STATUTO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FISIOLOGIA VEGETALE
(SIFV)*
* Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea ordinaria della SIFV, convocata il 26 Ottobre 1989, sostituisce il precedente Statuto pubblicato sul "Giornale Botanico Italiano" Vol. 123, Supplemento n. 2: 3-5, 1989.
Finalità - Sede - Soci
Art. 1 La Società Italiana di Fisiologia Vegetale (SIFV) costituita a Milano nel Maggio 1961 ha lo scopo di far progredire lo sviluppo della Fisiologia Vegetale in Italia promuovendo la collaborazione tra quanti ne sono interessati e facilitando i contatti tra persone e associazioni italiane e straniere. La Società è una associazione scientifica senza scopo di lucro.
Art. 2 La Società di Fisiologia Vegetale ha sede in Milano presso il Dipartimento di Biologia "L. Gorini", già Istituto di Scienze Botaniche dell'Università.
Art. 3 La Società è aperta alle persone che siano interessate a studi di Fisiologia Vegetale, che accettino le finalità e il metodo della Società, quali risultano dal presente Statuto, e ne assolvano i doveri.
Assemblea
Art. 4 L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Società.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e dei votanti; qualora uno dei soci ne faccia richiesta si procede con votazione a scrutinio segreto. L'Assemblea elegge tra i soci a scrutinio segreto e con due votazioni successive: a) un Presidente, b) un Segretario e 7 Consiglieri ai quali da mandato di realizzare le deliberazioni prese.
L'Assemblea elegge tra i soci a scrutinio segreto due revisori dei conti.
Art. 5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio ogni anno prima della fine del suo mandato. Se la convocazione non sarà stata fatta, l'Assemblea sarà tenuta la terza domenica di gennaio dell'anno successivo, alle ore 15, presso la sede della Società.
Art. 6 L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio qualora importanti motivi lo richiedano; deve inoltre essere convocata dal Consiglio quando almeno 25 soci ne presentino richiesta motivata.
Consiglio
Art. 7 Il Consiglio è formato da un Presidente, un Segretario e 7 Consiglieri. Ad uno di questi il Consiglio assegna la carica di Vice Presidente. Il Presidente dura in carica due anni solari ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo; la durata dei mandati del Segretario e dei Consiglieri è di due anni solari. Il Consiglio viene ordinariamente convocato dal Presidente o in modo straordinario qualora quattro membri del Consiglio ne facciano richiesta. Il Consiglio deve presentare annualmente alla approvazione dell'Assemblea ordinaria la relazione sull'attività svolta. I verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio della Società sono conservati nell'archivio della Società. I soci hanno diritto di conoscere, su richiesta fatta al Segretario, gli ordini del giorno e le deliberazioni.
a) Il Presidente rappresenta la Società a tutti gli effetti.
b) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
c) Il Segretario svolge funzioni di membro esecutivo del Consiglio ed è anche tesoriere della Società.
d) Il Presidente e il Segretario attuano le deliberazioni del Consiglio e concordano le decisioni in merito all'attività della Società.
Congresso
Art. 8 La Società tiene annualmente un Congresso che verrà organizzato nelle linee generali dal Consiglio e della cui attuazione sono responsabili dinanzi all'Assemblea il Presidente e il Segretario. Gli atti del Congresso vengono pubblicati a cura del Consiglio, su delega dell'Assemblea.
Amministrazione finanziaria
Art. 9 Il Bilancio consuntivo della Società è presentato alla approvazione dell'Assemblea dal Segretario previa ratifica dei Revisori dei Conti eletti l'anno precedente.
Art. 10 I soci sono tenuti a pagare una quota sociale il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea.
Ammissione soci
Art. 11 Per essere ammessi alla Società bisogna presentare al Consiglio una domanda scritta controfirmata da due soci. Il Consiglio decide in merito e l'assunzione decorre da due mesi dopo la presentazione della domanda.
