Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
IZ2BPV

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Sinceramente, ...pur non immaginando un giudizio che potesse sostanzialmente ribaltare il senso dell'ordinanza del Dr. Limongelli, cominciai ad avere qualche pensiero pessimistico, che purtroppo si trasformò drammaticamente in realtà al ricevimento della seguente comunicazione che mi spedì l'Avv. Alberto Baccani:

 

 

Milano 30 luglio 1998

Egr. Signor
DANIELE BIASONI
Via della Resistenza 109
21040 ORIGGIO

BIASONI/COND. MONTESANTO

Purtroppo mi è stata notificata l'ordinanza dal Tribunale di Busto Arsizio in sede di riesame con il quale il Collegio ha accolto l'istanza del Condominio e ha revocato l'ordinanza del Dott. Limongelli.
Come potrà vedere il provvedimento è estremamente sommario e si basa essenzialmente sulla circostanza che la nostra asserita urgenza ed il danno irreparabile non sussisterebbe dato che la prima richiesta risale al 1996 e la precedente assemblea era del 25.2.97.
Il Collegio ha ritenuto che la proposta del Condominio debba essere valutata da un Consulente Tecnico e non in via sommaria.
La decisione è inoppugnabile ed a ciò si aggiunge che per nostra sfortuna (così come eravamo stati fortunati nell'avere come Giudice il Dott. Limongelli nella fase precedente) il Collegio composto da giudici, peraltro ben conosciuti, è stato sostituito la mattina stessa da altri che trattano solo materia penale in quanto i Giudici designati erano andati in ferie.
Questo ha causato l'esame della nostra questione, che è molto complessa e specifica, da parte di magistrati che purtroppo hanno a che fare con i delinquenti e non hanno la necessaria sensibilità e competenza per valutare le circostanze.
Tutto ciò purtroppo determina la "perdita" dell'ordinanza in via d'urgenza e la necessità di procedere nel giudizio di merito al fine di ottenere una sentenza definitiva che accolga le nostre ragioni.
Sono veramente molto dispiaciuto perché l'ordinanza del Dott. Limongelli era ben articolata e motivata ed ero francamente abbastanza tranquillo che, con i Giudici originariamente nominati, il reclamo sarebbe stato respinto.
A questo punto i tempi si fanno più lunghi, non possiamo mettere l'antenna fino a quando non uscirà la sentenza, ci dovrà essere una consulenza tecnica e comunque la lotta si farà certamente più dura stante l'atteggiamento rigido del Condominio.
Mi farò vivo con Lei ai primi di settembre per esaminare la questione.

Cordiali saluti.

(Avv. Alberto Baccani)

 

 

Lascio quindi che ognuno tragga le proprie considerazioni in merito, e a testimonianza di quanto sopra riportato, ho inserito qui sotto l'ordinanza emessa in sede di riesame:

 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Addì 24.7.1998 avanti al Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.:

DOTT. ADET TONI NOYIK Presidente

DOTT. DI CENSO CRISTINA Giudice

DOTT. MARIA EUGENIA PUPA Giudice rel.

nella causa di reclamo al Collegio

promossa da Condominio Montesanto di Origgio

nei confronti di Biasoni Daniele

sono comparsi l'Avv. F. Zeuli per il reclamante e il Sig. Tomba, amministratore del Condominio e l'Avv. Baccani per il Signor Biasoni Daniele. L'Avv. Zeuli e l'Avv. Baccani si riportano alle rispettive richieste.

IL TRIBUNALE

Si riserva.

 

A scioglimento della superiore riserva, il Tribunale:

Rilevato che l'esperimento della procedura di cui all'art. 700 c.p.c. presuppone l'esistenza del pericolo di un danno imminente ed irreparabile, ossia del cosiddetto "periculum in mora";

Preso atto che, nel caso concreto, il Biasoni, a fronte del sostanziale rigetto da parte dell'assemblea condominiale della sua richiesta di collocazione dell'antenna per cui è processo sul tetto di proprietà comune accorso in data 25.02.1997, non ha esperito alcun procedimento di impugnazione, così come è avvenuto per la successiva delibera del 18.01.1998;

Osservato che il decorso del termine di ben due anni tra la presentazione della richiesta del Biasoni al Condominio reclamante (29.03.96) ed il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. (30.04.1998), unitamente all'inerzia dimostrata dal ricorrente di fronte alle delibere sopracitate, inducono ad escludere l'esistenza di un'effettiva urgenza intesa nel senso di un timore, in capo al reclamato, di subire un pregiudizio irreparabile a seguito del rifiuto opposto dal Condominio Montesanto;

ritenuto che, peraltro, la proposta avanzata dal Condominio reclamante di una soluzione tecnica alternativa ed il prospettato pregiudizio a danni di altri interessi meritevoli di una tutela facenti capo ai singoli condomini (quali il diritto alla quiete) inducono a reputare opportuno l'espletamento di un giudizio a cognizione ordinaria che, all'esito di una piena ed esauriente istruttoria (comprensiva eventualmente di una C.T.U.), piuttosto che di un accertamento meramente sommario, possa individuare la soluzione tecnico giuridica idonea a contemperare gli interessi contrapposti;

P.Q.M.

REVOCA

l'ordinanza resa in data 10.06.1998 dal Giudice designato Dr. Limongelli nel procedimento civile ex art. 700 c.p.c. n. 488/98 R.G. promosso da Biasoni Daniele avverso il Condominio Montesanto di Origgio, rimettendo il regolamento delle spese relative al presente procedimento di reclamo al Giudice del merito.

