logob capitaneria Seziomare Sarroch




REGOLAMENTO DEL PORTO DI SARROCH
(Ordinanza n.54/1971del 31 Luglio 1971)


  1. Art.1.1 (Applicabilità del Regolamento)
  2. Art.1.2 (Definizione Ambito Portuale)
  3. Art.2.3 (Operazioni di Ormeggio, Disormeggio e Movimenti)
  4. Art.2.5 e Art.2.6 (Caricazione gas di petrolio liquefatti)
  5. Art.3.3 (Punti di Fonda)
  6. Art.3.4 (Imbarco del Pilota)
  7. Art.3.7 (Richiesta Disormeggio)
  8. Art. 3.8 bis (Termine operazioni commerciali)
  9. Art.4.3 (Cavi per le manovre di accosto)
  10. Art.4.4 (Cavi per rimorchio d'emergenza)
  11. Art.4.6 (Vigilanza durante le operazioni di Caricazione/discarica
  12. Art.4.10 (Carico o Scarico contemporaneo di due o più prodotti
  13. Art.4.12 (Uso di Apparecchi e/o utensili all'ormeggio)
  14. Art.7.1 (Esecuzione dei lavori sui manufatti)
  15. Art.7.2 (Lavori a bordo delle navi)
  16. Art.7.5 (Impiego di fiamma)
  17. Art.8.2 (Operazioni di lavaggio e degassifica)
  18. Art.9.1 (Accesso di persone ai manufatti d'accosto)
  19. Art.9.2 (Accesso di persone a bordo)
  20. Art.11.1 (Getto di Immondizie
  21. Art.11.6 (Zona interdetta alla navigazione)
  22. Art.11.7 (Canale di entrata e di uscita)
  23. Art.11.9 (Imbarco e Sbarco di oggetti pesanti)


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    Art.1.1
    Il presente Regolamento si applica nell'ambito dell'approdo di Sarroch e nelle sue adiacenze.




    Art.1.2
    Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, s'intende "Ambito Portuale" lo specchio acqueo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
    I - Torre Loi - Lat. 39°07'47''N - Long. 09°00'48''E
    II - A mg. 4 per 90° da I - Lat. 39°07'47''N - Long. 09°06'00''E
    III - A mg. 2,7 per 90° da IV - Lat. 39°03'29''N - Long. 09°06'00''E
    IV - Punta Zavorra - Lat. 39°03'29''N - Long. 09°02'42""E.




    Art.2.3
    In linea di massima e salvo esplicito divieto del Comando del Porto, le operazioni di ormeggio, disormeggio od il proseguimento delle operazioni delle navi all'accosto, ove ciò si renda necessario per motivi di sicurezza delle navi e/o delle installazioni, sia in relazione alle condizioni meteomarine e sia alla diminuita funzionalità dei servizi di sicurezza delle navi e\o delle installazioni medesime. .....omissis ....




    Art.2.5
    Le navi che debbono caricare gas di petrolio liquefatti (butano, propano etc.) per essere ritenute idonee alla caricazione, dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

    1. a) - qualora vuote, per aver scaricato per ultimo, prodotti analoghi a quelli da caricare, aver conservato sin dalla precedente discarica, una pressione interna costantemente superiore a quella atmosferica al fine di impedire in ogni caso la presenza di ossigeno atmosferico nelle tanke.
      b) - qualora vuote, per aver scaricato prodotti diversi dai gas di petrolio liquefatti o per essere state bonificate con gas inerti la cui pressione, sia rimasta costanyemente superiore a quella atmosferica al fine di impedire, anche in tale caso la presenza di ossigeno atmosferico nelle tanke stesse.



    Art.2.6 Ove non siano soddisfatte le condizioni richieste alla lettera a) e b) dell'art.2.5 che precede, per la caricazione dei gas di petrolio liquefatti, le navi dovranno rimanere in attesa degli accertamenti necessari che saranno svolti dai Consulenti Chimici di Porto ed intesi ad accertare l'assoluta assenza di ossigeno nelle tanke del carico. Degli anzidetti accertamenti i Chimici di Porto rilasceranno apposito certificato da esibire al Comando del Porto per ottenere l'autorizzazione all'ormeggio.




