D.D.L. COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Versione definitiva approvata dal Consiglio dei Ministri in data 15.11.99

Nel pubblicare il testo definitivo del Disegno di Legge abbiamo evidenziato (in blu) le correzioni apportate dal Consiglio dei Ministri.
In grassetto sono ancora evidenziate le parti variate rispetto al testo presentato alle Organizzazioni Sindacali il 10 novembre scorso

Capo I

Disposizioni per favorire la stabilità delle istituzioni scolastiche e l’attuazione dell’autonomia


Art.1:
Organici regionali e organici di istituto
Art.2:
Riduzione delle supplenze temporanee
Art.3:
Disposizioni per la progressiva attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
Art.4:
Disposizioni relative ai capi d’istituto
Art.5:
Informatica scolastica e donazioni alle scuole

Capo II

Disposizioni per accompagnare e sostenere il passaggio alla maggiore età e istituzione della carta dello studente


Art.6:
Associazioni scolastiche
Art.7:
Carta dello studente

Capo III

Norme quadro in materia di diritto allo studio


Art.8:
Principi per la legislazione regionale
Art.9:
Disposizioni in materia di libri di testo nel triennio della scuola secondaria superiore

Capo IV

Norme in materia di accesso agli albi professionali e principi in materia di educazione degli adulti


Art.10:
Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adulti
Art.11:
Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione.

 

CAPO I

Disposizioni per favorire la stabilità delle istituzioni scolastiche e l’attuazione dell’autonomia

Art.1

(Organici regionali e organici di istituto)

  1. Al fine di garantire l’assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome una dotazione organica di personale docente stabile e funzionale alla piena attuazione degli interventi e dei progetti programmati nel piano dell’offerta formativa, la dotazione organica complessiva regionale fermi restando il ruolo provinciale del personale è rideterminata per ciascun triennio, a decorrere dal triennio 2000-2002, sulla base del numero di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche in servizio nell’anno scolastico antecedente a quello di inizio del triennio e tenendo comunque conto del reale fabbisogno connesso all’andamento della popolazione scolastica o a modifica degli ordinamenti didattici nel rispetto delle disposizioni vigenti che prevedono la riduzione del personale. Resta ferma la natura delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
  2. Entro il limite della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi del comma 1, l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche è costituito per la scuola secondaria, con riferimento a ciascuna classe di concorso sulla base dell’orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con eliminazione delle frazioni di posto, da arrotondare all’unità, e con assegnazione di almeno un docente per ogni insegnamento del curricolo obbligatorio.
  3. Le risorse di personale residuate a livello regionale dopo le operazioni di cui al comma 2 sono assegnate alle istituzioni scolastiche applicando i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f e g) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.,233.
  4. In connessione con l’obiettivo di dare stabilità triennale agli organici funzionali d’istituto in sede di contrattazione collettiva sono idividuati criteri volti ad assicurare la continuità del servizio nell’istituzione scolastica.

Art.2

(Riduzione delle supplenze temporanee)

  1. Per la sostituzione dei docenti temporanee assenti nella scuola secondaria il dirigente scolastico si avvale delle risorse di personale assegnato all’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1 utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal DPR 30 marzo 1999, n.275, salvaguardando il piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. In via subordinata e per il tempo strettamente necessario, il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle supplenze con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124.

Art.3

(Disposizioni per la progressiva attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche)

  1. All’articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamenti sono adottate disposizioni transitorie per l’attuazione della riforma, in attesa della definitiva adozione dei nuovi ordinamenti didattici, a detta adozione si fa luogo anche in più fasi, al fine di evitare soluzioni di continuità che pregiudichino l’apprendimento degli alunni".
  2. Le attività di tirocinio didattico previste dagli artt. 3 e 4 della Legge 25 novembre 1990, n. 341, sono modulate in modo da consentire una partecipazione anche attiva dei tirocinanti con affidamento della responsabilità diretta di classi e corsi di istituzioni scolastiche.
  3. All’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, sono aggiunti, in fine, i seguenti alinea: "L’attribuzione senza vincoli di destinazione comporta la utilizzabilità della dotazione finanziaria indifferentemente per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d’anno. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale potranno confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria, ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dal Ministro della pubblica istruzione e del Tesoro e della programmazione economica."

