ISTATUDU DE SARDIGNA NATZIONE
INDIPENDENTZIA APROVADU IN SU CUNGRESSU NATZIONALE DE SU 15-16 DE LAMPADAS
ISTATUDU DE SARDIGNA NATZIONE INDIPENDENTZIA
Aproadu dae su Cungressu Natzionale de su 15-16/06/2002
Art. 1 -
Sardigna Natzione Indipendentzia est unu muvimentu politicu chi punnat, chin sa luta
populare, de jomper a sindipendentzia e fraigare unIstadu Sardu soveranu,
liberu e in amistade chin totu sos populos de sEuropa e de su Mundu intreu chi an a
rispetare sos derettos de sa Natzione Sarda .
Su numen de su muvimentu est Sardigna Natzione
Indipendentzia e tenet comente simbulu Una Sardigna ruia supra una
rughe niedda tancada in duos zirollos ( arroglios ) a intro a pare chi in mesus zughen
iscritu su mutu Sardigna Natzione. Totu sos documentos uffitziales deven esser
intestados cun su numen e su simbulu mentovados subra.
MODALITÀ PER LATTUAZIONE DELLART.
1
Per ottenere quanto
sopra S.N.:
Userà la lotta popolare non violenta
creando situazioni di rottura con il sistema imperialista degli stati-nazione, in
particolare con lo Stato Italiano ultimo oppressore del nostro popolo ed invasore del
nostro territorio nazionale.
Lavorerà insieme ai nazionalisti delle altre nazioni senza stato
dEuropa per impedire che la costruenda Unione Europea sia basata sugli interessi
capitalistici degli stati-nazione e non sul diritto dei popoli allindipendenza ed
alla libera adesione. Appoggerà politicamente, economicamente, moralmente, chiunque si
muova nei dettati della carta dellONU, della Carta Universale dei Diritti dellUomo,
della dichiarazione della CONSEU, della tutela dellambiente e dei principi
fondamentali dellantiglobalizzazione.
S.N. rifiuta qualunque ricontratazione dei
rapporti tra la nazione sarda e lo stato italiano che non prevedano il preventivo
conseguimento della piena indipendenza , politica ed economica.
Per indipendenza politica Sardigna
Natzione intende la formazione dello stato sardo indipendente che consenta lo sviluppo
delle forze sociali ed economiche sarde in modo democratico, federale ed egualitario senza
nessun rapporto di sudditanza con altri stati esterni alla nazione sarda..
Per indipendenza economica Sardigna
Natzione intende lattuazione di un economia autocentrata basata sulla vocazione del
territorio e dei bisogni della popolazione sarda e non sulla mera logica del profitto e
comunque non vincolata da interessi esterni alla nazione sarda tranne quelli contenuti in
trattati liberamente firmati dallistituzione statuale del popolo sardo.
Inoltre creerà le condizioni per abolire
lattuale dipendenza attraverso:
a) il ritorno dei sardi emigrati,
considerati parte integrante della Nazione Sarda.
b) il riequilibro economico e demografico
interno alla Sardegna.
c) la Difesa e la valorizzazione del
patrimonio culturale sardo nelle sue accezioni di carattere storico,
archeologico, artistico e linguistico.
d) la crescita culturale generale della
popolazione sarda, il miglioramento della qualità della vita.
e) la promozione di tutte le iniziative
atte a tutelare e a difendere le produzioni locali, garantendo ai sardi e alle aziende,
che operano correttamente nel territorio, il suo appoggio nelle lotte contro
discriminazioni e boicottaggi da parte di multinazionali ed aziende esterne alla Sardegna.
f) linstaurazione di rapporti con
altri popoli basato sulla solidarietà e rispetto reciproci.
g) la valorizzazione e la tutela delle
risorse ambientali della Sardegna nel pieno rispetto della cultura ambientalista del
popolo sardo perché costituiscono la chiave per uno sviluppo sostenibile, una migliore
qualità della vita e fonte perenne di benessere.
h) la smilitarizzazione integrale della
Sardegna.
Sardigna Natzione ritiene che la presenza
nel territorio sardo di strumenti atti ad offendere altri popoli, sia lesivo dei diritti
ed interessi sardi, nonché contrario ai propri principi etici e alla vocazione della
Sardegna di essere cerniera tra il nord ed il sud del mondo e centro di relazioni di pace
nel mediterraneo.
ART.2- NAZIONE SARDA.