    Art.3.3
    In attesa di conoscere l'assegnazione dell'accosto, tutte le navi in arrivo nell'approdo di Sarroch devono attendere nei seguenti punti di fonda (pilot station):
    G1Lat. 39°05'00"N - Long.009°05'00"E
    per navi con pescaggi superiori a mt.12,80 (ft.42)
    G2Lat. 39°04'18"N - Long.009°03'30"E
    per le navi con pescaggi non superiori a mt.12,80 (ft.42)
    G3Lat. 39°06'18"N - Long.009°02'54"
    per le navi non superiori a 5000 T.S.L.
    G4Lat. 39°03'12" - Long.009°06'06"E
    per le navi da 250.000 DWT




    Art.3.4
    Le navi che intendano avvalersi dell'opera del pilota o che, comunque, siano obbligatoriamente soggette a pilotaggio, imbarcheranno il pilota in uno dei punti di fonda indicati nel precedente articolo 3.3 e manovreranno fino all'accosto assegnato, accosto che sarà comunicato al Comando di bordo dal pilota stesso.......omissis.




    Art.3.7
    Per quanto attiene al disormeggio della nave esso potrà essere richiesto sia dalla Società concessionaria che dalla nave stessa direttamente o tramite il proprio agente e con almeno 4 ore di anticipo. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al Comando del Porto e dalla Corporazione Piloti .....omissis.




    Art. 3.8 bis

    Le navi che hanno terminato le operazioni commerciali o che per qualunque motivo le hanno interrotte e non prevedano di riprenderle in un lasso di tempo pari a quello necessario per il loro disormeggio devono lasciare, per motivi di sicureza, gli ormeggi ai pontili del terminale petrolifero.

    Art. 4.3

    .....omissis....

    1. a) Per le manovre di accosto alle Isole 1 - 2 non è consentito utilizzare come primi cavi, sia a prora che a poppa, cavi di acciaio anche se muniti di penzolo in fibra vegetale o sintetica;
      b) Per le restanti manovre (ormeggio, disormeggio o spostamento) è consentito l'uso dei cavi di acciaio non muniti di penzolo quando gli stessi vengono incappellati su appositi ganci a scocco, nei restanti casi dovranno essere muniti di penzoli in fibra vegetale o sintetica.



    Art. 4.4

    ...omissis... Le navi ormeggiate devono mantenere a prora ed a poppa uno o più cavi di acciaio con gassa terminale, appennellati fuori bordo e pronti per l'eventuale rimorchio della nave in caso di emergenza.




    Art. 4.6

    I Comandanti delle navi, infine, sono tenuti a designare un Ufficiale di coperta che effettui la continua e costante vigilanza delle operazioni di caricazione e\o discarica assicurandosi in particolare che:

    1. a) siano evitate perdite dalle manichette, dalle valvole a mare, dagli scarichi di tubolature in coperta o fuori bordo;
      b) sia evitata la possibilità di ritorno del liquido da terra alla nave o della fuoriuscita di esso all'esterno;
      c) sia possibile, in ogni momento e circostanza, arrestare le operazioni in corso;
      d) sia provveduto alla raccolta, nel più breve tempo possibile, del liquido oleoso eventualmente sparsosi in coperta;
      e) non si verifichino, per qualsiasi causa, brusche tensioni alle manichette ed altri organi di collegamento fra la nave e le installazioni a terra per il trasferimento dei prodotti liquidi;
      f) siano appositamente tamponati gli ombrinali che potessero essere raggiunti da eventuali fuoriuscite di liquido in coperta;
      g) siano bonificate con idonei solventi le zone inquinate;
      h) sia osservato il divieto di fumare o di accendere fiamma libera su tutta la nave, fatta eccezione per quei locali specificatamente indicati ed autorizzati dal Comando di bordo stesso; appositi avvisi devono ricordare tale divieto;
      i) nei locali dove ne sia ammesso l'uso, non siano lasciati sotto corrente, senza la presenza continua degli utenti interessati, apparecchi elettrici che non facciano parte degli impianti fissi di bordo;
      l) non siano mai lasciati abbandonati stracci e stoppa usati, rifiuti di qualsiasi genere, che devono essere sempre e dovunque rimossi e raccolti in appositi recipienti opportunamente ubicati in zona di sicurezza;
      m) non sia arbitrariamente modificato o manomesso l'impianto elettrico;
      n) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, salvo che non venga depositata doppia chiave nelle custodie di emergenza della nave;
      o) per gli addetti alla manipolazione delle merci ..omissis...., siano disponibili ed efficienti mezzi protettivi personali e materiale di pronto soccorso adeguati alle caratteristiche delle merci in relazione alle vigenti disposizioni antinfortunistiche;
      p) in porto, all'ormeggio od all'ancora, le navi devono apprestare un solo mezzo normale di accesso a bordo, ed un mezzo sussidiario di uscita di emergenza. Entrambi dovranno essere, di notte, convenientemente illuminati. Non sono ammesse biscaggine e passerelle di vario genere che siano prive, lateralmente di passamano. Nei pressi di tali accessi dovrà essere sempre presente un membro dell'equipaggio od un guardiano autorizzato, per la vigilanza e l'osservanza delle norme antincendio;
      q) non sia fatto uso delle cucine quando siano in esercizio tubazioni di poppa per il carico od il bunker;
      r) prima di iniziare le operazioni di caricazione e\o discarica il personale di bordo sia stato avvertito.



