spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste
superino la somma annua di lire 300.000.000;
d) ai direttori generali della
Regione e delle aziende autonome della Regione.
10. Le dichiarazioni e gli atti di cui
al comma 9 devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale
e al Presidente del Consiglio regionale affinché siano pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti Internet attivati a cura
delle stesse amministrazioni.
11. La mancata dichiarazione prevista
dal commi 6 e 7 del presente articolo è pubblicizzata attraverso il
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e gli organi di informazione
locali. Ai consiglieri regionali inadempienti si applicano le sanzioni
previste dallarticolo 63, comma 5, del Regolamento del Consiglio
regionale della Sardegna.
12. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le norme contenute nella Legge n. 441 del
1982.
Art. 3
Riforma della normativa in materia di servizi allimpiego
e di politiche attive del lavoro
1. La Giunta regionale, in coerenza
agli indirizzi di sviluppo economico e di promozione sociale, predispone
e invia al Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del
decreto legislativo di conferimento delle competenze in materia di
politiche del lavoro, un disegno di legge finalizzato sia ad una riforma
organica delle normative in materia di servizi allimpiego e
collocamento, sia ad un riordino della normativa in materia di politiche
attive del lavoro, che coordini le nuove competenze e le norme già
operanti, nonché le risorse e i soggetti responsabili
dellattuazione.
2. La riforma di cui al comma 1 è
finalizzata alla promozione di nuove politiche attive del lavoro e ad un
migliore e più trasparente funzionamento del mercato del lavoro, allo
sviluppo della domanda, al miglioramento dellofferta, anche tramite
più moderne politiche di orientamento e formazione professionale, nonché
alla predisposizione di piani regionali e territoriali anche nei settori
di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale, finalizzati a promuovere nuove opportunità di lavoro per
giovani disoccupati e il reinserimento professionale dei lavoratori
espulsi dai settori produttivi.
3. La riforma in particolare deve
prevedere, attraverso opportuni adeguamenti legislativi e modalità per
la semplificazione delle norme già esistenti in materia di lavoro,
adeguate strutture operative per la predisposizione di progetti speciali
anche di tutela ambientale, di azioni e di interventi da realizzare,
individuandone modalità e tempi, al fini del reinserimento
occupazionale dei lavoratori disoccupati espulsi dai settori produttivi,
nonché per promuovere il progressivo avviamento al lavoro dei
disoccupati.
Art. 4
Disposizíoni in materia di ricerca, lavoro, occupazione e formazione
professionale
1. Nel comma 2 dellarticolo 46
della legge regionale 3 aprile 1991, n. 13, sostituito dallarticolo
19 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la valutazione dellonere
per lanno 2001 è modificata in lire 3.000.000.000 (euro
1.549.370,69) (UPB S03.052 - cap. 03069).
2. A valere sulle disponibilità
sussistenti sul titolo di spesa 11.3.10/1 del programma dintervento
per gli anni 1988 1989 - 1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n.
268, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, predispone,
in collaborazione con le Università sarde, il Consorzio 21, il CRS4, il
BIC Sardegna e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore, un
programma per la sperimentazione e la messa a regime di una metodologia
operativa finalizzata allattrazione in Sardegna di iniziative
industriali ad elevata tecnologia e delle connesse attività di ricerca
e sviluppo, da localizzarsi nelle aree industriali e nei poli del Parco
scientifico e tecnologico. Il suddetto programma è sottoposto al
preventivo parere della Commissione consiliare competente che deve
essere espresso entro dieci giorni dalla data di ricezione da parte del
Consiglio; trascorso detto termine si prescinde dal parere.
3. La metodologia di cui al comma 2
consiste nellofferta combinata, in favore delle imprese esterne, di
laboratori pubblici attrezzati per lo svolgimento delle loro attività
di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di servizi di formazione
avanzata, in particolare nel campo dellelettronica e
dellelettrotecnica applicata, e dei supporti finanziari per
concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca applicata e di
commercializzazione dei risultati della ricerca, da remunerarsi
attraverso le royalties derivanti dalla vendita dei prodotti o dei
servizi delle imprese medesime.
4. E autorizzata, nellanno 2001,
la concessione di un contributo di lire 500.000.000 (euro 258.228,44) a
favore della Società "Porto Conte ricerche" di Alghero per lo
svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.049).
5. Dopo il comma 6 dellarticolo 17
della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Ai fini dellattuazione
degli interventi di cui ai commi che precedono possono essere utilizzate
le modalità di cui allarticolo 4 della legge regionale 7 gennaio
1975, n. 1, e successive modificazioni. Tali modalità sono estendibili
anche ad interventi finanziati con altre risorse destinate aglì stessi
soggetti attuatori dei commi che precedono.
6 ter. I beni acquisiti dal Consorzio
21 in attuazione del comma 5 sono annessi al patrimonio dallo stesso
soggetto delegato; in caso di scioglimento del Consorzio gli stessi beni
sono acquisiti al patrimonio regionale.
6 quater. Al fine di dare attuazione
agli interventi di cui al presente articolo, lAmministrazione
regionale è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla
procedura abbreviata per il rimborso dellimposta sul valore aggiunto,
nonché gli interessi passìvi sostenuti per lanticipazione
dellimposta sul valore aggiunto dovuta per i pagamenti relativi alla
realizzazione dei suddetti interventi, nella misura prevista dal proprio
Tesoriere per le giacenze attive.
6 quinquies. Lonere derivante
dallapplicazione del comma 6 quater è valutato in lire 1.000.000.000
(euro 516.456,90) e fa carico alle disponibilità del titolo dì spesa
11.3.10/I del programma dintervento per gli anni 1988 1989 -
1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, della contabilità speciale
di cui allarticolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268.".
6. Nella rendicontazione conclusiva
dellintero finanziamento deve essere allegata dal Consorzio 21
lattestazione di regolarità amministrativa e contabile dia parte dei
Collegio sindacale.