La Nazione Sarda, così come concepita da
Sardigna Natzione, é composta da tutti i sardi ovunque residenti, dai cittadini di
qualunque nazionalità residenti in Sardegna che della comunità sarda vogliano
condividere il destino.
ART.3- SOVRANITA.
Sardigna Natzione individua quale ente
giuridico al quale conferire sovranità statuale tutto ciò che corrisponde allattuale
Regione Autonoma della Sardegna, riorganizzata nei nuovi organismi che saranno eletti dallAssemblea
Costituente dello Stato Sardo
Il movimento riconosce il carattere
plurinazionale e plurilingue di tale ente, per effetto della presenza nellambito di
esso di comunità allogene e/o alloglotte.
ART.4- LINGUA.
La lingua ufficiale del Movimento é il
sardo in ogni sua variante e ritiene un obbligo morale dei propri organi redigere tutti i
documenti in tale lingua e stimola i propri iscritti ad impiegarla costantemente.
Sardigna Natzione si adopererà perché la
nazione sarda abbia una sua lingua nazionale ufficiale per un bilinguismo perfetto da
usare in tutti i luoghi e occasione dove oggi è usato litaliano.
Nellambito delle minoranze
linguistiche interne alla nazione sarda é ufficiale anche la lingua o il dialetto locale.
ART.5- REQUISITI PER LADESIONE. Può
aderire al movimento qualunque cittadino, anche non sardo, che ne condivida gli scopi e
gli atti fondamentali, che abbia compiuto 16 anni, che non risulti iscritto ad altro
partito, ad associazioni aventi fini contrastanti con quelli del movimento e non facciano
parte della Massoneria.
La richiesta di iscrizione può essere
rivolta ad un qualsiasi militante o organo del movimento, essa é vagliata dagli organi
dirigenti della sezione. Nel caso i richiedenti liscrizione abbiano ricoperto
incarichi politici in altri partiti, la decisione spetta oltre che agli organi suddetti
anche alla segreteria nazionale.
Gli aderenti al movimento possono avere
due qualifiche differenti:
-
Indipendentisti militanti
-
Indipendentisti sostenitori
ART.6- TRASPARENZA.
Il movimento svolge la propria attività
nella massima trasparenza. Questa viene garantita con:
A)- la pubblicità dei propri bilanci.
B)- il rilascio ad ogni iscritto che ne
faccia richiesta di coppia degli atti del movimento o di informazioni riguardanti il
medesimo.
C)- il controllo periodico da parte degli
iscritti delle entrate e uscite finanziarie del movimento.
ART.7- DIRITTI DEGLI ISCRITTI.
Ogni iscritto a diritto a:
1)- Partecipare attivamente alla politica
del movimento al fine di migliorarne la politica e di perfezionare la propria cultura
politica e generale.
2)- Votare ed essere votato per qualsiasi
carica del movimento.
3)- Disporre dello statuto del movimento
con relativo regolamento di attuazione, nonché del programma e del documento finale
approvato dal Congresso Nazionale. Il movimento deve attivarsi per garantire a tutti gli
iscritti lutilizzo effettivo dei diritti sopraelencati. Gli iscritti al movimento
possono fondare associazioni di qualsiasi natura, federate o meno al movimento purché lattività
o i fini di queste non contrastino con quelle del movimento.
I giovani iscritti al movimento possono
fondare un movimento giovanile ufficiale ed interno a Sardigna Natzione Indipendentzia di
cui è parte integrante e che opera in sintonia con la linea politica e lo statuto del
movimento con lobiettivo di diffondere lidea indipendentista fra i giovani sardi:
Esso si darà un proprio statuto ed una propria organizzazione interna.
ART.8- DOVERI DEGLI ISCRITTI.
Un iscritto é tenuto a partecipare
regolarmente allattività del movimento; sostenerne e diffonderne i principi e la
politica; intrattenerne con tutti gli iscritti rapporti fondati sulla solidarietà, la
correttezza e il rispetto; esigere una ricevuta per ogni versamento di natura finanziaria
effettuato in favore del movimento.
ART.9- DOVERI DEI DIRIGENTI.
Gli iscritti che ricoprono cariche
dirigenziali allinterno del movimento sono tenuti a partecipare a tutte le
manifestazioni indette dallorgano di cui fanno parte, in particolare: i dirigenti
nazionali devono partecipare a tutte le manifestazioni di carattere nazionale, i dirigenti
distrettuali e i segretari di sezione a tutte le manifestazioni e attività indette dal
movimento nel loro distretto, previa consultazione.
