Legge 425 - 10 dicembre 1997


Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore



Art. 1.
(Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche disposizioni transitorie:
a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del testo della terza prova scritta di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla piena attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.
(Ammissione)

1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
b) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni o abbia funzionato in modo completo, ancorchè risulti in via di esaurimento o che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le stesse caratteristiche di completezza, siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.
3. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe conseguita in un istituto statale è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;
4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.
5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonchè degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

Art. 3.
(Contenuto ed esito dell'esame)

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero; al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonchè le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime;
3. Il colloquio si svolge su concetti essenziali delle discipline dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame è di norma la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Nelle scuole della Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle località ladine, l'accertamento della lingua diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta, si realizza, ove possibile, con la terza prova scritta.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione giudicatrice dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Non possono accedere al colloquio i candidati che non possano far valere, tra credito scolastico e votazione nelle prove scritte, un punteggio complessivo che sommato al massimo dei punti conseguibili per il colloquio, non consente di raggiungere il punteggio minimo complessivo di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4.
(Commissione e sede d'esame)

1. La Commissione d'esame è costituita da un presidente esterno, da due membri esterni docenti di materie rientranti in aree disciplinari diverse e dai docenti della classe per le restanti materie; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni; il presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminate, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i docenti e i capi di istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore; i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore; è stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.
3. Le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza semplice; nel caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Ad ogni singola commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite;
5. È compensata solo la partecipazione dei presidenti e dei membri esterni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame; i casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati;
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami;

Art. 5.
(Credito scolastico)

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.
2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum.
3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell' articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 6.
(Certificazioni)

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 7.
(Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, il corso di studi negli istituti legalmente riconosciuti è soggetto alla seguente disciplina:
a) per le ultime classi degli istituti di istruzione secondaria superiore il riconoscimento legale può essere concesso soltanto quando esse siano parte di un corso che abbia le caratteristiche di completezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore possono essere sostenuti solo presso istituti statali.

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




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