    Art.4.10
    Il carico oppure lo scarico contemporaneo da una stessa nave di merci diverse, la cui commistione possa determinare reazioni pericolose, è consentito purchè siano osservate le seguenti condizioni:

    1. a) le navi e gli approdi dispongano di adeguate attrezzature per effettuare contemporaneamente il carico oppure lo scarico delle diverse merci;
      b) le pompe, le tubolature, il valvolame ed i relativi accessori per il movimento di ogni singola merce, tra i serbatoi, cisterne o casse della nave ed i depositi di terra, siano indipendenti fra di loro in modo da evitare ogni possibilità di commistione tra merci diverse; in particolare deve essere evitato che tubazioni adibite al carico o scarico attraversino casse o cisterne quando in queste siano contenute merci la cui commistione con le merci convogliate in detti tubi possa determinare reazioni pericolose;
      c) eventuali collegamenti tra le tubolature e le pompe che servono per il acrico oppure lo scarico di merci diverse siano intercettate mediante flangia cieca;
      d) le manovre necessarie per le operazioni di acrico oppure di scarico siano dirette a bordo, da un Ufficiale appositamente incaricato e, a terra, da un tecnico responsabile, coadiuvati da un numero di operai adeguati al numero delle merci ed ai dispositivi degli impianti esistenti a bordo e a terra.



    Art.4.12
    Nei posti di ormeggio, l'uso di apparecchi o utensili che possano provocare scintille ed altre sorgenti di ignizione o sviluppare calore, è consentito qualora il tipo dell'apparecchio o dell'utensile sia riconosciuto appropriato alle caratteristiche di pericolosità delle merci ed il loro impiego sia stato preventivamente autorizzato.
    Sulle opere d'accosto adibite al traffico delle merci di cui all'articolo 7.1 è proibito fumare o accendere fiamme libere di qualsiasi tipo, tranne nei casi autorizzati dall'Autorità Portuale e con le eventuali cautele dalla stessa prescritte.
    Nei locali e spazi pericolosi delle navi non degassificate e non bonificate è vietato l'uso di qualunque apparecchio o utensile che possa procurare scintille o altre sorgenti di ignizione oppure sviluppare calore.




    Art.7.1
    L'esecuzione di lavori sui manufatti d'accosto in regime di concessione demaniale dovrà essere effettuata sotto la direzione tecnica della concessionaria....omissis.




    Art.7.2
    L'esecuzione di lavori di qualsiasi genere a bordo delle navi all'ormeggio ai manufatti d'accosto e di massima vietato.
    Il Comando del Porto potrà consentire l'esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili, se necessari per l'ultimazione delle operazioni di caricazione e/o discarica delle navi già all'ormeggio, su istanza dettagliata del Comandante della nave e sentito il parere del servizio di Sicurezza della concessionaria nonchè del R.I.Na e del Consulente Chimico di Porto.




    Art.7.5
    Sulle navi abilitate al trasporto alla rinfusa di merci pericolose è vietato eseguire lavori mediante l'impiego di fiamma libera o di arco voltaico o di altri mezzi che comunque possano sviluppare calore o generare scintille o altre sorgente di ignizione. ......omissis.




    Art.8.2
    Le operazioni di lavaggio e degassificazione devono essere svolte secondo le norme che seguono e di quelle complementari eventualmente prescritte caso per caso dal Comando del Porto:

    1. a) le operazioni di lavaggio e degassificazione delle tanke devono essere eseguite alla fonda nello specchio acqueo che il Comando del Porto riterrà opportuno in relazione alla situazione delle navi nell'approdo nonchè alle condizioni meteorologiche;
      b) i residui di lavaggio, riuniti in apposita tanka debbono essere sbarcati all'approdo ove esistano le sistemazioni per la raccolta degli slops e delle acque di zavorra;
      c) le operazioni di lavaggio e di degassificazione, quando non siano effettuate dall'equipaggio, con i mezzi di bordo, potranno essere affidate ad imprese specializzate che siano state all'uopo autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari ..omossis.
      d) le operazioni dovranno in ogni caso essere sorvegliate dal Consulente Chimico di Porto.



