Radioamatori e
antenne. |
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editor:
Daniele Biasoni. |
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Ham Radio
IZ2BPV |
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Sinceramente,
...pur non immaginando un
giudizio che potesse sostanzialmente ribaltare il senso dell'ordinanza del Dr.
Limongelli,
cominciai ad avere qualche pensiero pessimistico, che purtroppo si
trasformò drammaticamente in realtà al ricevimento della seguente comunicazione che mi spedì l'Avv. Alberto Baccani:
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Milano 30 luglio 1998
Egr. Signor
DANIELE BIASONI
Via della Resistenza 109
21040 ORIGGIO
BIASONI/COND. MONTESANTO
Purtroppo mi è stata notificata l'ordinanza dal Tribunale di Busto
Arsizio in sede di riesame con il quale il Collegio ha accolto l'istanza del Condominio e
ha revocato l'ordinanza del Dott. Limongelli.
Come potrà vedere il provvedimento è estremamente sommario e si basa essenzialmente
sulla circostanza che la nostra asserita urgenza ed il danno irreparabile non
sussisterebbe dato che la prima richiesta risale al 1996 e la precedente assemblea era del
25.2.97.
Il Collegio ha ritenuto che la proposta del Condominio debba essere valutata da un
Consulente Tecnico e non in via sommaria.
La decisione è inoppugnabile ed a ciò si aggiunge che per nostra sfortuna (così come
eravamo stati fortunati nell'avere come Giudice il Dott. Limongelli nella fase precedente)
il Collegio composto da giudici, peraltro ben conosciuti, è stato sostituito la mattina
stessa da altri che trattano solo materia penale in quanto i Giudici designati erano
andati in ferie.
Questo ha causato l'esame della nostra questione, che è molto complessa e specifica, da
parte di magistrati che purtroppo hanno a che fare con i delinquenti e non hanno la
necessaria sensibilità e competenza per valutare le circostanze.
Tutto ciò purtroppo determina la "perdita" dell'ordinanza in via d'urgenza e la
necessità di procedere nel giudizio di merito al fine di ottenere una sentenza definitiva
che accolga le nostre ragioni.
Sono veramente molto dispiaciuto perché l'ordinanza del Dott. Limongelli era ben
articolata e motivata ed ero francamente abbastanza tranquillo che, con i Giudici
originariamente nominati, il reclamo sarebbe stato respinto.
A questo punto i tempi si fanno più lunghi, non possiamo mettere l'antenna fino a quando
non uscirà la sentenza, ci dovrà essere una consulenza tecnica e comunque la lotta si
farà certamente più dura stante l'atteggiamento rigido del Condominio.
Mi farò vivo con Lei ai primi di settembre per esaminare la questione.
Cordiali saluti.
(Avv. Alberto Baccani)
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Lascio quindi che ognuno tragga le
proprie considerazioni in merito, e a testimonianza di quanto sopra riportato, ho inserito qui
sotto l'ordinanza emessa in sede di riesame:
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO ARSIZIO
Addì 24.7.1998 avanti al Tribunale riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.:
DOTT. ADET TONI NOYIK
Presidente
DOTT. DI CENSO CRISTINA
Giudice
DOTT. MARIA EUGENIA PUPA
Giudice rel.
nella causa di reclamo al Collegio
promossa da Condominio Montesanto di Origgio
nei confronti di Biasoni Daniele
sono comparsi l'Avv. F. Zeuli per il reclamante e il Sig. Tomba,
amministratore del Condominio e l'Avv. Baccani per il Signor Biasoni Daniele. L'Avv. Zeuli
e l'Avv. Baccani si riportano alle rispettive richieste.
IL TRIBUNALE
Si riserva.
A scioglimento della superiore riserva, il Tribunale:
Rilevato che l'esperimento della procedura di cui all'art. 700 c.p.c.
presuppone l'esistenza del pericolo di un danno imminente ed irreparabile, ossia del
cosiddetto "periculum in mora";
Preso atto che, nel caso concreto, il Biasoni, a fronte del sostanziale
rigetto da parte dell'assemblea condominiale della sua richiesta di collocazione
dell'antenna per cui è processo sul tetto di proprietà comune accorso in data
25.02.1997, non ha esperito alcun procedimento di impugnazione, così come è avvenuto per
la successiva delibera del 18.01.1998;
Osservato che il decorso del termine di ben due anni tra la
presentazione della richiesta del Biasoni al Condominio reclamante (29.03.96) ed il
deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. (30.04.1998), unitamente all'inerzia dimostrata
dal ricorrente di fronte alle delibere sopracitate, inducono ad escludere l'esistenza di
un'effettiva urgenza intesa nel senso di un timore, in capo al reclamato, di subire un
pregiudizio irreparabile a seguito del rifiuto opposto dal Condominio Montesanto;
ritenuto che, peraltro, la proposta avanzata dal Condominio reclamante
di una soluzione tecnica alternativa ed il prospettato pregiudizio a danni di altri
interessi meritevoli di una tutela facenti capo ai singoli condomini (quali il diritto
alla quiete) inducono a reputare opportuno l'espletamento di un giudizio a cognizione
ordinaria che, all'esito di una piena ed esauriente istruttoria (comprensiva eventualmente
di una C.T.U.), piuttosto che di un accertamento meramente sommario, possa individuare la
soluzione tecnico giuridica idonea a contemperare gli interessi contrapposti;
P.Q.M.
REVOCA
l'ordinanza resa in data 10.06.1998 dal Giudice designato Dr.
Limongelli nel procedimento civile ex art. 700 c.p.c. n. 488/98 R.G. promosso da Biasoni
Daniele avverso il Condominio Montesanto di Origgio, rimettendo il regolamento delle spese
relative al presente procedimento di reclamo al Giudice del merito.
