logob capitaneria Seziomare Sarroch

CAPITANERIA DI PORTO
DI CAGLIARI
ORDINANZA N°80\83


Il Capitano di Vascello (CP), sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari:

VISTA

  1. la Legge 319/76, modificata dalla Legge 650/79 per quanto riguarda l'inquinamento delle acque del mare provocato da navi e/o aereomobili;

VISTA

  1. la Legge 251/79 n.30 che ratifica il protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo, causato dalle navi, adottato a Barcellona il 16.2.1976;a

VISTA

  1. la Legge 29.09.1980 n.662 che ratifica la Convenzione di Londra 1973 (MARPOL) sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi;

VISTO

  1. il D.M. 20 maggio 1982: Norme di esecuzione del DPR 24 maggio 1979 n.886 concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare;

VISTA

  1. la Legge 31.12.1982 n°979; Disposizioni per la difesa del Mare;

VISTO

  1. le proprie ordinanze n°83/87, 9/80 e 74/80 rispettivamente in data 27.12.77, 25.02.80 e 18.12.80;

RITENUTA

  1. la necessità di riordinare ed integrare le prescrizioni a suo tempo emanate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Cagliari, adeguando i servizi e le strutture portuali alle nuove esigenze derivanti dall'applicazione delle leggi e convenzioni internazionali di cui sopra;

VISTI

  1. gli artt.17,30,62,71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 83 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima):


ORDINA

Articolo 1 - (Divieto di discarica in mare)
E' vietato a tutte le navi e galleggianti in transito e in sosta nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Cagliari di gettare in mare qualsiasi sostanza contenente idrocarburi, anche in miscela, nonchè sostanze contenenti uno o più degli elementi di cui alla tabella "A" della Legge 979/82 citata in premessa e che, allegata fa parte integrante della presente ordinanza.
Tale divieto è esteso anche alle raffinerie, ai depositi costieri di oli minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche, alle industrie ubicate a terra, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Cagliari che utilizzano, per la loro attività, prodotti petroliferi.

Articolo 2 - (Comunicazioni da parte delle navi)
Ogni nave petroliera avente stazza lorda di 150 tons o più ed ogni altra nave avente stazza lorda di 400 tons o più diretta nei porti del Compartimento Marittimo o che comunque ne attraversi le acque territoriali è tenuta a comunicare alla Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo competente per territorio a mezzo VHF canale 16 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 o tramite Cagliari radio PT (per tutte le 24 ore su can.16 VHF 0 su 2182 Kcs HF) o comunque a mezzo della loro Agenzia quando trattasi di navi in arrivo, le seguenti informazioni:

  1. - Nome e nominativo internazionale della nave;
    - Nazionalità della nave;
    - Lunghezza e pescaggio;
    - Porto di destinazione ed ora prevista di arrivo;
    - Natura generica del carico e suo quantitativo;
    - In caso di trasporto di prodotti chimici, se la nave possiede il certificato previsto per le "navi nuove" del codice IMCO per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano pordotti chimici pericolosi alla rinfusa;
    - In caso di trasporti chimici in colli, se la nave possiede il certificato ai sensi del pertinente codice IMCO, oppure, in caso di trasporto di gas liquefatto in colli, se la nave possiede il certificato ai sensi del pertinente codice IMCO;
    - I quantitativi di sostanze liquide o solide esistenti a bordo e che in base all'Allegato 1 alla MARPOL 73 non possono essere gettate in mare e che pertanto dovranno essere consegnate agli impianti od ai servizi di raccolta nei porti.
    A copertura delle responsabilità della nave in materia, salvo prova contraria, la suddetta comunicazione potrà essere annotata sul Registro Idrocarburi che, per le navi in arrivo, sarà vistato dall'Autorità Marittima del porto interessato.
    A completamento delle notizie di cui sopra, all'arrivo in rada le Motocisterne di TSL superiore a 1600 Tons devono presentare all'A.M. le liste di controllo secondo la scheda allegato "B" delle presente ordinanza.



ARTICOLO 3 - (Obblighi per navi e galleggianti)
In conseguenza di cui all'art.1 le navi ed i galleggianti di qualsiasi tipo, dirette ai cantieri navali e bacini di carenaggio, hanno l'obbligo di consegnare, all'arrivo in porto o ai terminali in rada, le acque di zavorra, le acque di lavaggio delle cisterne e dei depositi di combustibile (slops), le morchie (residui di idrocarburi) e le acque di sentina in giacenza.
Le navi dirette ai terminali in rada o alle banchine del porto per operazioni commerciali, potranno consegnare le acque di lavaggio delle cisterne e dei depositi di combustibile (slops), le morchie e le acque di sentina.
La consegna delle acque di sentina è obbligatoria se la quantità delle stesse è superiore ad 1\3 delle capacità totali delle casse di contenimento.
La consegna dovrà essere fatta o direttamente agli impianti di destinazione, ovvero ai mezzi della ditta concessionaria dell'apposito servizio antinquinamento nell'approdo.
Sia della consegna che dell'eventuale rifiuto dovrà essere fatta menzione nel registro idrocarburi della nave.
I liquidi ritirati dovranno comunque essere avviati, successivamente, in apposito depuratore, il quale dovrà essere sottoposto ai controlli necessari per verificare che il refluo in mare abbia le caratteristiche prescritte dalle norme in vigore.
Qualora non fosse possibile il ritiro da bordo delle acque di sentina il concessionario dovrà informare subito la Capitaneria di Porto e/o l'Agenzia per gli accertamenti del caso.