7. Per le finalità previste
dallarticolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così
come modificato dallarticolo 40 della legge regionale 7 aprile 1995,
n. 6, e dallarticolo 22, comma 1, della legge regionale 15 aprile
1998, n. 11, è autorizzato, nellanno 2001, lo stanziamento di lire
10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S03.029 - cap. 03034/01).
8. Lonere per lattuazione degli
interventi prevìsti al comma 1 dellarticolo 26 della legge regionale
24 dicembre 1998, n. 37, è determinato per lanno 2001 in lire
12.000.000.000 (euro 6.197.482,78) (UPB S03.029 - cap. 03034/01).
9. Gli stanziamentì di cui al commi 7
e 8 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui allarticolo 2
della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al tìtolo di
spesa 11.3.10/1 del Programma di intervento per gli anni 1988 1989 -
1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
10. E autorizzato, nellanno
2001, lo stanziamento di lire 333.000.000.000 (euro 171.980.147,40) per
il finanziamento degli interventi previsti dallarticolo 19 della
legge regionale n. 37 del 1998, destinati ad iniziative per lo sviluppo
e loccupazione da parte dei comuni, anche in regime di
cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati (UPB S04.017 - cap.
04019/03); il relativo onere è valutato in lire 35.415.000.000 (euro
18.290.321,08) per gli anni dal 2001 al 2015 (UPB S03.038 - cap.
03150/01) (UPB S03.039 - cap. 03150/02).
11. Per lattuazione del comma 10 si
applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 10 dellarticolo 23
della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.
12. I singoli progetti comunali
finalizzati alloccupazione e ai lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 150.000
euro.
13. E autorizzato, nellanno
2001, lulteriore stanziamento di lire 70.000.000.000 (euro
36.151.982,94) per le finalità di cui allarticolo 24 della legge
regionale n. 4 del 2000 (UPB S04.017 - cap. 04021/02).
14. E autorizzata per le annualità
2001, 2002 e 2003 la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni
7/A1 e 7/A4 del programma approvato dal Consiglio regionale in data 27
aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati alloccupazione
di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11,
e successive modifiche e integrazíoni, e di cui allarticolo 18 della
legge regionale n. 37 del 1998; per le stesse finalità, qualora gli
enti non abbiano proceduto alla predisposizione e presentazione dei
progetti ai sensi dellarticolo 38 della legge regionale n. 4 del
2000, è comunque autorizzata, per lanno 2001, la prosecuzione degli
interventi di cui al presente comma.
15. La misura dellaiuto regionale
di cui al comma 14 è determinata secondo quanto previsto dalle
direttive di cui allarticolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 (UPB
S1.1.031).
16. Per lattuazione degli
interventi previsti al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di
lire 31.000.000.000 (euro 16.010.163,87) per lanno 2001, di lire
7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) per lanno 2002 e di lire
5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per lanno 2003 secondo la seguente
ripartizione:
a) azioni 7/A1 e 7/A4
2001 lire 6.500.000.000
2002 lire 6.500.000.000
2003 lire 5.000.000.000
b) art. 38, L.R. 4/2000
2001 lire 24.500.000.000
2002 lire 500.000.000
17. E autorizzata, nellanno
2001, la prosecuzione degli interventi previsti dallAzione 3
(interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio
regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati
alloccupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4
giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni. La relativa
spesa è valutata in lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) per il 2001
(UPB SO1.018 - cap 01080/01).
18. I soggetti attuatori ed esecutori
di ciascuno degli interventi delle Azioni 5A e 5B del programma
approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, possono
congiuntamente ottenere finanziamenti entro la misura massima prevista
dal comma 2 dellarticolo 23 della legge regionale 5 settembre 2000,
n. 17, per la realizzazione di nuovi interventi nellambito della
ricerca sanitaria uguali, analoghi o connessi a quelli già eseguiti
nellambito del predetto programma, per la stabilizzazione o creazione
di nuova occupazione. A tal fine almeno l85 per cento dei
finanziamenti ottenuti ai sensi del presente comma deve essere destinato
alla copertura degli oneri diretti e riflessi per il personale occupato.
I finanziamenti, nella misura del 100 per cento del fabbisogno indicato
in progetto, sono erogati secondo le modalità operative in vigore per i
progetti speciali per loccupazione di cui allarticolo 18 della
legge regionale n. 37 del 1998. Gli oneri derivanti dallapplicazìone
del presente comma sono valutati in lire 5.000.000.000 (euro
2.582.284,49) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 (UPB SO 1.0 18 -
cap. 01080).
19. Nella legge regionale 24 dicembre
1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati alloccupazìone
e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e
rimodulazione del bilancio), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il termine "enti locali"
è sostituito dal termine "enti utilizzatori";
b) il contributo previsto
dallarticolo 14 per favorire la partecipazione degli enti
pubblici al capitale sociale di società miste è elevato al 90 per
cento della quota pubblica ed entro il limite massimo di lire
300.000.000;
c) il contributo previsto al comma 2
dellarticolo 15 è elevato a lire 8.000.000;
d) larticolo 16 è sostituito dal
seguente:
"Art. 16 -
1. LAmministrazione regionale, al
fine di favorire la stabilizzazione occupativa dei lavoratori impegnati
in attività di lavori socialmente utili, così come individuati
dallarticolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è
autorizzata a concedere incentivi per iniziative di autoimpiego in forma
singola o associata, secondo le seguenti modalità:
a) il beneficio individuale è
concesso nella misura di lire 80.000.000 e può essere accordato
entro la misura massima di lire 60.000.000 quale contributo e di
lire 20.000.000 quale finanziamento agevolato;
b) la compagine sociale,
costituita anche in forma cooperativa, deve essere composta per
almeno il 60 per cento da lavoratori impegnati in attività
socialmente utili; in tal caso il beneficio concedibile deve
rispettare il limite individuale di cui alla lettera a) e cornunque,
complessivamente, non può superare il limite stabilito dalla regola
comunitaria del "de minimis";
2. LAmministrazione regionale, al
fine di attivare lintervento previsto dal presente articolo, può
avvalersi di collaborazioni esterne alluopo specificatamente
convenzionate.