ART.10- DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE
PUBBLICHE .
Gli iscritti del movimento che ricoprano
cariche politiche in assemblee elettive, sono tenuti a svolgere il proprio mandato con
onestà e rettitudine. Qualora tali cariche siano retribuite essi sono tenuti a versare
una quota della retribuzione secondo una percentuale stabilita dal Consiglio Nazionale. La
violazione di queste norme comporta lespulsione immediata dal movimento. Per
coordinare gli eletti alle cariche pubbliche verrà istituita Lassemblea degli
Eletti, che avrà un proprio statuto e propri organi di coordinamento.
ART.11- ELEGGIBILITA E REVOCABILITA
DELLE CARICHE.
Nel movimento ogni carica é assegnata per
elezione o per cooptazione, il 20% di quelle assegnante per cooptazione può essere
assegnato ad indipendentisti non tesserati. Nessuna carica interna é retribuita, ogni
organo o componente di esso é destituibile in qualsiasi momento da parte: dellorgano
che lo ha eletto; dalla maggioranza degli iscritti nella giurisdizione dellorgano
medesimo. Ogni revoca deve essere giustificata e motivata. In caso di defezione per
qualsiasi motivo di un membro di un dato organo, subentra ad esso il primo dei non eletti.
In mancanza di questi lorgano competente provvede a nuove elezioni o cooptazione.
ART.12- SEDUTE DEGLI ORGANI.
Gli organi collegiali del movimento si
riuniscono in via ordinaria secondo cadenze fissate dal presente statuto o in mancanza,
dal regolamento di attuazione del medesimo; in via straordinaria su richiesta di almeno un
terzo dei componenti o di almeno il venti per cento degli iscritti delle rispettive
giurisdizioni degli organi medesimi. Gli organi sono validamente riuniti qualunque sia il
numero dei suoi componenti.
ART.13- MODALITA DI VOTO DEGLI
ORGANI.
Gli organi collegiali del movimento
deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso tale maggioranza non sia
raggiunta, alla terza votazione é sufficiente la maggioranza relativa. Le votazioni sono
sempre palesi, salvo che: nella scelta di persone o nel caso di diversa richiesta della
maggioranza dei presenti.
Non é ammesso il voto plurimo. i verbali
delle sedute devono riportare oltre alle delibere della maggioranza, anche posizioni
divergenti di eventuali minoranze.
ART.14- SANZIONI.
Chiunque, senza giustificati motivi, non
si presenti alle convocazioni degli organi di cui fa parte o alle manifestazioni di cui
allart.10, per due volte consecutive o tre non consecutive, decade automaticamente
dalla propria carica e può essere sostituito. Liscritto che non partecipa ai lavori
del movimento perde la propria qualità di elettore.
ART.15- STRUTTURA DEL MOVIMENTO SARDIGNA
NATZIONE.
Sardigna Natzione é organizzato in modo
federale. Le sue funzioni sono ripartite su base territoriale, fra SEZIONI, DISTRETTI, e
LIVELLO NAZIONALE.
1)A livello locale il movimento si
articola in: A) assemblea degli iscritti. B) segretario di sezione. C) direttivo di
sezione. D) assemblea di sezione. E) organo di controllo di sezione. Tra i componenti il
direttivo viene eletto un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dellamministrazione
economico finanziaria e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.
2) A livello distrettuale il movimento si
articola in: A) Congresso distrettuale; B) Consiglio distrettuale; C) Segretario
distrettuale che sarà affiancato da una Segreteria distrettuale, eletta dal consiglio
distrettuale; E) Organi di controllo distrettuali eletti dal consiglio distrettuale. Le
sezioni ed i distretti saranno riconosciuti come tali anche se non dotati di tutti gli
organi.
3) A livello nazionale il movimento si
articola in: - A) Congresso Nazionale; B) Consiglio Nazionale C) Coordinatore Nazionale
affiancato dalla Segreteria nazionale; D) Direzione Nazionale ; E) Organi di controllo
nazionali; F) Commissioni; G) LAssemblea degli eletti comunali e provinciali; H) Il
movimento giovanile. La direzione nazionale elegge al suo interno un responsabile
amministrativo con il compito di occuparsi dellamministrazione economico finanziaria
nazionale e di redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. I distretti
facenti parte di una stessa provincia possono, qualora lo ritengano opportuno, eleggere un
consiglio provinciale.