Regolamento
Art. 12 Il Consiglio elabora un Regolamento, da unirsi allo Statuto, nel quale sono stabilite le norme di attuazione dello Statuto stesso.
Modifiche
Art. 13 Le eventuali proposte di modifiche del presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio oppure da 25 soci. Dette proposte devono essere notificate dal Consiglio a tutti i soci due mesi prima dell'Assemblea ed essere approvate dai 4/5 dei soci presenti e votanti. Le proposte devono essere approvate come tali dall'Assemblea oppure respinte.
Soci onorari
Art. 14 Viene istituita la figura del Socio onorario. Il Socio onorario viene scelto tra i soci che abbiano dato un contributo straordinario alla Società ed è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio con la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti e votanti. Il Socio onorario è esentato dal pagamento della quota sociale e della tassa di iscrizione ai Congressi della Società.

REGOLAMENTO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FISIOLOGIA VEGETALE
(SIFV)*
* Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio della SIFV l'11 Settembre 1979.
1) Il Consiglio della SIFV è formato da un Presidente, dal Segretario e da 7 Consiglieri. Ad uno dei Consiglieri può venire assegnata la funzione di Vice Presidente. Il Vice Presidente viene eletto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri.
2) L'ordine del giorno del Consiglio e la data della convocazione vengono stabiliti dal Presidente e dal Segretario sentiti i pareri dei Consiglieri.
3) Il Consiglio comunica ai soci a mezzo di circolari le decisioni prese nelle riunioni del Consiglio stesso.
4) Il Consiglio organizza nelle linee generali il Congresso annuale della Società.
5) Il Presidente e il Segretario curano l'organizzazione logistica e scientifica del Congresso tenendo conto delle indicazioni del Consiglio.
6) Il Consiglio attua i modi di pubblicazione degli atti del Congresso su delega dell'Assemblea dei soci.
7) All'Assemblea dei soci durante il Congresso il Segretario presenta per l'approvazione una relazione sulla gestione finanziaria previa ratifica dei revisori dei conti.
8) Il Presidente presenta all'Assemblea dei soci in occasione del Congresso la relazione dell'attività svolta preventivamente approvata dal Consiglio.
9) I soci che siano morosi da almeno 5 anni sono considerati decaduti dalla Società.
10) Il Consiglio avvertirà i soci che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 della proposta di decadimento ed in caso di mancata risposta, provvederà alla cancellazione d'ufficio dei detti soci.
11) Regolamento elettorale.
a) Possono partecipare all'operazione di voto tutti i soci della SIFV in regola con il pagamento della quota sociale.
b) Tutti i soci in regola con la quota sociale possono essere eletti alle cariche sociali.
c) L'Assemblea viene convocata per le votazioni delle cariche sociali durante il Congresso.
d) L'operazione di voto comprende: nomina di una Commissione Elettorale; designazione dei Candidati; votazione; proclamazione degli eletti.
e) La Commissione Elettorale comprende un Presidente e due membri ed è eletta con voto palese dall'Assemblea. La Commissione entra immediata-mente in carica ed il suo Presidente presiede pro tempore l'Assemblea.
f) Nel proseguo dell'Assemblea possono essere presentate dai soci designazioni dei Candidati sia come nomi singoli che in forma di liste.
g) L'Assemblea elegge a scrutinio segreto con tre votazioni successive nel seguente ordine: il Presidente; il Segretario; i 7 Consiglieri e i 2 Revisori dei Conti.
h) Dopo ogni votazione al termine dello spoglio delle schede il Presidente della Commissione elettorale legge i risultati delle votazioni e proclama gli eletti. Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti per le rispettive cariche sociali.
12) In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio subentrano automaticamente quei soci che risultano successivi nella lista di votazione.
13) Il Consiglio può introdurre modifiche al presente regolamento in accordo alle norme dello Statuto.
Remo Reggiani
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