Seziomare Sarroch |
REGOLAMENTO DEL PORTO DI
SARROCH
(Ordinanza n.54/1971del
31 Luglio 1971)
Art.1.1
Il presente Regolamento si applica nell'ambito
dell'approdo di Sarroch e nelle sue adiacenze.
Art.1.2
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, s'intende
"Ambito Portuale" lo specchio acqueo delimitato
dalla congiungente i seguenti punti:
I - Torre Loi - Lat. 39°07'47''N -
Long. 09°00'48''E
II - A mg. 4 per 90° da I - Lat.
39°07'47''N - Long. 09°06'00''E
III - A mg. 2,7 per 90° da IV -
Lat. 39°03'29''N - Long. 09°06'00''E
IV - Punta Zavorra - Lat.
39°03'29''N - Long. 09°02'42""E.
Art.2.3
In linea di massima e salvo esplicito divieto del Comando
del Porto, le operazioni di ormeggio, disormeggio od il
proseguimento delle operazioni delle navi all'accosto,
ove ciò si renda necessario per motivi di sicurezza
delle navi e/o delle installazioni, sia in relazione alle
condizioni meteomarine e sia alla diminuita funzionalità
dei servizi di sicurezza delle navi e\o delle
installazioni medesime. .....omissis ....
Art.2.5
Le navi che debbono caricare gas di petrolio liquefatti
(butano, propano etc.) per essere ritenute idonee alla
caricazione, dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
Art.2.6
Ove non siano soddisfatte le condizioni richieste alla
lettera a) e b) dell'art.2.5 che precede, per la
caricazione dei gas di petrolio liquefatti, le navi
dovranno rimanere in attesa degli accertamenti necessari
che saranno svolti dai Consulenti Chimici di Porto ed
intesi ad accertare l'assoluta assenza di ossigeno nelle
tanke del carico. Degli anzidetti accertamenti i Chimici
di Porto rilasceranno apposito certificato da esibire al
Comando del Porto per ottenere l'autorizzazione
all'ormeggio.
Art.3.3
In attesa di conoscere l'assegnazione dell'accosto, tutte
le navi in arrivo nell'approdo di Sarroch devono
attendere nei seguenti punti di fonda (pilot station):
G1Lat. 39°05'00"N -
Long.009°05'00"E
per navi con pescaggi superiori a mt.12,80 (ft.42)
G2Lat. 39°04'18"N -
Long.009°03'30"E
per le navi con pescaggi non superiori a mt.12,80 (ft.42)
G3Lat. 39°06'18"N -
Long.009°02'54"
per le navi non superiori a 5000 T.S.L.
G4Lat. 39°03'12" -
Long.009°06'06"E
per le navi da 250.000 DWT
Art.3.4
Le navi che intendano avvalersi dell'opera del pilota o
che, comunque, siano obbligatoriamente soggette a
pilotaggio, imbarcheranno il pilota in uno dei punti di
fonda indicati nel precedente articolo 3.3 e manovreranno
fino all'accosto assegnato, accosto che sarà comunicato
al Comando di bordo dal pilota stesso.......omissis.
Art.3.7
Per quanto attiene al disormeggio della nave esso potrà
essere richiesto sia dalla Società concessionaria che
dalla nave stessa direttamente o tramite il proprio
agente e con almeno 4 ore di anticipo. Tale richiesta
dovrà essere inoltrata al Comando del Porto e dalla
Corporazione Piloti .....omissis.
Le navi che hanno terminato le operazioni commerciali o che per qualunque motivo le hanno interrotte e non prevedano di riprenderle in un lasso di tempo pari a quello necessario per il loro disormeggio devono lasciare, per motivi di sicureza, gli ormeggi ai pontili del terminale petrolifero.
.....omissis....
...omissis... Le navi ormeggiate devono mantenere a prora ed a poppa uno o più cavi di acciaio con gassa terminale, appennellati fuori bordo e pronti per l'eventuale rimorchio della nave in caso di emergenza.
I Comandanti delle navi, infine,
sono tenuti a designare un Ufficiale di coperta che
effettui la continua e costante vigilanza delle
operazioni di caricazione e\o discarica assicurandosi in
particolare che:
Art.4.10
Il carico oppure lo scarico contemporaneo da una stessa
nave di merci diverse, la cui commistione possa
determinare reazioni pericolose, è consentito purchè
siano osservate le seguenti condizioni:
Art.4.12
Nei posti di ormeggio, l'uso di apparecchi o utensili che
possano provocare scintille ed altre sorgenti di
ignizione o sviluppare calore, è consentito qualora il
tipo dell'apparecchio o dell'utensile sia riconosciuto
appropriato alle caratteristiche di pericolosità delle
merci ed il loro impiego sia stato preventivamente
autorizzato.
