Sardigna Natzione - Indipendentzia

pro s'indipendentzia de sa natzione sarda - Logu web uffitziale de S.N.
Home ] Su ] CHIE SEMUS ] Gaget ] [ Istatudu ] Tesseramentu ]

 

MENU DE PAZINA punghide supra su numene pro intrare in sa pazina chi bos agradat

Pazinas disponibiles

Regulas

ditzionariu.gif (2174 byte)

 

TOTU IMPARE PRO SA INDIPENDENTZIA DE SA NATZIONE SARDA

Est arribada s'ora de cumintzare sa bardana pro torrare sa Sardigna a sos Shardanas

Sa tzerachia batut miseria sa suverania batut prosperidade

Tzeladu su ventu sardista si pesat su ventu de s'indipendentzia

  novas/attividades

ISTATUDU DE SARDIGNA NATZIONE INDIPENDENTZIA APROVADU IN SU CUNGRESSU NATZIONALE DE SU 15-16 DE LAMPADAS

 

ISTATUDU DE SARDIGNA NATZIONE – INDIPENDENTZIA

Aproadu dae su Cungressu Natzionale de su 15-16/06/2002

Art. 1 - Sardigna Natzione Indipendentzia est unu muvimentu politicu chi punnat, chin sa luta populare, de jomper a s’indipendentzia e fraigare un’Istadu Sardu soveranu, liberu e in amistade chin totu sos populos de s’Europa e de su Mundu intreu chi an a rispetare  sos derettos de sa Natzione Sarda .

Su numen de su muvimentu est “Sardigna Natzione – Indipendentzia”  e tenet comente simbulu “ Una Sardigna ruia supra una rughe niedda tancada in duos zirollos ( arroglios ) a intro a pare chi in mesus zughen iscritu su mutu “Sardigna Natzione”. Totu sos documentos uffitziales deven esser intestados cun su numen e su simbulu mentovados subra.

 

 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 1

            Per ottenere quanto sopra S.N.:

Userà la lotta popolare non violenta creando situazioni di rottura con il sistema imperialista degli stati-nazione, in particolare con lo Stato Italiano ultimo oppressore del nostro popolo ed invasore del nostro territorio nazionale.

 

Lavorerà insieme ai nazionalisti delle altre nazioni senza stato d’Europa per impedire che la costruenda Unione Europea sia basata sugli interessi capitalistici degli stati-nazione e non sul diritto dei popoli all’indipendenza ed alla libera adesione. Appoggerà politicamente, economicamente, moralmente, chiunque si muova nei dettati della carta dell’ONU, della Carta Universale dei Diritti dell’Uomo, della dichiarazione della CONSEU, della tutela dell’ambiente e dei principi fondamentali dell’antiglobalizzazione.

 

S.N. rifiuta qualunque ricontratazione dei rapporti tra la nazione sarda e lo stato italiano che non prevedano il preventivo conseguimento della piena indipendenza , politica ed economica.

 

Per indipendenza politica Sardigna Natzione intende la formazione dello stato sardo indipendente che consenta lo sviluppo delle forze sociali ed economiche sarde in modo democratico, federale ed egualitario senza nessun rapporto di sudditanza con altri stati esterni alla nazione sarda..

 

Per indipendenza economica Sardigna Natzione intende l’attuazione di un economia autocentrata basata sulla vocazione del territorio e dei bisogni della popolazione sarda e non sulla mera logica del profitto e comunque non vincolata da interessi esterni alla nazione sarda tranne quelli contenuti in trattati liberamente firmati dall’istituzione statuale del popolo sardo.

 

Inoltre creerà le condizioni per abolire l’attuale dipendenza attraverso:

a) il ritorno dei sardi emigrati, considerati parte integrante della Nazione Sarda.

b) il riequilibro economico e demografico interno alla Sardegna.

c) la Difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale sardo nelle sue accezioni di carattere storico,    archeologico, artistico e linguistico.

d) la crescita culturale generale della popolazione sarda, il miglioramento della qualità della vita.

e) la promozione di tutte le iniziative atte a tutelare e a difendere le produzioni locali, garantendo ai sardi e alle aziende, che operano correttamente nel territorio, il suo appoggio nelle lotte contro discriminazioni e boicottaggi da parte di multinazionali ed aziende esterne alla Sardegna.

f) l’instaurazione di rapporti con altri popoli basato sulla solidarietà e rispetto reciproci.

g) la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali della Sardegna nel pieno rispetto della cultura ambientalista del popolo sardo perché costituiscono la chiave per uno sviluppo sostenibile, una migliore qualità della vita e fonte perenne di benessere.

h) la smilitarizzazione integrale della Sardegna.

