TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ricorrente: COND. MONTESANTO
Contro: BIASONI DANIELE
Comparsa di costituzione per il Signor Biasoni
L'Avv. Alberto Baccani di Milano Via Bigli n. 2 e l'Avv. Baragiola di
Busto Arsizio Via Mameli 6/b difensori ed il secondo anche proc. dom. per delega a margine
del ricorso introduttivo del Signor Biasoni Daniele
espongono
Con reclamo depositato in data 2.7.98 e notificato in data 6.7.98
il Condominio Montesanto ha proposto opposizione al provvedimento emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 10.6.98 con il quale il G.I. Dott. Limongelli ha accolto il ricorso
ex art. 700 proposto dal Signor Biasoni Daniele autorizzandolo alla installazione
dell'antenna, così come indicato nel progetto, sul tetto dell'immobile ove risiede
quest'ultimo.
I motivi del reclamo si possono così sintetizzare (dato che dal reclamo non è agevole
distinguere i motivi di diritto da quelli di pura doglianza per i termini letterali usati
nel provvedimento):
errata valutazione da parte del Giudice sull'assenza di necessità di
autorizzazione amministrativa
errata autorizzazione al Signor Biasoni di accedere al tetto non quando
è necessario ma quando gli aggrada
errata mancata valutazione del danno biologico lamentato dai Condomini
errata valutazione della proposta formulata dal Condominio sulla
sistemazione dell'antenna nel giardino, ancorata al suolo.
Si costituisce con il presente atto la difesa del Signor Biasoni
contestando integralmente tutto quanto indicato nel reclamo e ribadendo tutte le
motivazioni che hanno dato luogo al deposito del ricorso ex art. 700.
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Buona parte del reclamo viene utilizzato per lamentarsi delle
espressioni usate dal Giudice per censurare il comportamento del Condominio.
Il G.I. Dott. Limongelli ha infatti rilevato che nel fascicolo del Condominio erano state
prodotte delle fotografie dalle quali il Condominio appariva come circondato da una vasta
distesa campestre.
Le fotografie e la planimetria prodotte dal ricorrente Biasoni dimostrano come il
Condominio ha la proprietà comune di un ridotto spazio ad uso giardino, recintato, e che
la collocazione del traliccio e della relativa antenna dovrebbe essere situata, secondo le
intenzioni dell'Amministratore, sul lato dell'immobile antistante all'appartamento del
Signor Biasoni in un ristretto ambito tra la casa e gli alberi di alto fusto che sono
vicini alla recinzione in condizione tale da impedire la rotazione dell'antenna o da far
sovrastare i terreni confinanti violando lo spazio aereo dei vicini.
Il G.I. Dott. Limongelli ha valutato il comportamento del Condominio come improntato a
mala fede, con resistenza temeraria alle richieste del Signor Biasoni e ha ordinato
all'Amministratore di non opporsi all'installazione dell'antenna.
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La difesa del Condominio si lamenta che il G.I. abbia definito
"furbesca" la propria difesa.
Eccepisce altresì, senza peraltro fornire nuovamente alcuna giustificazione, un preteso
danno alla salute o danno biologico derivante dall'installazione dell'antenna.
La difesa del Condominio Montesanto assume che il Giudice si sia fatto fuorviare dai
documenti prodotti da controparte senza un loro esame critico.
Per ultimo la difesa del Condominio Montesanto ribadisce la tesi della necessità di una
autorizzazione amministrativa producendo la sentenza del Consiglio di Stato 6.5.98 n. 415
nella quale, secondo gli assunti contenuti nel reclamo, si subordina l'installazione
dell'antenna al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 Legge 28.1.1977
n. 10.
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Per ciò che concerne le considerazioni di natura personale sul tono
letterale dell'ordinanza non riteniamo opportuno fare alcun commento in quanto gli Ill.mi
Giudici valuteranno a livello personale come possa essere definito il comportamento del
Condominio.
Non riteniamo in ogni caso che la valutazione data dal Dott. Limongelli comporti alcun
problema per ciò che concerne il provvedimento stesso che si è basato, contrariamente a
quanto asserito da controparte, su un accurato ed attento esame sia dei documenti prodotti
che di quanto oralmente discusso.