Tutti gli organi collegiali distrettuali e
nazionali del movimento sono nominati in parte mediante elezione diretta ed in parte
mediante il metodo della cooptazione.
ART.16- RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA.
Tutti gli organi del movimento lo
rappresentano politicamente, purché si attengano alle norme dello statuto, alla linea
politica votata dal congresso e rispettino le delibere congressuali. Il movimento di
conseguenza, si ritiene responsabile di tutti gli atti dei propri organi e dei propri
iscritti compiuti nei limiti suddetti.
ART.17- SEZIONE.
La sezione é costituita da almeno 5
iscritti al movimento residenti o meno nel comune o nel quartiere in cui ha sede.
I suoi organi sono: lassemblea degli
iscritti, formata da tutti gli iscritti della sezione ; il direttivo scelto dallassemblea
che ne fissa anche il numero dei componenti; il segretario di sezione ugualmente eletto
dallassemblea , è membro di diritto del direttivo. Lassemblea degli iscritti
sceglie anche i candidati alle elezioni amministrative e nellambito dei collegi
elettorali di appartenenza territoriale indica al consiglio distrettuale i candidabili
alle elezioni provinciali ed al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e
politiche, elegge i delegati al congresso distrettuale e i delegati al congresso
nazionale.
Il direttivo di sezione ha funzioni
organizzative e di coordinamento dellattività del movimento. Il segretario di
sezione rappresenta il movimento nei confronti di terzi. Gli organi di sezione hanno il
compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali e distrettuali; svolge
una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del
congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta,
prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi distrettuali e nazionali.
ART. 18 DISTRETTI
Il territorio della
Nazione Sarda, per una presenza più incisiva del movimento e per una reale politica
federale, viene suddiviso in distretti che tengano in considerazione le realtà
socioeconomiche culturali, geografiche e le regioni storiche della Sardegna e dei
suoi emigrati e saranno almeno tanti quante sono le nuove provincie più uno per lemigrazione.
Allinterno di una provincia o nellemigrazione se se ne verificano le
condizioni è possibile individuare più di un distretto. Il compito degli organi
distrettuali è quello di gestire il territorio di appartenenza, dando una risposta
puntuale a tutte le situazioni politico sociali che vi si verificano, in stretto contatto
con gli altri distretti, e di coordinare lattività delle varie sezioni locali.
ART. 19 - CONGRESSI DISTRETTUALI
I congressi
distrettuali sono il massimo organo federale del movimento, decentrato nel territorio
sardo e nellemigrazione.Si svolgono in anticipo rispetto al congresso nazionale e ne
seguono la cadenza temporale.
Il loro compito è quello di elaborare il
programma politico da attuare nel territorio, nonché predisporre le proposte da portare
al congresso nazionale. Eleggono gli organismi distrettuali come da art. 15 punto 2
commi B-C-D,. Il congresso è convocato dal consiglio distrettuale e in via straordinaria
come da art. 13.
Consiglio Distrettuale
E composto da 15 di cui 12 da
eleggere in congresso e 3 da cooptare da parte del Consiglio Distrettuale.
Esso è eletto dal Congresso Distrettuale
su liste contenenti 15 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una
sola lista ed esprimere 8 preferenze. I consiglieri verranno assegnati alle liste in modo
strettamente proporzionale. Allinterno delle liste verranno eletti i candidati che
hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al
ballottaggio nella stessa seduta.
Il Consiglio Distrettuale sceglie anche i
candidati alle elezioni alle elezioni provinciali ed indica al consiglio nazionale i
candidabili alle lezioni nazionali e politiche.
Gli organi distrettuali hanno il compito
di attuare la politica specificata dagli organi nazionali; svolge una propria politica
autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale;
favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le
assemblee in vista dei congressi nazionali.
Segretario Distrettuale
E eletto a maggioranza assoluta dal
Consiglio Distrettuale ed è affiancato dalla Segreteria Distrettuale costituita da 5
membri di cui 1 nominato dal segretario distrettuale e 3 nominati dal Consiglio
Distrettuale su liste contenenti 3 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà
votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore
cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti , il terzo verrà assegnato alla lista che avrà
conseguito la seconda cifra elettorale. Allinterno delle liste verranno eletti i
candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze
si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.
Ia Segreteria distrettuale elegge fra i
suoi membri un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi della
amministrazione economico finanziaria del distretto e di redigere annualmente un bilancio
preventivo e consuntivo.
