ORIGGIO 09/10/1996
Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO,
avendo ricevuto la Sua del 30/09/1996, prendo felicemente atto della
ritrattazione da Lei operata, sui contenuti della Sua precedente del 29/03/1996, i quali,
mi consenta, non lasciavano in alcun modo la possibilità di una errata interpretazione da
parte mia (con riferimento preciso a ......Da informazioni assunte, in base allart.
1136 C.C., è fatto divieto dinstallare privatamente in un condominio impianti
speciali via etere che possano recare danno ecc. ...); inoltre, Le assicuro, non vi è
stata nessuna mia presa di posizione nei Suoi riguardi, ma esclusivamente un più che
doveroso intervento atto a porre chiarezza ad uninesatta interpretazione
dapplicabilità da Lei operata nei confronti del menzionato art. del
C.C..
Tuttavia, nella Sua ultima del 30/09/1996, devo purtroppo constatare che resta ancora un
punto chiave in sospeso, il quale, data la sua essenzialità, e visto che di nuovo da Lei
viene affermato, mi costringe a formalizzare con la presente, il mio inequivocabile
disappunto.
Mi riferisco più precisamente, alla necessità dottenere il consenso dei Sig.ri
Condomini affinché io possa installare sul tetto del condominio lantenna della mia
eventuale, ed in ogni caso, futura, Stazione di Radioamatore. Del resto, non viene
specificato a quali "enti preposti" Lei si riferisca, e ai tempi occorsi per
attingere chissà quali conferme alle Sue convinzioni, che come tali da chiunque devono
essere considerate in quanto non supportate dal sia pur benché minimo richiamo ad
articoli di Legge o a Sentenze emanate dai vari Organi di Giustizia Ordinaria, che come
bene sappiamo entrambi, in tutti quei casi ove la regolamentazione risulti incompleta o
precaria, costituiscono in tutto e per tutto, un valido riferimento cui attingere in tutti
quei casi ove ce ne fosse la necessità, ed in ogni modo, riconfermo con la presente, come
già feci del resto con la mia del 10/07/1996 n. 4185, la disponibilità a fornirle tutto
il materiale in mio possesso, inerente alla specifica materia in questione.
Posso cominciare col dire che il diritto dinstallare lantenna, o le antenne,
è insito nello stesso atto concessorio della Pubblica Amministrazione, la quale rilascia
la licenza per limpianto e lesercizio.di "Stazione di Radioamatore".
Per Stazione Radioelettrica, così come definita dallart. 315 del Codice P.T.,
sintende: "Uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di
trasmettitori o ricevitori, nonché gli apparati accessori necessari per effettuare un
servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto".
Accessorio necessario, indispensabile ed integrante per poter effettuare tale servizio è
indubbiamente, lantenna, senza la quale verrebbe vanificato il fine per cui la
concessione viene rilasciata.
Una delle Leggi vigenti sul diritto dinstallazione delle antenne è tuttoggi
il Regio Decreto 10 Luglio 1924 - N° 1226, nel quale vi si trova lapprovazione del
Regolamento per lesecuzione del Regio Decreto 8 Febbraio 1923 - n°1067, e
successive modificazioni, che disciplinano le comunicazioni senza filo.
ARTICOLO UNICO. - E approvato il regolamento per lesecuzione dei Regi Decreti
8/02/1923 n° 1067; 5/06/1923 n° 1262 ; 14/06/1923 n° 1488 ; 27/09/1923 n° 2351 ;
2/12/1923 n° 2644 ; 9/12/1923 n° 2755 e del Regio Decreto- Legge del 1/5/1924 n° 655 ,
riflettenti le comunicazioni senza filo, annesso al presente Decreto, visto, dordine
nostro, dal Ministro proponente.
Allart. 78 del Regio Decreto 3/08/1928 n° 2295, fa espresso riferimento la Legge
6/05/1940 - n° 554 che riporto di seguito.
Disciplina delluso degli aerei esterni per audizioni
radiofoniche.
1 - I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono
opporsi allinstallazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al
funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o
appartamenti stessi salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.
2 - Le installazioni di cui allarticolo precedente debbono essere eseguite in
conformità delle norme contenute nellart. 78 del Regio Decreto 3/08/1928 n° 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
3 - Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o
innovazione ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento
dellaereo, né per questo deve alcuna indennità allutente dellaereo
stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente, il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento
dellaereo.