Per ciò che concerne i motivi di opposizione all'emissione dell'ordinanza ex art. 700 non
possiamo che riportarci a quanto ampiamente esposto nel ricorso stesso e nella memoria
9.6.98 con relativi documenti.
In particolare sottolineiamo come non sia stata data alcuna prova dei pretesi disturbi né
sia stata data alcuna prova del preteso danno alla salute.
Su tale punto in particolare produciamo copia della sentenza del Pretore di Massa (Sezione
Distaccata di Pontremoli) in data 19.2.82 ove si afferma: "l'ipotesi di emissioni
nocive per le persone è priva di qualsiasi base scientifica almeno per quanto riguarda le
apparecchiature amatoriali e per gli eventuali disturbi alla ricezione dei segnali radio o
televisivi per vero non certo dipendenti dalla misurazione della distanza rispetto alle
abitazioni in decimetri piuttosto che in decametri potranno essere semmai denunciati agli
organi amministrativi preposti alla vigilanza non certo essere prospettati in sede di
denunzia di nuova opera siccome puramente ipotetici" (in Diritto di Antenna Leggi
e Giurisprudenze di merito edizioni C. & C. pag. 262).
Per ciò che concerne la collocazione dell'antenna non possiamo che ribadire quanto
illustrato nella memoria 9.6.98 e sottolineare, sulla base della planimetria prodotta sub.
A in tale memoria, come i due corpi immobiliari costituenti il Condominio Montesanto siano
cintati rispetto alle proprietà circostanti (cifr. mapp. 1268, 1273, 1258, 2494 etc.)
In particolare il Condominio vorrebbe far installare l'antenna tra l'edificio, che risulta
nella planimetria posto a sinistra, e confinante con il mapp. 1273 che dalle fotografie
appare chiaramente utilizzato per la piantumazione di alberi di alto fusto e la recinzione
stessa.
Come abbiamo già chiarito è tecnicamente impossibile installare un traliccio ove si
trovino alberi di alto fusto dovendo il sistema di antenne, installato sullo stesso,
ruotare e conseguentemente posizionarsi contro gli alberi o addirittura sovrastare la rete
di cinta sconfinando sullo spazio aereo del confinante.
A ciò si aggiunge che il traliccio dovrebbe avere delle dimensioni assolutamente
inusitate superando in altezza i 15 metri, al fine di potersi elevare sopra gli alberi,
creando problemi di stabilità e di pericolosità e richiedendo particolari accorgimenti
tecnici per gli ancoraggi.
Come giustamente ha ritenuto il tecnico Umberto Gamba (cifr. doc. B prodotto nella memoria
9.6.98), per evitare interferenze occorre che le antenne siano poste al di sopra delle
antenne radiotelevisive ed in questo caso non esiste materialmente lo spazio necessario.
Come giustamente ha ritenuto il G.I. Dott. Limongelli il comportamento del Condominio
dimostra la sua intenzione di impedire l'installazione non esistendo alcuna argomentazione
logica o tecnica, né tanto meno giuridica, che impedisca o renda inopportuna
l'installazione di una antenna sul tetto.
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Passiamo adesso ad esaminare l'unica argomentazione su cui insiste la
controparte, ovverosia la necessità della concessione edilizia.
Per ciò che concerne la massima prodotta dobbiamo sottolineare come la medesima faccia
riferimento ad una fattispecie totalmente diversa da quella attualmente in esame.
La massima stessa riguarda il caso di una stazione radiotelevisiva che aveva installato
(così sembra comprendersi dal testo letterale) un traliccio di 8 metri su un container
ancorato al suolo con un basamento in cemento di rilevanti dimensioni.
Il traliccio ovviamente era corredato di tutto un sistema di antenne particolarmente
voluminose quali sono quelle destinate ad un servizio di radiodiffusione.
Nel caso in esame, come appare chiaro dal progetto prodotto sub. A nella memoria 9.6.98,
siamo in presenza di un traliccio costituito unicamente da due elementi di 3 metri di
dimensioni 0,30x0,30 m. e pertanto di struttura filiforme senza alcun impatto ambientale.
