D.D.L.
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Versione
definitiva approvata dal Consiglio dei Ministri in data 15.11.99
Nel pubblicare il testo
definitivo del Disegno di Legge abbiamo evidenziato (in blu) le correzioni apportate dal Consiglio
dei Ministri.
In grassetto sono ancora evidenziate le parti variate rispetto al
testo presentato alle Organizzazioni Sindacali il 10 novembre
scorso
Capo I
Disposizioni per favorire la stabilità
delle istituzioni scolastiche e lattuazione
dellautonomia
Art.1: Organici
regionali e organici di istituto
Art.2: Riduzione
delle supplenze temporanee
Art.3: Disposizioni
per la progressiva attuazione dellautonomia delle
istituzioni scolastiche
Art.4: Disposizioni relative ai capi distituto
Art.5: Informatica
scolastica e donazioni alle scuole
Capo II
Disposizioni per accompagnare e
sostenere il passaggio alla maggiore età e istituzione della
carta dello studente
Art.6: Associazioni
scolastiche
Art.7: Carta dello
studente
Capo III
Norme quadro in materia di diritto allo
studio
Art.8: Principi
per la legislazione regionale
Art.9: Disposizioni
in materia di libri di testo nel triennio della scuola
secondaria superiore
Capo IV
Norme in materia di accesso agli albi
professionali e principi in materia di educazione degli adulti
Art.10:Norme
quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli
adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adulti
Art.11: Finanziamento
dei percorsi integrati di istruzione e formazione.
CAPO I
Disposizioni per favorire la
stabilità delle istituzioni scolastiche e lattuazione
dellautonomia
Art.1
(Organici regionali e
organici di istituto)
- Al fine di garantire
lassegnazione alle istituzioni scolastiche autonome
una dotazione organica di personale docente stabile e
funzionale alla piena attuazione degli interventi e dei
progetti programmati nel piano dellofferta
formativa, la dotazione organica complessiva regionale fermi
restando il ruolo provinciale del personale è
rideterminata per ciascun triennio, a decorrere dal
triennio 2000-2002, sulla base del numero di unità di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo determinato per supplenza annuale o temporanea
fino al termine delle attività didattiche in servizio
nellanno scolastico antecedente a quello di inizio
del triennio e tenendo comunque conto del reale
fabbisogno connesso allandamento della popolazione
scolastica o a modifica degli ordinamenti didattici nel rispetto delle
disposizioni vigenti che prevedono la riduzione del
personale. Resta ferma la natura delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche.
- Entro il limite della dotazione
organica complessiva rideterminata ai sensi del comma 1,
lorganico funzionale delle istituzioni scolastiche
è costituito per la scuola secondaria, con
riferimento a ciascuna classe di concorso sulla base
dellorario settimanale obbligatorio di insegnamento
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
con eliminazione delle frazioni di posto, da arrotondare
allunità, e con assegnazione di almeno un docente
per ogni insegnamento del curricolo obbligatorio.
- Le risorse di personale residuate a
livello regionale dopo le operazioni di cui al comma 2
sono assegnate alle istituzioni scolastiche applicando i
criteri di cui allarticolo 5, comma 2, lettere c),
d), e), f e g) del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n.,233.
- In connessione con lobiettivo
di dare stabilità triennale agli organici funzionali
distituto in sede di contrattazione collettiva sono
idividuati criteri volti ad assicurare la continuità del
servizio nellistituzione scolastica.
Art.2
(Riduzione delle supplenze
temporanee)
- Per la sostituzione dei docenti
temporanee assenti nella scuola secondaria il dirigente scolastico si avvale delle
risorse di personale assegnato allistituzione
scolastica ai sensi dellarticolo 1 utilizzando
tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa
previsti dal DPR 30 marzo 1999, n.275, salvaguardando
il piano dellofferta formativa
dellistituzione scolastica. In via
subordinata e per il tempo strettamente necessario,
il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle
supplenze con le modalità di cui allarticolo 4
della legge 3 maggio 1999, n.124.