La segreteria distrettuale ha funzioni
organizzative e di coordinamento dellattività del movimento nel distretto. Il
segretario rappresenta il movimento nei confronti di terzi.
Il Segretario Distrettuale è membro di
diritto della Direzione Nazionale.
ART. 20 - CONGRESSO NAZIONALE
E il massimo
organo del movimento e ne stabilisce la linea politica . Si svolge ogni tre anni su
convocazione del consiglio nazionale ed in via straordinaria come da art. 13. Il numero
totale dei delegati è stabilita dal consiglio nazionale . Ogni regione storica della
Sardegna ed ogni singola comunità alloglotta deve avere almeno un delegato al Congresso
Nazionale.
I compiti del Congresso Nazionale sono:
eleggere il Coordinatore Nazionale; eleggere 30 membri del consiglio nazionale; approvare
il documento politico finale; modificare lo statuto.
ART. 21 - CONSIGLIO NAZIONALE (1)
vedi nota.
Il consiglio nazionale
è composto da tutti i membri della direzione nazionale e da 50 membri eletti, di cui ¾
eletti dal congresso e ¼ cooptati dal Consiglio Nazionale (2). Lelezione
della quota di competenza congressuale avverrà su liste aventi le seguenti
caratteristiche;
- Contenere
una lista per distretto di minimo tre candidati in ordine alfabetico, per i due terzi dei
distretti ed una nazionale con un numero massimo di candidati non superiore a quanti ne
manchino per arrivare nel complesso al numero di consiglieri eleggibili in congresso,
sempre in ordine alfabetico. I candidati nelle liste di distretto devono risiedere in uno
dei comuni del distretto. (3)
- Ogni lista
deve contenere candidati in almeno due terzi dei distretti, e un numero complessivo di
candidati di non meno i due terzi degli eleggibili (le approssimazioni sono per
difetto).(4)
- Ogni lista
dovrà essere firmata da 30 presentatori.
- Ogni lista
si dovrà distinguere con un moto composto al massimo da tre parole.
- Ogni lista
dovrà indicare a quale delle tesi politiche, presentate prima della scadenza, ed
eventualmente emendate in sede congressuale, fa riferimento. Diverse liste potranno fare
riferimento alla stessa tesi.
- Ogni lista
dovrà indicare quale militante intende candidare alla carica di Coordinatore Nazionale.
Diverse liste potranno indicare lo stesso militante alla carica di Coordinatore Nazionale.
- Il candidato
alla carica di Coordinatore Nazionale deve essere militante riconosciuto del movimento da
almeno 5 anni.
Le votazioni si svolgeranno secondo le
seguenti regole;
Ogni delegato riceverà una scheda sulla
quale verranno riprodotte le liste ammesse, potrà esprimere, un solo voto di lista, una
sola preferenza per il distretto e venti per i candidati a consigliere nelle liste
distrettuali o in quella nazionale. Una volta dato il voto di lista le preferenze possono
essere assegnate solo allinterno di tale lista, eventuali preferenze assegnate nelle
liste concorrenti saranno nulle.
Elezione del Coordinatore Nazionale e scelta del progetto politico
che dovranno guidare il movimento fino al prossimo congresso.
Verrà eletto Coordinatore Nazionale il
candidato indicato dalla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e il suo
progetto politico sarà quello riportato nella tesi di riferimento della lista.
Elezione del Consiglio Nazionale
I seggi da consigliere verranno assegnati
secondo le seguenti modalità;
- La lista che
consegue la maggiore cifra elettorale, se non supera i due terzi dei voti validi, avrà
diritto ai due terzi dei consiglieri eleggibili, il rimanente un terzo verrà assegnato
alle liste perdenti in maniera strettamente proporzionale. Se la lista vincente supera i
due terzi dei voti validi lassegnazione dei seggi avverrà in maniera strettamente
proporzionale. (5)
- Allinterno
di ogni lista i seggi vanno assegnati, in primo luogo ai due candidati più votati di ogni
lista di distretto, con priorità tra i distretti basata sulla cifra elettorale conseguita
dagli stessi nella lista, gli altri secondo una graduatoria di precedenza, basata sulla
cifra elettorale personale, formata dai candidati nella lista nazionale e da quelli non
eletti nelle liste di distretto. (3)
- Nel caso che
uno dei consiglieri eletti, rinunci o decada viene sostituito dal primo dei non eletti
nella sua lista di distretto ed in mancanza dal primo dei non eletti nella sua lista
nazionale, in mancanza anche di questultima opportunità si ricorrerà alla
cooptazione di un sostituto con delibera del Consiglio Nazionale.
