CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA
1998-2001
Titolo I ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART.1
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a) listruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dallart.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dellintegrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART. 2
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di cui all art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, leffettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dellart. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto allistruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza darte, esami di abilitazione allinsegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove linterruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere a), c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di Ministero, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri
generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari
ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. Successivamente,
in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell accordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti
per ciascuna tipologia di istituto scolastico presente nella Provincia.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more
della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il
personale docente a rendere comunicazione volontaria circa ladesione allo sciopero
entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro
il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la
sospensione dei servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla
comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà
allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dellastensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro
legittimamente rifiutabile dal capo distituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi distituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla
base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui
al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed
educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque
giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relative funzioni aventi
carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nellordine, dal vicario, da
uno dei collaboratori o dal docente più anziano detà in servizio.
I capi distituto e gli organi dell Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alladesione
allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al
solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire
con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere lindicazione se lo
sciopero sia indetto per lintera giornata oppure se sia indetto per un periodo più
breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero
che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali
di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto
del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello
territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di
appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nellarea interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e leventuale revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano allutenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nellarticolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che leffettiva garanzia del diritto allistruzione e allattività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nellarticolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa lefficacia dellanno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra unazione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per lintera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nellultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nellultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali allinsegnamento deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque lefficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dellattività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dellordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dellincolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART. 4
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero lemanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto , dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello locale.
2. Durante lesperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui allart. 3, le amministrazioni si astengono dalladottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Titolo II - Relazioni sindacali
ART. 1
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e provinciale, con le modalità, i tempi e le materie indicate allart.2.
b) partecipazione: si articola negli istituti dellinformazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì listituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nellart.3.
c) interpretazione autentica dei CCNL.
ART. 2
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità
del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la
valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione
al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei
risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti
materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dellattività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dellindennità di direzione per i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dellindennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti nelle aree a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonché la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e degli ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dellart. 45 del D.Lgs.
29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né
procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il
completamento dellautonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli
accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART. 3
PARTECIPAZIONE
1. LAmministrazione scolastica, nellambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti identificati allart. 7 sulle seguenti materie.
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) informazione su documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dellattività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto.
2. Gli incontri per linformazione a livello provinciale si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui allart. 7 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per lAmministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allart.7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal
ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un
accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.
Dellesito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Analoghi incontri si svolgono in ciascun ufficio scolastico provinciale.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al
completamento dellautonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal D.L. n.
5 del 22 gennaio 1999.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART. 4
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi distituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dellofferta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, compresi i contingenti di personale previsti dallART ..;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali.
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) prestazioni aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi, intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dellunità didattica, ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e allarticolazione dellorario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa provinciale, nonché i criteri per lindividuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
c) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 7 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi entro 15 giorni dalla richiesta con unintesa. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d) ed e) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sullassetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 5
ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
1. Entro il 30 aprile 2000, in vista della sequenza contrattuale di cui al secondo comma, lARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART. 6
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 7
COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
C.C.N.L.
II - NEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C.
L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro
personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
C.C.N.L.
III - NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
a) Per la parte pubblica: il dirigente scolastico;
b) Per le OO.SS.: - R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.)
Lamministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Titolo III - Rapporto di lavoro
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
6. Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.
1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4.Con le medesime modalità dei commi 1 e 2 si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
CAPO II
NORME COMUNI
ART. 3
DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del
servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili
delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I
responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari
per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei
dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiato luso dello strumento della comunicazione
verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il
limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa
in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che
l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne
la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di
autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da
parte dei capi distituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti
assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso,
saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità
territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 aprile 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.
ART. 4
MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dellattuazione di interventi integrati, individua le scuole situate nelle zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dellinsuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta unindennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista della realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista della realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare lintegrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 5
FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nellambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace
politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima
formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale,
nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono laccesso a
percorsi universitari, per favorire larricchimento e la mobilità professionale
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti
con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme
vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31
ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I.
emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari
con particolare riguardo:
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
lAmministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo
previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nellesercizio finanziario di
riferimento sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo con la stessa
destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i
livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di
ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti
dal piano dellofferta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è
istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno lopportunità di una
revisione dellorganismo. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una
rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento
funzionale dellOsservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di
composizione dellOsservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione
integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza
operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni obiettivo di cui all'art.13. Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'art .
