Diffusa dal Ministero
della Pubblica istruzione

Il testo della circolare


Valutazioni finali degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondarie di II grado e artistica - gestione degli interventi didattici educativi e integrativi e del debito formativo: D.L. 28.6.1995 n. 253, convertito dalla legge 8.8 1995 n. 352 e O.M. 330 del 27.5.1997.

Questo Ministero, per il tramite del corpo ispettivo tecnico, ha svolto una prima indagine sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi in oggetto finalizzata ad acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sulla quantità e la efficacia degli interventi medesimi.

L'indagine ha evidenziato, insieme alle non poche difficoltà riscontrate specialmente nella fase di avvio del nuovo modello di valutazione periodica e finale collegato ai descritti interventi integrativi, anche una ricchezza e varietà di esperienze significative sotto il profilo didattico ed organizzativo, che le scuole hanno saputo porre in essere con le risorse disponibili.

Punti di forza di tali esperienze - come l'indagine ha evidenziato - possono essere individuati specificamente in relazione alle seguenti condizioni:
- affinamento delle risorse professionali dei docenti attraverso l'approfondimento epistemologico delle discipline; - adozione di forme di valutazione oggettive e trasparenti;
- individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi;
- predisposizione di appropriati interventi per l'insegnamento individualizzato ed il recupero motivazionale dell'allievo anche con un sostegno tutoriale.

Le difficoltà operative sono, invece, riconducibili per molta parte alla gestione del c.d. debito formativo, che si definisce con riferimento a situazioni di insufficienza di profitto in una o più discipline, in cui possono venire a trovarsi gli alunni alla fine delle lezioni. Il quadro formativo di riferimento, come è noto, dopo la norma di legge richiamata in oggetto, con la quale sono stati aboliti gli esami di riparazione, si è progressivamente definito in relazione alle novità apportate alla programmazione e gestione degli interventi didattici educativi ed integrativi dalla citata ordinanza n. 330. Con le ulteriori disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale decentrato del 24 luglio 1997 sono state modificate e integrate le modalità di utilizzazione ed erogazione delle risorse economiche da destinare all'attività integrativa. La successiva emanazione del D.M. 26 novembre 1997 n. 765, che autorizza sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle scuole e della
legge 10 dicembre 1997 n. 425, concernente la riforma degli esami di Stato, ha integrato il quadro normativo summenzionato.

Sulla scorta delle esperienze pregresse monitorate e delle linee evolutive del sistema scolastico ricordate, sembra quindi, utile una riflessione ulteriore sugli interventi in argomento ed in particolare sul debito formativo degli studenti riferito a situazioni di insufficienza del profitto, che evoca correlativamente il concetto di credito formativo, introdotto dalla nuova legge già richiamata sugli esami di Stato.

Mentre per quest'ultimo aspetto si rimanda al regolamento applicativo previsto dalla stessa legge 425, per il debito formativo occorre sottolineare come l'ordinamento venutosi a costituire esprima un nuovo sistema di rapporti e di esercizio di diritti e di doveri all'interno della comunità scolastica In tale contesto assumono una diversa connotazione i vari momenti di rilievo della vita scolastica, tra cui in modo particolare le vicende della valutazione periodica e finale degli alunni.

Da quanto fin qui detto rileva che gli studenti hanno senza dubbio l'obbligo di "saldare" il debito formativo, partecipando produttivamente - come già sottolineato - alle attività didattiche principali e a quelle integrative organizzate dagli istituti, i cui organi, per converso, hanno del pari l'obbligo di assicurare lo svolgimento e il migliore assetto funzionale alle attività medesime.

Alla presente circolare è allegato un elenco di istituti che hanno realizzato specifiche esperienze in materia, elenco assolutamente non esaustivo e che sarà senz'altro completato in seguito.

Con tale elenco si intende non solo segnalare a tutte le scuole alcune esperienze positive realizzate, ma anche consentire un primo avvio di canali diretti di interscambio di idee e di materiali di ricerca.

A questo fine gli istituti che hanno realizzato esperienze di particolare significatività possono, inviare a questo Ministero - Segreteria Nazionale Coordinamento Ispettori tecnici - una sintetica scheda illustrativa.

Non sembra, infine, superfluo rapportare quanto fin qui detto anche specificamente al processo di valutazione degli allievi, che presenta come momenti qualificanti:
- la programmazione annuale dell'attività didattico-educativa, comprensiva degli interventi integrativi, da effettuare agli obiettivi che si intende conseguire, agli strumenti a disposizione, all'organizzazione dell'attività medesima;
- l'analisi dei risultati degli anni precedenti, soprattutto con riferimento all'eventuale debito formativo;
- la verifica delle effettive possibilità di recupero del debito formativo da parte dello studente con riguardo anche al numero ed alla gravità delle carenze, secondo quanto esplicato al comma 5 dell'art. 12 dell'O.M. 330/1997, ove si sottolinea che, in sede di valutazione finale, le insufficienze non dovranno essere gravi, né numerose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva. Le possibilità di recupero vanno comunque valutate con riferimento non solo alla situazione personale dello studente stesso, ma in rapporto anche alla concreta offerta ed opportunità di formazione integrativa che deve essere programmata dalla scuola;
- la valutazione generale e quella periodica e finale in particolare.

Sotto il profilo sostanziale la scansione delle fasi non determina una procedura meramente esterna, ma indica i momenti di un processo di elaborazione e di operatività mirato alla qualità ed efficacia degli interventi di cui lo studente deve sentirsi protagonista.

A tal fine appare irrinunciabile l'esigenza di attivare un dialogo costruttivo con la componente degli studenti finalizzato ad evidenziare il processo di programmazione e di definizione degli obiettivi formativi, le linee di organizzazione delle attività e del funzionamento generale della scuola, i criteri di valutazione.

Sotto il profilo formale trovano applicazione i principi della trasparenza amministrativa (V.legge 241/1990) che pongono l'obbligo per la scuola - anche in relazione al correlato diritto degli studenti e delle loro famiglie - di documentare adeguatamente il processo che ha condotto alle valutazioni in itinere e finali, in modo che esso possa essere ricostruito in tutte le sue articolazioni.

I vari atti di documentazione formale (registri personali, registri di classe, verbali ed altri atti significativi), che - si ricorda - vanno redatti ed ordinati con brevità, essenzialità e coerenza, oltre ad assicurare elementi circostanziali e probanti ai fini di un eventuale contenzioso, valgono soprattutto ad attestare il più fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in particolare degli studenti e delle loro famiglie; quanto maggiore è, infatti, la loro consapevolezza delle finalità e degli strumenti dell'offerta formativa tanto più utile sarà la loro collaborazione per la produttività dell'offerta stessa.

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Con la presente circolare si è inteso fornire, a sostegno all'autonomia, suggerimenti ed orientamenti per il successivo approfondimento da parte delle singole scuole: sarà loro cura ricomporre autonomamente tutti gli elementi di valutazione disponibili ai fini delle scelte di competenza che esrpimono il livello di efficienza-efficacia raggiunto dall'istituzione scolastica. Da parte dell'amministrazione ci sarà un congruo impegno per la formazione dei docenti sulle competenze necessarie.


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