4 - (Abrogato dalla Legge 26/03/1942 n° 406)
5 . Coloro che non intendono più servirsi dellaereo esterno sia per rinunzia alle
radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo
provvedere a propria cura e spese alla rimozione dellaereo e, ove occorra, alle
conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria
quando laereo venga utilizzato da altro utente.
6 -10 (Abrogati dall’art. 1 , D. Lgs. Lgt. 5/05/1946 n° 382)
11 - Le contestazioni derivanti dallinstallazione di aerei esterni ai sensi
dellart. 1 e del primo comma dellart. 2 , sono decise, su ricorso degli
interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle Comunicazioni.
Allautorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative
allapplicazione del secondo comma dellart. 2 e di stabilire lindennità
da corrispondersi al proprietario, quando dovuta, in base allaccertamento
delleffettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà
stessa.
Unulteriore aiuto per decifrare il nocciolo della questione, ci
viene dato, e Lei dovrebbe saperlo benissimo, dallart. 1102 del C.C., che ha come
scopo la regolamentazione della cosa comune, e che qui di seguito riporto per esteso:
Art. 1102 del Codice Civile - Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal
fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento
della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
La semplice enunciazione di tale articolo, potrebbe apparire non
sufficiente ad esplicitare il concetto che, nello stesso articolo è contenuto. Tale
maggior chiarezza si può ottenere dalla lettura di quanto dottrina e giurisprudenza hanno
detto in materia, e quindi La invito cortesemente a leggere, per quanto attinente
allargomento, le interpretazioni contenute nei seguenti testi:
Codice Civile annotato di Pietro Perlingieri ( Ediz. UTET )
Commentario al Codice Civile - Paolo Cendon ( Ediz. UTET )
Il Codice Civile a cura di Mariano Abate, Pietro Dubolino e Francesco Bartolini,
commentato con la giurisprudenza - editrice la Tribuna Piacenza - Pagg. 784 e segg..
Ovviamente, i sopraelencati testi, dei quali posseggo gli attinenti
stralci, sono sempre a Sua disposizione, unitamente alle numerose e soltanto più
emblematiche ordinanze e sentenze che le cito di seguito:
Pretura di Tortona - 18/06/1980 ( Gianola contro Gandolfi )
Pretura di Monza - 15/07/1980 ( Barindelli contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Pretura di Monza - 9/12/1980 ( Amministratore Condominio contro Cobau )
Pretura di Milano - 18/05/1981 ( Squicciarini contro Condominio ) Ricorso ex art. 700
c.p.c.
Pretura di Sulmona - 12 /07/1989 ( Cafaro contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
"inaudita altera parte"
Pretura di Bari - 10/01/1990 ( Cafaro contro Acciaro )Ricorso ex art. 700
Pretura di Massa - Sez. Dist. di Pontremoli - Sentenza n° 34/92 del 19/02/1992 ( Benelli
contro Rossi )
Tribunale di Trani - 6/06/1978 ( Moscatelli + 1 contro Condominio )
Tribunale di Milano - 21/02/1980 ( Fortina + 1 contro Condominio )
Pretura di Roma - 20/06/1979 ( Condominio Via Gadlolo contro La Conca )
Tribunale di Roma - 13/10/1980 ( Condominio Via Gadlolo contro La Conca )
Tribunale di Latina - 26/09/1977 ( Cerina contro Rudelli )
Corte di Appello di Roma - 22/02/1980 ( Cerina contro Rudelli )
Corte di Cassazione - Sez. II - 16/12/1983 - n° 7418 - Rudelli (Avv. Vinciguerra)contro
Cerina (Avv. Lucchetti)
Tribunale di Napoli - 17/06/1985 - Cicelin e altri (Avv. Carelli Nitti Valentini ) -
Colicchio (Avv. Eboli) - Camardella (Avv. Viparelli)
Pretura di Ravenna - 5/07/1988 ( Condominio contro Calcagno )
Pretura di Monza - 19/03/1982 ( Cupelli contro Sanvito ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Tribunale di Monza - 20/05/1986 ( Cupelli contro Sanvito + Condominio )
Corte di Appello di Milano - 7/05/1991 ( Sanvito contro Cupelli )
Tribunale di Milano - 9/06/1985 ( Condominio contro Badalotti )
8a Pretura di Milano - 6/07/1990 ( Badalotti contro Condominio )
8b Tribunale di Milano - 19/03/1992 ( Badalotti contro Allievi + 1 )
