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CAPITANERIA DI PORTO
DI CAGLIARI
ORDINANZA N°80\83
Il Capitano di Vascello (CP), sottoscritto, Capo del
Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari:
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
RITENUTA
VISTI
ORDINA
Articolo 1 - (Divieto di discarica in mare)
E' vietato a tutte le navi e galleggianti in transito e in sosta
nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Cagliari
di gettare in mare qualsiasi sostanza contenente idrocarburi,
anche in miscela, nonchè sostanze contenenti uno o più degli
elementi di cui alla tabella "A" della Legge 979/82
citata in premessa e che, allegata fa parte integrante della
presente ordinanza.
Tale divieto è esteso anche alle raffinerie, ai depositi
costieri di oli minerali e loro derivati, ai cantieri navali,
agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche, alle
industrie ubicate a terra, nell'ambito del Compartimento
Marittimo di Cagliari che utilizzano, per la loro attività,
prodotti petroliferi.
Articolo 2 - (Comunicazioni da parte delle navi)
Ogni nave petroliera avente stazza lorda di 150 tons o più ed
ogni altra nave avente stazza lorda di 400 tons o più diretta
nei porti del Compartimento Marittimo o che comunque ne
attraversi le acque territoriali è tenuta a comunicare alla
Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo competente
per territorio a mezzo VHF canale 16 dalle ore 08.00 alle ore
20.00 o tramite Cagliari radio PT (per tutte le 24 ore su can.16
VHF 0 su 2182 Kcs HF) o comunque a mezzo della loro Agenzia
quando trattasi di navi in arrivo, le seguenti informazioni:
ARTICOLO 3 - (Obblighi per navi e galleggianti)
In conseguenza di cui all'art.1 le navi ed i galleggianti di
qualsiasi tipo, dirette ai cantieri navali e bacini di
carenaggio, hanno l'obbligo di consegnare, all'arrivo in porto o
ai terminali in rada, le acque di zavorra, le acque di lavaggio
delle cisterne e dei depositi di combustibile (slops), le morchie
(residui di idrocarburi) e le acque di sentina in giacenza.
Le navi dirette ai terminali in rada o alle banchine del porto
per operazioni commerciali, potranno consegnare le acque di
lavaggio delle cisterne e dei depositi di combustibile (slops),
le morchie e le acque di sentina.
La consegna delle acque di sentina è obbligatoria se la
quantità delle stesse è superiore ad 1\3 delle capacità totali
delle casse di contenimento.
La consegna dovrà essere fatta o direttamente agli impianti di
destinazione, ovvero ai mezzi della ditta concessionaria
dell'apposito servizio antinquinamento nell'approdo.
Sia della consegna che dell'eventuale rifiuto dovrà essere fatta
menzione nel registro idrocarburi della nave.
I liquidi ritirati dovranno comunque essere avviati,
successivamente, in apposito depuratore, il quale dovrà essere
sottoposto ai controlli necessari per verificare che il refluo in
mare abbia le caratteristiche prescritte dalle norme in vigore.
Qualora non fosse possibile il ritiro da bordo delle acque di
sentina il concessionario dovrà informare subito la Capitaneria
di Porto e/o l'Agenzia per gli accertamenti del caso.
ARTICOLO 4 - (Obblighi per i concessionari di attività che
possono causare inquinamenti)
I concessionari di raffinerie e depositi di oli minerali, nonchè
i titolari di cantieri navali, bacini di carenaggio, scali di
alaggio, officine di riparazione navali, i concessionari dei
servizi di allibo e di bunkeraggio a mezzo bettoline o autobotti,
e chiunque altro sia interessato in qualche modo a qualunque tipo
di operazione che prevede la movimentazione di materiali e
sostanze comunque inquinanti ai sensi delle leggi citate in
premessa, con particolare riguardo agli idrocarburi, hanno
l'obbligo di assicurare, durante tutta la durata delle
operazioni, un servizio di sorveglianza ai fini delle prevenzione
antinquinamento con mezzi idonei al conetnimento (panne
galleggianti), alla raccolta e al disinquinamento (prodotti
solventi e assorbenti) della parte di prodotto che
accidentalmente dovesse cadere in mare.
Tale servizio di sorveglianza può essere assicurato direttamente
dagli interessati, mediante l'approntamento dei mezzi, materiali
e uomini idonei e sufficienti dall'Autorità Marittima, qualora
non esista in porto ditta già autorizzata per tali servizi,
ovvero avvalendosi di tali ditte se esistenti.
ARTICOLO 5 - (Criteri indicativi delle responsabilità)
Ai fini meramente indicativi delle responsabilità, e salva prova
contraria, la caduta in mare di materiali e sostanze inquinanti
sarà addebitata alle navi per quanto può cadere dall'interno
del trincarino (murata di cinta) delle stesse; sarà invece
addebitabile agli stabilimenti a terra la caduta in mare delle
sostanze e materiali di cui sopra, che avvenga al di fuori dei
trincarini della nave, semprechè le tubazioni appartengano agli
stabilimenti stessi o qualora avvenga all'interno del trincarino
a causa della non tenuta degli attracchi di terra.