Produciamo in questa sede una sentenza analoga e recente emessa dal Consiglio di Stato in
data 7.9.95 al n. 1283 con la quale, sempre nel caso di una stazione radio contro la
Provincia Autonoma di Bolzano, i Giudici Amministrativi hanno ritenuto perfettamente
compatibile l'installazione del traliccio con la situazione ambientale ritenendo che non
fosse superata quella soglia di tolleranza che rende necessaria la richiesta di una
concessione edilizia.
Nel caso del Signor Biasoni, come affermato nella sentenza n. 1283 del 7.9.95, "siamo
in presenza di opere afferenti l'installazione di antenne che non incidono sull'ambiente
urbanistico circostante sotto il profilo qualitativo e quantitativo e pertanto senza
determinare un apprezzabile mutamento di esso per cui l'intervento in questione non
raggiunge la soglia di rilevanza che lo renderebbe obbiettivamente meritevole di
considerazione nell'ambito dell'attività pubblicistica di regolazione degli interessi
urbanistico edilizio ordinante l'insediamento urbano del territorio".
La difesa del Signor Biasoni ha già prodotto il testo di numerose sentenze, emesse
dai vari TAR, tutte a favore dell'installazione delle antenne, senza necessità di
concessioni, nessuna delle quali è stata riformata dal Consiglio di Stato.
Da tali sentenze emerge il fondamentale principio che l'installazione di una antenna ad
uso radioamatoriale ha dimensioni fisiche tali (struttura filiforme, assenza di dimensioni
tali da determinare un impatto ambientale apprezzabile) da non richiedere il rilascio di
una concessione edilizia.
Riportiamo per puro scrupolo la parte della sentenza n. 163/93 del TAR Piemonte ove si
conferma l'orientamento giurisprudenziale in materia e si ribadisce che: "l'antenna
ricetrasmittente non potrebbe in altri termini stare in alto quindi operare senza
l'ausilio di un supporto in metallo. Il traliccio in metallo ancorato al giardino
dell'abitazione del ricorrente non costituisce quindi un'opera eccedente sebbene un'opera
strettamente necessaria ed indispensabile alla installazione dell'impianto
ricetrasmittente
In sostanza nella specie intanto l'installazione da parte del
ricorrente nel proprio giardino di un traliccio in metallo ancorato ad un basamento di
calcestruzzo avente altezza di metri 18+5 atto al sostegno di antenna ricetrasmittente
sarebbe stata subordinata alla concessione edilizia in quanto
opere eccedenti quelle
necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti
l'impianto in questione.
E' evidente che
dalle considerazioni sopra indicate non può essere posta alla base
dell'impugnata ordinanza del Sindaco del Comune di La Cassa".
Il TAR Piemonte ha conseguentemente accolto il ricorso ed annullata l'ordinanza del
Sindaco del Comune di La Cassa (cifr. testo già indicato pag. 237 e seguenti che viene
prodotto).
Tutte le sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dai vari TAR sono ormai da anni conformi
a tale orientamento.
Nell'ipotesi in cui una volta installato il traliccio il Comune di Origgio intendesse
notificare al signor Biasoni un ordine di demolizione per mancata richiesta di concessione
edilizia la difesa dello stesso è pronta a rivolgersi al TAR Lombardia ritenendo che
anche in questo caso verrebbe applicato il costante orientamento giurisprudenziale che si
è ormai consolidato.
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Quanto poi alla questione relativa alla circostanza che il Signor
Biasoni potrebbe accedere al tetto non quando è necessario ma quando gli aggrada ci
sembra veramente che sia un problema privo di rilevanza giuridica e pratica.
Il Signor Biasoni non ama passeggiare sui tetti.
Effettuerà quegli interventi che si renderanno necessari per l'installazione o per la
manutenzione e si asterrà dal passeggiare sul tetto
se non strettamente necessario.
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Tutto ciò premesso si chiede che il reclamo presentato dal Condominio
Montesanto venga respinto con il favore delle spese.
Si producono:
fascicolo del procedimento ex art. 700
copia sentenza 1283 Consiglio di Stato 7.9.95
copia sentenza Pretura di Massa
Milano/Busto Arsizio lì 9 luglio 1998