Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

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Dopo circa un mese, ricevetti una lettera dell'Avv. Alberto Baccani, datata 23/03/1998, dove mi si comunicava che era stata fissata la prima udienza per il giorno 13/05/1998, presso il Tribunale di Busto Arsizio, e che di conseguenza, aveva egli stesso provveduto a prendere contatto con l'Avv. Dario Baragiola, il quale, avendo lo studio in Busto Arsizio, sarebbe stato in grado d'adempiere alle pratiche necessarie in tempi brevi. Nella busta mi fece recapitare le copie speditegli dall'Avvocato di Busto Arsizio, che riporto qui di seguito:

 

 

21 aprile 1998

Egregio Signor
Avv. Alberto Baccani
Via Bigli 2
20121 - MILANO

BIASONI/COND. MONTESANTO

Allego copia del provvedimento che fissa la comparizione delle parti, avanti al G.I. designato, dr. Limongelli, per l'udienza del 13 maggio 1998 ad ore 11,30.

Provvedo a notificare ricorso e decreto al Condominio Montesanto presso il suo amministratore Francesco Tomba in Origgio.

Cordiali saluti.

(avv. Dario Baragiola)

 


Trovai anche la copia del documento emanato dalla cancelleria del Tribunale:

 

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 669 ter C.P.C. ;
designa, per la trattazione del procedimento,
il Dott. Limongelli

Busto Arsizio, 20 APR 1998

IL PRESIDENTE
firmato

il giudice fissa la comparizione delle parti per l'udienza del 13-5-98 ore 11-30.
Manda al ricorrente per la ratificazione sino al 5-5-98.
Busto A. 20-4-98

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
              (Dott. Laura Fant)
                      
firmato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi ..........................20 APR. 1998
IL CANCELLIERE
firmato

 


Questa fu la conferma che la "macchina" si era messa in moto e che ormai nulla più l'avrebbe potuta fermare!
Difatti, dopo qualche giorno, ricevetti dall'amministratore l'avviso di convocazione d'assemblea straordinaria, che guarda caso, all'ordine del giorno aveva l'aggiornamento dei fatti relativi all'installazione delle mie antenne!
In quella sede, in un clima che chi vive in condominio ben immagina e che sinceramente mi vergogno a descrivere, ci fu qualche condomino che ancora non aveva ben capito che cosa stesse succedendo, in quanto, si mostrò nuovamente scocciato per il fatto che ancora si discutesse del mio caso, chiedendosi come mai non avessi definitivamente considerato chiuso l'argomento!
Con il susseguirsi delle discussioni però, tutti capirono che di lì a poco, il contenzioso sarebbe proseguito in Tribunale, anche perché l'amministratore, in funzione dell'avviso di comparizione ricevuto, mise tutti di fronte alla necessità d'interpellare un avvocato che assumesse la difesa del condominio. All'ipotesi formulata dall'amministratore d'incaricare l'Avv. Zeuli di Saronno, si dimostrarono tutti concordi e votarono a favore e per la prima volta, chissà come mai, l'amministratore riportò sul quaderno d'assemblea il preciso conteggio dei millesimi, facendo poi firmare, in calce alla relazione della votazione, tutti i Condomini che espressero la loro contrarietà all'installazione delle mie antenne, e che, per la difesa del condominio, si dichiararono favorevoli alla nomina di un Avvocato!
Arrivò così il giorno della prima udienza, durante la quale furono esposti sommariamente al Giudice i motivi della causa, e devo dire onestamente, che mai avrei immaginato un esito così repentino e soddisfacente, in quanto, le motivazioni esposte dall'Avvocato del condominio, che in quel caso era un sostituto dell'Avv. Zeuli, e dall'amministratore, furono obiettate nettamente dal Giudice, che confermò in modo deciso che il diritto d'installazione delle antenne è da considerarsi tale da molto tempo ormai, e che più volte nel corso degli anni, la Cassazione l'aveva ripetuto! Quindi, dopo aver "zittito" tramite le precedenti motivazioni, i rappresentanti del condominio, fissò il rinvio della seconda udienza in data 27/05/1998 e chiuse le discussioni! Da notare che il tutto ebbe la durata di non più di dieci minuti!
Andai a casa confortato dall'andamento dell'udienza, ed ebbi la sensazione che ormai i giochi erano fatti, ma, all'udienza successiva, emersero delle complicazioni inaspettate! Difatti, l'Avv. Zeuli, questa volta presente all'udienza, spostò abilmente il fulcro della discussione sul fatto che…., udite udite, il condominio non si era mai opposto all'installazione delle antenne, ma che il problema risiedeva sul posto in cui l'installazione sarebbe dovuta avvenire! Proposero, presentando una "relazione tecnica", che sarebbe stato più opportuno e conveniente, per il quieto vivere di tutti, eseguire l'installazione sul terreno sul quale si affacciano i miei due balconi, seguendo così il parere contenuto nella menzionata "relazione tecnica"! Presentarono a supporto della loro tesi, alcune foto del posto scattate con una normalissima macchina fotografica automatica, che come molti sanno, è dotata d'obiettivo 35 mm., perciò l'immagine che s'ottiene, risulta allontanare notevolmente il soggetto ripreso, creando così l'illusione che gli spazi realmente presenti, siano più ampi di quanto non siano effettivamente in realtà! A fronte di questi ultimi sviluppi, il Giudice rivoltosi direttamente a me, chiese di verificare se l'ipotesi presentata dal condominio avesse potuto soddisfarmi, e a tal proposito, rinviò nuovamente l'udienza al giorno 10/06/1998.
Rimasi praticamente sbalordito dalla maestrale dimostrazione di "faccia tosta", tenuta dall'avvocato del condominio, e nello stesso tempo, ebbi un'ennesima conferma che questo è il mondo dei furbi, e non degli onesti!
Riporto qui di seguito, il testo integrale e fedele della "relazione tecnica" presentata dal condominio, affinché chiunque possa trarre le proprie conclusioni in merito, sia sul punto di vista tecnico dell'installazione, sia sul punto di vista morale!