ARTICOLO 4 - (Obblighi per i concessionari di attività che possono causare inquinamenti)
I concessionari di raffinerie e depositi di oli minerali, nonchè i titolari di cantieri navali, bacini di carenaggio, scali di alaggio, officine di riparazione navali, i concessionari dei servizi di allibo e di bunkeraggio a mezzo bettoline o autobotti, e chiunque altro sia interessato in qualche modo a qualunque tipo di operazione che prevede la movimentazione di materiali e sostanze comunque inquinanti ai sensi delle leggi citate in premessa, con particolare riguardo agli idrocarburi, hanno l'obbligo di assicurare, durante tutta la durata delle operazioni, un servizio di sorveglianza ai fini delle prevenzione antinquinamento con mezzi idonei al conetnimento (panne galleggianti), alla raccolta e al disinquinamento (prodotti solventi e assorbenti) della parte di prodotto che accidentalmente dovesse cadere in mare.
Tale servizio di sorveglianza può essere assicurato direttamente dagli interessati, mediante l'approntamento dei mezzi, materiali e uomini idonei e sufficienti dall'Autorità Marittima, qualora non esista in porto ditta già autorizzata per tali servizi, ovvero avvalendosi di tali ditte se esistenti.

ARTICOLO 5 - (Criteri indicativi delle responsabilità)
Ai fini meramente indicativi delle responsabilità, e salva prova contraria, la caduta in mare di materiali e sostanze inquinanti sarà addebitata alle navi per quanto può cadere dall'interno del trincarino (murata di cinta) delle stesse; sarà invece addebitabile agli stabilimenti a terra la caduta in mare delle sostanze e materiali di cui sopra, che avvenga al di fuori dei trincarini della nave, semprechè le tubazioni appartengano agli stabilimenti stessi o qualora avvenga all'interno del trincarino a causa della non tenuta degli attracchi di terra.
Nelle operazioni di allibo e di bunkeraggio con bettolina, viceversa, salvo il principio di responsabilità per quanto cada in mare dall'interno dei trincarini delle navi, è ritenuto responsabile, per l'ulteriore tratto, l'unità che fornisce le manichette di travaso.

ARTICOLO 6 - (Obbligo di sorveglianza durante le operazioni con merci inquinanti)
In relazione agli articoli precedenti, durante le operazioni commerciali o comunque di travaso o trasbordo di sostanze e materiali inquinanti, le navi e i galleggianti devono provvedere ad un servizio di sorveglianza continuo. con personale esperto, per l'immediata e comunque tempestiva chiusura delle valvole e per le altre manovre di intercettazione da eseguirsi in caso di fuoriuscita di materiali e sostanze inquinanti, rottura di manichette o incovenienti di altro genere.

ARTICOLO 7 - (Obblighi propri delle raffinerie e depositi costieri)
Le Società concessionarie di raffinerie e di depositi costieri di oli minerali esistenti nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Cagliari, oltre alle incombenze di cui al precedente articolo 4, hanno l'obbligo di:
A)

  1. Sottoporre periodicamente le manichette ad un test di pressione, carico e allungamento previsto dalle ditte costruttrici per la validità della garanzia relativa alla fornitura delle manichette stesse.
    Compilare e depositare in Capitaneria periodicamente una scheda ove siano riportati i numeri di matricola delle manichette, i valori del test e l'esito degli accertamenti periodici effettuati dalla società concessionaria, a firma dei responsabili dell'accertamento, nonchè del Direttore dello stabilimento.