3. Le istanze inoltrate ai sensi della
precedente normativa, possono essere ridefinite e liquidate entro i
limiti disposti dal presente articolo.
4. Per le finalità previste dal
presente articolo è autorizzato lutilizzo delle somme sussistenti
nel conto dei residui e degli stanziamenti di competenza recati per
lanno 2001 e successivi dal capitolo 10136/05 del bilancio della
Regione.
5. Al fine di favorire
lapplicazione delle riserve obbligatorie per le assunzioni presso gli
enti locali dei lavoratori socialmente utili, nonché laffidarnento
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro
autonomo ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000, la Regione provvede ad erogare un contributo
aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 6 dellarticolo 78
della Legge n. 388 del 2000, in rnisura annua uguale per la durata
massima di due anni successivi al primo.
6. Il beneficio compete agli enti
locali, anche non attuatori, che provvedono alle assunzioni dei
lavoratori socialmente utili entro sei mesi dallentrata in vigore
della presente legge e viene corrisposto in unica soluzione entro
novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione.
7. Qualora le assunzioni di cui al
presente articolo avvengano con contratto part-time il contributo è
corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore contrattuali
rispetto allorario pieno.
8. Il contributo previsto al comma 5
è corrisposto, nella misura pari al 50 per cento, anche ai datori di
lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori socialmente
utili, secondo le disposizioni di cui allarticolo 7, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2000.".
20. Le somme disponibili nel conto dei
residui del capitolo 01080 (UPB SO1.018) provenienti dalla competenza
dellanno 2000 possono essere utilizzate, senza il vincolo della
destinazione di provenienza, in attuazione delle seguenti norme:
a) articoli 9 e 18 della legge
regionale 24 dicembre 1998, n. 37;
b) articolo 23 della legge regionale 5
settembre 2000, n. 17;
c) articolo 26 della legge regionale
20 aprile 2000, n. 4.
21. Le somme disimpegnate nel conto
dei residui dei capitoli 10156 e 10157 (UPB S10.053) del bilancio sono
conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento
delle finalità per cui furono stanziate; i recuperi operati sui
contributi concessi in conto del capitolo 10156 sono versati in conto
del capitolo 34005 (UPB E10.017) delle entrate del bilancio per essere
attribuiti, ai sensi dellarticolo 25, comma 2, della legge regionale
5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni, al medesimo capitolo
10156.
22. LAmministrazione regionale è
autorizzata ad avvalersi della Società Consortile per Azioni
Sulcis-Iglesiente Sviluppo, quale intermediario finanziario per il
contratto darea del Sulcis-Iglesiente per il supporto
tecnico-operativo in relazione agli interventi statali e regionali
nellambito territoriale del contratto darea, sulla base degli
indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale; a tal fine è autorizzata
lerogazione alla Società Consortile per Azioni Sulcis-Iglesiente
Sviluppo di un contributo di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per
lanno 2001 quale corrispettivo forfettario per le attività da questa
svolte (UPB S09.009 - cap. 09045/20).
23. Per le finalità dellarticolo
33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è autorizzata, per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale quota di cofinanziamento
regionale, lulteriore spesa di lire 1.506.000.000 (euro 777.784,09) (UPB
S10.025 - cap. 10207).
24. Per la prosecuzione degli
interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 10 della legge regionale 10
gennaio 2001, n. 2, è autorizzata, nellanno 2001, la spesa di lire
20.000.000.000 (euro 10.329.137,98) (UPB S09.022 - capp. 09041 e
09042/01).
25. Nellarticolo 12, comma 2, della
legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono soppresse le parole
"per un periodo di cinque anni"; laiuto è concesso nel
rispetto del regime "de minimis" e nellambito degli
stanziamenti già destinati alla attuazione degli interventi previsti
dal predetto articolo 12, comma 2.
26. Per lattuazione dellarticolo
1 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, è autorizzato a
decorrere dallanno 2001, un limite di impegno quinquennale di lire
15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) annue (UPB S10.022 - cap. 10140).
27. Il termine di cui allarticolo
25, comma 4, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, deve intendersi
prorogato fino alla predisposizione degli atti previsti nellarticolo
1 della legge regionale 31 dicembre 1995, n. 13 e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2001.
28. Per lattuazione degli
interventi recati nellarticolo 11 della legge regionale n. 37 del
1998 destinati a favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori,
è autorizzata nellanno 2001 la spesa di lire 12.000.000.000 (euro
6.197.482,79) (UPB S06.072 - cap. 06201).
29. La quota da destinare alla
realizzazione del programma di formazione professionale è determinata,
per lanno 2001, in lire 122.600.000.000 (euro 63.317.615,83) (UP13
S10.010 - cap. 10001), di cui lire 25.000.000.000 (euro 12.911.422,47)
destinate allattuazione dellobbligo formativo ai sensi
dellarticolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire
39.696.000.000 (euro 20.501.273,06) destinate al cofinanziamento delle
misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000 - 2006.
Art. 5
Disposizioni in materia di attività culturali, sanitarie e
socio-assistenziali
1. E prorogata al 31 dicembre 2001
lutilizzazione dei contributi impegnati nellesercizio finanziario
2000 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per lattuazione
delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali:
a) legge regionale 22 gennaio
1990, n. 1, articolo 60 - Svolgimento delle attività istituzionali
di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali;
b) legge regionale 21 giugno 1950,
n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo
artistiche;
c) legge regionale 22 gennaio
1990, n. 1, art. 56, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4,
articolo 39 - Interventi per attività teatrali e musicali;
d) legge regionale 8 luglio 1996,
n. 26 - Norme sul rapporti tra la Regione e le Università della
Sardegna;
e) legge regionale 15 ottobre 1997
n. 26 - articoli 11, 13, 14, 16 e 25 - Promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua sarda;
f) legge regionale 17 maggio 1999,
n. 17, articolo 26 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna;
g) legge regionale 3 luglio 1998,
n. 22 - Interventi della Regione a sostegno delleditoria locale,
informazione e pubblicità istituzionale;
h) legge regionale 20 aprile 2000,
n. 4, articolo 52, comma 5 - Quota regionale attuazione progetti
Iniziative Formazione e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS);
i) legge regionale 18 dicembre
1987, n. 57, e successive modifiche e integrazioni - Concessione di
un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascistí (ANPPIA) e
dellUnione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS).