 

 

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C.C.I.A.A. di Varese n° 213602

Codice Fiscale CRR LCU 64M04 C933P

Partita IVA 01878470127                          

Origgio  26 maggio 1998

Egr.Sig. Avv. ZEULI FRANCESCO

Via Carcano 40

21040 SARONNO VA

Oggetto: Richiesta di parere tecnico circa il luogo da collocare un'antenna ricetrasmittente come dal cosiddetto progetto d'impianto d'antenna presentato dal sig. Biasoni Daniele.


In evasione al Suo incarico mi sono recato nei due piccoli stabili siti in Origgio - V.le Della Resistenza n. 109, per esaminare lo stato dei luoghi.
Ho rilevato che i medesimi sono in aperta campagna.
I due corpi di fabbrica, distanti l'uno dall'altro pochi metri, sono costituiti dal piano rialzato da terra circa un metro (anche qualche cosa in meno) e alto mt. 2,70 di legge, e sopra questo piano rialzato vi è il cosiddetto primo piano, alto mt. 2,70 e dal tetto che può avere lo spessore di mt. 1,50 secondo i lati ove lo si misura.
Ho detto che i due piccoli corpi di fabbrica sono in aperta campagna e ciò per dire in poche parole che l'antenna che intende installare il sig. Biasoni, da un punto di vista tecnico-trasmissivo può anche essere collocata nel terreno adiacente i due piccoli fabbricati.
Ciò previa collocazione di un palo di qualsiasi altezza, esistente in commercio, in cima al quale può essere collocato il congegno dell'antenna, la quale poi può arrivare fino all'appartamento del sig. Biasoni con apposito filo.
Questo filo darebbe migliori risultati se interrato.
In base alla mia esperienza ritengo che l'antenna così collocata può dare ottimi risultati ricetrasmittenti perché non ha altri corpi che ne possono impedire il miglior funzionamento.
Con l'impianto così fatto ci sono anche migliori probabilità che le televisioni dei singoli privati non vengano disturbate dalle onde radio.
Con questo sistema c'è anche il vantaggio che si può evitare di fare calcoli di probabilità di cadute fulmini e calate esterne lo stabile di messa a terra del traliccio metallico, come richiesto dalle normative vigenti.
Non so se il Comune di Origgio, per questo tipo di impianto, richieda una concessione edilizia.
Lo esaminerà lei.

A Sua disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Allego alla presente le 6 foto dello stato di luoghi che Lei mi ha offerto in visione per verifica.

Cordiali saluti                   

Firmato            
(Carriero Luca)                 

 


Credo che chiunque possa trarre le proprie considerazioni in merito, e pensare che nella prima ipotesi, chi ha redatto la presente relazione, non abbia assolutamente idea di quale tipo d'impianto sia in discussione, sebbene sia già stato presentato a suo tempo un progetto descrittivo di ciò che intenderei realizzare, e, nella seconda ipotesi, che la presente relazione sia stata fatta redigere e presentare in Tribunale con furbizia, al fine di supportare e di rendere più credibili le proprie tesi!
Ad ogni modo, l'Avv. Alberto Baccani, non sorpreso per niente degli ultimi spiacevoli sviluppi, mi consigliò di preparare un progetto dettagliato con disegni e misure, atto a definire in modo inequivocabile quali fossero le esatte dimensioni dell'impianto da realizzare e quindi a dimostrare di conseguenza che non era possibile realizzarlo in quel posto, inoltre, mi chiese se ci fosse qualche tecnico di mia conoscenza che potesse redigere una relazione sul tipo di quella presentata dal condominio il cui senso fosse diametralmente in contrasto con la stessa! Poi mi disse che, al fine di poter trarre utili spunti, mi avrebbe fatto pervenire un progetto d'antenna eseguito da un geometra e presentato in un'altra causa, e così fece, ed in data 04/06/1998 ricevetti tutta la documentazione promessa.
Preparai personalmente tutti i disegni in scala e presi contatto con un amico per la stesura della relazione tecnica da presentare che fosse in antitesi alla loro e quindi, una volta ottenuta, feci pervenire il tutto all'Avvocato.
Il giorno 10/06/1998 si tenne la terza udienza, e all'orario prefissato la controparte non si presentò, e dopo un breve aggiornamento sui fatti avvenuto tra l'Avv. Alberto Baccani ed il Giudice Giuseppe Limongelli, quest'ultimo fu indotto a chiudere l'udienza e a rimandare le parti per l'ordinanza!
In data 25/06/1998 ricevetti la lettera dell'Avvocato con allegata l'ordinanza emessa in data 13/06/1998 dal Giudice designato per le Indagini Giuseppe Limongelli.

Ecco qui di seguito il testo fedele e integrale dell'ordinanza:

Segue.......


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