Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

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Ecco la bozza del ricorso ex art. 700 che l'Avv. Alberto Baccani mi sottopose prima dell'inoltro in Tribunale:

 

 

TRIBUNALE DI VARESE

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

 

L'avv. Alberto Baccani di Milano Via Bigli n.2 e l'avv. Vanna Modesti di Varese Via Puccini 7 difensori ed il secondo proc.dom. per delega a margine del presente atto del Signor Biasoni Daniele residente in Origgio Via Della Resistenza n. 109

 

espone

 

1 - FATTO
1. Il Sig Biasoni Daniele è residente in un appartamento di sua proprietà sito nel Condominio "Montesanto" Viale Resistenza n.109 ad Origgio ed è titolare di licenza di esercizio di stazione di radioamatore (docc.1-2).
2. Lo stabile è amministrato dal signor Francesco Tomba.
3. Nel corso del 1996 il sig. Biasoni comunicava all'amministratore del condominio l'intenzione di installare sul tetto della propria residenza una antenna per l'uso di apparecchiature di radioamatore (doc. 3).
4. I propositi del signor Biasoni venivano esposti ai condomini nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi il 29.03.1996.
In quell'occasione l'amministratore si riservava di assumere conferme legislative al riguardo e subordinava la possibilità di realizzare gli impianti al preventivo consenso dei condomini da effettuarsi in una successiva delibera assembleare (doc. 4).
5. In data 8.7.1996 il signor Biasoni, non ricevendo alcun riscontro dall'amministratore in merito, inviava dettagliati riferimenti normativi a supporto delle proprie richieste (doc. 5).
6. In data 30.09.1996 l'amministratore si riservava di riproporre la questione nella successiva assemblea condominiale per ottenere l'imprescindibile consenso della maggioranza(doc. 6).
7. Il signor Biasoni inviava con lettera raccomandata del 9.10.1996 ulteriori supporti normativi all'amministratore pregandolo di informare tempestivamente i condomini al fine di fare chiarezza e di evitare ulteriori ritardi (doc. 7).
8. In data 4.4.1997 si svolgeva l'assemblea ordinaria condominiale ed al punto 4 dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, venivano nuovamente discusse le intenzioni del signor Biasoni.
L'assemblea deliberava il divieto di installazione di antenna sul tetto in considerazione del fatto che lo stesso deve intendersi di proprietà comune e coinvolge quindi tutti i condomini sia nelle riparazioni che in caso di responsabilità verso terzi per eventuali infortuni e danni provenienti dal suo utilizzo.
Veniva ribadito che non è consentito a nessuno l'utilizzo per motivi personali del tetto condominiale (doc. 8)
9. In data 5.1.1998 l'amministratore del condominio Montesanto inviava la convocazione di assemblea ordinaria per il giorno 22.1.1998 senza prevedere all'ordine del giorno la discussione in merito all'installazione dell'antenna da parte del signor Biasoni (doc. 9).
10. In data 10.1.1998 il signor Biasoni inviava lettera raccomandata all'amministratore con richiesta di delibera ed informazione dei condomini in relazione ai propri diritti di radioamatore (doc. 10).
A tal fine faceva presente che:
- i lavori sarebbero stati attuati in conformità con la normativa vigente;
- l'installazione non avrebbe arrecato danni alle cose comuni;
- l'installazione non avrebbe causato limitazioni agli altrui diritti;
- quale socio A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) possiede polizza assicurativa per danni a terzi e/o cose di terzi, con massimale di L. 1.000.000.000.
Alla missiva veniva allegata idonea documentazione:
- legge 6.5.1940 n.554;
- artt. 232 e 397 DPR 29.3.1973 n.156;
- polizza assicurativa;
- licenza di radioamatore;
- progetto installazione antenne;
- dichiarazione Camera di Commercio.
11. In data 18.1.1998 si teneva l'assemblea annuale condominiale ed al punto 6 dell'ordine del giorno "varie ed eventuali" l'amministratore dava lettura della missiva del sig. Biasoni.
12. L'assemblea deliberava: "la maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione all'esecuzione di detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea del 4.4.1997 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dall'utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l'utilizzo del tetto comune per motivi strettamente individuali" (doc. 10).