Sardigna Natzione ritiene che la presenza nel territorio sardo di strumenti atti ad offendere altri popoli, sia lesivo dei diritti ed interessi sardi, nonché contrario ai propri principi etici e alla vocazione della Sardegna di essere cerniera tra il nord ed il sud del mondo e centro di relazioni di pace nel mediterraneo.

 

ART.2- NAZIONE SARDA.

La Nazione Sarda, così come concepita da Sardigna Natzione, é composta da tutti i sardi ovunque residenti, dai cittadini di qualunque nazionalità residenti in Sardegna che della comunità sarda vogliano condividere il destino.

 

ART.3- SOVRANITA’.

Sardigna Natzione individua quale ente giuridico al quale conferire sovranità statuale tutto ciò che corrisponde all’attuale Regione Autonoma della Sardegna, riorganizzata nei nuovi organismi che saranno eletti dall’Assemblea Costituente dello Stato Sardo

Il movimento riconosce il carattere plurinazionale e plurilingue di tale ente, per effetto della presenza nell’ambito di esso di comunità allogene e/o alloglotte.

 

ART.4- LINGUA.

La lingua ufficiale del Movimento é il sardo in ogni sua variante e ritiene un obbligo morale dei propri organi redigere tutti i documenti in tale lingua e stimola i propri iscritti ad impiegarla costantemente.

Sardigna Natzione si adopererà perché la nazione sarda abbia una sua lingua nazionale ufficiale per un bilinguismo perfetto da usare in tutti i luoghi e occasione dove oggi è usato l’italiano.

Nell’ambito delle minoranze linguistiche interne alla nazione sarda é ufficiale anche la lingua o il dialetto locale.

 

ART.5- REQUISITI PER L’ADESIONE. Può aderire al movimento qualunque cittadino, anche non sardo, che ne condivida gli scopi e gli atti fondamentali, che abbia compiuto 16 anni, che non risulti iscritto ad altro partito, ad associazioni aventi fini contrastanti con quelli del movimento e non facciano parte della Massoneria.

La richiesta di iscrizione può essere rivolta ad un qualsiasi militante o organo del movimento, essa é vagliata dagli organi dirigenti della sezione. Nel caso i richiedenti l’iscrizione abbiano ricoperto incarichi politici in altri partiti, la decisione spetta oltre che agli organi suddetti anche alla segreteria nazionale.

Gli aderenti al movimento possono avere due qualifiche differenti:

-           Indipendentisti militanti

-           Indipendentisti sostenitori

 

ART.6- TRASPARENZA.

Il movimento svolge la propria attività nella massima trasparenza. Questa viene garantita con:

A)- la pubblicità dei propri bilanci.

B)- il rilascio ad ogni iscritto che ne faccia richiesta di coppia degli atti del movimento o di informazioni riguardanti il medesimo.

C)- il controllo periodico da parte degli iscritti delle entrate e uscite finanziarie del movimento.

 

ART.7- DIRITTI DEGLI ISCRITTI.

Ogni iscritto a diritto a:

1)- Partecipare attivamente alla politica del movimento al fine di migliorarne la politica e di perfezionare la propria cultura politica e generale.

2)- Votare ed essere votato per qualsiasi carica del movimento.

3)- Disporre dello statuto del movimento con relativo regolamento di attuazione, nonché  del programma e del documento finale approvato dal Congresso Nazionale. Il movimento deve attivarsi per garantire a tutti gli iscritti l’utilizzo effettivo dei diritti sopraelencati. Gli iscritti al movimento possono fondare associazioni di qualsiasi natura, federate o meno al movimento purché l’attività o i fini di queste non contrastino con quelle del movimento.

I giovani iscritti al movimento possono fondare un movimento giovanile ufficiale ed interno a Sardigna Natzione Indipendentzia di cui è parte integrante e che opera in sintonia con la linea politica e lo statuto del movimento con lobiettivo di diffondere l’idea indipendentista fra i giovani sardi: Esso si darà un proprio statuto ed una propria organizzazione interna.