2. Ai sensi dellarticolo 5 della
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna), al fine di agevolare il sistema educativo di istruzione e di
formazione previsto dalla Legge 10 febbraio 2000, n. 30,
lAmministrazione regionale concorre con proprie risorse finanziarie
alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica,
da attuarsi per mezzo degli enti locali competenti di cui allarticolo
3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che partecipano con una quota di
risorse proprie pari al 10 per cento dellammontare complessivo della
spesa prevista anche in regime di cofinanziamento con le risorse
disposte dallo Stato ai sensi dallarticolo 4, comma 1, della predetta
Legge n. 23 del 1996, attraverso:
a) la riqualificazione del patrimonio
esistente;
b) ladeguamento alle nonne vigenti
in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
c) ladeguamento delle strutture
edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degl
ordinamenti e dei programmi, allinnovazione didattica e alla
sperimentazione;
d) una equilibrata organizzazione
territoriale del sistema scolastico;
e) la disponibilità da parte di ogni
scuola di palestre e impianti sportivi di base;
f) la piena utilizzazione delle
strutture scolastiche da parte della collettività.
3. Le risorse finanziarie di cui al 2
sono destinate:
a) alla costruzione ed al
completamento di edifici scolastici;
b) alla ristrutturazione diretta a
adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) alla realizzazione di impianti
sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più
scuole, anche aperti allutilizzazione della collettività.
4. Per lattuazione del comma 3 è
autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) per
lanno 2001, di lire 150.000.000.000 (euro 37.468.534,86) per lanno
2002 e di lire 200.000.000.000 (euro 103.291.371,81) per lanno 2003 (UPB
S 11.017); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta
regionale su proposta dellAssessore della pubblica istruzione di
concerto con lAssessore della programmazione a' termini
dellarticolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.
1, e successive modifiche e integrazioni.
5. Al fine del rafforzamento
dellintervento finanziario della Regione a favore della frequenza di
corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e
tecnologico e di corsi post-universitari previsti dallarticolo 32
della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, lonere valutato dal comma
3 del medesimo articolo 32 per lanno 2001 in lire 3.000.000.000 (euro
1.549.370,70) è rivalutato in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB
S11.016 - cap. 11139/02).
6. E autorizzata, nellanno 2001,
la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per listituzione,
nellanno accademico 2000 - 2001, di borse di studio per la frequenza
della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di cui allarticolo 4, comma 2, della Legge 19
novembre 1990, n. 341 (UPB S11.013 - cap. 11019).
7. Le modalità di applicazione del
comma 6 sono disciplinate a' termini dellarticolo 19 della legge
regionale 22 agosto 1990, n. 40.
8. E autorizzata la spesa
complessiva di lire 9.200.000.000 (euro 4.751.403,47) in ragione di lire
4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e
di lire 1.200.000.000 per lanno 2003 per la concessione di contributi
al Comuni e ai loro consorzi al fine di favorire il diritto allo studio
nella scuola dellobbligo (UPB SI1.013).
9. E autorizzata, nellanno 2001,
la spesa di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per la concessione di
contributi al Comuni e al loro consorzi al fine di favorire la frequenza
e lorganizzazione dei servizì a favore delle scuole secondarie
superiori (UPB S11.013).
10. Al fine di favorire la conoscenza
delle bellezze naturali della Sardegna è autorizzata la concessione
agli istituti scolastici di contributi per lorganizzazione di gite
scolastiche da effettuarsi con il "trenino verde della
Sardegna"; i contributi sono concessi nel limite massimo degli
stanziamenti iscritti in bilancio, sulla base di apposita domanda e
nellordine di presentazione di questultima. Lammontare massimo
del contributo è determinato in lire 3.000.000 (euro 1.539,37) per
istituto; la spesa prevista per lattuazione degli interventi è
valutata in lire 200.000.000 (euro 103.291,3 7) annue (UPB S11.010).
11. In attuazione dellarticolo 3
della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, tutti gli stanziamenti
regionali a favore delle Università della Sardegna confluiscono, a
partire dal bilancio regionale per lanno finanziario 2001, in un
fondo globale denominato "Interventi regionali per lUniversità".
12. Nel predetto fondo recato dal
capitolo 11065 della rubrica di spesa dellAssessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
confluiscono, in particolare, i finanziamenti ed i contributi previsti:
a) dai commi 1 e 2 dellarticolo 32
della legge regionale 8 marzo 1997, n. 7;
b) dal comma 3 dellarticolo 29
della legge regionare 20 aprile 2000, n. 4;
c) dalla legge regionale 31 marzo
1992, n. 5 e dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 43;
d) dallarticolo 37 della legge
regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
13. Il fondo viene ripartito
annualmente tra le Università della Sardegna con le modalità di cui
allarticolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 per la
realizzazione degli interventi elencati nellarticolo 2 della medesima
legge o, comunque, finalizzati al sostegno della formazione, della
didattica e della ricerca nelle Università della Sardegna.
14. Ai fini della predisposizione
della relazione annuale di cui al comma 4 dellarticolo 4 della legge
regionale n. 26 del 1996 e della verifica del rispetto degli indirizzi
programmatici concordati, le Università, entro quindici giorni
dallapprovazione del proprio conto consuntivo e, comunque, entro il
30 giugno di ogni anno, trasmettono allAssessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport una
dettagliata relazione sullutilizzazione dei fondi.
15. In riferimento ai commi 11, 12, 13
e 14 lAssessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio (UPB S11.016 - UPB S11.016/01).
16. E autorizzata, nellanno
2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 361.519,83) a favore
dellAssociazione per lIstituzione della Libera Università Nuorese
(AILUN) a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 11063/01).
