Sardigna Natzione - Indipendentzia

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TOTU IMPARE PRO SA INDIPENDENTZIA DE SA NATZIONE SARDA

Est arribada s'ora de cumintzare sa bardana pro torrare sa Sardigna a sos Shardanas

Sa tzerachia batut miseria sa suverania batut prosperidade

Tzeladu su ventu sardista si pesat su ventu de s'indipendentzia

  novas/attividades

torra a buscadore

Proponnida INDIPENDENTZIA E PROSPERIDADE

 

 ISTATUDU DE SARDIGNA NATZIONE - INDIPENDENTZIA

 

Art. 1 - Sardigna Natzione Indipendentzia est unu movimentu politicu chi cheret chin sa luta populare jomper a s’indipendentzia fraiganne s’istadu sardu soveranu, liberu e in amistade chin totu sos populos de s’Europa e de su Munnu rispetosos de sos deretos de sa Natzione Sarda .

Su muvimentu si ciamat Sardigna Natzione – Indipendentzia  e at comente simbulu “ Una Sardigna ruia supra una rughe niedda tancada in duos zirollos a intro a pare chin in mesus de issos su ditzu Sardigna Natzione. Totu sos documentos uffitziales deven aer cussa intestadura e cussu simbulu.

 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 1

            Per ottenere quanto sopra S.N.:

Userà la lotta popolare creando situazioni di rottura con il sistema imperialista degli stati-nazione, in particolare con lo Stato Italiano ultimo oppressore del nostro popolo ed invasore del nostro territorio nazionale.

Lavorerà insieme ai nazionalisti delle altre nazioni senza stato d’Europa per impedire che la costruenda Unione Europea sia basata sugli interessi capitalistici degli stati-nazione e non sul diritto dei popoli all’indipendenza ed alla libera adesione. Appoggerà politicamente, economicamente, moralmente, chiunque si muova nei dettati della carta dell’ONU, della Carta Universale dei Diritti dell’Uomo e della dichiarazione della CONSEO.

S.N. rifiuta qualunque ricontratazione dei rapporti tra la nazione sarda e lo stato italiano che non prevedano il preventivo conseguimento della piena indipendenza , politica ed economica.

 

Per indipendenza politica Sardigna Natzione intende la formazione dello stato sardo indipendente che consenta lo sviluppo delle forze sociali ed economiche sarde in modo democratico, federale ed egualitario senza nessun rapporto di sudditanza con altri stati esterni alla nazione sarda..

Per indipendenza economica Sardigna Natzione intende l’attuazione di un economia autocentrata basata sulla vocazione del territorio e dei bisogni della popolazione sarda e non sulla mera logica del profitto e comunque non vincolata da interessi esterni alla nazione sarda tranne quelli contenuti in trattati liberamente firmati dall’istituzione statuale del popolo sardo.

Inoltre creerà le condizioni per abolire l’attuale dipendenza attraverso:

a) il ritorno dei sardi emigrati, considerati parte integrante della Nazione Sarda.

b) il riequilibro economico e demografico interno alla Sardegna.

c) la Difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale sardo nelle sue accezioni di carattere storico,    archeologico, artistico e linguistico.

d) la crescita culturale generale della popolazione sarda, il miglioramento della qualità della vita.

e) la promozione di tutte le iniziative atte a tutelare e a difendere le produzioni locali, garantendo ai sardi e alle aziende, che operano correttamente nel territorio, il suo appoggio nelle lotte contro discriminazioni e boicottaggi da parte di multinazionali ed aziende esterne alla Sardegna.

f) l’instaurazione di rapporti con altri popoli basato sulla solidarietà e rispetto reciproci.

g) la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali della Sardegna nel pieno rispetto della cultura ambientalista del popolo sardo perché costituiscono la chiave per uno sviluppo sostenibile, una migliore qualità della vita e fonte perenne di benessere.

h) la smilitarizzazione integrale della Sardegna.

Sardigna Natzione ritiene che la presenza nel territorio sardo di strumenti atti ad offendere altri popoli, sia lesivo dei diritti ed interessi sardi, nonché contrario ai propri principi etici e alla vocazione della Sardegna di essere cerniera tra il nord ed il sud del mondo e centro di relazioni di pace nel mediterraneo.

