Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

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Ecco quindi il testo integrale della mia seconda raccomandata A.R.:

 


ORIGGIO 09/10/1996

Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO,

avendo ricevuto la Sua del 30/09/1996, prendo felicemente atto della ritrattazione da Lei operata, sui contenuti della Sua precedente del 29/03/1996, i quali, mi consenta, non lasciavano in alcun modo la possibilità di una errata interpretazione da parte mia (con riferimento preciso a ......Da informazioni assunte, in base all’art. 1136 C.C., è fatto divieto d’installare privatamente in un condominio impianti speciali via etere che possano recare danno ecc. ...); inoltre, Le assicuro, non vi è stata nessuna mia presa di posizione nei Suoi riguardi, ma esclusivamente un più che doveroso intervento atto a porre chiarezza ad un’inesatta interpretazione d’applicabilità da Lei operata nei confronti del menzionato art. del C.C..
Tuttavia, nella Sua ultima del 30/09/1996, devo purtroppo constatare che resta ancora un punto chiave in sospeso, il quale, data la sua essenzialità, e visto che di nuovo da Lei viene affermato, mi costringe a formalizzare con la presente, il mio inequivocabile disappunto.
Mi riferisco più precisamente, alla necessità d’ottenere il consenso dei Sig.ri Condomini affinché io possa installare sul tetto del condominio l’antenna della mia eventuale, ed in ogni caso, futura, Stazione di Radioamatore. Del resto, non viene specificato a quali "enti preposti" Lei si riferisca, e ai tempi occorsi per attingere chissà quali conferme alle Sue convinzioni, che come tali da chiunque devono essere considerate in quanto non supportate dal sia pur benché minimo richiamo ad articoli di Legge o a Sentenze emanate dai vari Organi di Giustizia Ordinaria, che come bene sappiamo entrambi, in tutti quei casi ove la regolamentazione risulti incompleta o precaria, costituiscono in tutto e per tutto, un valido riferimento cui attingere in tutti quei casi ove ce ne fosse la necessità, ed in ogni modo, riconfermo con la presente, come già feci del resto con la mia del 10/07/1996 n. 4185, la disponibilità a fornirle tutto il materiale in mio possesso, inerente alla specifica materia in questione.
Posso cominciare col dire che il diritto d’installare l’antenna, o le antenne, è insito nello stesso atto concessorio della Pubblica Amministrazione, la quale rilascia la licenza per l’impianto e l’esercizio.di "Stazione di Radioamatore".
Per Stazione Radioelettrica, così come definita dall’art. 315 del Codice P.T., s’intende: "Uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori o ricevitori, nonché gli apparati accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto".
Accessorio necessario, indispensabile ed integrante per poter effettuare tale servizio è indubbiamente, l’antenna, senza la quale verrebbe vanificato il fine per cui la concessione viene rilasciata.
Una delle Leggi vigenti sul diritto d’installazione delle antenne è tutt’oggi il Regio Decreto 10 Luglio 1924 - N° 1226, nel quale vi si trova l’approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto 8 Febbraio 1923 - n°1067, e successive modificazioni, che disciplinano le comunicazioni senza filo.
ARTICOLO UNICO. - E’ approvato il regolamento per l’esecuzione dei Regi Decreti 8/02/1923 n° 1067; 5/06/1923 n° 1262 ; 14/06/1923 n° 1488 ; 27/09/1923 n° 2351 ; 2/12/1923 n° 2644 ; 9/12/1923 n° 2755 e del Regio Decreto- Legge del 1/5/1924 n° 655 , riflettenti le comunicazioni senza filo, annesso al presente Decreto, visto, d’ordine nostro, dal Ministro proponente.
All’art. 78 del Regio Decreto 3/08/1928 n° 2295, fa espresso riferimento la Legge 6/05/1940 - n° 554 che riporto di seguito.

Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche.

1 - I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.
2 - Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell’art. 78 del Regio Decreto 3/08/1928 n° 2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
3 - Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo, né per questo deve alcuna indennità all’utente dell’aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente, il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell’aereo.
4 - (Abrogato dalla Legge 26/03/1942 n° 406)
5 . Coloro che non intendono più servirsi dell’aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell’aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l’aereo venga utilizzato da altro utente.
6 -10 (Abrogati dall’art. 1 , D. Lgs. Lgt. 5/05/1946 n° 382)
11 - Le contestazioni derivanti dall’installazione di aerei esterni ai sensi dell’art. 1 e del primo comma dell’art. 2 , sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle Comunicazioni. All’autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all’applicazione del secondo comma dell’art. 2 e di stabilire l’indennità da corrispondersi al proprietario, quando dovuta, in base all’accertamento dell’effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.

