Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Ai primi di ottobre 1996, ricevetti finalmente risposta alla mia raccomandata del trascorso luglio, ed ancora il contenuto della lettera ricevuta, non mi lasciava speranze sul buon esito della vicenda!
Riporto qui di seguito il testo integrale e fedele del suo contenuto:

 

.......
Mi scuso anzitutto per la ritardata risposta alla Sua del 10/07/1996 n° 4185, ciò, però non è dovuto a mia negligenza, ma a tempi occorsi per avere conferma da parte di enti preposti, a quanto da Lei esposto nella Sua sopraccitata. Per dovere di chiarezza, devo dichiarare che, molto probabilmente, o per espressione esposta da parte mia, o per presa posizione da parte di Lei, è stato ravvisato il contenuto, a riguardo del verbale d'assemblea del 29 Marzo c.a..
Il richiamo all'art. 1136 C.C. (e La ringrazio per la premurosa spiegazione, ma Le assicuro che l'art. 1136 C.C. che, tra l'altro consta di 190 comma, io me lo sono letto e riletto) da parte mia intendeva affermare che, poiché la questione era nata in assemblea e dalla maggioranza della stessa avevo avuto l'incarico di attingere informazioni, era mio dovere procedere in quel senso, proprio per il compito affidatomi dall'assemblea come amministratore. Nella mia esposizione, d'altro canto, non vi era l'intento di vietare a Lei la facoltà d'installare una stazione di radioamatore all'interno della Sua proprietà, ma quello di tutelare, in modo eguale, i diritti dei Signori Condomini, indistintamente. E vorrei ricordarLe (me lo permetta) che gli stessi articoli della Costituzione da Lei invocati, valgono in eguale misura tanto per Lei quanto per tutti gli altri Condomini.
Quindi, se Lei intende installare una stazione di radioamatore nella Sua abitazione, lo faccia pure, ma dovrà fare in modo che detto impianto, non arrechi disturbo ad impianti preesistenti, via cavo o via etere, degli altri Condomini. Ed è inteso che, se Lei volesse, utilizzare parti condominiali per estendere l'impianto (es.: mettere l'antenna sul tetto) dovrà ottenere il consenso della maggioranza dei Signori Condomini. Le vorrei ricordare, ancora, che il citato D.P.R. n° 156 del 29/03/1973, si limita alle normative per l'installazione di stazioni/impianti per radioamatore, nulla pronuncia su eventuali comportamenti a tutela di diritti, si presume così che lasci la facoltà al buon senso comune di tutela ai diritti, e ove questi siano lesi, si procede secondo Codice, anche in via giudiziale.
Per concludere, non è nelle mie facoltà rettificare quanto da Lei ritenuto: erroneamente dichiarato nel verbale del 29/03/1996. Sarà mia premura esporre il tutto in sede di prossima assemblea e le eventuali decisioni saranno prese in quella sede.
Considerando che sia riferito a questo punto, e solo a questo, il totale e assoluto dissenso da parte Sua di quanto da me dichiarato e formalizzato sul verbale dell'assemblea ordinaria tenutasi in seconda convocazione il 29/03/1996, concludo la presente. Sono, comunque sempre a Sua disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Cordialità.


Come si può vedere, il tempo da me atteso nella speranza di un ravvedimento in merito si rivelò del tutto sprecato, e così fui costretto nuovamente a replicare alla lettera sopra riportata con un'ulteriore raccomandata A.R., il cui testo integrale è riportato fedelmente di seguito:

Segue.......


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