17. E autorizzato, nellanno
2001, lo stanziamento complessivo di lire 2.600.000.000 (euro
1.342.787,93) a favore del Consorzio per lUniversità degli studi di
Oristano in ragione di lire 1.600.000.000 (euro 826.331,03) per le spese
di costituzione e funzionamento e di lire 1.000.000.000 (euro
516.456,89) per il finanziamento dei diplomi universitari in
biotecnologie agro industriali, in tecnologie alimentari ed in
viticoltura ed enologia (UPB S11.016 - cap. 11063/03).
18. E autorizzato, nellanno
2001, lo stanziamento di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) a favore
del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per
gli interventi previsti dallarticolo 47, comma 3, della legge
regionale 7 aprile 1995, n. 6 (UPB S11.016 - cap. 11063/02).
19. E autorizzato, nellanno
2001, lo stanziamento di lire 800.000.000 (euro 413.165,51) per
lattivazione di corsi per la formazione di tecnici nel settore dei
materiali dellambiente, attraverso lassegnazione alla FORGEA
International, per il tramite e nellambito di una intesa con
lAssociazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), di un
finanziamento per le spese di funzionamento e per le attività generali,
ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni
internazionali del sistema O.N.U. e in particolare dellU.N.E.S.C.O. (UPB
S11.016 - cap. 11063/04).
20. E autorizzata, nellanno
2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) a favore della
Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo straordinario per le
spese di funzionamento (UPB S11.016 - cap. 11065/15).
21. E autorizzata, nellanno
2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) a favore del
Comune di Tempio Pausania, per lattivazione dei nuovi corsi di laurea
in tecniche erboristiche e in tossicologia degli inquinamenti ambientali
(UPBS 11.016 - cap. 11061/09).
22. Per le finalità di cui
allarticolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, a favore
dellEnte Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di
Sassari, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2015,
lulteriore contributo di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) (UPB
S11.020 - cap. 11078/02).
23. Per il completamento delle
biblioteche dipendenti da enti locali finanziate ai sensi della legge
regionale 24 novembre 1950, n. 64, è autorizzato, nellanno 2001, lo
stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S11.037 -
cap. 11105); il relativo programma di intervento è approvato dalla
Giunta regionale a' termini dellarticolo 4, lett. 1), della legge
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Per le modalità di erogazione dei relativi contributi si applica la
succitata legge regionale n. 64 del 1950.
24. Nella legge regionale 15 ottobre
1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua
sarda), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dellarticolo 2
è aggiunto il seguente:
"2 bis. La presente legge si
adegua alle disposizioni più favorevoli, nel confronti delle lingue
sarde e catalana, contenute nella Legge 15 dicembre 1999, n. 482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche).";
b) dopo il comma 7 dellarticolo 13
è aggiunto il seguente:
"7 bis. In sede di
approvazione del piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 12,
la Giunta regionale approva separati e selettivi requisiti di
ammissibilità al contributi di cui al presente articolo, per i
soggetti richiedenti aventi sede al di fuori del territorio della
Sardegna".
25. E autorizzata, nellanno
2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000
(euro 4.131.655,19) al Comune di Nuoro per le manifestazioni relative al
centesimo anniversario della festa del Redentore; la concessione del
contributo è subordinata alla presentazione allAssessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di
un apposito programma (UPB S11.050).
26. A valere sulle disponibilità
recate dalla UPB S11.050 è autorizzata, nellanno 2001, la spesa di
lire 200.000.000 (euro 103.291,37) per la costituzione e il primo
avviamento della fondazione "Maria Carta".
27. E autorizzata, nellanno
2001, la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,68) per lapplicazione
del comma 1, lettera g), dellarticolo 14 della legge regionale 3
luglio 1998, n. 22, a favore della produzione di notiziari regionali e
locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi (UPB
S11.036).
28. E autorizzato, nellanno
2001, lo stanziamento complessivo di lire 1.094.500.000.000 (euro
565.262.076,05) quale integrazione della Regione per il finanziamento
della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo
sanitanio nazionale (UPB S12.023 - cap. 12104/01) (UPB S12.027 - cap.
12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02).
29. E' autorizzata, nell'anno 2001, la
spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per lattribuzione al
comuni delle somme occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei
servizi socio - assistenziali; per il trasferimento delle risorse si
applicano i criteri previsti nel Piano socio - assistenziale per il
triennio 1998-2000, approvato dal Consiglio regionale il 29 luglio 1998,
e con validità per il triennio 1999-2001 a' termini della legge
regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (UPBS 12.046 - cap. 1200 1 /0 1).
30. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato da
parte degli enti decentrati della spesa sanitaria, l'Assessore
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con
l'Assessore della programmazione, promuove l'aggregazione delle Aziende
U.S.L. e dell'Azienda ospedaliera con Il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di
acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni
valevoli su tutto o parte del territorio regionale, a cui aderiscono le
Aziende interessate.
31. Per il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 30 il medesimo Assessore della sanità propone
alla Giunta regionale l'Azienda o le Aziende U.S.L. alle quali è
delegato il compito di adottare gli adempimenti volti all'acquisizione
di beni e servizi di utilizzazione comune, nonché l'aggio da
riconoscere all'Azienda o alle Aziende prescelte e da corrispondere alle
medesirne contestualmente al trasferimento delle risorse per il
pagamento del bene o del servizio acquisito.
32. 1 finanziamenti delle spese in
conto capitale di cui al capitolo 12139/02 sono estesi alle Università
degli studi di Cagliari e di Sassari e al Policlinici di Cagliari e di
Sassari (UPB S12.026).
33. Al fine di ridurre i tempi di
attesa degli utenti dei servizi di radiodiagnostica è autorizzata,
nell'anno 2001, la spesa di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) a
favore delle Aziende USL e dell'Azienda ospedaliera per la
predisposizione di un programma finalizzato al potenziamento e
all'adeguamento strutturale dei servizi stessi; il relativo programma di
intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo
4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive
modifiche e integrazioni (UPB S 12.026).
34. In attuazione dcll'articolo 70,
comma 5, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, la spesa di cui
all'articolo 65 della stessa legge è determinata in lire
145.000.000.000 (euro 74.886.250,36) per l'anno 2001 e in lire
234.000.000.000 (euro 120.850.914,38) per l'anno 2002 (UPB S12.027).