 

 

ART.8- DOVERI DEGLI ISCRITTI.

Un iscritto é tenuto a partecipare regolarmente all’attività del movimento; sostenerne e diffonderne i principi e la politica; intrattenerne con tutti gli iscritti rapporti fondati sulla solidarietà, la correttezza e il rispetto; esigere una ricevuta per ogni versamento di natura finanziaria effettuato in favore del movimento.

 

ART.9- DOVERI DEI DIRIGENTI.

Gli iscritti che ricoprono cariche dirigenziali all’interno del movimento sono tenuti a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’organo di cui fanno parte, in particolare: i dirigenti nazionali devono partecipare a tutte le manifestazioni di carattere nazionale, i dirigenti distrettuali e i segretari di sezione a tutte le manifestazioni e attività indette dal movimento nel loro distretto, previa consultazione.

 

ART.10- DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE .

Gli iscritti del movimento che ricoprano cariche politiche in assemblee elettive, sono tenuti a svolgere il proprio mandato con onestà e rettitudine. Qualora tali cariche siano retribuite essi sono tenuti a versare una quota della retribuzione secondo una percentuale stabilita dal Consiglio Nazionale. La violazione di queste norme comporta l’espulsione immediata dal movimento. Per coordinare gli eletti alle cariche pubbliche verrà istituita L’assemblea degli Eletti, che avrà un proprio statuto e propri organi di coordinamento.

 

 

ART.11- ELEGGIBILITA’ E REVOCABILITA’ DELLE CARICHE.

Nel movimento ogni carica é assegnata per elezione o per cooptazione, il 20% di quelle assegnante per cooptazione può essere assegnato ad indipendentisti non tesserati. Nessuna carica interna é retribuita, ogni organo o componente di esso é destituibile in qualsiasi momento da parte: dell’organo che lo ha eletto; dalla maggioranza degli iscritti nella giurisdizione dell’organo medesimo. Ogni revoca deve essere giustificata e motivata. In caso di defezione per qualsiasi motivo di un membro di un dato organo, subentra ad esso il primo dei non eletti. In mancanza di questi l’organo competente provvede a nuove elezioni o cooptazione.

 

ART.12- SEDUTE DEGLI ORGANI.

Gli organi collegiali del movimento si riuniscono in via ordinaria secondo cadenze fissate dal presente statuto o in mancanza, dal regolamento di attuazione del medesimo; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno il venti per cento degli iscritti delle rispettive giurisdizioni degli organi medesimi. Gli organi sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei suoi componenti.

 

ART.13- MODALITA’ DI VOTO DEGLI ORGANI.

Gli organi collegiali del movimento deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso tale maggioranza non sia raggiunta, alla terza votazione é sufficiente la maggioranza relativa. Le votazioni sono sempre palesi, salvo che: nella scelta di persone o nel caso di diversa richiesta della maggioranza dei presenti.

Non é ammesso il voto plurimo. i verbali delle sedute devono riportare oltre alle delibere della maggioranza, anche posizioni divergenti di eventuali minoranze.

 

ART.14- SANZIONI.

Chiunque, senza giustificati motivi, non si presenti alle convocazioni degli organi di cui fa parte o alle manifestazioni di cui all’art.10, per due volte consecutive o tre non consecutive, decade automaticamente dalla propria carica e può essere sostituito. L’iscritto che non partecipa ai lavori del movimento perde la propria qualità di elettore.

 

ART.15- STRUTTURA DEL MOVIMENTO SARDIGNA NATZIONE.

Sardigna Natzione é organizzato in modo federale. Le sue funzioni sono ripartite su base territoriale, fra SEZIONI, DISTRETTI, e LIVELLO NAZIONALE.

1)A livello locale il movimento si articola in: A) assemblea degli iscritti. B) segretario di sezione. C) direttivo di sezione. D) assemblea di sezione. E) organo di controllo di sezione. Tra i componenti il direttivo viene eletto un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dell’amministrazione economico finanziaria e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.

2) A livello distrettuale il movimento si articola in: A) Congresso distrettuale; B) Consiglio distrettuale; C) Segretario distrettuale che sarà affiancato da una Segreteria distrettuale, eletta dal consiglio distrettuale; E) Organi di controllo distrettuali eletti dal consiglio distrettuale. Le sezioni ed i distretti saranno riconosciuti come tali anche se non dotati di tutti gli organi.