I consiglieri da eleggere mediante
cooptazione verranno eletti dal consiglio nazionale su proposta motivata presentata da
almeno 10 consiglieri nazionali. 1/3 di essi possono essere non tesserati o con doppia
tessera qualora sia consentito.
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti
compiti;
-
Elezione per cooptazione, con
delibera a maggioranza dei presenti, dell ¼ dei consiglieri nazionali da cooptare e
dei sostituti di consiglieri decaduti, in caso di esaurimento della lista dei non eletti.
-
Elezione di ½ della Segreteria
Natzionale.
-
Eleggere i responsabili ed i membri
delle commissioni.
-
Istituire nuove commissioni.
-
Ha il compito di convocare il congresso nazionale e nominare la
commissione organizzativa.
-
Approvare
annualmente il bilancio preventivo nazionale, lammontare annuo delle quote discrizione.
-
Approvare il
regolamento di attuazione dello statuto.
-
Specificare e
articolare la politica indicata dal congresso nazionale, istituendo a tale scopo le
commissioni di studio.
-
Inviare al collegio nazionale dei revisori dei conti, entro marzo
di ogni anno, una copia del bilancio annuale consuntivo.
-
Indicare il numero dei componenti degli organi distrettuali.
-
Assolvere tutti i compiti indicati
dal presente statuto.
ART. 22 - DIREZIONE NAZIONALE
La direzione nazionale
è composta dal Coordinatore Nazionale dalla segreteria nazionale e da tutti i segretari
distrettuali, ha la funzione di dare impulso e stimolo allattività dellintero
movimento ma soprattutto è un organo esecutivo delle deliberazioni del coordinamento
nazionale, principalmente nella persona del coordinatore nazionale. Non può deliberare su
materie di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.
Si occupa della
gestione ordinaria del movimento e delibera su tutte le questioni aventi natura
straordinaria ed urgente. Per queste ultime dovrà sentire, in seguito, il parere del
consiglio nazionale.
ART. 23 LE COMMISSIONI
Sono istituite tre
commissioni principali;
-
Commissione Relazioni
Internazionali, che si dovrà occupare delle relazioni di S.N. con le organizzazioni delle
altre nazioni senza stato, con la CONSEU e con la SNPP.
-
Commissione Finanziamento,
Immagine, Propaganda e Stampa, che si dovrà occupare della ricerca di fonti di
finanziamento, della cura dellimmagine del movimento, ufficio stampa, della
redazione di materiale divulgativo e di un giornale.
-
Commissione Studi Economici e
Sociali, che si dovrà accoppare di fare degli studi sul campo delleconomia, delle
risorse, dei trasporti, dellenergia e sulla società sarda.
Ogni commissione si potrà articolare in
sottocommissioni specifiche.
Ogni commissione avrà un responsabile
eletto dal Consiglio Nazionale il quale entrerà a far parte della Segreteria Nazionale e
lavorerà a stretto contatto con il Coordinatore Nazionale. Nel caso che nelloperato
della commissione siano coinvolte competenze del Coordinatore Nazionale, sarà esso a
presiederla e a condurne i lavori. Qualora nascano contrasti irreparabili tra un
responsabile di commissione ed il Coordinatore Nazionale, esso può chiederne la
sostituzione al C.N.
ART. 24 SEGRETERIA NAZIONALE
La segreteria nazionale che deve
coadiuvare il Coordinatore Nazionale è costituita da 6 componenti dei quali 3 eletti
direttamente dal Coordinatore Nazionale e tre dal Consiglio Nazionale in qualità di
responsabili delle Commissioni. Nel caso occorra potranno essere cooptati altri 2
componenti ma con funzioni temporanee e per pareri solo consultivi.
Sia il Coordinatore Nazionale che il
consiglio nazionale possono revocare il mandato ai componenti da loro eletti.
Lavvenuta nomina, o revoca , verrà
comunicata al Consiglio Nazionale.