 

2.- DIRITTO - La legittimità del ricorso d'urgenza
Fumus boni juris
Allo stato attuale il Signor Biasoni non può installare l'antenna stante il diniego opposto da alcuni condomini in violazione di un suo diritto sancito dalla costituzione.
La Giurisprudenza si è espressa ripetutamente ed in modo conforme sul diritto del radioamatore all'installazione dell'antenna.
La Suprema Corte con sentenza del 16.12.83 n.7418 nonché con quella successiva del 6.11.85 n.5399 ha ribadito che quanto previsto dagli artt. 231, 232 e 397 del DPR 156/73 corrisponde ad una delle facoltà di carattere generale riconducibili a quanto previsto dall'art. 21 della Costituzione relativo alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione nel duplice aspetto sia di esprimere il proprio pensiero sia di essere destinatari di quanto espresso da altri.
La Giurisprudenza di merito ha sempre confermato tale diritto.
In particolare la Giurisprudenza di merito della Pretura, del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano hanno costantemente confermato il diritto del radioamatore ad installare una antenna sul tetto della propria abitazione anche se vietato dal regolamento condominiale.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3004/80 promossa dal Sig. Fortina contro il Condominio di Via G. De Steal 1, per la prima volta in modo chiaro e netto, ha affermato "Il diritto del Sig. Fortina ad installare, sul lastrico solare del condominio l'antenna per il funzionamento della stazione di radioamatore da lui esercitata........il divieto che la legge fa al proprietario, di opporsi alla installazione di antenna da parte del titolare del relativo diritto, vale non solo per le opposizioni che si manifestino dopo concrete richieste, ma anche per le opposizioni formulate in via preventiva e generale in un atto quale un regolamento di condominio".
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Nella stessa sentenza viene altresì dichiarato "che tale diritto può essere esercitato senza necessità di autorizzazione del condominio proprietario del lastrico solare".
Sempre il Tribunale di Milano con sentenza n. 5134/88 ha confermato, in un caso analogo, tale diritto con motivazioni identiche (causa Badalotti/Allievi).
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 693/91 (causa Cupelli/Sanvito) ha confermato anche in grado di appello tale diritto nella vertenza che opponeva il Signor Sanvito, proprietario di un lastrico solare, al Signor Cupelli, radioamatore, respingendo l'appello proposto dal Signor Sanvito alla conforme sentenza del Tribunale di Monza.
Tutte le sentenze sopra riportate e le altre che vengono prodotte hanno sempre confermato che il diritto di installare le antenne ed i relativi cavi si pone come specifico mezzo irrinunciabile per dare attuazione al diritto ex art. 21 della Costituzione.
Non siamo in presenza di una menomazione del diritto di proprietà in sé ma di una vera e propria obbligazione ex lege o "propter rem".
La giurisprudenza ha esteso il diritto alla irradiazione di trasmissioni oltre che a quello della ricezione considerando che la installazione di una antenna ricetrasmittente si pone come strumento indispensabile per la diffusione del proprio pensiero.
Il fumus boni juris deriva pertanto dall'art.1 e seguenti della legge 6.5.1940 n.554, dagli artt. 232 e 397 DPR 29.3.73 n.156 e dall'art.21 della Costituzione nonché dalla interpretazione data a tali norme, a favore sia dei radioamatori che dei titolari della licenza CB in quanto fondato sul diritto soggettivo sancito dalle norme sopra indicate.

Sul pregiudizio irreparabile
Il pregiudizio urgente ed irreparabile è ravvisabile nella circostanza che il diniego alla installazione della antenna impedisce al ricorrente la possibilità di esercitare i diritti derivanti dalla licenza di esercizio di apparecchiatura ad uso di radioamatore.
Il danno ovviamente non è risarcibile in base ad un preciso parametro economico in quanto non siamo in presenza di una attività commerciale.
L'impedimento dell'esercizio dell'attività radioamatoriale, non avendo un preciso contenuto patrimoniale, è difficilmente traducibile in un risarcimento pecuniario e l'esercizio di tale attività resterebbe vanificato dalle more dell'instaurando giudizio di merito presso l'Autorità competente.
Il pericolo nel ritardo è pertanto ravvisabile nel pregiudizio irreparabile al diritto del ricorrente a manifestare liberamente il proprio pensiero con la ricezione e trasmissione tramite le proprie apparecchiature.
Diversi Pretori hanno ritenuto che l'attività di radiodiffusione dei titolari di una licenza di radioamatore debba godere di una tutela pari a quella riconosciuta per l'attività di radiodiffusione circolare, rappresentando l'esercizio di un diritto minore come entità rispetto a quello delle emittenti radiotelevisive che necessitano di antenne ben più grandi ed ingombranti di quelle del radioamatore.
La Giurisprudenza si è costantemente pronunciata nel senso di ritenere ammissibile il ricorso del radioamatore per ottenere un provvedimento in via di urgenza ex art.700 c.p.c. allorquando l'Amministratore del Condominio o singoli proprietari si sono opposti alla installazione.
La Pretura di Milano con ordinanza del 18.5.1981 nel ricorso promosso dal Sig. Squicciarini contro il Condominio F.lli Lumiere al fine di ottenere l'accesso al tetto e ivi installare un'antenna radioamatoriale ha sancito che: "...il diritto vantato dallo Squicciarini ha natura di diritto soggettivo perfetto ed origina nelle disposizioni degli artt. 1 L. 6.5.40 n.554 e 397 DPR 29.3.73 n.156, e nella analogica interpretazione degli stessi in pro dei radioamatori oltre che degli utenti radiofonici affermata più volte dalla giurisprudenza (v. sent. n.3728/76 della S.C.; Ord. Pret. Monza 12.11.77 n.80; Trib. Milano n.3004/80; C. App. Roma n.1072/80 del 21.5.80) .....La seconda eccezione del Condominio resistente, relativa ad una asserita carenza di diritto sostanziale del ricorrente, è smentita dal rilievo già sopra enunciato: il ricorso dello Squicciarini (ed il fumus boni juris, ex art.700 c.p.c.) è fondato sul suo diritto soggettivo sancito dalle norme suddette.
La terza eccezione, relativa all'asserita insussistenza della condizione di concedibilità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. trova anch'essa smentita nella considerazione che il diritto del ricorrente all'esercizio dell'attività radioamatoriale, non avendo un preciso contenuto patrimoniale, è difficilmente traducibile in voci di risarcimento pecuniario e d'altra parte, l'esercizio dell'attività resterebbe vanificato nelle more dell'instaurando giudizio di merito in sede competente, esistendo dunque la giurisdizione di questo Pretore, il fumus del diritto vantato e l'irreparabilità del pregiudizio