Art.3
(Disposizioni per la
progressiva attuazione dellautonomia delle istituzioni
scolastiche)
- Allarticolo 21, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n.59 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con regolamenti sono adottate disposizioni transitorie per
lattuazione della riforma, in attesa della
definitiva adozione
dei nuovi ordinamenti didattici, a detta adozione si
fa luogo anche in più
fasi, al fine di evitare soluzioni di continuità che
pregiudichino lapprendimento degli alunni".
- Le attività di tirocinio didattico
previste dagli artt. 3 e 4 della Legge 25 novembre 1990,
n. 341, sono modulate in modo da consentire una
partecipazione anche attiva dei tirocinanti con
affidamento della responsabilità diretta di classi e
corsi di istituzioni scolastiche.
- Allarticolo 21, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n.59, sono aggiunti, in fine, i
seguenti alinea: "Lattribuzione senza vincoli
di destinazione comporta la utilizzabilità della
dotazione finanziaria indifferentemente per spese in
conto capitale e di parte corrente, con possibilità di
variare le destinazioni in corso danno. Con decreto
del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con
il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono individuati i parametri per
la definizione della dotazione finanziaria ordinaria
delle scuole.
Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire lacquisizione da parte
delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e
strumentali necessari a garantire lefficacia del
processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e
tipologie dellistruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
potranno confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria, ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle
disponibilità finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa è
rideterminata annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmata e di parametri socio-economici e
ambientali individuati di concerto dal Ministro della
pubblica istruzione e del Tesoro e della programmazione
economica."
Art.4
(Disposizioni relative ai
capi distituto)
- I capi distituto, di cui
allart.25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, come modificato dall'art.1 del decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto allobbligo di formazione
mediante la frequenza degli appositi moduli previsti
dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli
regionali dei dirigenti scolastici e assumono la
qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000 con attribuzione nominale della sede a
tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo
la loro posizione giuridica. E' fatto salvo quanto previsto dal
secondo periodo del medesimo comma in ordine alla
decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento di
coloro che frequentino la formazione di cui all'art. 28
bis. Sui posti
nominalmente coperti ai sensi della presente disposizione sono conferiti incarichi dirigenziali,
che vengono a cessare alla data del rientro del titolare nominale,
fatta salva l'applicazione del comma 3.
- La preposizione alle istituzioni
scolastiche autonome è disciplinata dalle norme vigenti
che regolano il conferimento degli incarichi
dirigenziali. Nel
caso di passaggio ad altra istituzione scolastica
l'amministrazione acquisisce dai dirigenti l'indicazione
delle loro preferenze.
- Ai dirigenti i cui risultati siano
stati considerati insufficienti a norma
dellarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29 si applicano disposizioni in materie di
restituzione al ruolo di provenienza.
Art.5
(Informatica scolastica e
donazioni alle scuole)
- Il Ministero della pubblica istruzione
destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti per
lacquisto di attrezzature informatiche per
completare il programma di sviluppo delle tecnologie
didattiche avviato dal Ministero stesso e per attivare un
servizio di comodato in favore dei docenti.
Allonere previsto dalla presente disposizione,
valutato in lire 100 miliardi per l'anno 2000, 150 miliardi per l'anno
2001 e 200 miliardi per l'anno 2002 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nellambito
dellunità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
- Anche in
deroga a quato disposto dall'art.17, commi 20 e 21, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono cedere, a
titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche elaboratori
elettronici (personal computer) ed altre apparecchiature
informatiche di corredo delle stazioni di lavoro per
l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla
funzione cui erano destinati, o, comunque, quando siano
trascorsi tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione
abbia provveduto alla loro sostituzione.
CAPO II
Disposizioni per
accompagnare e sostenere il passaggio alla maggiore età e
istituzione della carta dello studente
Art.6
(associazioni scolastiche)
- Le associazioni degli studenti sono
costituite con atto scritto depositato presso la
segreteria dellistituzione scolastica individuata
come sede. Il deposito è autorizzato dal Consiglio
dellistituzione scolastica previa verifica da parte di quest'ultimo, che
l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità formative, educative, sportive,
culturali, ricreative o di solidarietà sociale con assenza di
scopo di lucro. Le
associazioni così costituite hanno diritto di essere
inserite in elenchi istituiti presso gli uffici
dellamministrazione periferica della pubblica
istruzione, di
soggetti
istituzionalmente addetti ai problemi della condizione
studentesca. Liscrizione agli elenchi è condizione
necessaria per lacquisizione della qualificazione
di associazione scolastica ai fini dellapplicazione
delle disposizioni della presente legge. Gli
studenti al compimento del 16° anno di età acquistano
la capacità di rappresentare di fronte a terzi e in
giudizio le associazioni costituite a norma del
presente comma.