      Art.9.1
      L'accesso ai manufatti d'accosto è consentito solo al coloro che siano a ciò autorizzati dalle singole concessionarie.
      I funzionari della Pubblica Amministrazione ed i dipendenti di ditte ed enti diversi che abbiano necessità di raggiungere, attraverso i manufatti, le navi all'ormeggio dovranno avanzare specifica richietsa al Comando di Porto che curerà il rilascio da parte della concessionaria interessata, di apposita autorizzazione.
      Sono esenti da tale procedura i dipendenti di quegli uffici che, a mente delle vigenti leggi, abbiano la facoltà di eseguire, nella sfera delle proprie competenze d'ufficio, ispezioni e controlli.




      Art.9.2
      L'acceso di persone a bordo delle navi all'ormeggio od alla fonda è vietato, di massima a tutte le persone che non siano direttamente interessate al movimento marittimo ed alle operazioni o lavori portuali.
      Le persone che, per motivi di lavoro, devono accedere a bordo devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando del Porto.




      Art.11.1
      Nelle acque dell'approdo e comunque ad una distanza dalla costa non inferiore a sei miglia è vietato il getto di immondizie e rifiuti di qualsiasi genere.




      Art.11.6
      Art.11.6 - .....omissis.....la zona nella quale e interdetta la navigazione, l'ancoraggio e la pesca nell'approdo predetto, è delimitata dai seguenti punti:
      A) Lat. 39°06'19''N - Long.009°01'00''E
      B) Lat. 39°06'10''N - Long.009°04'06''E
      C) Lat. 39°05'56''N - Long.009°05'27''E
      D) Lat. 39°03'42''N - Long.009°06'54''E
      E) Lat. 39°03'36''N - Long.009°05'30''E
      F) Lat. 39°04'36''N - Long.009°03'24''E
      G) Lat.39°04'30''N - Long.009°01'36''E
      E' fatta eccezzione a quanto ordinato dall'art.1 per le navi dirette o provenienti dai terminali petroliferi e chimici della Società Saras e per i natanti che assicurano i servizi di ormeggi, rimorchio, battellaggio e polizia.




      Art.11.7

      1. Le navi che devono operare alle installazioni fisse - Isola 1 e 2 della Saras Raffinerie, devono giungervi attraverso il canale di accesso segnalato da boe luminose, .....omissis.....
        Le navi che lasciano gli ormeggi predetti devono uscire attraverso il canale delimitato dai punti:


      1. A) Lat. 39°05'42''N - Long.009°03'24''E (boa luminosa)
        B) Lat. 39°06'11''N - Long.009°04'06''E
        C) Lat. 39°05'56''N - Long.009°05'27''E
        D) Lat. 39°05'18''N - Long.009°06'30''E
        E) Lat. 39°05'50''N - Long.009°04'17''E (boa luminosa)
        F) Lat. 39°05'33''N - Long.009°03'42''E



      Art.11.9
      Sulle navi abilitate al trasporto di prodotti combustibili e/o infiammabili alla rinfusa è consentito l'imbarco e lo sbarco di oggetti pesanti e voluminosi con i mezzi di bordo purchè siano osservate le seguenti prescrizioni:

      1. a) i mezzi di carico risultino chiaramente di portata superiore al peso dell'oggetto da imbarcare e/o sbarcare;
        b) le manovre fisse e correnti siano in buono stato d'uso e di materiale tale da non provocare scintille per urto od atriti;
        c) ove l'involucro esterno dell'oggetto da imbarcare sia in metallo e comunque presenti sporgenze metalliche (chiodi, regette, etc.) sul piano di coperta della nave ove potrebbe verificarsi l'urto anche se accidentale, dovrà essere sistemato un pagliolato mobile in legno od altro materiale antiscintille.
        d) non siano in corso operazione di caricazione, di scarico, bunkeraggio, lavaggio o degassificazione o zavorra,
        Tali operazioni sono, in ogni caso, vietate nelle ore notturne.






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