 

P.Q.M.

 

Il Pretore, letto l'art.700 e 702 c.p.c. intima al Condominio di Via F.lli Lumiere 6 in persona del suo amministratore, di consentire al Sig. Squicciarini Sandro ed ai tecnici di sua fiducia l'accesso al tetto dello stabile condominiale per effettuare, nel rispetto delle condizioni amministrative e dei diritti del condominio, le operazioni di installazione e manutenzione dell'antenna radioamatoriale di cui al ricorso".
La Pretura di Bari con analoga ordinanza del 30.6.86, ma con motivazione molto più esauriente, ha affermato che:
"Posto che l'installazione di antenna trasmittente sul lastrico solare condominiale rientra nel diritto di uso della cosa comune, va accolta la richiesta di tutela cautelare atipica avanzata dal condominio cui sia inibito l'accesso al lastrico solare per la manutenzione dell'antenna.
Ricorrono i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare.
Le risultanze della indagine sommaria offrono prova ragionevole della sussistenza del diritto obiettivo, in ordine al quale si invoca la cautela.
Legittimo appare, in primo luogo, il riferimento alle disposizioni in materia di telecomunicazioni. L'art. 232 D.P.R. 29 settembre 1973 n.156, che sostanzialmente riproduce le disposizioni dell'art.1 l. 6 maggio 1940 n.554, e che è richiamato espressamente dall'art. 397 dello stesso D.P.R., stabilisce che "il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini", aggiungendo che "i fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collegati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione". Siffatta disciplina, dettata con esplicito riferimento agli impianti di ricezione radiofonica (e pacificamente ritenuta applicabile, per interpretazione analogica, anche in materia di installazione di impianti trasmittenti, ossia di diffusione di onde elettromagnetiche. Tale conclusione, fatta propria dalla giurisprudenza assolutamente prevalente
(Cass. 16 dicembre 1983, n.7418, Foro Ital. 1984, I, 415; Trib. Roma 13 e 27 ottobre 1980, id., 1981, I, 3007; Cass. 30 novembre 1980, imp. Borgato, id., Rep. 1981, voce Radiotelevisione, n.55; App. Roma 21 maggio 1980, ibid., n.56; Pret. Roma 20 giugno 1979, ibid., n.54; nonché Cass. 22 ottobre 1976, n.3728, id., 1977, I, 430), poggia, per un verso, sulla constatazione della identità della materia da regolare (rispetto a quella espressamente disciplinata), l'una e l'altra attinenti alla comunicazione del pensiero attraverso un tipico mezzo di diffusione rappresentato dalla irradiazione di onde elettromagnetiche (identità in termini sostanziali, che si specifica sia con riguardo alla attività di diffusione in sé, sia con riferimento agli strumenti tecnici utilizzati); e, per altro verso, sulla qualificazione del diritto subiettivo in esame, non più in termini di diritto reale di servitù, e neppure di autonomo diritto personale derivante da un rapporto obbligatorio costituito ex lege, bensì come una facoltà ricompresa nell'amplissimo diritto primario (riconosciuto dall'art. 21 Cost.) alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui, da esercitarsi quindi anche attraverso la ricezione e la diffusione di messaggi e programmi radiotelevisivi. Siffatta qualificazione (su cui, più ampiamente, Cass. 16 dicembre 1983, n.7418, cit.) viene considerata idonea a consentire un più sicuro impiego all'argomento analogico (peraltro già sufficientemente giustificato dalla identità della materia in sé); e al tempo stesso permette di riconoscere che, mentre nei rapporti con la p.a. il diritto di diffusione del pensiero con il mezzo radiotelevisivo incontra i limiti stabiliti dalla disciplina in vigore (e da quella emananda), questo tipo di regime non influisce invece nei rapporti tra privati, ambito nel quale le limitazioni discendono da norme autonome e di diversa natura. In particolare, la disposizione dell'art. 397, ult. comma, D.P.R. n.156/73, secondo cui il regolamento di attuazione (non emanato) può stabilire che anche i concessionari di servizi radioelettrici ad uso privato possano beneficiare della possibilità di installare i loro impianti aerei sugli immobili in cui essi abitano, nonostante la opposizione degli aventi diritto, non autorizza a ritenere che, non essendo stato emanato il regolamento di attuazione, non vi sia possibilità di imporre coattivamente il diritto alla installazione di antenne trasmittenti sulla proprietà altrui per mancanza delle norme disciplinanti le modalità di installazione e dell'indennizzo. In realtà, nei rapporti con la p.a. la regolamentazione del diritto in esame segue le sorti segnate dalla disciplina in vigore, mentre nei rapporti tra privati la facoltà di installazione di impianti aerei, strumenti indispensabili per la diffusione del pensiero con il mezzo prescelto, conserva identico contenuto della facoltà di installazione di antenne riceventi, strumento essenziale per la ricezione della manifestazione del pensiero altrui."
Per ciò che concerne l'ammissibilità del ricorso in materia di radiodiffusione circolare di emittenti radiofoniche o televisive che sono sempre state assimilate alle stazioni di radioamatore rimandiamo alla copiosa giurisprudenza di merito esistente.