I responsabili delle commissioni e le
stesse commissioni , composte da minimo altri tre componenti oltre il responsabile,
verranno eletti dal Consiglio Nazionale. I responsabili delle commissioni verranno scelti
tra i militanti più idonei e se possibile in modo unitario, allunanimità,
altrimenti saranno eletti su liste contenenti tre candidati in ordine alfabetico. Ogni
consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che
conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti, il terzo verrà
assegnato alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. Allinterno
delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di
voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta. I
responsabili delle commissioni formeranno le commissioni su adesioni volontarie dei
militanti e le presenteranno al Consiglio Nazionale per lapprovazione.
La segreteria non può assumere,neanche in
via durgenza , funzioni proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di
partito.
ART. 25 COORDINATORE NAZIONALE
Egli viene eletto dal
Congresso Nazionale con le modalità di cui allart. 21
Il Coordinatore Nazionale ha il compito di
presiedere e coordinare i lavori del consiglio e della direzione nazionale e della
segreteria, rappresenta legalmente il movimento di fronte a terzi ed in giudizio.
Esegue e coordina le direttive approvate
dal Congresso Nazionale e ne esprime in ogni circostanza le linee politiche. Organizza le
principali attività del movimento avvalendosi delle strutture territoriali e con la
collaborazione degli organismi territoriali interessati.
Nomina ed eventualmente revoca 3 membri
della segreteria nazionale con lincarico di:
-
Vice Coordinatore Vicario
-
Responsabile Organizzativo con lincarico
di coordinamento dei distretti.
-
Segretario Amministrativo,
tesoriere.
Per dimissioni, impedimento permanente del
Coordinatore Nazionale, temporaneamente le sue funzioni verranno assunte dal vicario in
attesa di nuovo congresso.
Il Consiglio Nazionale istituirà una
commissione per unanalisi storico-politica sui nomi da assegnare al rappresentate
politico e a tutti gli organi del movimento.
ART. 26 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBI
VIRI
Il collegio nazionale
dei probi viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono al loro
interno un presidente.
Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su
liste contenenti 4 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola
lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale
avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad uno supplente, il terzo effettivo e laltro
supplente verranno assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale.
Allinterno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più
preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella
stessa seduta.
I compiti di questi organi sono;
- vigilare sullosservanza delle
norme dello statuto.
- esaminare e deliberare su ricorsi
promossi da iscritti o organi di movimento.
- lorgano informa la controparte
entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e entro trenta giorni delibera in merito.
Le sanzioni consistono a seconda della
gravità in :
a) richiamo scritto
b) diffida
c) sospensione
d) espulsione
ART. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI
DEI CONTI
Lorgano è
composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono al loro interno un
presidente.
Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su
liste contenenti 4 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola
lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale
avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad uno supplente, il terzo effettivo e laltro
supplente verranno assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale.
Allinterno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più
preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella
stessa seduta.
Ha il compito di :
- controllare la regolarità dei bilanci,
dei documenti amministrativi e finanziari delle sezioni, dei distretti e della direzione
nazionale.
- da riscontro annuale della propria
attività.
ART. 28 FINANZIAMENTO
Il versamento delle
quote discrizione e delle donazioni volontarie, può essere effettuato presso i
responsabili amministrativi delle sezioni, dei distretti o della direzione nazionale.
A tal uopo si possono istituire conti
correnti bancari o postali.
Le quote diiscrizione vanno
ripartite fra sezioni, distretti e direzione nazionale secondo percentuali stabilite dal
coordinamento nazionale.
In linea con lo pirito solidaristico che
anima il movimento, gli organi che amministrano le risorse economiche e finanziarie
possono deliberare trasferimenti di fondi ad altri organi che ne facciano richiesta
giustificata.
La gestione è affidata allapposita
commissione.
ART. 29 - BILANCI
I responsabili
amministrativi di ogni livello devono far pervenire una copia del bilancio preventivo e
consuntivo di loro competenza alla direzione nazionale ed al collegio nazionale dei
revisori dei conti.
Tutte le voci di spesa devono essere
documentate.
ART. 30 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto viene
adottato dal movimento dal momento in cui viene approvato dal congresso nazionale e
applicato per regolare il proseguimento del congresso e in particolare per la nomina delle
cariche elettive.
Lo statuto potrà essere modificato,
esclusi gli art. n. 1 , 2, 3, 4 che potranno essere modificati in sede congressuale,
per completamento ed adeguamento dal Consiglio Nazionale a condizione che non ne
snaturi il contenuto. Le modifiche dovranno essere approvate da una maggioranza
qualificata da ¾ dei presenti.