3) A livello nazionale il movimento si articola in: - A) Congresso Nazionale; B) Consiglio Nazionale C) Coordinatore Nazionale affiancato dalla Segreteria nazionale; D) Direzione Nazionale ; E) Organi di controllo nazionali; F) Commissioni; G) L’Assemblea degli eletti comunali e provinciali; H) Il movimento giovanile. La direzione nazionale elegge al suo interno un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dell’amministrazione economico finanziaria nazionale e di redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. I distretti facenti parte di una stessa provincia possono, qualora lo ritengano opportuno, eleggere un consiglio provinciale.

Tutti gli organi collegiali distrettuali e nazionali del movimento sono nominati in parte mediante elezione diretta ed in parte mediante il metodo della cooptazione.

 

ART.16- RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’.

Tutti gli organi del movimento lo rappresentano politicamente, purché si attengano alle norme dello statuto, alla linea politica votata dal congresso e rispettino le delibere congressuali. Il movimento di conseguenza, si ritiene responsabile di tutti gli atti dei propri organi e dei propri iscritti compiuti nei limiti suddetti.

 

ART.17- SEZIONE.

La sezione é costituita da almeno 5 iscritti al movimento residenti o meno nel comune o nel quartiere in cui ha sede.

I suoi organi sono: l’assemblea degli iscritti, formata da tutti gli iscritti della sezione ; il direttivo scelto dall’assemblea che ne fissa anche il numero dei componenti; il segretario di sezione ugualmente eletto dall’assemblea , è membro di diritto del direttivo. L’assemblea degli iscritti sceglie anche i candidati alle elezioni amministrative e nell’ambito dei collegi elettorali di appartenenza territoriale indica al consiglio distrettuale i candidabili alle elezioni provinciali ed al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e politiche, elegge i delegati al congresso distrettuale e i delegati al congresso nazionale.

Il direttivo di sezione ha funzioni organizzative e di coordinamento dell’attività del movimento. Il segretario di sezione rappresenta il movimento nei confronti di terzi. Gli organi di sezione hanno il compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali e distrettuali; svolge una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi distrettuali e nazionali.

 

 

ART. 18 DISTRETTI

            Il territorio della Nazione Sarda, per una presenza più incisiva del movimento e per una reale politica federale, viene suddiviso in distretti che tengano in considerazione le realtà socioeconomiche  culturali, geografiche e le regioni storiche della Sardegna e dei suoi emigrati e saranno almeno tanti quante sono le nuove provincie più uno per l’emigrazione. All’interno di una provincia o nell’emigrazione se se ne verificano le condizioni è possibile individuare più di un distretto. Il compito degli organi distrettuali è quello di gestire il territorio di appartenenza, dando una risposta puntuale a tutte le situazioni politico sociali che vi si verificano, in stretto contatto con gli altri distretti, e di coordinare l’attività delle varie sezioni locali.

 

ART. 19 - CONGRESSI  DISTRETTUALI

            I congressi distrettuali sono il massimo organo federale del movimento, decentrato nel territorio sardo e nell’emigrazione.Si svolgono in anticipo rispetto al congresso nazionale e ne seguono la cadenza temporale.

Il loro compito è quello di elaborare il programma politico da attuare nel territorio, nonché predisporre le proposte da portare al congresso nazionale. Eleggono gli organismi distrettuali come da art. 15  punto 2 commi B-C-D,. Il congresso è convocato dal consiglio distrettuale e in via straordinaria come da art. 13.

 

            Consiglio Distrettuale

E’ composto da 15 di cui 12 da eleggere in congresso  e 3 da cooptare da parte del Consiglio Distrettuale.

Esso è eletto dal Congresso Distrettuale su liste contenenti 15 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere 8 preferenze. I consiglieri verranno assegnati alle liste in modo strettamente proporzionale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

Il Consiglio Distrettuale sceglie anche i candidati alle elezioni alle elezioni provinciali ed indica al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e politiche.

Gli organi distrettuali hanno il compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali; svolge una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi nazionali.