35. La spesa per l'anno 2002,
autonizzata dal comma 34, può essere anticipata, in tutto o in parte,
all'anno 2001, nel caso in cui si verifichino urgenti e inderogabili
necessità di pagamento da parte delle Aziende USI, il cui rinvio
potrebbe comportare per le stesse un aggravio di oneri per il ritardato
pagamento. In tal caso le Aziende USL, previo benestare dell'Assessore
regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono
autonizzate a richiedere al proprio tesoriere nellanno 2001,
anticipazioni di cassa, al tasso più favorevole. Il relativo onere è
posto a carico del bilancio regionale; a tal fine è autorizzata,
nell'anno 2001, la spesa di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) (UPB
S03.041).
36. E' autorizzata, nell'anno 2001, la
spesa di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) per le seguenti attività:
a) screening nella scuola dell'obbligo
per la prevenzione della B. Thalassemia;
b) progetto di ricerca, Regione
sarda - Akea, da parte della cattedra di biochimica clinica dell'
Università degli studi di Sassari sui marcatori della salute e
della longevità dei sardi;
e) screening e prevenzione
primaria e secondaria relativi al tumori della mammella e della
cervice uterina;
d) programma per la prevenzione e
l'educazione sanitaria nell'ambito della medicina sociale;
e) difesa dei diritti del malato da
parte delle associazioni di tutela;
il relativo programma d'intervento è
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene
e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera
1), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e
integrazioni (UPB SI 2.005).
37. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo
stanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 5 16.456,89) quale quota
regionale da attribuire al Comuni per gli interventi di sostegno a
favore di persone in condizione di handicap grave (UPB S 12.046 - cap.
12032/05).
38. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo
stanziamento di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) quale concorso
finanziario della Regione per il pagamento della retta dovuta dal
tossicodipendenti per l'ospitalità nelle comunità terapeutiche; il
relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
a' termini dell'articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB SI 2.050 -
cap. 1205 8/06).
39. In deroga a quanto disposto dal
comma 4 dell'articolo 24 dei D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, e non
oltre il 31 dicembre 2002, le autorizzazioni provvisorie al
funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui al comma 3
dello stesso articolo possono essere rilasciate più di una volta al
fine di consentirne l'adeguamento al requisiti e agli standard stabiliti
dalla normativa vigente in materia.
40. 1 termini di scadenza delle
autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali,
residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della
legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, si intendono prorogati fino alla
data del 31 dicembre 2002.
41. Per l'anno 2001 si prescinde dal
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali
di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali
strutture risultino attivate alla data del 1 gennaio 2000 e sia
dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente
in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda
e della prescritta completa documentazione.
42. 1 termini di cui al comma 4
dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono
prorogati al 1° gennaio 2002.
43. E' autorizzata, nell'anno 2001, la
concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 (curo
103.291,37) al Coordinamento regionale della Lega Italiana per la lotta
contro i tumori per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti di
istituto (UPB S12.024 - cap. 12213/01).
44. Il contributo per le spese
funerarie previsto dal comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 9
giugno 1994, n. 27, è elevato fino alla misura massima di lire
6.000.000; l'onere previsto per l'attuazione del presente comma è
valutato in lire 400.000.000 (curo 206.582,75) annue (UPB S12.027).
45. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo
stanziamento di lire 60.000.000 (curo 30.987,41) a favore delle
associazioni iscritte al Registro generale dèl volontariato di cui
all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti
a favore dei nefropatici, emodializzati e trapiantati quale contributo
per gli oneri di gestione; il predetto contributo non è cumulabile con
altri contributi regionali attinenti le stesse finalità. Il relativo
programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7
gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S 12.024
- cap. 120 5 8/0 1 ).
46. La Regione promuove la
realizzazione di uno studio epidermologico sui lavoratori, sugli ex
lavoratori e sulle popolazioni residenti nei territori interessati dal
fenomeni di inquinamento ambientale correlati allo svolgimento delle
attività produttive nelle aree a più alta concentrazione industriale a
partire dall'area industriale di Porto Torres; lo studio deve essere
realizzato tramite l'Azienda USL - competente per territorio, che può
avvalersi della collaborazione di centri di ricerca o di istituti
scientifici qualificati, anche universitari. Per l'attuazione dei
presente articolo è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire
1.500.000.000 (curo 774.685,34) (UPB SI 2.005).
Art. 6
Disposizioni diverse
1. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo
stanziamento di lire 140.000.000.000 (euro 72.303.965,87) per la
concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi
d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e
successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - cap. 13002/01).
2. E' autorizzata, nell'anno 2001,
l'ulteriore spesa di lire 1.200.000.000 (euro 619.748,28) quale saldo
per l'anno 2000 dei contributi diretti a favorire la continuità
territoriale con le isole minori sarde (UPB SI 3.017 - cap. 13039).
3. Ai fini del potenziamento della
mobilità intermodale nel territorio regionale, è autorizzato lo
stanziamento complessivo di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) in
ragione di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per l'anno 2001 e di
lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,79) per ciascuno degli anni 2002 e
2003 a favore del Consorzio industriale di Macomer per la realizzazione
del Centro Intermodale di Macomer (località Tossilo) (UPB S 13.024).
4. Al fine di integrare i contributi
erogati nell'anno 2000 a favore dei consorzi di Comuni, per la gestione
associata di servizi e l'esercizio di funzioni comunali, è autorizzata
nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000 (curo
1.291.142,24) (UPB S04.016).
5. L'autorizzazione di spesa, di cui
all'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, modificato ed
integrato dall'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17,
destinata all'alfabetizzazione informatica e linguistica, ivi comprese
le spese per la pubblicazione e per la diffusione dei bandi e degli
avvisi, è integrata, nèll'anno 2001, di lire 5.000.000.000 (euro
2.582.284,49) (UPB S03.024 - cap. 03070/04).