 

ART.2- NAZIONE SARDA.

La Nazione Sarda, così come concepita da Sardigna Natzione, é composta da tutti i sardi ovunque residenti, dai cittadini di qualunque nazionalità residenti in Sardegna che della comunità sarda vogliano condividere il destino.

 

ART.3- SOVRANITA’.

Sardigna Natzione individua quale ente giuridico cui conferire sovranità statuale tutto ciò che corrisponde all’attuale regione autonoma della Sardegna.

Il movimento riconosce il carattere plurinazionale e plurilingue di tale ente, per effetto della presenza nell’ambito di esso di comunità allogene e/o alloglotte.

 

ART.4- LINGUA.

La lingua ufficiale del Movimento é il sardo in ogni sua variante e ritiene un obbligo morale dei propri organi redigere tutti i documenti in tale lingua e stimola i propri iscritti ad impiegarla costantemente. Sardigna Natzione si adopererà perchè la nazione sarda abbia una sua lingua nazionale ufficiale per un bilinguismo perfetto da usare in tutti i luoghi e occasione dove oggi è usato l’italiano.

Nell’ambito delle minoranze linguistiche interne alla nazione sarda é ufficiale anche la lingua o il dialetto locale.

 

ART.5- REQUISITI PER L’ADESIONE. Può aderire al movimento qualunque cittadino, anche non sardo, che ne condivida gli scopi e gli atti fondamentali, che abbia compiuto 16 anni, che non risulti iscritto ad altro partito, ad associazioni aventi fini contrastanti con quelli del movimento e non facciano parte della Massoneria.

La richiesta di iscrizione può essere rivolta ad un qualsiasi militante o organo del movimento, essa é vagliata dagli organi dirigenti della sezione. Nel caso i richiedenti l’iscrizione abbiano ricoperto incarichi politici in altri partiti, la decisione spetta oltre che agli organi suddetti anche alla segreteria nazionale.

Gli aderenti al movimento possono avere due qualifiche differenti:

-           Indipendentisti militanti

-           Indipendentisti sostenitori

 

ART.6- TRASPARENZA.

Il movimento svolge la propria attività nella massima trasparenza. Questa viene garantita con:

A)- la pubblicità dei propri bilanci.

B)- il rilascio ad ogni iscritto che ne faccia richiesta di coppia degli atti del movimento o di informazioni riguardanti il medesimo.

C)- il controllo periodico da parte degli iscritti delle entrate e uscite finanziarie del movimento.

 

ART.7- DIRITTI DEGLI ISCRITTI.

Ogni iscritto a diritto a:

1)- Partecipare attivamente alla politica del movimento al fine di migliorarne la politica e di perfezionare la propria cultura politica e generale.

2)- Votare ed essere votato per qualsiasi carica del movimento.

3)- Disporre dello statuto del movimento con relativo regolamento di attuazione, nonché  del programma e del documento finale approvato dal Congresso Nazionale. Il movimento deve attivarsi per garantire a tutti gli iscritti l’utilizzo effettivo dei diritti sopraelencati. Gli iscritti al movimento possono fondare associazioni di qualsiasi natura, federate o meno al movimento purché l’attività o i fini di queste non contrastino con quelle del movimento.

 

ART.8- DOVERI DEGLI ISCRITTI.

Un iscritto é tenuto a partecipare regolarmente all’attività del movimento; sostenerne e diffonderne i principi e la politica; intrattenerne con tutti gli iscritti rapporti fondati sulla solidarietà, la correttezza e il rispetto; esigere una ricevuta per ogni versamento di natura finanziaria effettuato in favore del movimento.

 

ART.9- DOVERI DEI DIRIGENTI.

Gli iscritti che ricoprono cariche dirigenziali all’interno del movimento sono tenuti a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’organo di cui fanno parte, in particolare: i dirigenti nazionali devono partecipare a tutte le manifestazioni di carattere nazionale, i dirigenti distrettuali e i segretari di sezione a tutte le manifestazioni indette dal movimento nel loro distretto.

 

 

ART.10- DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE .

Gli iscritti del movimento che ricoprano cariche politiche in assemblee elettive, sono tenuti a svolgere il proprio mandato con onestà e rettitudine. Qualora tali cariche siano retribuite essi sono tenuti a versare una quota della retribuzione secondo una percentuale stabilita dal Consiglio Nazionale. La violazione di queste norme comporta l’espulsione immediata dal movimento.

 

 

ART.11- ELEGGIBILITA’ E REVOCABILITA’ DELLE CARICHE.

Nel movimento ogni carica é assegnata per elezione o per cooptazione, il 20% di quelle assegnante per cooptazione può essere assegnato ad indipendentisti non tesserati. Nessuna carica interna é retribuita, ogni organo o componente di esso é destituibile in qualsiasi momento da parte: dell’organo che lo ha eletto; dalla maggioranza degli iscritti nella giurisdizione dell’organo medesimo. Ogni revoca deve essere giustificata e motivata. In caso di defezione per qualsiasi motivo di un membro di un dato organo, subentra ad esso il primo dei non eletti. In mancanza di questi l’organo competente provvede a nuove elezioni o cooptazione.

 

ART.12- SEDUTE DEGLI ORGANI.

Gli organi collegiali del movimento si riuniscono in via ordinaria secondo cadenze fissate dal presente statuto o in mancanza, dal regolamento di attuazione del medesimo; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno il venti per cento degli iscritti delle rispettive giurisdizioni degli organi medesimi. Gli organi sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei suoi componenti.

 

ART.13- MODALITA’ DI VOTO DEGLI ORGANI.

Gli organi collegiali del movimento deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso tale maggioranza non sia raggiunta, alla terza votazione é sufficiente la maggioranza relativa. Le votazioni sono sempre palesi, salvo che: nella scelta di persone o nel caso di diversa richiesta della maggioranza dei presenti.

Non é ammesso il voto plurimo. i verbali delle sedute devono riportare oltre alle delibere della maggioranza, anche posizioni divergenti di eventuali minoranze.

 

ART.14- SANZIONI.

Chiunque, senza giustificati motivi, non si presenti alle convocazioni degli organi di cui fa parte o alle manifestazioni di cui all’art.10, per due volte consecutive o tre non consecutive, decade automaticamente dalla propria carica e può essere sostituito. L’iscritto che non partecipa ai lavori del movimento perde la propria qualità di elettore.

 

ART.15- STRUTTURA DEL MOVIMENTO SARDIGNA NATZIONE.

Sardigna Natzione é organizzato in modo federale. Le sue funzioni sono ripartite su base territoriale, fra SEZIONI, DISTRETTI, e LIVELLO NAZIONALE.

1)A livello locale il movimento si articola in: A) assemblea degli iscritti. B) segretario di sezione. C) direttivo di sezione. D) assemblea di sezione. E) organo di controllo di sezione. Tra i componenti il direttivo viene eletto un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dell’amministrazione economico finanziaria e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.

2) A livello distrettuale il movimento si articola in: A) Congresso distrettuale; B) Consiglio distrettuale; C) Segretario distrettuale che sarà affiancato da una Segreteria distrettuale, eletta dal consiglio distrettuale; E) Organi di controllo distrettuali eletti dal consiglio distrettuale.

3) A livello nazionale il movimento si articola in: - A) Congresso Nazionale; B) Consiglio Nazionale C) Segretario nazionale affiancato dal Segreteria nazionale eletta dal consiglio nazionale; D) Direzione Nazionale ; E) Organi di controllo nazionali; F) Commissioni. La direzione nazionale elegge al suo interno un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dell’amministrazione economico finanziaria nazionale e di redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. I distretti facenti parte di una stessa provincia possono, qualora lo ritengano opportuno, eleggere un consiglio provinciale.

Tutti gli organi collegiali distrettuali e nazionali del movimento sono nominati in parte mediante elezione diretta ed in parte mediante il metodo della cooptazione.

 

ART.16- RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’.

Tutti gli organi del movimento lo rappresentano politicamente, purché si attengano alle norme dello statuto, alla linea politica votata dal congresso e rispettino le delibere congressuali. Il movimento di conseguenza, si ritiene responsabile di tutti gli atti dei propri organi e dei propri iscritti compiuti nei limiti suddetti.