- Gli atti relativi alla costituzione e
allattività delle associazioni scolastiche sono
esenti da bollo e tasse di registro. Alle attività economiche
marginali svolte dalle
associazioni scolastiche si applicano
agevolazioni fiscali, riferite alle attività economiche
marginali, previste per le organizzazioni di volontariato
dallarticolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti
delle associazioni scolastiche rispondono, in deroga allarticolo 38 del codice
civile, esclusivamente le predette associazioni con il
proprio fondo comune.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge si
applicano le disposizioni vigenti sulle associazioni non
riconosciute.
- La
responsabilità civile per danni agli associati od a
terzi, derivanti dallo svolgimento di attività
associative all'interno della scuola ovvero allo
svolgimento di attività integrative o complementari, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, è a carico esclusivamente della scuola,
con esclusione della responsabilità del personale di
quest'ultima e delle famiglie degli alunni. Resta ferma
la responsabilità personale di chi ha causato i danni
con dolo o colpa grave.
art.7
(Carta dello studente)
- E istituita la carta dello
studente, anche su supporto elettronico o magnetico. La carta dello
studente è documento personale, che attesta il curricolo
dello studente, nonchè
strumento per la fruizione di servizi, con possibilità
di utilizzazioni anche specifiche e personalizzate. La carta è
rilasciata a tutti gli studenti e, in sede di prima
attuazione, agli studenti che accedono alla scuola
secondaria superiore, ai corsi professionali o di
apprendistato.
- Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono individuate le
caratteristiche uniformi della carta e delle modalità di
annotazione delle notizie riguardanti il curricolo
scolastico e formativo personale, in modo tale da
consentire la successiva unificazione della carta con il
documento di identità elettronico di cui all'art.2,
comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'art.2, comma 4, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
- Le istituzioni scolastiche provvedono
direttamente allapprovvigionamento delle carte e nell'ambito
delle risorse finalizzate ai modesti rinnovi e
complementari delle strutture, acquistano
appositi lettori-registratori. Agli studenti in possesso
dei requisiti di cui allarticolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n.448 la carta è fornita gratuitamente. La relativa spesa
grava sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento
amministrativo e didattico.
- Le istituzioni scolastiche
istituiscono un archivio nel quale è registrato il
curricolo degli studi dei singoli studenti. Al momento
del passaggio ad altra istituzione scolastica, i dati
memorizzati sono trasferiti alla nuova istituzione
scolastica. Per lutilizzo della carta elettronica
ai fini dellaccesso ai dati personali è fornito a
ciascuno studente un codice personale di identificazione.
- Il Ministero della pubblica
istruzione, a livello nazionale, e le direzioni generali
scolastiche, a livello regionale, definiscono intese con le altre amministrazioni e convenzioni
anche con gli enti e privati per la fruizione di servizi
a mezzo della carta dello studente.
CAPO III
Norme quadro in materia di
diritto allo studio.
Art.8
(Principi per la
legislazione regionale)
- Le Regioni promuovono e disciplinano i
servizi e gli interventi necessari per garantire il
diritto allo studio e alla formazione nonchè il sostegno
dei processi educativi in un quadro di collaborazione con
gli enti locali, con lamministrazione periferica
della pubblica istruzione, con gli organi collegiali
territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche
autonome, con le agenzie formative e con le forze sociali
esistenti sul loro territorio. La continuità dei servizi
e degli interventi è garantita mediante
lapprovazione da parte delle regioni di appositi
piani pluriennali di attuazione.