6. L'importo di lire 20.000 per
abitante di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale I'
giugno 1993, n. 25, introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 24
dicembre 1998, n. 37, e sostituito dall'articolo 38 della legge
regionale 5 settembre 2000, n. 17, è esteso al soggetti di cui alla
lettera m) del medesimo comma.
7. Per la realizzazione di nuove
infrastrutture e servizi nel settore della tecnologia delle informazioni
e delle telecomunicazioni (ICT), da parte di operatori che abbiano il
centro direzionale della propria attività nel territorio della Sardegna
e per la creazione in Sardegna di un polo delle telecomunicazioni,
connesso alle reti nazionali e internazionali, è autorizzato, per
l'anno 2001, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (euro
15.493.706,97). La realizzazione degli interventi è attuata attraverso
la stipula di specifici Accordi di Programma al sensi dell'articolo 27
della Legge 8 giugno 1990, n. 142; gli Accordi di Programma sono
approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria (UPB
S09.011).
8. Al fine di consentire un immediato
progetto di risanamento ambientale attraverso l'nterramento dei cavi
telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici
e nel centri di grande pregio ambientale e turistico, è autorizzato per
l'anno 2001 lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99);
l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in tutto o in
parte la realizzazione delle opere di risanamento di cui al presente
comma (UPB S09.01 1).
9. E autorizzata, nell'anno 2001,
la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 951.313.608,12) a favore
dell'Amministrazione provinciale di Sassari per il risanamento e il
completamento delle terme di Casteldoria, ivi compresa la strada di
accesso alle stesse terme; il relativo programma è approvato dalla
Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera 1), della legge
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB
S08.051 - cap. 08082).
10. Al fine di consentire la
partecipazione delle province della Sardegna al bando di gara allegato
al decreto del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale - del 27 dicembre 2000, con il
quale si autorizza la realizzazione di interventi sperimentali
multisettoriali denominati "Progetti pilota" per il
miglioramento della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 400.000.000 (euro 206.582,76) quale quota di
cofinanziamento regionale da destinare alle province per la
partecipazione al bando di gara (UPB S03.008).
11. E autorizzato, nell'anno 2001,
lo stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per integrare i
contributi concessi per la partecipazione ai Campionati nazionali
2000/2001 di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1999,
n. 17 (UPB SI 1.045 - cap. 11117/05).
12. L'Amministrazione regionale è
autorizzata ad erogare, nell'anno 2001, al Comitato organizzatore dei
Campionati universitari un contributo straordinario di lire 250.000.000
(euro 129.114,22) per l'organizzazione in Sardegna dell'iniziativa e
delle relative manifestazioni collaterali (UPB S 11.045 - cap. 11117).
13. Dopo il comma 3 dell'articolo 22
della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, è introdotto il seguente:
"3 bis. Per le associazioni
affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) si prescinde
dalla nozione di attività giovanile e il contributo di cui al comma 3
è assegnato con riferimento al numero totale degli atleti praticanti
attività federale; a modifica della lettera a) del comma 2, il limite
dei cinque anni di attività è, per dette società affiliate alla
FISI), riportato al numero di due anni di attività effettivamente
svolta e certificata dal Presidente nazionale della Federazione (UPB SI
1.045 - cap. 11117/05)".
14. Allo scopo di completare
l'esecuzione di progetti relativi ad interventi di rilevante interesse
per l'economia e l'occupazione nel settore delle infrastrutture
pubbliche per l'irrigazione è autorizzato, nell'anno 2001, lo
stanziamento di lire 6.000.000.000 (curo 3.098.741,39); il programma
degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a' termini
dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1,
e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.061 - cap. 06250).
15. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare gli enti locali e gli Istituti autonomi di case
popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze,
arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed
espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie
disponibilità finanziarie dell'ente; a tal fine sono autorizzalí due
limiti d'impegno ciascuno di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) le
cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione, il primo
dall'anno 2001 all'anno 2015 e il secondo dall'anno 2002 all'anno 2016.
Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale
a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del
1977, e successive modifiche e . integrazioni (UPB S03.025 - cap.
03070/06).
16. Al fine di risanare lo stagno San
Giovanni di Terralba e ripristinare la pescosità è autorizzato,
nell'anno 2001, il finanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90)
a favore del Comune di Terralba per la bonifica dello stagno di Marceddì
attraverso la rimozione della mucillagine derivante dalla "mercerella
enigmatica" da affidare al Consorzio delle cooperative riunite di
Marceddì (UPB S05.048 - cap. 05093/02).
17. Nell'articolo 10 della legge
regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento,
modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998,
n. 23 e disposizioni varie) le parole "fino al 60 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: ", fino al massimo consentito dalla
normativa comunitaria,".
18. E' autorizzata, nell'anno 2001, la
spesa di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) per la salvaguardia e la
valorizzazione del monumento naturale denominato "Sorgente de Su
Gologone" (UPB S05.036).
19. E' fatto divieto di trasportare,
stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna
rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale.
20. E' autorizzata, nell'anno 2001, la
spesa di lire 3.000.000.000 (euro l.549.370,69) da ripartirsi a' termini
dell'articolo 4, lettera 1), della legge regionale n. 1 del l977 e
successive modifiche e integrazioni, tra gli enti e gli organismi
pubblici soci del Consorzio SAR per essere conferita al predetto
Consorzio in conto aumento capitale sociale (UPB S06.066 - cap. 06339).
21. L'articolo 2 della legge regionale
8 gennaio 1986, n. 1, come sosti:tùito dall'articolo 13 della legge
regionale 8 marzo 1997, n. 8, e l'articolo 3 della medesima legge
regionale n. 1 del 1986 sono sostituti dal seguente:
"Art.2
1. Sono destinatarie dei contributi le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale le cui organizzazioni nazionali siano presenti sia
negli organismi dell'Unione Europea (COPA) sia nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro (CNEL).".
22. E' autorizzata, nell'anno 2001, la
spesa di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) a favore del Consorzio della
cantine sociali cooperative della Sardegna quale saldo del contributo
per la manifestazione regionale tenutasi nell'anno 2000 relativa a
"Enoteca della Sardegna - festa del vino" (UPB S06.073 - cap.