 

ART.17- SEZIONE.

La sezione é costituita da almeno 5 iscritti al movimento residenti o meno nel comune o nel quartiere in cui ha sede.

I suoi organi sono: l’assemblea degli iscritti, formata da tutti gli iscritti della sezione ; il direttivo scelto dall’assemblea che ne fissa anche il numero dei componenti; il segretario di sezione ugualmente eletto dall’assemblea , è membro di diritto del direttivo. L’assemblea degli iscritti sceglie anche i candidati alle elezioni amministrative e nell’ambito dei collegi elettorali di appartenenza territoriale indica al consiglio distrettuale i candidabili alle elezioni provinciali ed al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e politiche, elegge i delegati al congresso distrettuale e i delegati al congresso nazionale.

Il direttivo di sezione ha funzioni organizzative e di coordinamento dell’attività del movimento. Il segretario di sezione rappresenta il movimento nei confronti di terzi. Gli organi di sezione hanno il compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali e distrettuali; svolge una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi distrettuali e nazionali.

 

 

ART. 18 DISTRETTI

            Il territorio della Nazione Sarda, per una presenza più incisiva del movimento e per una reale politica federale, viene suddiviso in distretti che tengano in considerazione le realtà socioeconomiche  culturali, geografiche e le regioni storiche della Sardegna e dei suoi emigrati e saranno almeno tanti quante sono le nuove provincie più uno per l’emigrazione. All’interno di una provincia o nell’emigrazione se se ne verificano le condizioni è possibile individuare più di un distretto. Il compito degli organi distrettuali è quello di gestire il territorio di appartenenza, dando una risposta puntuale a tutte le situazioni politico sociali che vi si verificano, in stretto contatto con gli altri distretti, e di coordinare l’attività delle varie sezioni locali.

 

ART. 19 - CONGRESSI  DISTRETTUALI

            I congressi distrettuali sono il massimo organo federale del movimento, decentrato nel territorio sardo e nell’emigrazione.Si svolgono in anticipo rispetto al congresso nazionale e ne seguono la cadenza temporale.

Il loro compito è quello di elaborare il programma politico da attuare nel territorio, nonché predisporre le proposte da portare al congresso nazionale. Eleggono gli organismi distrettuali come da art. 15  punto 2 commi B-C-D,. Il congresso è convocato dal consiglio distrettuale e in via straordinaria come da art. 13.

 

            Consiglio Distrettuale

E’ composto da 15 di cui 12 da eleggere in congresso  e 3 da cooptare da parte del Consiglio Distrettuale.

Esso è eletto dal Congresso Distrettuale su liste contenenti 15 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere 8 preferenze. I consiglieri verranno assegnati alle liste in modo strettamente proporzionale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

Il Consiglio Distrettuale sceglie anche i candidati alle elezioni alle elezioni provinciali ed indica al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e politiche.

Gli organi distrettuali hanno il compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali; svolge una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi nazionali.

 

            Segretario Distrettuale

E’ eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Distrettuale ed è affiancato dalla Segreteria Distrettuale costituita da 5 membri di cui 1 nominato dal segretario distrettuale e 3 nominati dal Consiglio Distrettuale su liste contenenti 3 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti , il terzo verrà assegnato alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

Ia Segreteria distrettuale elegge fra i suoi membri un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi della amministrazione economico finanziaria del distretto e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.

La segreteria distrettuale ha funzioni organizzative e di coordinamento dell’attività del movimento nel distretto. Il segretario rappresenta il movimento nei confronti di terzi.

Il Segretario Distrettuale è membro di diritto della Direzione Nazionale.

 

ART. 20 - CONGRESSO NAZIONALE

            E’ il massimo organo del movimento e ne stabilisce la linea politica . Si svolge ogni tre anni su convocazione del consiglio nazionale ed in via straordinaria come da art. 13. Il numero totale dei delegati è stabilita dal consiglio nazionale . Ogni regione storica della Sardegna ed ogni singola comunità alloglotta deve avere almeno un delegato al Congresso Nazionale.