B)

  1. rendere note all'Autorità Marittima le norme interne di manutenzione e di funzionamento degli impianti di imbarco e sbarco dei prodotti petroliferi, assoggettandosi ai controlli e alle verifiche periodiche e occasionali che l'Autorità predetta, d'intesa con l'Ufficio Genio Civile OO.MM. e con il Comando provinciale dei VV.FF. ritenga necessario attuare;

C)

  1. designare, in relazione alle esigenze di ciascun impianto, uno o più tecnici dipendenti o della ditta concessionaria del servizio, per la sorveglianza delle operazioni di imbarco e sbarco e per la adozione di tutte le misure, sulle banchine e sui pontili;

D)

  1. realizzare, qualora non sia già stato fatto, all'interno degli stabilimenti, e a monte delle condutture di scarico, vasche di decantazione o fosse trapelata nelle quali convogliare le acque di risulta. Le Raffinerie e i depositi costieri che non sono ancora attrezzati con tali impianti debbono provvedere alla loro costruzione entro il termine e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità Marittima;


E)

  1. assicurare un sitema di comunicazione tra le navi e le stazioni di pompaggio della raffineria o del deposito costiero in modo che sia possibile impartire le operazioni, nel caso in cui si dovessero verificare fuoriuscite di liquido;


F)

  1. segnalare immediatamente all'Autorità Marittima qualunque spandimento di prodotti petroliferi;


G)

  1. assicurare, alle banchine e ai pontili, un sistema di illuminazione che consenta di operare con buona visibilità;


H)

  1. assicurare la prontezza d'uso dei materiali antinquinamento prescritti dal Piano di emergenza locale citato in premessa.



ARTICOLO 8 - (Operazioni in mare aperto)
La caricazione e la discarica di idrocarburi in mare aperto, con navi attraccateai terminali, possono essere effettuate sia di giorno che di notte, purchè lo stato del mare e del tempo ne permettano il sicuro svolgimento. A tal fine dovranno essere sospese le attività in ogno momento dietro richiesta dell'Autorità Marittima.
Durante la notte i terminali, le navi attraccate e gli specchi acquei circostanti dovranno essere illuminati per consentire l'immediata individuazione di eventuali perdite, senza tuttavia disturbare i segnalamenti marittimi.
Nel corso delle operazioni, quando gli impianti foranei non siano presidiati da personale della società, deve sostare sottobordo alla nave o nei pressi del terminale un mezzo nautico, munito di radiotelefono e attrezzature per i primi interventi di emergenza.

ARTICOLO 9 - (Garanzie)
L'esercizio dei depositi costieri e degli stabilimenti petroliferi, nonchè l'esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco di idrocarburi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Cagliari sono subordinati all'esplicito impegno delle società caricatrici e ricevitrici di risarcire i danni che potessero dirivare a causa di inquinamento delle acque di mare, in dipendenza della loro attività.
Le società predette devono formalmente impegnarsi, nei modi che saranno indicati dall'Autorità Marittima, a corrispondere, a semplice richiesta della stessa, le somme occorrenti per l'eventuale noleggio dei mezzi ed attrezzature di privati che fossero necessari da impiegare per la bonifica di superfici inquinate.

ARTICOLO 10 - (Responsabilità)
Di ogni inquinamento delle acque portuali, delle relative adiacenze e del mare territoriale dovuto a dolo o colpa del personale delle delle raffinerie, depositi costieri, sarà ritenuta responsabile la Direzione della Società o il Titolare da cui il personale dipende.
Parimenti il Comandante della nave risponderà degli inquinamenti che si verifichino per dolo o colpa dell'equipaggio.

ARTICOLO 11 - (Estensione)
Le norme della presente ordinanza si intendono estese, in quanto applicabili, anche ai distributori automatici di carburante esistenti nall'ambito del Compartimento Marittimo.

ARTICOLO 12 - ( Obbligo di segnalazione di inquinamenti)
E' fatto obbligo a chiunque, con particolare riguardo a chi esplica una attività o un servizio nell'ambito portuale, venga in qualche modo a conoscenza di una immissione in mare, volontaria o accidentale, di materiali o sostanze presumibilmente inquinanti, di informare con il mezzo più rapido possibile la Capitaneria di Porto di Cagliari al fine di consentire, oltre al perseguimento di eventuali azioni dolose, un tempestivo intervento di bonifica.

ARTICOLO 13 - (Sanzioni)
I contravventori alla presente ordinanza, salva ogni ulteriore azione per responsabilità civile, oltre che ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, saranno perseguiti anche ai sensi delle Leggi 319/76 e 979/82 citate in premessa, che prevedano entrambe, nel caso di dolo, la pena dell'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da £.500.000 a £.10.000.000.

ARTICOLO 14 - (Abrogazione)
La presente Ordinanza abroga le Ordinanze n°83/77, 9/80 e 74/80 rispettivamente in data 27.12.77, 25.02.80 e 18.12.80, citate in premessa, ed entra in vigore il 15 Novembre 1983 per la parte attuabile in attesa che entri in esercizio il servizio di raccolta e di depurazione dei rifiuti liquidi di bordo.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.


Cagliari, lì 07.11.1983

F.TO IL COMANDANTE
Cap.Vasc.(CP) Biagio BATTAGLIA



Torna Indice Norme