LOsservatorio attua inoltre, relativamente alla tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche il monitoraggio degli incarichi di cui allart.24 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard
organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti
privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
ART. 6
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dellorario di insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento autorizzate dallAmministrazione con lesonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
E abrogato larticolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13 dello stesso articolo 28.
ART. 7
FORMAZIONE INIZIALE
1. Lavvio dellapplicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta unoccasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti nel rispetto dellautonomia universitaria appositi istituti contrattuali nellambito dei finanziamenti previsti dalla legge ..
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dellorario di lavoro e lutilizzo dei permessi di studio e retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
ART. 8
MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Obiettivo del rinnovo è favorire la mobilità professionale del personale della scuola, non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per favorire la valorizzazione delle esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze del sistema. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di
personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati
allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria per leffettiva frequenza
dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione e riqualificazione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione e riqualificazione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica, con lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo delleducazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, allespansione dellistruzione e formazione integrata post - secondaria, nonché al rafforzamento dellefficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dellautonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dallarticolo ., comma .
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, dufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e ladozione dei conseguenti provvedimenti.
ART. 9
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dallallegata tabella . subordinatamente alla prestazione del servizio senza demerito.
Il servizio si considera prestato senza demerito qualora il dipendente non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive che comportino la sospensione di 1 anno dal servizio.
ART. 10
SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:
ART. 11
PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i
principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art.
1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
4. Lamministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dellart. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6.
A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.Capo III- Norme di areaSezione I
Capi di istituto
ART. 12
COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia
scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali ai sensi dell'art
(sulla
delegificazione), saranno unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le
norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata
entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella
prospettiva dellingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia
previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della
legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la
piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dellistituzione scolastica e la finalizza allobiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dellofferta formativa.
3. Il capo distituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza. Il capo distituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo distituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati in base allart. 7 lettera h) del T.U. n. 297/1994; a partire dall1/9/2000 trova applicazione lart.1 del D.Lgs. n. 59/1998. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli esiti dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.
5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dellofferta formativa, il capo distituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.
6. In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.
ART. 13
LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Lattività del capo distituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dallart. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale nei successivi 30 giorni e comunque entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nello stesso art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
ART. 14
L'INDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati ed i reggenti, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire anche maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. Lindennità compete anche al personale indicato al comma 2 dellart. 75
del CCNL sottoscritto il 4 /8/1995 e al personale incaricato della direzione. Nel caso in
cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio
della funzione direttiva, lindennità di direzione per lo stesso periodo è
corrisposta anche al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il
capo distituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
ART. 15
LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
1. Al fine di agevolare la mobilità dei Dirigenti scolastici sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei dirigenti scolastici, rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie e comprensive, e nella scuola secondaria superiore, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'Istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei dirigenti scolastici, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II
Personale docente
ART. 16
AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone larticolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dellofferta formativa della scuola.
I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 17
MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Ai fini dellimpiego dei docenti, le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano i tempi della prestazione di lavoro e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine adottano tutte le forme di flessibilità previste dal regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dellarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dellautonomia, a partire dall1/9/2000, e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, si rende opportuno assicurare la continuità della disciplina posta dal CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Le istituzioni scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e nellanno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Larticolo 40 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è sostituito come segue:
"Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dellazione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dellanno scolastico, per far fronte a nuove esigenze."
5. Larticolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, al comma 1, è così sostituito:
"Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione delle delibere adottate dai predetti organi."
ART. 18
ATTIVITA AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nellambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dellofferta formativa.