I compiti del Congresso Nazionale sono: eleggere il segretario nazionale; eleggere 30 membri del consiglio nazionale; approvare il documento politico finale; modificare lo statuto.

 

ART. 21 - CONSIGLIO NAZIONALE  (1) vedi nota.

            Il consiglio nazionale è composto da tutti i membri della direzione nazionale e da 50 membri eletti, di cui ¾ eletti dal congresso e ¼  cooptati dal Consiglio Nazionale (2). L’elezione della quota di competenza congressuale avverrà su liste aventi le seguenti caratteristiche;

  1. Contenere una lista per distretto di minimo tre candidati in ordine alfabetico, per i due terzi dei distretti ed una nazionale con un numero massimo di candidati non superiore a quanti ne manchino per arrivare nel complesso al numero di consiglieri eleggibili in congresso, sempre in ordine alfabetico. I candidati nelle liste di distretto devono risiedere in uno dei comuni del distretto. (3)
  2. Ogni lista deve contenere candidati in almeno due terzi dei distretti, e un numero complessivo di candidati di non meno i due terzi degli eleggibili (le approssimazioni sono per difetto).(4)
  3. Ogni lista dovrà essere firmata da 30 presentatori.
  4. Ogni lista si dovrà distinguere con un moto composto al massimo da tre parole.
  5. Ogni lista dovrà indicare a quale delle tesi politiche, presentate prima della scadenza, ed eventualmente emendate in sede congressuale, fa riferimento. Diverse liste potranno fare riferimento alla stessa tesi.
  6. Ogni lista dovrà indicare quale militante intende candidare alla carica di Segretario Nazionale. Diverse liste potranno indicare lo stesso militante alla carica di Segretario Nazionale.
  7. Il candidato alla carica di Segretario Nazionale deve essere militante riconosciuto del movimento da almeno 5 anni.

Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti regole;

Ogni delegato riceverà una scheda sulla quale verranno riprodotte le liste ammesse, potrà esprimere, un solo voto di lista, una sola preferenza per il distretto e venti per i candidati a consigliere nelle liste distrettuali o in quella nazionale. Una volta dato il voto di lista le preferenze possono essere assegnate solo all’interno di tale lista, eventuali preferenze assegnate nelle liste concorrenti saranno nulle.

Elezione del Segretario Nazionale e scelta del progetto politico che dovranno guidare il movimento fino al prossimo congresso.

Verrà eletto segretario nazionale il candidato indicato dalla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e il suo progetto politico sarà quello riportato nella tesi di riferimento della lista.

 

Elezione del Consiglio Nazionale

I seggi da consigliere verranno assegnati secondo le seguenti modalità;

  1. La lista che consegue la maggiore cifra elettorale, se non supera i due terzi dei voti validi, avrà diritto ai due terzi dei consiglieri eleggibili, il rimanente un terzo verrà assegnato alle liste perdenti in maniera strettamente proporzionale. Se la lista vincente supera i due terzi dei voti validi l’assegnazione dei seggi avverrà in maniera strettamente proporzionale. (5)
  2. All’interno di ogni lista i seggi vanno assegnati, in primo luogo ai due candidati più votati di ogni lista di distretto, con priorità tra i distretti basata sulla cifra elettorale conseguita dagli stessi nella lista, gli altri secondo una graduatoria di precedenza, basata sulla cifra elettorale personale, formata dai candidati nella lista nazionale e da quelli non eletti nelle liste di distretto. (3)
  3. Nel caso che uno dei consiglieri eletti, rinunci o decada viene sostituito dal primo dei non eletti nella sua lista di distretto ed in mancanza dal primo dei non eletti nella sua lista nazionale, in mancanza anche di quest’ultima opportunità si ricorrerà alla cooptazione di un sostituto con delibera del Consiglio Nazionale.

I consiglieri da eleggere mediante cooptazione verranno eletti dal consiglio nazionale su proposta motivata presentata da almeno 10 consiglieri nazionali. 1/3 di essi possono essere non tesserati o con doppia tessera qualora sia consentito.