- I servizi e gli interventi di cui al
comma 1 sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
ordine culturale, sociale, economico, territoriale e
personale che di fatto impediscono o limitano il successo
formativo dei giovani nella scuola e nella formazione
professionale e il progresso civile e professionale degli
adulti. Al
perseguimento delle citate finalità si provvede anche mediante interventi economici
diretti, predisposizione di servizi collettivi,
interventi di riequilibrio, affidamento di specifici
interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di
formazione e finanziamento di progetti da loro proposti,
anche interessanti in rete di scuole.
- I servizi e gli interventi di cui al
comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche,
strumentali, di servizio e di comunicazione necessarie
affichè i giovani con handicap possano raggiungere
soddisfacenti livelli di apprendimento, di integrazione e
di autonomia.
- Le Regioni e gli enti locali
individuano forme di efficace coordinamento e
collaborazione tra servizi scolastici, formativi, socio
sanitari, ricreativi, sportivi, anche introducendo
facilitazioni che consentano lutilizzazione a fini
scolastici delle strutture culturali, scientifiche e
sportive esistenti sul territorio e assicurano
linformazione capillare sul territorio in ordine ai
servizi, agli interventi e alle opportunità formative
esistenti e sulle modalità per accedere ad analoghe
informazioni fornite dalle altre Regioni.
- Gli utenti concorrono al costo dei
servizi con contributi rapportati alle proprie condizioni
economiche. Le Regioni stabiliscono i criteri per
lindividuazione delle fasce di reddito di
contribuzione e di esenzione; i casi di esenzione
generalizzata; i casi in cui al criterio reddituale deve
sommarsi il criterio del merito.
- Le modalità di uniforme esercizio
delle funzioni amministrative relative allo studio sono
determinate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento da adottarsi a norma dellarticolo 5
del decreto legislativo 31 marzo1998, 112 e con le modalità di cui allarticolo 8
della legge 15 marzo 1997, n.59.
- I finanziamenti per il sostegno del
diritto allo studio collegati a piani straordinari
statali sono sempre aggiuntivi rispetto ai finanziamento
già destinati dalle regioni alle medesime finalità.
Art.9
(Disposizioni in materia di
libri di testo nel triennio della scuola secondaria superiore)
- Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che esprimono detto parere al
termine di trenta giorni, sono adottate le disposizioni e
le avvertenze tecniche
per la compilazione dei libri di testo che sono
utilizzati nei vari anni di corso della scuola secondaria
superiore successivi alladempimento
dellobbligo scolastico. Con le stesse
modalità sono fissati
i criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno, da assumere quale limite entro cui i docenti debbono effettuare le proprie scelte.
CAPO IV
Principi in materia di
educazione degli adulti
Art.10
(Norme
quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli
adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adultii)
- Al sistema
integrato di istruzione e formazione concorrono i centri
territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i
centri e le agenzie di formazione professionale, i
servizi per l'impiego, le università, le agenzie del
privato sociale e del volontariato, le reti civiche e le
infrastrutture culturali pubbliche, imprese e loro
associazioni.
- Con atto di
indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei
ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale, della solidarietà sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previo parere della Conferenza unitaria
Stato regioni città e autonomie locali, sentite le parti
sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme
sviluppo del sistema sul territorio e i criteri per la
determinazione degli standard, la certificazione e il
riconoscimento di crediti formativi anche per
l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di
istruzione, di formazione e di lavoro.
- Alle finalità
di cui al presente articolo la Regione Valle d'Aosta e le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in
relazione alle funzioni e alle competenze ad esse
attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti
speciali e dalle relative norme d'attuazione.
- Con decreto
del Ministro della Pubblica istruzione sono fissati i
criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione
per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma
1, con piena valorizzazione dei criteri scolastici,
formativi e di lavoro. A tale fine si fa ricorso agli
strumenti di flessibilità organizzativa e didattica
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.
Art.11
(Finanziamento dei percorsi
integrati di istruzione e formazionei)
- Le
amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e
delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla
valutazione della spesa, definiti a livello nazionale in
sede di Conferenza unificata, e sulla base dei piani
predisposti dalle regioni, possono contribuire alla
realizzazione dei percorsi integrati di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le risorse allo
scopo destinate nei rispettivi bilanci, assegnandole
direttamente alle regioni o gli enti locali indicati nei
piani regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in
appositi capitoli.