Art.4

(Disposizioni relative ai capi d’istituto)

  1. I capi d’istituto, di cui all’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'art.1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto all’obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000 con attribuzione nominale della sede a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica. E' fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma in ordine alla decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento di coloro che frequentino la formazione di cui all'art. 28 bis. Sui posti nominalmente coperti ai sensi della presente disposizione sono conferiti incarichi dirigenziali, che vengono a cessare alla data del rientro del titolare nominale, fatta salva l'applicazione del comma 3.
  2. La preposizione alle istituzioni scolastiche autonome è disciplinata dalle norme vigenti che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali. Nel caso di passaggio ad altra istituzione scolastica l'amministrazione acquisisce dai dirigenti l'indicazione delle loro preferenze.
  3. Ai dirigenti i cui risultati siano stati considerati insufficienti a norma dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 si applicano disposizioni in materie di restituzione al ruolo di provenienza.

Art.5

(Informatica scolastica e donazioni alle scuole)

  1. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti per l’acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per attivare un servizio di comodato in favore dei docenti. All’onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 2000, 150 miliardi per l'anno 2001 e 200 miliardi per l'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2. Anche in deroga a quato disposto dall'art.17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono cedere, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche elaboratori elettronici (personal computer) ed altre apparecchiature informatiche di corredo delle stazioni di lavoro per l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla funzione cui erano destinati, o, comunque, quando siano trascorsi tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.

CAPO II

Disposizioni per accompagnare e sostenere il passaggio alla maggiore età e istituzione della carta dello studente

Art.6

(associazioni scolastiche)

  1. Le associazioni degli studenti sono costituite con atto scritto depositato presso la segreteria dell’istituzione scolastica individuata come sede. Il deposito è autorizzato dal Consiglio dell’istituzione scolastica previa verifica da parte di quest'ultimo, che l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità formative, educative, sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale con assenza di scopo di lucro. Le associazioni così costituite hanno diritto di essere inserite in elenchi istituiti presso gli uffici dell’amministrazione periferica della pubblica istruzione, di soggetti istituzionalmente addetti ai problemi della condizione studentesca. L’iscrizione agli elenchi è condizione necessaria per l’acquisizione della qualificazione di associazione scolastica ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge. Gli studenti al compimento del 16° anno di età acquistano la capacità di rappresentare di fronte a terzi e in giudizio le associazioni costituite a norma del presente comma.
  2. Gli atti relativi alla costituzione e all’attività delle associazioni scolastiche sono esenti da bollo e tasse di registro. Alle attività economiche marginali svolte dalle associazioni scolastiche si applicano agevolazioni fiscali, riferite alle attività economiche marginali, previste per le organizzazioni di volontariato dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti delle associazioni scolastiche rispondono, in deroga all’articolo 38 del codice civile, esclusivamente le predette associazioni con il proprio fondo comune. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti sulle associazioni non riconosciute.
  3. La responsabilità civile per danni agli associati od a terzi, derivanti dallo svolgimento di attività associative all'interno della scuola ovvero allo svolgimento di attività integrative o complementari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è a carico esclusivamente della scuola, con esclusione della responsabilità del personale di quest'ultima e delle famiglie degli alunni. Resta ferma la responsabilità personale di chi ha causato i danni con dolo o colpa grave.

art.7

(Carta dello studente)