3. Il compenso orario delle attività aggiuntive è determinato dalla tabella (in cifra, pari a circa ..)Ove non sia possibile una quantificazione oraria dellimpegno, il collegio dei docenti può deliberare compensi anche in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Le attività aggiuntive funzionali allinsegnamento sono le prestazioni professionali individuate dal piano delle attività deliberate dal collegio dei docenti, con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei commi 3 e 4 dellarticolo 42 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, nonché allarticolo relativo alle funzioni strumentali al piano dellofferta formativa.
ART. 19
AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 20
COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo distituto ove non ostino motivate esigenze di servizio.
ART. 21
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti,
da valorizzare per lespletamento di specifiche funzioni obiettivo riferite
alle seguenti aree: la gestione del piano dellofferta formativa, il sostegno al
lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti
formativi dintesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con
specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni -
obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i
parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun
incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione,
sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e
culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della
formazione, alla vigilanza da parte dellAmministrazione stessa, tenuto conto delle
indicazioni fornite dallOsservatorio di cui allart.5. Costituisce requisito
preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata
dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di cui allart. C comma 5, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo art.22. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate allistituto contrattuale.
5. Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza scolastica.
ART. 22
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento allattività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di
ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da
determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle
disponibilità di cui allarticolo C, comma 3. Subordinatamente allacquisizione
di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate allart. C, comma 3, la percentuale
dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere
aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La
decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle
predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna
provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione percentuale anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dellARAN.
Sezione III - Personale ATA
ART 23
AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dellautonomia scolastica di cui allart. 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dellunità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
ART. 24
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nellarea e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
ART. 25
COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A.
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nellambito dei profili professionali comportano lassunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 32.
2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da unarea inferiore allarea immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dallallegata tabella B per laccesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALLINTERNO DELLAREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione allaltra allinterno dellarea avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per laccesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 26
ORARIO DI LAVORO
1. Lorario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dellorario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura
allutenza;
- ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dellutenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
- programmazione su base plurisettimanale dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
4. Dopo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite in conformità della tabella ..
6. Al personale adibito a regimi dorario articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione dorario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano allautofinanziamento.
ART. 27
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dellunità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio alla data del presente contratto nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E ammesso altresì al corso il personale di cui allart. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente allammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui allart.25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza. Trova applicazione larticolo 30 comma 5.
ART. 28
INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE
1. Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dellistituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione lautonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui allart. 51
ART. 29
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dallarticolo 28, comma 1 lettera b.
Vanno pertanto previste:
3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione del personale cui assegnare tali funzioni, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 51
5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dallautonomia, le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
ART. 30
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. Le dotazioni organiche del personale ATA restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, alle nuove aree in base allallegata tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dallart. 30, comma 5 del presente contratto.
5.Allassistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
Capo IV
ART. 31
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
Capo V
Aspetti economico-retributivi generali
ART. 32
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dallart. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità di buonuscita, sullindennità di cui allart. 62, comma 6, del ccnl del 4/8/1995, sullequo indennizzo.
4. I benefici economici risultanti dallapplicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART.33
DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
ART. 34
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dellautonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 33, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono lutilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dellautonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui allarticolo 33, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui allarticolo 33, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza lutilizzazione. Queste ultime risorse, riferite allanno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dallarticolo 22. Allattivazione di tale istituto contrattuale si provvede per lanno 2000, mediante lutilizzazione di quota parte delle risorse indicate allart. 33, comma 2, lettera g). A decorrere dallanno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate allart. 33, comma 2, lettera d), nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 33, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione allistituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 22 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate allart. 33,comma 2, lettera d).).
4. Nellambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate allart. 33 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
5. A decorrere dallanno 1999, tutte le risorse di cui allart. 33, non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4, costituiscono la dotazione finanziaria del fondo per il miglioramento dellofferta formativa. La contrattazione integrativa definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche.