 

Sulle motivazioni del rifiuto alla installazione
Il rifiuto opposto da alcuni condomini alla installazione della antenna senza addurre precise motivazioni di carattere tecnico legittima la richiesta del provvedimento d'urgenza dato che non è stata contestata una apprezzabile limitazione del normale diritto di godimento del tetto.
Non trova infatti applicazione quanto previsto dal III Comma dell'art. 232 ove si afferma che l'installazione non deve impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione in quanto l'antenna non pregiudica l'uso del tetto se si considera il normale utilizzo.
L'art. 397 del Codice Postale afferma che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso e che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
Dato che non vi è alcuna contestazione sulle modalità di installazione della antenna, né su una presunta limitazione del libero uso del tetto, si ritiene sia superfluo qualsiasi accertamento dello stato dei luoghi, tenuto conto che l'antenna consiste unicamente in un palo fissato con delle staffe e che l'antenna stessa verrà installata nel rispetto delle norme CEI e con ogni caratteristica di sicurezza ovviamente necessaria.
I disegni ed i progetti prodotti e mai contestati rendono superfluo qualsiasi verifica tecnica dell'installazione stessa che verrà realizzata a norma di legge e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza sia del condominio sia di terzi.

Quanto sopra esposto il sottoscritto nella sua qualità

 

ricorre

 

all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Varese affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti nonché termine per la notifica al Condominio "Montesanto" Viale Resistenza n.109 Origgio presso il suo amministratore Signor Francesco Tomba residente in Origgio Via Circonvallazione 23 per ivi sentir accogliere le seguenti

 

conclusioni

 

1- Ordinarsi al Condominio di consentire al ricorrente od a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.109 per l'installazione dell'antenna di cui al progetto prodotto in atti con le modalità ivi descritte.
2- Consentire che i cavi vengano posti con le modalità indicate nel progetto e che, passando nel tubo in pvc indicato nello stesso, arrivino fino all'appartamento del ricorrente.
3- Autorizzarsi il ricorrente od ai suoi tecnici ad effettuare periodicamente e comunque almeno una volta all'anno quelle verifiche necessarie per accertare il perfetto funzionamento ed installazione del manufatto.
4- Spese, competenze ed onorari del presente procedimento rifuse.
Con riserva di richiedere nel successivo giudizio di merito la conferma dell'emananda ordinanza ed il riconoscimento del diritto del ricorrente alla installazione della antenna di cui in narrativa con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

 

Si producono:
1 Certificato di residenza
2 Copia licenza ed autorizzazione

 

Milano/Varese lì 23 febbraio 1998
Avv. Alberto Baccani
Avv. Vanna Modesti

 

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