  1. E’ istituita la carta dello studente, anche su supporto elettronico o magnetico. La carta dello studente è documento personale, che attesta il curricolo dello studente, nonchè strumento per la fruizione di servizi, con possibilità di utilizzazioni anche specifiche e personalizzate. La carta è rilasciata a tutti gli studenti e, in sede di prima attuazione, agli studenti che accedono alla scuola secondaria superiore, ai corsi professionali o di apprendistato.
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le caratteristiche uniformi della carta e delle modalità di annotazione delle notizie riguardanti il curricolo scolastico e formativo personale, in modo tale da consentire la successiva unificazione della carta con il documento di identità elettronico di cui all'art.2, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art.2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  3. Le istituzioni scolastiche provvedono direttamente all’approvvigionamento delle carte e nell'ambito delle risorse finalizzate ai modesti rinnovi e complementari delle strutture, acquistano appositi lettori-registratori. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448 la carta è fornita gratuitamente. La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
  4. Le istituzioni scolastiche istituiscono un archivio nel quale è registrato il curricolo degli studi dei singoli studenti. Al momento del passaggio ad altra istituzione scolastica, i dati memorizzati sono trasferiti alla nuova istituzione scolastica. Per l’utilizzo della carta elettronica ai fini dell’accesso ai dati personali è fornito a ciascuno studente un codice personale di identificazione.
  5. Il Ministero della pubblica istruzione, a livello nazionale, e le direzioni generali scolastiche, a livello regionale, definiscono intese con le altre amministrazioni e convenzioni anche con gli enti e privati per la fruizione di servizi a mezzo della carta dello studente.

CAPO III

Norme quadro in materia di diritto allo studio.

Art.8

(Principi per la legislazione regionale)

  1. Le Regioni promuovono e disciplinano i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla formazione nonchè il sostegno dei processi educativi in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative e con le forze sociali esistenti sul loro territorio. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l’approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.
  2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, sociale, economico, territoriale e personale che di fatto impediscono o limitano il successo formativo dei giovani nella scuola e nella formazione professionale e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento delle citate finalità si provvede anche mediante interventi economici diretti, predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio, affidamento di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione e finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti in rete di scuole.
  3. I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di servizio e di comunicazione necessarie affichè i giovani con handicap possano raggiungere soddisfacenti livelli di apprendimento, di integrazione e di autonomia.
  4. Le Regioni e gli enti locali individuano forme di efficace coordinamento e collaborazione tra servizi scolastici, formativi, socio sanitari, ricreativi, sportivi, anche introducendo facilitazioni che consentano l’utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio e assicurano l’informazione capillare sul territorio in ordine ai servizi, agli interventi e alle opportunità formative esistenti e sulle modalità per accedere ad analoghe informazioni fornite dalle altre Regioni.
  5. Gli utenti concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche. Le Regioni stabiliscono i criteri per l’individuazione delle fasce di reddito di contribuzione e di esenzione; i casi di esenzione generalizzata; i casi in cui al criterio reddituale deve sommarsi il criterio del merito.
  6. Le modalità di uniforme esercizio delle funzioni amministrative relative allo studio sono determinate con apposito atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo1998, 112 e con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59.
  7. I finanziamenti per il sostegno del diritto allo studio collegati a piani straordinari statali sono sempre aggiuntivi rispetto ai finanziamento già destinati dalle regioni alle medesime finalità.

Art.9

(Disposizioni in materia di libri di testo nel triennio della scuola secondaria superiore)

  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, parere delle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono detto parere al termine di trenta giorni, sono adottate le disposizioni e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo che sono utilizzati nei vari anni di corso della scuola secondaria superiore successivi all’adempimento dell’obbligo scolastico. Con le stesse modalità sono fissati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite entro cui i docenti debbono effettuare le proprie scelte.

CAPO IV

Principi in materia di educazione degli adulti

Art.10

(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adultii)

  1. Al sistema integrato di istruzione e formazione concorrono i centri territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per l'impiego, le università, le agenzie del privato sociale e del volontariato, le reti civiche e le infrastrutture culturali pubbliche, imprese e loro associazioni.
  2. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere della Conferenza unitaria Stato regioni città e autonomie locali, sentite le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio e i criteri per la determinazione degli standard, la certificazione e il riconoscimento di crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro.
  3. Alle finalità di cui al presente articolo la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme d'attuazione.
  4. Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1, con piena valorizzazione dei criteri scolastici, formativi e di lavoro. A tale fine si fa ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Art.11

(Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazionei)

  1. Le amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla valutazione della spesa, definiti a livello nazionale in sede di Conferenza unificata, e sulla base dei piani predisposti dalle regioni, possono contribuire alla realizzazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le risorse allo scopo destinate nei rispettivi bilanci, assegnandole direttamente alle regioni o gli enti locali indicati nei piani regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in appositi capitoli.