Si comunichi

 

Busto Arsizio, 24.07.1998

 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI

 

L'aspetto della vicenda che più mi ha irritato, è che le vere motivazioni che hanno caratterizzato il mio comportamento sin dalla prima assemblea condominiale del 29/03/1996, siano state del tutto travisate, anzi, il comportamento da me tenuto è stato addirittura considerato e definito dal Collegio dei Giudici del riesame come "inerzia"!
Dovrebbe essere logico comprendere
secondo me, a fronte però di un più volonteroso e attento esame della lunga dinamica dei fatti, che i motivi dei "tempi lunghi" intercorsi tra un atto e l'altro che hanno caratterizzato l'intera vicenda, sono imputabili a diversi motivi:

  • nella prima assemblea condominiale in esame, il sottoscritto non ha avanzato una precisa richiesta d'installazione, e questo per un motivo ben preciso! A quei tempi, non avevo ancora la facoltà d'installare la mia stazione di Radioamatore in quanto non ero ancora in possesso della necessaria Patente e tanto meno quindi della Licenza per l'installazione e l'esercizio di stazione! Il mio operato quindi, per diversi mesi, non poteva essere altro che controbattere le tesi dell'amministratore che ritenevo sostanzialmente errate, e nulla più!

  • il ritardo dell'emanazione dei verbali delle assemblee condominiali (vedere esattamente le date riportate sinora!), ha senza alcun dubbio contribuito all'allungamento dei tempi! Consideriamo per esempio, che proprio in chiusura dell'assemblea del 29/03/1996, l'amministratore promise un interessamento sull'argomento, e che solamente in data 04/07/1996, ricevetti il relativo verbale! Visto che durante l'assemblea non venne eseguita nessuna votazione, come avrei dovuto considerare il contenuto del verbale ricevuto, che affermava il divieto di qualsiasi installazione? Una delibera per essere considerata tale, non deve essere frutto di una votazione e di un preciso riporto della stessa con il conteggio dei relativi millesimi?

  • la mia prima raccomandata di disappunto, è stata spedita il 10/07/1996, e per contro, la risposta dell'amministratore è datata 30/09/1996! A seguito di quest'ultima, ci fu la mia seconda raccomandata di disappunto datata 09/10/1996, la quale non ebbe alcuna risposta! Si tornò sull'argomento solo in ambito di assemblea ordinaria condominiale, che per motivi di salute dell'amministratore si tenne alcuni mesi più tardi e precisamente in data 04/04/1997! Notare che il testo del conseguente verbale d'assemblea riporta "…viene deliberato dalla maggioranza che..." ma anche questa volta, non venne eseguita nessuna votazione e tanto meno un esatto calcolo dei millesimi!

  • solo in data 27/10/1997, sono entrato in possesso della tanto attesa Licenza di Radioamatore!

  • su consiglio degli Avvocati, al fine d'evitare la dolorosa esperienza di una causa in Tribunale, feci del mio meglio per informare l'amministratore e tutti i condomini sulla passata giurisprudenza, e che solamente a seguito della richiesta di alcuni di essi, al fine d'effettuare un ultimo tentativo di discussione sul caso, aspettai ulteriormente altri mesi!

  • il successivo atto quindi, è riconducibile all'assemblea condominiale del 22/01/1998, dalla quale trassi purtroppo la certezza che da parte del Condominio non c'era assolutamente la volontà, nonostante il lungo tergiversare, di concedermi la facoltà d'installazione delle antenne sul tetto! Fu solamente a questo punto che mi vidi costretto a rivolgermi al Tribunale! Notare che anche il verbale di quest'assemblea fa espresso richiamo alla "delibera" del 04/04/1997, che come ho già detto, non è stata frutto di votazione e quindi del relativo conteggio dei millesimi!

Quindi, tutta questa serie di motivi evidenziano che c'è stata da parte mia l'onorevole intenzione di voler evitare che chiunque potesse rimetterci, e che fino in fondo, ho fatto tutto quanto nelle mie possibilità affinché non fosse reso necessario il ricorso al Tribunale! Ora, il fatto che tutto ciò sia stato interpretato come "inerzia", lo considero veramente offensivo, e lesivo per l'insegnamento che da esso si potrebbe trarre!
Le aule dei Tribunali infatti, ed io l'ho potuto constatare, sono sommerse da un'infinità di cause che, come questa, con un po’ di buona volontà e di buon senso da parte di tutti si potrebbero tranquillamente evitare!

Non solo, …a mio avviso, non è stato assolutamente valutato il comportamento ostruzionista del condominio, (a differenza di quanto seppe fare bene il Giudice Dr. Limongelli), mirato unicamente a non farmi mettere piede sul tetto, adducendo le più disparate e assurde motivazioni, che si badi bene, agli occhi di un attento esaminatore, testimonierebbero inequivocabilmente il tentativo d'insabbiare le vere ragioni che hanno spinto il condominio a comportarsi così!

Se si esaminano attentamente i testi dei verbali delle assemblee e degli altri documenti, salta subito all'occhio che mai e poi mai il condominio ha prospettato un'alternativa all'installazione sul tetto, ma si badi bene, …ha sempre affermato in modo assoluto, che il diritto all'installazione di questo tipo d'impianto, era subordinato al loro inequivocabile arbitrio! L'alternativa del condominio infatti, d'installare l'antenna in altro luogo che non fosse il tetto, è stata prospettata solamente durante la seconda udienza del procedimento ex art 700 c.p.c.!

 

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