ART. 35
1. E prevista la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa ed attuativa del CCNL.
ART. 36
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti materie:
a) entro il 31.3.1999:
b) entro il 30 giugno 1999:
c) entro il 31.12 .1999:
2. Le parti si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dellautonomia scolastica entro il 30.6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
ART. 37
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare lincidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire listituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti al comparto dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo quadro Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ART. 38
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. In relazione al disposto della legge .. il personale avente titolo è individuato in base ai seguenti criteri:
2. Ulteriori eventuali modalità attuative sono definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
ART. 39
AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
1. Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione, sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale, nellambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
ART. 40
DISAPPLICAZIONI
1. Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs.29/1993, a seguito della stipula del presente CCNL sono inapplicabili nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nel presente contratto, in particolare in riferimento allart. norma disapplicata
ART. 41
RINVIO A SUCCESSIVA SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Con apposite successive sequenze contrattuali, da stipularsi comunque entro il 31\12\1999, saranno definiti gli istituti specifici e le modalità applicative relativamente al seguente personale:
ART. 42
ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
1. Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nellanno successivo, non oltre il mese di aprile.
Il comma 1 dellart. 21 è così sostituito:
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo distituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi dIstituto.
Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dellart. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle anzidette terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.
Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nellanno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
Il comma 18 dellart. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 3 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare lintroduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali.
TABELLA A - PROFILI PROFESSIONALI
1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dal presente articolo.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla precedente tabella.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E responsabile dellosservanza delle leggi e regolamenti. Nellambito
delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E'
funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è
segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i
documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del
Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale.
Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi
per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.
Lespletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare lunitarietà della
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente
rispetto alle finalità ed obiettivi dellistituzione scolastica, in particolare del
piano dellofferta formativa.
C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente
nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei
casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede
direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che
non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli
organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere
degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e
contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi,
contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge
attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di
coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nei Conservatori di musica
E addetto ai servizi di biblioteca, allinventariazione, alla
classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni)
esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E responsabile
dellintegrità del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e
capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione,
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed
educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di
diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle
attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta
dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze,
nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche
ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia,
alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle
derrate in giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in
settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e
realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. In relazione alla
introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative
specifiche di formazione e aggiornamento.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale,
conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli
stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di
supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle
connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del
lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E'
addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di
utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività
connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle
stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo
la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni
didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata
collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti
di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di
nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di
coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree
omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza
di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e
capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche.
Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche
a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al
confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a
cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura
l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle
tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento
alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della
cucina.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei
pasti;
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature,
utilizzando apparecchi anche automatici; - all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia
degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni
convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria
garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso
e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente
necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a
carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con
autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale; - alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato; - allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, può essere addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite
che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi
comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali
della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo
svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della
scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali
abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze,
anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle
suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari
e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e
simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai
servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture
e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
-assistenza agli alunni di scuola materna nelluso dei servizi igienici e nella cura
delligiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè
provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione
scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento; a tali
iniziative partecipano, con priorità, i modelli viventi nominati nei ruoli previsti per
il presente profilo ai sensi dellart.275, comma 7, del TU approvato con DPR
297/1994.
TABELLA B - REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA.
Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie):
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con
l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli
istituti tecnici commerciali;
- b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli
istituti professionali per i servizi commerciali.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di
specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione
(post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati)
rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle
discipline amministrativo contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente di biblioteca (nei Conservatori di musica):
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi
del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media;
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
TABELLA C - CORRISPONDENZA TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI DE PERSONALE ATA
Nuove Aree | Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 |
Direttore amministrativo | |
D |
Direttore dei servizi generali ed amministrativi |
C |
Responsabile amministrativo |
Assistente di biblioteca | |
Assistente amministrativo | |
B |
Assistente tecnico |
Cuoco | |
Infermiere | |
Guardarobiere | |
A |
Addetto alle aziende agrarie |
Collaboratore scolastico |
TABELLA D1 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri Aiuto-cuochi |
Assistenti Amm.vi |
Responsabili Amministrativi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Cons.ed Accad. |
Direttore didattico e Direttore Conserv. Preside |
|
Da 0 a 2 | 34.000 | 35.000 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 47.000 | 47.000 | 57.000 | 50.000 | 66.000 |
Da 3 a 8 | 35.000 | 36.000 | 39.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 48.000 | 50.000 | 59.000 | 52.000 | 68.000 |
Da 9 a 14 | 37.000 | 38.000 | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 52.000 | 54.000 | 66.000 | 56.000 | 74.000 |
Da 15 a 20 | 39.000 | 40.000 | 45.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 57.000 | 59.000 | 72.000 | 61.000 | 80.000 |
Da 21 a 27 | 41.000 | 42.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 58.000 | 62.000 | 66.000 | 76.000 | 67.000 | 87.000 |
Da 28 a 34 | 43.000 | 44.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 67.000 | 70.000 | 81.000 | 73.000 | 95.000 |
Da 35 | 44.000 | 45.000 | 51.000 | 63.000 | 63.000 | 65.000 | 70.000 | 74.000 | 86.000 | 78.000 | 102.000 |
TABELLA D2 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri Aiuto-cuochi |
Assistenti Amm.vi |
Responsabili Amministrativi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Cons.ed Accad. |
Direttore didattico e Direttore Conserv. Preside |
|
Da 0 a 2 | 28.000 | 29.000 | 32.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 48.000 | 42.000 | 55.000 |
Da 3 a 8 | 29.000 | 30.000 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 40.000 | 41.000 | 49.000 | 43.000 | 56.000 |
Da 9 a 14 | 31.000 | 31.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 44.000 | 45.000 | 55.000 | 47.000 | 62.000 |
Da 15 a 20 | 32.000 | 33.000 | 37.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 48.000 | 49.000 | 60.000 | 51.000 | 67.000 |
Da 21 a 27 | 34.000 | 35.000 | 40.000 | 47.000 | 47.000 | 49.000 | 52.000 | 55.000 | 64.000 | 56.000 | 72.000 |
Da 28 a 34 | 36.000 | 36.000 | 41.000 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 56.000 | 59.000 | 68.000 | 61.000 | 79.000 |
Da 35 | 37.000 | 37.000 | 43.000 | 53.000 | 53.000 | 54.000 | 59.000 | 61.000 | 72.000 | 65.000 | 85.000 |
TABELLA E - POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri Aiuto-cuochi |
Assistenti Amm.vi |
Responsabili Amministrativi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Cons.ed Accad. |
Direttore didattico e Direttore Conserv. Preside |
|
Da 0 a 2 | 11.237.224 | 11.765.845 | 13.884.247 | 17.438.054 | 17.438.641 | 17.438.642 | 19.834.735 | 19.834.735 | 26.623.352 | 21.573.057 | 32.141.389 |
Da 3 a 8 | 11.677.987 | 12.206.607 | 14.462.475 | 18.224.663 | 18.225.250 | 18.225.250 | 20.733.717 | 21.670.883 | 28.047.104 | 22.568.047 | 33.606.599 |
Da 9 a 14 | 13.307.955 | 13.824.557 | 16.562.645 | 20.708.863 | 20.709.449 | 20.709.450 | 23.632.496 | 24.598.028 | 32.366.360 | 25.678.479 | 38.010.955 |
Da 15 a 20 | 14.828.787 | 15.357.408 | 18.538.441 | 23.608.733 | 23.609.321 | 23.609.321 | 26.988.403 | 28.216.867 | 36.661.616 | 29.307.136 | 42.403.309 |
Da 21 a 27 | 16.361.638 | 16.890.259 | 20.527.329 | 26.426.779 | 26.427.365 | 27.807.478 | 30.260.303 | 32.828.510 | 39.755.684 | 33.179.084 | 46.807.664 |
Da 28 a 34 | 17.464.635 | 17.980.165 | 21.963.081 | 29.189.184 | 29.189.772 | 30.569.883 | 33.462.379 | 35.852.755 | 43.110.500 | 37.184.134 | 52.663.046 |
Da 35 | 18.292.702 | 18.810.414 | 23.039.895 | 31.259.896 | 31.260.483 | 32.642.779 | 35.852.755 | 38.255.131 | 46.452.224 | 41.056.084 | 57.079.401 |
NOTA (1): Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA (2): Anche assistenti delle Accademie di belle arti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all'1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull'opportunità di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dell'attivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Con riferimento all'articolo 22 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dell'istituto nel corso di un apposito incontro convocato dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.