Si comunichi
Busto Arsizio, 24.07.1998
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ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI
L'aspetto della vicenda che più mi ha irritato,
è che le vere motivazioni che hanno caratterizzato il mio comportamento sin dalla prima
assemblea condominiale del 29/03/1996, siano state del tutto travisate, anzi,
il comportamento da me tenuto è
stato addirittura considerato e definito dal Collegio dei Giudici del riesame come
"inerzia"!
Dovrebbe essere logico comprendere
secondo me, a fronte
però di un più volonteroso e
attento esame della lunga dinamica dei fatti, che i motivi dei "tempi
lunghi" intercorsi tra un atto e l'altro che hanno caratterizzato l'intera vicenda,
sono imputabili a diversi motivi:
nella prima assemblea condominiale in esame, il sottoscritto non ha
avanzato una precisa richiesta d'installazione, e questo per un motivo ben preciso! A quei
tempi, non avevo ancora la facoltà d'installare la mia stazione di Radioamatore in quanto
non ero ancora in possesso della necessaria Patente e tanto meno quindi della Licenza per
l'installazione e l'esercizio di stazione! Il mio operato quindi, per diversi mesi, non
poteva essere altro che controbattere le tesi dell'amministratore che ritenevo
sostanzialmente errate, e nulla più!
il ritardo dell'emanazione dei verbali delle assemblee condominiali
(vedere esattamente le date riportate sinora!), ha senza alcun dubbio contribuito
all'allungamento dei tempi! Consideriamo per esempio, che proprio in chiusura
dell'assemblea del 29/03/1996, l'amministratore promise un interessamento sull'argomento,
e che solamente in data 04/07/1996, ricevetti il relativo verbale! Visto che durante
l'assemblea non venne eseguita nessuna votazione, come avrei dovuto considerare il
contenuto del verbale ricevuto, che affermava il divieto di qualsiasi installazione? Una
delibera per essere considerata tale, non deve essere frutto di una votazione e di un
preciso riporto della stessa con il conteggio dei relativi millesimi?
la mia prima raccomandata di disappunto, è stata spedita il
10/07/1996, e per contro, la risposta dell'amministratore è datata 30/09/1996! A seguito
di quest'ultima, ci fu la mia seconda raccomandata di disappunto datata 09/10/1996, la
quale non ebbe alcuna risposta! Si tornò sull'argomento solo in ambito di assemblea
ordinaria condominiale, che per motivi di salute dell'amministratore si tenne alcuni mesi
più tardi e precisamente in data 04/04/1997! Notare che il testo del conseguente verbale
d'assemblea riporta "
viene deliberato dalla maggioranza che..." ma anche
questa volta, non venne eseguita nessuna votazione e tanto meno un esatto calcolo dei
millesimi!
solo in data 27/10/1997, sono entrato in possesso della tanto
attesa Licenza di Radioamatore!
su consiglio degli Avvocati, al fine d'evitare la dolorosa esperienza
di una causa in Tribunale, feci del mio meglio per informare l'amministratore e tutti i
condomini sulla passata giurisprudenza, e che solamente a seguito della richiesta di
alcuni di essi, al fine d'effettuare un ultimo tentativo di discussione sul caso, aspettai
ulteriormente altri mesi!
il successivo atto quindi, è riconducibile all'assemblea
condominiale del 22/01/1998, dalla quale trassi purtroppo la certezza che da parte del
Condominio non c'era assolutamente la volontà, nonostante il lungo tergiversare, di
concedermi la facoltà d'installazione delle antenne sul tetto! Fu solamente a
questo punto che mi vidi costretto a rivolgermi al Tribunale! Notare che
anche il verbale di quest'assemblea fa espresso richiamo alla "delibera" del
04/04/1997, che come ho già detto, non è stata frutto di votazione e quindi del relativo
conteggio dei millesimi!
Quindi, tutta questa serie di motivi evidenziano che c'è stata da
parte mia l'onorevole intenzione di voler evitare che chiunque
potesse rimetterci, e che fino in fondo, ho fatto tutto quanto nelle mie
possibilità
affinché non fosse reso necessario il ricorso al Tribunale! Ora, il fatto che tutto ciò
sia stato interpretato come "inerzia", lo considero veramente offensivo, e
lesivo per l'insegnamento che da esso si potrebbe trarre!
Le aule dei Tribunali infatti, ed io l'ho potuto constatare, sono sommerse da un'infinità
di cause che, come questa, con un po di buona volontà e di buon senso
da parte di tutti si potrebbero tranquillamente evitare!
Non solo,
a mio avviso, non è
stato assolutamente valutato il comportamento ostruzionista del condominio, (a
differenza di quanto seppe fare bene il Giudice Dr. Limongelli), mirato unicamente a non
farmi mettere piede sul tetto, adducendo le più disparate e assurde motivazioni, che si
badi bene, agli occhi di un attento esaminatore, testimonierebbero inequivocabilmente il
tentativo d'insabbiare le vere ragioni che hanno spinto il condominio a comportarsi così!
Se si esaminano attentamente i testi dei verbali delle assemblee e
degli altri documenti, salta subito all'occhio che mai e poi mai il condominio ha
prospettato un'alternativa all'installazione sul tetto, ma si badi bene,
ha
sempre affermato in modo assoluto, che il diritto all'installazione di questo tipo
d'impianto, era subordinato al loro inequivocabile arbitrio! L'alternativa
del condominio infatti,
d'installare l'antenna in altro luogo che non fosse il tetto, è stata
prospettata solamente
durante la seconda udienza del procedimento ex art 700 c.p.c.!
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Copyright: Daniele
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