 

            Segretario Distrettuale

E’ eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Distrettuale ed è affiancato dalla Segreteria Distrettuale costituita da 5 membri di cui 1 nominato dal segretario distrettuale e 3 nominati dal Consiglio Distrettuale su liste contenenti 3 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti , il terzo verrà assegnato alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

Ia Segreteria distrettuale elegge fra i suoi membri un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi della amministrazione economico finanziaria del distretto e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.

La segreteria distrettuale ha funzioni organizzative e di coordinamento dell’attività del movimento nel distretto. Il segretario rappresenta il movimento nei confronti di terzi.

Il Segretario Distrettuale è membro di diritto della Direzione Nazionale.

 

 

           

 

ART. 20 - CONGRESSO NAZIONALE

            E’ il massimo organo del movimento e ne stabilisce la linea politica . Si svolge ogni tre anni su convocazione del consiglio nazionale ed in via straordinaria come da art. 13. Il numero totale dei delegati è stabilita dal consiglio nazionale . Ogni regione storica della Sardegna ed ogni singola comunità alloglotta deve avere almeno un delegato al Congresso Nazionale.

I compiti del Congresso Nazionale sono: eleggere il Coordinatore Nazionale; eleggere 30 membri del consiglio nazionale; approvare il documento politico finale; modificare lo statuto.

 

ART. 21 - CONSIGLIO NAZIONALE  (1) vedi nota.

            Il consiglio nazionale è composto da tutti i membri della direzione nazionale e da 50 membri eletti, di cui ¾ eletti dal congresso e ¼  cooptati dal Consiglio Nazionale (2). L’elezione della quota di competenza congressuale avverrà su liste aventi le seguenti caratteristiche;

  1. Contenere una lista per distretto di minimo tre candidati in ordine alfabetico, per i due terzi dei distretti ed una nazionale con un numero massimo di candidati non superiore a quanti ne manchino per arrivare nel complesso al numero di consiglieri eleggibili in congresso, sempre in ordine alfabetico. I candidati nelle liste di distretto devono risiedere in uno dei comuni del distretto. (3)
  2. Ogni lista deve contenere candidati in almeno due terzi dei distretti, e un numero complessivo di candidati di non meno i due terzi degli eleggibili (le approssimazioni sono per difetto).(4)
  3. Ogni lista dovrà essere firmata da 30 presentatori.
  4. Ogni lista si dovrà distinguere con un moto composto al massimo da tre parole.
  5. Ogni lista dovrà indicare a quale delle tesi politiche, presentate prima della scadenza, ed eventualmente emendate in sede congressuale, fa riferimento. Diverse liste potranno fare riferimento alla stessa tesi.
  6. Ogni lista dovrà indicare quale militante intende candidare alla carica di Coordinatore Nazionale. Diverse liste potranno indicare lo stesso militante alla carica di Coordinatore Nazionale.
  7. Il candidato alla carica di Coordinatore Nazionale deve essere militante riconosciuto del movimento da almeno 5 anni.

Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti regole;

Ogni delegato riceverà una scheda sulla quale verranno riprodotte le liste ammesse, potrà esprimere, un solo voto di lista, una sola preferenza per il distretto e venti per i candidati a consigliere nelle liste distrettuali o in quella nazionale. Una volta dato il voto di lista le preferenze possono essere assegnate solo all’interno di tale lista, eventuali preferenze assegnate nelle liste concorrenti saranno nulle.

 

Elezione del Coordinatore Nazionale e scelta del progetto politico che dovranno guidare il movimento fino al prossimo congresso.

Verrà eletto Coordinatore Nazionale il candidato indicato dalla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e il suo progetto politico sarà quello riportato nella tesi di riferimento della lista.

 

 

Elezione del Consiglio Nazionale

I seggi da consigliere verranno assegnati secondo le seguenti modalità;

  1. La lista che consegue la maggiore cifra elettorale, se non supera i due terzi dei voti validi, avrà diritto ai due terzi dei consiglieri eleggibili, il rimanente un terzo verrà assegnato alle liste perdenti in maniera strettamente proporzionale. Se la lista vincente supera i due terzi dei voti validi l’assegnazione dei seggi avverrà in maniera strettamente proporzionale. (5)
  2. All’interno di ogni lista i seggi vanno assegnati, in primo luogo ai due candidati più votati di ogni lista di distretto, con priorità tra i distretti basata sulla cifra elettorale conseguita dagli stessi nella lista, gli altri secondo una graduatoria di precedenza, basata sulla cifra elettorale personale, formata dai candidati nella lista nazionale e da quelli non eletti nelle liste di distretto. (3)
  3. Nel caso che uno dei consiglieri eletti, rinunci o decada viene sostituito dal primo dei non eletti nella sua lista di distretto ed in mancanza dal primo dei non eletti nella sua lista nazionale, in mancanza anche di quest’ultima opportunità si ricorrerà alla cooptazione di un sostituto con delibera del Consiglio Nazionale.