Tribunale di Monza - 30/04/1992 ( Immobiliare Galfa contro Iacchetti )
Sono inoltre in mio possesso e logicamente sempre dimostrabili a fronte
di una Sua specifica volontà, le varie sentenze in merito della Suprema Corte che le cito
di seguito:
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4/05/1960 - Sentenza n° 1005
Cassazione Civile, 8/07/1971 - Sentenza n° 2160
Cassazione Civile, 8/10/1971 - Sentenza n° 2769
Cassazione Civile, 13/12/1971 - Sentenza n° 3626
Cassazione Civile, 11/03/1975 - Sentenza n° 906
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22/10/1976 - Sentenza n° 3728
Cassazione Penale, 30/01/1980 - Sentenza Penale
Cassazione Civile, 6/11/1985 - Sentenza n° 5399
Cassazione Civile, 25/02/1986 - Sentenza n° 1176
Sono sempre disponibili, oltre ai sopraelencati testi, anche i seguenti
documenti:
Consiglio di Stato - Sezione V° - 20/05/1988 - Decisione n° 594
T.A.R. Puglia - II Sezione - Ricorso n° 912/90 del 15/06/1990
Ad ogni modo, nel caso in cui ambisse ad informarsi in merito, le posso
indicare le specifiche di un testo, scritto dallAvv. Federico La Pesa, nel quale
potrà trovare per esteso tutti i testi, le Leggi, le Sentenze sopraelencate, e tutta una
nutrita varietà dinformazioni, inerenti allattività
radioamatoriale!
LEGGI E NORMATIVE SUL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
Pubblicazione patrocinata dallA.R.I. Associazione Radioamatori
Italiani Ente Morale con D.P.R. 368/1950 Edizioni C & C - FAENZA
Concludendo, Le devo confessare sinceramente, che il mantenere questo
tipo di corrispondenza, non mi rallegra affatto e tantomeno mi gratifica, ma per i motivi
sin troppo ovvi, quanto da Lei dichiarato e formalizzato nelle Sue del 23/09/1996 e del
30/09/1996, mi costringe a farlo!
Tengo a precisare, che il mio richiamo al D.P.R. n° 156 del 29/03/1973, nel testo della
mia del 10/07/1996, aveva come unico scopo quello di dimostrare che il " divieto di
installare privatamente in un condominio impianti speciali via etere ...ecc.ecc.....", non corrispondeva a verità. Mentre il richiamo degli art. vari
della precedente e della presente, si prefigge di rettificare quanto da Lei erroneamente
dichiarato con riferimento alla ipotetica necessità di ottenere il consenso dei Sig.
Condomini per linstallazione del sistema dantenna sul tetto del condominio.
Mi duole altresì constatare, che la mia esplicita richiesta, affinché tutti i Sig.
Condomini fossero portati a conoscenza del contenzioso in atto, sia stata da Lei del
tutto ignorata, e, dato che i presupposti non mi sembrano tra i migliori, sono
dellopinione che sia doveroso informarli per tempo!
Vorrei anche aggiungere, che la strada per diventare radioamatori, è lunga, impegnativa,
e, ahimè, piena di difficoltà, per cui, dato che dovranno passare molti mesi prima che
abbia la facoltà di esercitare lattività medesima, dovendo sottrarre tempo
prezioso alla mia famiglia per studiare tutto il programma necessario, utile per superare
gli Esami di Stato, non intendo andare oltre a tutto quanto già documentato, e,
considerato che, un giorno, diventerò radioamatore e quindi socio dellA.R.I., mi
avvarrò dei servizi che tale associazione mette a disposizione dei soci, includendo al
primo posto, lassistenza legale offerta dal gruppo di Avvocati che in tutti questi
anni di esercizio, hanno difeso i diritti dei radioamatori, e, in secondo luogo, ma non
meno importante, di una polizza assicurativa con massimale di 500 Milioni, a garanzia
degli eventuali danni a terzi e/o a cose!
Pertanto, a ragion veduta, se dallassemblea condominiale, dovesse scaturire
lintenzione tramite regolare delibera, di negarmi la facoltà dinstallazione
del sistema dantenna sul tetto del condominio ove risiedo, ed il libero accesso per
gli eventuali interventi di manutenzione, sarò obbligato ad impugnare in modo automatico
detta delibera, citando gli eventuali Sig. Condomini componenti la maggioranza legale,
unitamente allAmministratore che la convalidi.
Sempre fiducioso in un Suo ripensamento, La prego di accettare i miei
più distinti saluti.
In fede BIASONI DANIELE