Nelle operazioni di allibo e di bunkeraggio con bettolina,
viceversa, salvo il principio di responsabilità per quanto cada
in mare dall'interno dei trincarini delle navi, è ritenuto
responsabile, per l'ulteriore tratto, l'unità che fornisce le
manichette di travaso.
ARTICOLO 6 - (Obbligo di sorveglianza durante le operazioni con
merci inquinanti)
In relazione agli articoli precedenti, durante le operazioni
commerciali o comunque di travaso o trasbordo di sostanze e
materiali inquinanti, le navi e i galleggianti devono provvedere
ad un servizio di sorveglianza continuo. con personale esperto,
per l'immediata e comunque tempestiva chiusura delle valvole e
per le altre manovre di intercettazione da eseguirsi in caso di
fuoriuscita di materiali e sostanze inquinanti, rottura di
manichette o incovenienti di altro genere.
ARTICOLO 7 - (Obblighi propri delle raffinerie e depositi
costieri)
Le Società concessionarie di raffinerie e di depositi costieri
di oli minerali esistenti nell'ambito della giurisdizione del
Compartimento Marittimo di Cagliari, oltre alle incombenze di cui
al precedente articolo 4, hanno l'obbligo di:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
ARTICOLO 8 - (Operazioni in mare aperto)
La caricazione e la discarica di idrocarburi in mare aperto, con
navi attraccateai terminali, possono essere effettuate sia di
giorno che di notte, purchè lo stato del mare e del tempo ne
permettano il sicuro svolgimento. A tal fine dovranno essere
sospese le attività in ogno momento dietro richiesta
dell'Autorità Marittima.
Durante la notte i terminali, le navi attraccate e gli specchi
acquei circostanti dovranno essere illuminati per consentire
l'immediata individuazione di eventuali perdite, senza tuttavia
disturbare i segnalamenti marittimi.
Nel corso delle operazioni, quando gli impianti foranei non siano
presidiati da personale della società, deve sostare sottobordo
alla nave o nei pressi del terminale un mezzo nautico, munito di
radiotelefono e attrezzature per i primi interventi di emergenza.
ARTICOLO 9 - (Garanzie)
L'esercizio dei depositi costieri e degli stabilimenti
petroliferi, nonchè l'esecuzione delle operazioni di imbarco e
sbarco di idrocarburi nell'ambito del Compartimento Marittimo di
Cagliari sono subordinati all'esplicito impegno delle società
caricatrici e ricevitrici di risarcire i danni che potessero
dirivare a causa di inquinamento delle acque di mare, in
dipendenza della loro attività.
Le società predette devono formalmente impegnarsi, nei modi che
saranno indicati dall'Autorità Marittima, a corrispondere, a
semplice richiesta della stessa, le somme occorrenti per
l'eventuale noleggio dei mezzi ed attrezzature di privati che
fossero necessari da impiegare per la bonifica di superfici
inquinate.
ARTICOLO 10 - (Responsabilità)
Di ogni inquinamento delle acque portuali, delle relative
adiacenze e del mare territoriale dovuto a dolo o colpa del
personale delle delle raffinerie, depositi costieri, sarà
ritenuta responsabile la Direzione della Società o il Titolare
da cui il personale dipende.
Parimenti il Comandante della nave risponderà degli inquinamenti
che si verifichino per dolo o colpa dell'equipaggio.
ARTICOLO 11 - (Estensione)
Le norme della presente ordinanza si intendono estese, in quanto
applicabili, anche ai distributori automatici di carburante
esistenti nall'ambito del Compartimento Marittimo.
ARTICOLO 12 - ( Obbligo di segnalazione di inquinamenti)
E' fatto obbligo a chiunque, con particolare riguardo a chi
esplica una attività o un servizio nell'ambito portuale, venga
in qualche modo a conoscenza di una immissione in mare,
volontaria o accidentale, di materiali o sostanze presumibilmente
inquinanti, di informare con il mezzo più rapido possibile la
Capitaneria di Porto di Cagliari al fine di consentire, oltre al
perseguimento di eventuali azioni dolose, un tempestivo
intervento di bonifica.
ARTICOLO 13 - (Sanzioni)
I contravventori alla presente ordinanza, salva ogni ulteriore
azione per responsabilità civile, oltre che ai sensi
dell'art.1174 del Codice della Navigazione, saranno perseguiti
anche ai sensi delle Leggi 319/76 e 979/82 citate in premessa,
che prevedano entrambe, nel caso di dolo, la pena dell'arresto da
due mesi a due anni o l'ammenda da £.500.000 a £.10.000.000.
ARTICOLO 14 - (Abrogazione)
La presente Ordinanza abroga le Ordinanze n°83/77, 9/80 e 74/80
rispettivamente in data 27.12.77, 25.02.80 e 18.12.80, citate in
premessa, ed entra in vigore il 15 Novembre 1983 per la parte
attuabile in attesa che entri in esercizio il servizio di
raccolta e di depurazione dei rifiuti liquidi di bordo.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
di far osservare la presente ordinanza.
Cagliari, lì 07.11.1983
F.TO IL COMANDANTE
Cap.Vasc.(CP) Biagio BATTAGLIA