I consiglieri da eleggere mediante cooptazione verranno eletti dal consiglio nazionale su proposta motivata presentata da almeno 10 consiglieri nazionali. 1/3 di essi possono essere non tesserati o con doppia tessera qualora sia consentito.

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti;

-           Elezione per cooptazione, con delibera a maggioranza dei presenti, dell’ ¼ dei consiglieri nazionali da cooptare e dei sostituti di consiglieri decaduti, in caso di esaurimento della lista dei non eletti.

-           Elezione di ½ della Segreteria Natzionale.

-           Eleggere i responsabili ed i membri delle commissioni.

-           Istituire nuove commissioni.

-      Ha il compito di convocare il congresso nazionale e nominare la commissione organizzativa.

-              Approvare annualmente il bilancio preventivo nazionale, l’ammontare annuo delle quote d’iscrizione.

-              Approvare il regolamento di attuazione dello statuto.

-              Specificare e articolare la politica indicata dal congresso nazionale, istituendo a tale scopo le commissioni di studio.

-      Inviare al collegio nazionale dei revisori dei conti, entro marzo di ogni anno, una copia del bilancio annuale consuntivo.

-      Indicare il numero dei componenti degli organi distrettuali.

-           Assolvere tutti i compiti indicati dal presente statuto.

 

 

ART. 22 - DIREZIONE NAZIONALE

            La direzione nazionale è composta dal Coordinatore Nazionale dalla segreteria nazionale e da tutti i segretari distrettuali, ha la funzione di dare impulso e stimolo all’attività dell’intero movimento ma soprattutto è un organo esecutivo delle deliberazioni del coordinamento nazionale, principalmente nella persona del coordinatore nazionale. Non può deliberare su materie di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.

            Si occupa della gestione ordinaria del movimento e delibera su tutte le questioni aventi natura straordinaria ed urgente. Per queste ultime dovrà sentire, in seguito, il parere del consiglio nazionale.

 

ART. 23 – LE COMMISSIONI

            Sono istituite tre commissioni principali;

-           Commissione Relazioni Internazionali, che si dovrà occupare delle relazioni di S.N. con le organizzazioni delle altre nazioni senza stato, con la CONSEU e con la SNPP.

-           Commissione Finanziamento, Immagine, Propaganda e Stampa, che si dovrà occupare della ricerca di fonti di finanziamento, della cura dell’immagine del movimento, ufficio stampa, della redazione di materiale divulgativo e di un giornale.

-           Commissione Studi Economici e Sociali, che si dovrà accoppare di fare degli studi sul campo dell’economia, delle risorse, dei trasporti, dell’energia e sulla società sarda.

Ogni commissione si potrà articolare in sottocommissioni specifiche.

Ogni commissione avrà un responsabile eletto dal Consiglio Nazionale il quale entrerà a far parte della Segreteria Nazionale e lavorerà a stretto contatto con il Coordinatore Nazionale. Nel caso che nell’operato della commissione siano coinvolte competenze del Coordinatore Nazionale, sarà esso a presiederla e a condurne i lavori. Qualora nascano contrasti irreparabili tra un responsabile di commissione ed il Coordinatore Nazionale, esso può chiederne la sostituzione al C.N.

 

ART. 24 – SEGRETERIA NAZIONALE

La segreteria nazionale che deve coadiuvare il Coordinatore Nazionale è costituita da 6 componenti dei quali 3 eletti direttamente dal Coordinatore Nazionale e tre dal Consiglio Nazionale in qualità di responsabili delle  Commissioni. Nel caso occorra potranno essere cooptati altri 2 componenti ma con funzioni temporanee e per pareri solo consultivi.

Sia il Coordinatore Nazionale che il consiglio nazionale possono revocare il mandato ai componenti da loro eletti.