06303).
23. Dopo il comma 2 dell'articolo 5
della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi
di bonifica) è aggiunto il seguente:
"2 bis. 1 criteri per la
determinazione del canone irriguo sono determinati con deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale. Detti criteri sono vincolanti per tutti i
consorzi e sono finalizzati a garantire un costo dell'acqua per uso
irriguo omogeneo in tutto il territorio regionale".
24. E' autorizzata la spesa
complessiva di lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) in ragione di
lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per la concessione di contributi ai Consorzi finalizzati a
fronteggiare, parzialmente, l'aumento degli oneri degli esercizi
l995-l996-l997-l998-l999 conseguenti alla ridotta disponibilità di
risorse idriche a causa della siccità; il relativo programma è
approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, in rapporto alla dimensione territoriale, alla estensione
delle reti di distribuzione e alla ridotta disponibilità di acqua dei
Consorzi di bonifica (UPB S06.062).
25. Nell'articolo 39 della legge
regionale li. 4 del 2000 è abrogata l'espressione "limitatamente
all'anno finanziario 2000".
26. Ai consorzi e alle associazioni di
via, costituiti prevalentemente tra piccole e medie imprese commerciali
e del comparto turistico e dei servizi, al fine di rivitalizzare i
centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore
accoglienza dell'utenza, sono concessi contributi a fondo perduto nella
misura massima del 70 per cento delle spese promozionali ritenute
ammissibili per la realizzazione dei programmi approvati annualmente
sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale competente in
materia di commercio. Gli oneri relativi sono valutati in lire
1.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per ciascuno degli anni dal 2001 al
2006. Tale agevolazione non può comunque eccedere l'importo consentito
dalle norme comunitarie sugli aiuti "de minimis" di cui alle
decisioni 96/C e 68/CE della Commissione del 6 marzo 1996 e del
Regolamento 69/2001. Le modalità e i criteri di concessione dei
contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente in materia di commercio e turismo (UPB S07.036).
27. Nel comma 2 dell'articolo 4 della
legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, è abrogata l'espressione
"purché non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze
statali".
28. Le disposizioni relative alla
stipula di convenzioni inerenti la gestione di fondi di rotazione e
assimilati tra la Regione e controparti individuate per legge decadono
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e comunque non oltre la data di stipula della convenzione
sostitutiva; per il loro affidamento e la loro gestione si applica il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e
integrazioni.
29. Alla fine del comma 2
dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in
materie di usi civici.Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n.
1 concernente lorganizzazione amministrativa della Regione sarda) è
aggiunto il seguente periodo: "La deliberazione di mutamento di
destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del
piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto
dall'articolo 8 quando le terre civiche sono destinate a finalità
pubbliche di recupero ambientale e di forestazione".
30. Lo stanziamento da iscrivere al
Fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n.
31, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione
regionale e degli enti, è rideterminato, per l'anno 2001, in lire
40.876.000.000 (euro 21.110.692,21) (UPB S03.005 - cap. 03014).
31 Dopo l'articolo 15 della legge
regionale 9 giugno 1999 n. 24 (Istituzione dellEnte Foreste della
Sardegna, soppressione dellAzienda delle Foreste Demaniali della
Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi in materia
di forestazione) eè inserito il seguente:
"Art.15 bis Uffici
dellEnte regionale
1. Le sedi e le circoscrizioni delle
articolazioni periferiche degli uffici dellente corrispondono,
provvisoriamente e in attesa della nuova organizzazione dello stesso
ente, a quelle degli Ispettorati ripartimentali delle foreste".
32. E autorizzata, nell'anno 2001,
la concessione di un contributo di lire 9.000.000.000 (euro
4.648.112,09) a favore del Consorzio per l'arca di sviluppo industriale
di Cagliari, per il completamento delle infrastrutture, nell'area di
Macchiareddu, per la movimentazione e l'immediato impiego dei fluidi
liquidi e gassosi consumati dalle principali imprese chimiche dell'area
del porto di Cagliari (art. 14, lettera a), legge regionale 30 aprile
1991, n. 13); lo stanziamento è trasferito alla contabilità speciale
di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere
attribuito al titolo di spesa 11.2.04./1 del Programma d'intervento per
gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (UPB
S09.033).
33. Al fine di garantire la gestione
della Carbosulcis S.p.A. lAmministrazione regionale è autorizzata al
sostenimento delle spese ordinarie di gestione attraverso l'erogazione
all'EMSA in liquidazione della somma di lire 60.000.000.000 (euro
30.987.413,94) per l'esercizio 2001 (UPB S09.014 - cap. 09016/03).
34. Nel comma 1 bis, lettera h),
dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, le parole
"due volte" sono sostituite dalle parole "tre volte"
e alla fine dopo le parole "stampa" sono aggiunte le parole
"strumentazioni tecnologiche".
35. In deroga al termini previsti
dall'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, per gli
enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31, le disposizioni previste dalla legge regionale 5
maggio 1983, n. 11, relative al bilanci annuali e pluriennali formulati
per unità previsionali di base e in termini di cassa, entrano in vigore
a decorrere dall'anno finanziario 2002; gli stessi bilanci sono
predisposti per l'anno 2001 in via sperimentale.
36. I termini per l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dall'articolo 10 della legge regionale 22
aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni, qualora
scadenti il 31 dicembre 2000 e concernenti interventi finanziati in
attuazione della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive
modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
37. A decorrere dall'anno 2001 le
disposizioni di cui al commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale
20 aprile 1993, n. 17, non si applicano nell'erogazione degli interventi
previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive
modificazioni ed integrazioni.
38. Sono abrogati:
a) il comma 4 dell'articolo 43 della
legge regionale 8 marzo 1997, n. 8;
b) l'articolo 9 della legge regionale
27 aprile 1984, n. 13.
Art. 7
Copertura finanziaria
1 Le spese derivanti dall'applicazione
della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 ed in
quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 aprile 2001
Floris