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti;

-           Elezione per cooptazione, con delibera a maggioranza dei presenti, dell’ ¼ dei consiglieri nazionali da cooptare e dei sostituti di consiglieri decaduti, in caso di esaurimento della lista dei non eletti.

-           Elezione di ½ della Segreteria Natzionale.

-           Eleggere i responsabili ed i membri delle commissioni.

-           Istituire nuove commissioni.

-      Ha il compito di convocare il congresso nazionale e nominare la commissione organizzativa.

-              Approvare annualmente il bilancio preventivo nazionale, l’ammontare annuo delle quote d’iscrizione.

-              Approvare il regolamento di attuazione dello statuto.

-              Specificare e articolare la politica indicata dal congresso nazionale, istituendo a tale scopo le commissioni di studio.

-      Inviare al collegio nazionale dei revisori dei conti, entro marzo di ogni anno, una copia del bilancio annuale consuntivo.

-      Indicare il numero dei componenti degli organi distrettuali.

-           Assolvere tutti i compiti indicati dal presente statuto.

 

 

ART. 22 - DIREZIONE NAZIONALE

            La direzione nazionale è composta dal segretario nazionale dalla segreteria nazionale e da tutti i segretari distrettuali, ha la funzione di dare impulso e stimolo all’attività dell’intero movimento ma soprattutto è un organo esecutivo delle deliberazioni del coordinamento nazionale, principalmente nella persona del segretario nazionale. Non può deliberare su materie di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.

            Si occupa della gestione ordinaria del movimento e delibera su tutte le questioni aventi natura straordinaria ed urgente. Per queste ultime dovrà sentire, in seguito, il parere del consiglio nazionale.

 

ART. 23 – LE COMMISSIONI

            Sono istituite tre commissioni principali;

-           Commissione Relazioni Internazionali, che si dovrà occupare delle relazioni di S.N. con le organizzazioni delle altre nazioni senza stato, con la CONSEU e con la SNPP.

-           Commissione Finanziamento, Immagine, Propaganda e Stampa, che si dovrà occupare della ricerca di fonti di finanziamento, della cura dell’immagine del movimento, ufficio stampa, della redazione di materiale divulgativo e di un giornale.

-           Commissione Studi Economici e Sociali, che si dovrà accoppare di fare degli studi sul campo dell’economia, delle risorse, dei trasporti, dell’energia e sulla società sarda.

Ogni commissione si potrà articolare in sottocommissioni specifiche.

Ogni commissione avrà un responsabile eletto dal Consiglio Nazionale il quale entrerà a far parte della Segreteria Nazionale e lavorerà a stretto contatto con il Segretario Nazionale. Nel caso che nell’operato della commissione siano coinvolte competenze del Segretario Nazionale, sarà esso a presiederla e a condurne i lavori. Qualora nascano contrasti irreparabili tra un responsabile di commissione ed il Segretario Nazionale, esso può chiederne la sostituzione al C.N.

 

ART. 24 – SEGRETERIA NAZIONALE

La segreteria nazionale che deve coadiuvare il Segretario Nazionale è costituita da 6 componenti dei quali 3 eletti direttamente dal segretario nazionale e tre dal Consiglio Nazionale in qualità di responsabili delle  Commissioni. Nel caso occorra potranno essere cooptati altri 2 componenti ma con funzioni temporanee e per pareri solo consultivi.

Sia il segretario nazionale che il consiglio nazionale possono revocare il mandato ai componenti da loro eletti.

L’avvenuta nomina, o revoca , verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

I responsabili delle commissioni e le stesse commissioni , composte da minimo altri tre componenti oltre il responsabile, verranno eletti dal Consiglio Nazionale. I responsabili delle commissioni verranno scelti tra i militanti più idonei e se possibile in modo unitario, all’unanimità, altrimenti saranno eletti su liste contenenti tre candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti, il terzo verrà assegnato alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta. I responsabili delle commissioni formeranno le commissioni su adesioni volontarie dei militanti e le presenteranno al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

La segreteria non può assumere,neanche in via d’urgenza , funzioni proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di partito.