Un’ulteriore aiuto per decifrare il nocciolo della questione, ci viene dato, e Lei dovrebbe saperlo benissimo, dall’art. 1102 del C.C., che ha come scopo la regolamentazione della cosa comune, e che qui di seguito riporto per esteso:

Art. 1102 del Codice Civile - Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

La semplice enunciazione di tale articolo, potrebbe apparire non sufficiente ad esplicitare il concetto che, nello stesso articolo è contenuto. Tale maggior chiarezza si può ottenere dalla lettura di quanto dottrina e giurisprudenza hanno detto in materia, e quindi La invito cortesemente a leggere, per quanto attinente all’argomento, le interpretazioni contenute nei seguenti testi:

Codice Civile annotato di Pietro Perlingieri ( Ediz. UTET )
Commentario al Codice Civile - Paolo Cendon ( Ediz. UTET )
Il Codice Civile a cura di Mariano Abate, Pietro Dubolino e Francesco Bartolini, commentato con la giurisprudenza - editrice la Tribuna Piacenza - Pagg. 784 e segg..

Ovviamente, i sopraelencati testi, dei quali posseggo gli attinenti stralci, sono sempre a Sua disposizione, unitamente alle numerose e soltanto più emblematiche ordinanze e sentenze che le cito di seguito:

Pretura di Tortona - 18/06/1980 ( Gianola contro Gandolfi )
Pretura di Monza - 15/07/1980 ( Barindelli contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Pretura di Monza - 9/12/1980 ( Amministratore Condominio contro Cobau )
Pretura di Milano - 18/05/1981 ( Squicciarini contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Pretura di Sulmona - 12 /07/1989 ( Cafaro contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c. "inaudita altera parte"
Pretura di Bari - 10/01/1990 ( Cafaro contro Acciaro )Ricorso ex art. 700
Pretura di Massa - Sez. Dist. di Pontremoli - Sentenza n° 34/92 del 19/02/1992 ( Benelli contro Rossi )
Tribunale di Trani - 6/06/1978 ( Moscatelli + 1 contro Condominio )
Tribunale di Milano - 21/02/1980 ( Fortina + 1 contro Condominio )
Pretura di Roma - 20/06/1979 ( Condominio Via Gadlolo contro La Conca )
Tribunale di Roma - 13/10/1980 ( Condominio Via Gadlolo contro La Conca )
Tribunale di Latina - 26/09/1977 ( Cerina contro Rudelli )
Corte di Appello di Roma - 22/02/1980 ( Cerina contro Rudelli )
Corte di Cassazione - Sez. II - 16/12/1983 - n° 7418 - Rudelli (Avv. Vinciguerra)contro Cerina (Avv. Lucchetti)
Tribunale di Napoli - 17/06/1985 - Cicelin e altri (Avv. Carelli Nitti Valentini ) - Colicchio (Avv. Eboli) - Camardella (Avv. Viparelli)
Pretura di Ravenna - 5/07/1988 ( Condominio contro Calcagno )
Pretura di Monza - 19/03/1982 ( Cupelli contro Sanvito ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Tribunale di Monza - 20/05/1986 ( Cupelli contro Sanvito + Condominio )
Corte di Appello di Milano - 7/05/1991 ( Sanvito contro Cupelli )
Tribunale di Milano - 9/06/1985 ( Condominio contro Badalotti )
8a Pretura di Milano - 6/07/1990 ( Badalotti contro Condominio )
8b Tribunale di Milano - 19/03/1992 ( Badalotti contro Allievi + 1 )
Tribunale di Monza - 30/04/1992 ( Immobiliare Galfa contro Iacchetti )

Sono inoltre in mio possesso e logicamente sempre dimostrabili a fronte di una Sua specifica volontà, le varie sentenze in merito della Suprema Corte che le cito di seguito:

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4/05/1960 - Sentenza n° 1005
Cassazione Civile, 8/07/1971 - Sentenza n° 2160
Cassazione Civile, 8/10/1971 - Sentenza n° 2769
Cassazione Civile, 13/12/1971 - Sentenza n° 3626
Cassazione Civile, 11/03/1975 - Sentenza n° 906
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22/10/1976 - Sentenza n° 3728
Cassazione Penale, 30/01/1980 - Sentenza Penale
Cassazione Civile, 6/11/1985 - Sentenza n° 5399
Cassazione Civile, 25/02/1986 - Sentenza n° 1176

Sono sempre disponibili, oltre ai sopraelencati testi, anche i seguenti documenti:

Consiglio di Stato - Sezione V° - 20/05/1988 - Decisione n° 594
T.A.R. Puglia - II Sezione - Ricorso n° 912/90 del 15/06/1990

Ad ogni modo, nel caso in cui ambisse ad informarsi in merito, le posso indicare le specifiche di un testo, scritto dall’Avv. Federico La Pesa, nel quale potrà trovare per esteso tutti i testi, le Leggi, le Sentenze sopraelencate, e tutta una nutrita varietà d’informazioni, inerenti all’attività radioamatoriale!

LEGGI E NORMATIVE SUL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

Pubblicazione patrocinata dall’A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Ente Morale con D.P.R. 368/1950 Edizioni C & C - FAENZA

Concludendo, Le devo confessare sinceramente, che il mantenere questo tipo di corrispondenza, non mi rallegra affatto e tantomeno mi gratifica, ma per i motivi sin troppo ovvi, quanto da Lei dichiarato e formalizzato nelle Sue del 23/09/1996 e del 30/09/1996, mi costringe a farlo!
Tengo a precisare, che il mio richiamo al D.P.R. n° 156 del 29/03/1973, nel testo della mia del 10/07/1996, aveva come unico scopo quello di dimostrare che il " divieto di installare privatamente in un condominio impianti speciali via etere ...ecc.ecc.....", non corrispondeva a verità. Mentre il richiamo degli art. vari della precedente e della presente, si prefigge di rettificare quanto da Lei erroneamente dichiarato con riferimento alla ipotetica necessità di ottenere il consenso dei Sig. Condomini per l’installazione del sistema d’antenna sul tetto del condominio.
Mi duole altresì constatare, che la mia esplicita richiesta, affinché tutti i Sig. Condomini fossero portati a conoscenza del contenzioso in atto, sia stata da Lei del tutto ignorata, e, dato che i presupposti non mi sembrano tra i migliori, sono dell’opinione che sia doveroso informarli per tempo!
Vorrei anche aggiungere, che la strada per diventare radioamatori, è lunga, impegnativa, e, ahimè, piena di difficoltà, per cui, dato che dovranno passare molti mesi prima che abbia la facoltà di esercitare l’attività medesima, dovendo sottrarre tempo prezioso alla mia famiglia per studiare tutto il programma necessario, utile per superare gli Esami di Stato, non intendo andare oltre a tutto quanto già documentato, e, considerato che, un giorno, diventerò radioamatore e quindi socio dell’A.R.I., mi avvarrò dei servizi che tale associazione mette a disposizione dei soci, includendo al primo posto, l’assistenza legale offerta dal gruppo di Avvocati che in tutti questi anni di esercizio, hanno difeso i diritti dei radioamatori, e, in secondo luogo, ma non meno importante, di una polizza assicurativa con massimale di 500 Milioni, a garanzia degli eventuali danni a terzi e/o a cose!
Pertanto, a ragion veduta, se dall’assemblea condominiale, dovesse scaturire l’intenzione tramite regolare delibera, di negarmi la facoltà d’installazione del sistema d’antenna sul tetto del condominio ove risiedo, ed il libero accesso per gli eventuali interventi di manutenzione, sarò obbligato ad impugnare in modo automatico detta delibera, citando gli eventuali Sig. Condomini componenti la maggioranza legale, unitamente all’Amministratore che la convalidi.

Sempre fiducioso in un Suo ripensamento, La prego di accettare i miei più distinti saluti.

  In fede   BIASONI DANIELE

 


Una volta spedita questa raccomandata, rimasi in attesa di nuove eventuali, ma non ricevetti più alcuna risposta.

Segue.......


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