L’avvenuta nomina, o revoca , verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

I responsabili delle commissioni e le stesse commissioni , composte da minimo altri tre componenti oltre il responsabile, verranno eletti dal Consiglio Nazionale. I responsabili delle commissioni verranno scelti tra i militanti più idonei e se possibile in modo unitario, all’unanimità, altrimenti saranno eletti su liste contenenti tre candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti, il terzo verrà assegnato alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta. I responsabili delle commissioni formeranno le commissioni su adesioni volontarie dei militanti e le presenteranno al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

La segreteria non può assumere,neanche in via d’urgenza , funzioni proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di partito.

 

ART. 25 – COORDINATORE NAZIONALE

 

            Egli viene eletto dal Congresso Nazionale con le modalità di cui all’art. 21

Il Coordinatore Nazionale ha il compito di presiedere e coordinare i lavori del consiglio e della direzione nazionale e della segreteria, rappresenta legalmente il movimento di fronte a terzi ed in giudizio.

Esegue e coordina le direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne esprime in ogni circostanza le linee politiche. Organizza le principali attività del movimento avvalendosi delle strutture territoriali e con la collaborazione degli organismi territoriali interessati.

Nomina ed eventualmente revoca 3 membri della segreteria nazionale con l’incarico di:

-           Vice Coordinatore Vicario

-           Responsabile Organizzativo con l’incarico di coordinamento dei distretti.

-           Segretario Amministrativo, tesoriere.

Per dimissioni, impedimento permanente del Coordinatore Nazionale, temporaneamente le sue funzioni verranno assunte dal vicario in attesa di nuovo congresso.

Il Consiglio Nazionale istituirà una commissione per un’analisi storico-politica sui nomi da assegnare al rappresentate politico e a tutti gli organi del movimento.      

 

ART. 26 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBI VIRI

            Il collegio nazionale dei probi viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono al loro interno un presidente.

Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su liste contenenti 4 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad uno supplente, il terzo effettivo e l’altro supplente verranno assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

 

I compiti di questi organi sono;

- vigilare sull’osservanza delle norme dello statuto.

- esaminare e deliberare su ricorsi promossi da iscritti o organi di movimento.

- l’organo informa la controparte entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e entro trenta giorni delibera in merito.

Le sanzioni consistono a seconda della gravità in :

a) richiamo scritto

b) diffida

c) sospensione

d) espulsione

 

ART. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

            L’organo  è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono al loro interno un presidente.

Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su liste contenenti 4 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad uno supplente, il terzo effettivo e l’altro supplente verranno assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.

 

Ha il compito di :

- controllare la regolarità dei bilanci, dei documenti amministrativi e finanziari delle sezioni, dei distretti e della direzione nazionale.

- da riscontro annuale della propria attività.

 

ART. 28 – FINANZIAMENTO

            Il versamento delle quote d’iscrizione e delle donazioni volontarie, può essere effettuato presso i responsabili amministrativi delle sezioni, dei distretti o della direzione nazionale.

A tal uopo si possono istituire conti correnti bancari o postali.

Le quote di’iscrizione vanno ripartite fra sezioni, distretti e direzione nazionale secondo percentuali stabilite dal coordinamento nazionale.

In linea con lo pirito solidaristico che anima il movimento, gli organi che amministrano le risorse economiche e finanziarie possono deliberare trasferimenti di fondi ad altri organi che ne facciano richiesta giustificata.

La gestione è affidata all’apposita commissione.

 

ART. 29 - BILANCI

            I responsabili amministrativi di ogni livello devono far pervenire una copia del bilancio preventivo e consuntivo di loro competenza alla direzione nazionale ed al collegio nazionale dei revisori dei conti.

Tutte le voci di spesa devono essere documentate.

 

ART. 30 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

            Lo statuto viene adottato dal movimento dal momento in cui viene approvato dal congresso nazionale e applicato per regolare il proseguimento del congresso e in particolare per la nomina delle cariche elettive.

Lo statuto potrà essere modificato, esclusi gli art. n. 1 , 2, 3, 4 che potranno essere modificati in sede congressuale,   per completamento ed adeguamento dal Consiglio Nazionale a condizione che non ne snaturi il contenuto. Le modifiche dovranno essere approvate da una maggioranza qualificata da ¾ dei presenti.