 

ART. 25 – SEGRETARIO NAZIONALE

            Egli viene eletto dal Congresso Nazionale con le modalità di cui all’art. 21

Il segretario nazionale ha il compito di presiedere e coordinare i lavori del consiglio e della direzione nazionale e della segreteria, rappresenta legalmente il movimento di fronte a terzi ed in giudizio.

Esegue e coordina le direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne esprime in ogni circostanza le linee politiche. Organizza le principali attività del movimento avvalendosi delle strutture territoriali interessate.

Nomina ed eventualmente revoca 3 membri della segreteria nazionale con l’incarico di:

-           Vice Segretario Vicario

-           Responsabile Organizzativo con l’incarico di coordinamento dei distretti.

-           Segretario Amministrativo.

Per dimissioni, impedimento permanente del Segretario Nazionale, temporaneamente le sue funzioni verranno assunte dal vicario in attesa di nuovo congresso.

           

ART. 26 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBI VIRI

            Il collegio nazionale dei probi viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono al loro interno un presidente.

Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su liste contenenti 4 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad uno supplente, il terzo effettivo e l’altro supplente verranno assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

 

I compiti di questi organi sono;

- vigilare sull’osservanza delle norme dello statuto.

- esaminare e deliberare su ricorsi promossi da iscritti o organi di movimento.

- l’organo informa la controparte entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e entro trenta giorni delibera in merito.

Le sanzioni consistono a seconda della gravità in :

a) richiamo scritto

b) diffida

c) sospensione

d) espulsione

 

ART. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

            L’organo  è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono al loro interno un presidente.

Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su liste contenenti 4 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad uno supplente, il terzo effettivo e l’altro supplente verranno assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

 

Ha il compito di :

- controllare la regolarità dei bilanci, dei documenti amministrativi e finanziari delle sezioni, dei distretti e della direzione nazionale.

- da riscontro annuale della propria attività.

 

ART. 28 – FINANZIAMENTO

            Il versamento delle quote d’iscrizione e delle donazioni volontarie, può essere effettuato presso i responsabili amministrativi delle sezioni, dei distretti o della direzione nazionale.

A tal uopo si possono istituire conti correnti bancari o postali.

Le quote di’iscrizione vanno ripartite fra sezioni, distretti e direzione nazionale secondo percentuali stabilite dal coordinamento nazionale.

In linea con lo pirito solidaristico che anima il movimento, gli organi che amministrano le risorse economiche e finanziarie possono deliberare trasferimenti di fondi ad altri organi che ne facciano richiesta giustificata.

La gestione è affidata all’apposita commissione.

 

ART. 29 - BILANCI

            I responsabili amministrativi di ogni livello devono far pervenire una copia del bilancio preventivo e consuntivo di loro competenza alla direzione nazionale ed al collegio nazionale dei revisori dei conti.

Tutte le voci di spesa devono essere documentate.

 

ART. 30 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

            Lo statuto viene adottato dal movimento dal momento in cui viene approvato dal congresso nazionale e applicato per regolare il proseguimento del congresso e in particolare per la nomina delle cariche elettive.

Lo statuto potrà essere modificato per completamento ed adeguamento dal Consiglio Nazionale a condizione che non ne snaturi il contenuto.

 

Note

 

(1)     La proposta di elezione del Consiglio Nazionale, massimo organo decisionale del movimento nasce da precise esigenze per assicurare la democraticità e la governabilità del movimento.

 

(2)     La cooptazione è necessaria per permettere al movimento di rinnovarsi continuamente facendo partecipi i militanti più attivi anche se con tessera recente . Sardigna Natzione deve la sua vitalità alla cooptazione.

.

(3)     Avere una rappresntanza di tutti i distretti Dare la possibilità ai distretti dove la presenza del movimento è rilevante di avere una maggiore rappresentanza. Permettere ad una eventuale minoranza di avere comunque una rappresentanza

 

 

(4)     Impedire che un accumulo di tessere e dunque di delegati in un unico distretto o addiritura in un’unica sezione possa presentare una lista rappresentativa di una sola zona e possa falsare la realtà del movimento concentrando i voti dei delegati su di essa.

 

(5)     Permettere alla lista e al candidato segretario, nel caso di vincita di poter portare avanti il progetto politico della tesi alla quale hanno fatto riferimento.