Sulle opere d'accosto adibite al traffico delle merci di
cui all'articolo 7.1 è proibito fumare o accendere
fiamme libere di qualsiasi tipo, tranne nei casi
autorizzati dall'Autorità Portuale e con le eventuali
cautele dalla stessa prescritte.
Nei locali e spazi pericolosi delle navi non
degassificate e non bonificate è vietato l'uso di
qualunque apparecchio o utensile che possa procurare
scintille o altre sorgenti di ignizione oppure sviluppare
calore.
Art.7.1
L'esecuzione di lavori sui manufatti d'accosto in regime
di concessione demaniale dovrà essere effettuata sotto
la direzione tecnica della concessionaria....omissis.
Art.7.2
L'esecuzione di lavori di qualsiasi genere a bordo delle
navi all'ormeggio ai manufatti d'accosto e di massima
vietato.
Il Comando del Porto potrà consentire l'esecuzione di
lavori urgenti ed indilazionabili, se necessari per
l'ultimazione delle operazioni di caricazione e/o
discarica delle navi già all'ormeggio, su istanza
dettagliata del Comandante della nave e sentito il parere
del servizio di Sicurezza della concessionaria nonchè
del R.I.Na e del Consulente Chimico di Porto.
Art.7.5
Sulle navi abilitate al trasporto alla rinfusa di merci
pericolose è vietato eseguire lavori mediante l'impiego
di fiamma libera o di arco voltaico o di altri mezzi che
comunque possano sviluppare calore o generare scintille o
altre sorgente di ignizione. ......omissis.
Art.8.2
Le operazioni di lavaggio e degassificazione devono
essere svolte secondo le norme che seguono e di quelle
complementari eventualmente prescritte caso per caso dal
Comando del Porto:
Art.9.1
L'accesso ai manufatti d'accosto è consentito
solo al coloro che siano a ciò autorizzati dalle
singole concessionarie.
I funzionari della Pubblica Amministrazione ed i
dipendenti di ditte ed enti diversi che abbiano
necessità di raggiungere, attraverso i
manufatti, le navi all'ormeggio dovranno avanzare
specifica richietsa al Comando di Porto che
curerà il rilascio da parte della concessionaria
interessata, di apposita autorizzazione.
Sono esenti da tale procedura i dipendenti di
quegli uffici che, a mente delle vigenti leggi,
abbiano la facoltà di eseguire, nella sfera
delle proprie competenze d'ufficio, ispezioni e
controlli.
Art.9.2
L'acceso di persone a bordo delle navi
all'ormeggio od alla fonda è vietato, di massima
a tutte le persone che non siano direttamente
interessate al movimento marittimo ed alle
operazioni o lavori portuali.
Le persone che, per motivi di lavoro, devono
accedere a bordo devono munirsi di apposita
autorizzazione rilasciata dal Comando del Porto.
Art.11.1
Nelle acque dell'approdo e comunque ad una
distanza dalla costa non inferiore a sei miglia
è vietato il getto di immondizie e rifiuti di
qualsiasi genere.
Art.11.6
Art.11.6 - .....omissis.....la zona nella quale e
interdetta la navigazione, l'ancoraggio e la
pesca nell'approdo predetto, è delimitata dai
seguenti punti:
A) Lat. 39°06'19''N - Long.009°01'00''E
B) Lat. 39°06'10''N - Long.009°04'06''E
C) Lat. 39°05'56''N - Long.009°05'27''E
D) Lat. 39°03'42''N - Long.009°06'54''E
E) Lat. 39°03'36''N - Long.009°05'30''E
F) Lat. 39°04'36''N - Long.009°03'24''E
G) Lat.39°04'30''N - Long.009°01'36''E
E' fatta eccezzione a quanto ordinato dall'art.1
per le navi dirette o provenienti dai terminali
petroliferi e chimici della Società Saras e per
i natanti che assicurano i servizi di ormeggi,
rimorchio, battellaggio e polizia.
Art.11.9
Sulle navi abilitate al trasporto di prodotti
combustibili e/o infiammabili alla rinfusa è
consentito l'imbarco e lo sbarco di oggetti
pesanti e voluminosi con i mezzi di bordo purchè
siano osservate le seguenti prescrizioni: