Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Con documento datato 23/11/1998, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani, la comunicazione che all'udienza del 18/11/1998, il Giudice Istruttore Dott. Marchegiani, aveva rinviato la causa al 20/01/1999 alle ore 10.30 per la comparizione personale delle parti, dando termine al convenuto sino a 20 giorni prima dell'udienza per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ed a noi sino a 10 giorni prima dell'udienza per depositare memoria.

Ci fu poi un altro rinvio al 31/03/1999, e con successivo documento, ricevetti la comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che in quella sede, il G.I. aveva rinviato ulteriormente la causa al 06/10/1999 dando termine sino al 30/05/1999 per depositare memoria istruttoria e produrre documenti e sino al 20/06/1999 per eventuali contro deduzioni.

Con documento datato 17/06/1999, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani la copia della memoria depositata da controparte, e la sua conseguente risposta.
Seguono i rispettivi testi:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Nella causa R.G. 925/98 - G.I. Dr.ssa Marchegiani - p.u. 24.7.99
promossa da:

BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Baccani e Dario Baragiola

 

CONTRO

 

Condominio MONTESANTO - con l'Avv. Zeuli Francesco

 

MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 184 C.P.C. PER IL CONDOMINIO CONVENUTO

 

1) Le richieste del Biasoni ormai sono ormai note:

a) lo stesso vuole a tutti i costi impiantare l'antenna per radioamatore sul tetto di un condominio ad un piano rialzato più il primo piano, condominio isolato in Origgio, con terreno circostante.

b) Pretende poi, lo stesso Biasoni, un risarcimento danni perché ritiene di aver sofferto, in questo periodo di tempo, per non aver potuto acculturarsi, avere contatti sociali, per la mancanza di questa apparecchiatura!

2) Nel 1997 ha posto questo problema al condominio, il sig. Biasoni, e questo Ente con le delibere del 25.2.97 e del 18.1.98 ha rigettato la richiesta di collocazione dell'impianto sul tetto di questa casetta.

3) Avrebbe dovuto, il Biasoni, che dice di aver tanti motivi, tanta giurisprudenza, tante buone ragioni, tante doglianze, impugnare a suo tempo e tempestivamente queste delibere davanti al Tribunale competente. E avrebbe finalizzato la sua azione all'accoglimento della sua domanda, laddove ne fossero ricorsi tutti gli estremi di fatto e di legge. Non lo ha fatto, il Biasoni, e allora di che cosa si lamenta?

4) Ma il condominio, che cerca di andare incontro alle esigenze di tutti, vuole tener presente anche quelle di alcuni condomini che dormono di giorno perché lavorano di notte, di altri che lavorano di giorno e dormono di notte! E con queste apparecchiature complesse, perché Biascino Daniele si definisce specialista nel settore, o come dir si voglia competente, ha in mente di impiantare delle apparecchiature che sono di portata diversa da quelle piccoline usate dagli abituali radioamatori. Deve installare dei motori, deve girare queste antenne di quest'impianto. Con il sottotetto che funziona come una cassa di risonanza, il Biasoni creerebbe un vero disturbo da un punto di vista di godimento dell'immobile.

5) Non solo, ma gli apparecchi televisivi, che rappresentano motivi di vera cultura, vengono disturbati da questo tipo di impianto che ha annunciato di voler impiantare il Biasoni.

6) Si ribadisce altresì che occorre tener presenti gli effetti di questo impianto in base alle leggi che regolano la materia anche circa i danni che possono portare alla salute dei condomini (cosiddetto danno biologico9, materia questa nuova, dove è opportuno fare delle indagini da parte dei tecnici designandi, come l'On.le tribunale stabilirà.

7) E infine l'altra domanda sopra preannunciata, è che il Biasoni vuole i danni, non si capisce quali e perché. E' stato già detto, ma repetita juvant che l'edificio su cui vuole impiantare l'antenna il Biasoni, non è alto come quelli usuali e ravvicinati gli uni agli altri. E' naturale che in questo tipo di gruppi di condomini le antenne vanno collocate in cima al tetto perché sarebbe difficoltoso farle funzionare mettendole nei cortili. Nel nostro caso invece le cose sono diverse. La zona ove è situato il condominio di cui si parla, è in aperta campagna, e l'antenna non può essere disturbata da altri corpi circonvicini. Può ricevere perfettamente le trasmissioni che sono dirette a Biasoni dagli altri, ritrasmettere le proprie a terzi con un impianto posto a terra nelle vicinanze del fabbricato.

8) Il condominio si rende comprensibile a quanto chiede il Biasoni, ma questi insiste, insiste, con un metodo che sa di guerra, sia pur regolata dal diritto!

9) Già l'On.le Tribunale in Camera di Consiglio ha fatto riferimento alle delibere che hanno deciso contro le richieste del Biasoni, delibere non opposte. Che cosa si può dire di più?

10) Controparte ha chiesto una consulenza tecnica perché dice che le soluzioni tecniche avanzate dal condominio, non sono idonee. E se non vanno bene, se ne è assunto l'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Veda un po’ cosa intende fare.

11) Nell'effettuanda consulenza tecnica, alla quale non si oppone il difensore del condominio, occorre, nel predisponendo quesito, chiedere al CTU anche la descrizione dei luoghi ove ha sede questo piccolo condominio, chiedere se vi sono o meno intorno altri condomini che possono impedire la ricezione e trasmissione con gli apparecchi voluti dal Biasoni. E' ovvio che per la parte convenuta è possibile collocare questo impianto nello spazio circostante al condominio per non disturbare le apparecchiature ed il riposo degli altri condomini. Qualora il sig. Giudice vedesse diversamente il formando quesito, allora la difesa del condominio richiede l'ispezione dei luoghi da parte del sig. Giudice Istruttore stesso. In via ulteriormente subordinata, nel caso fosse richiesto, chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova: "vero che le foto prodotte agli atti dal Condominio Montesanto rappresentano il condominio in questione ed i luoghi circostanti". Questo capitolo è da ammettersi per interrogatorio formale del Biasoni e con testi che ci si riserva di indicare. Altro al momento non crede di dover aggiungere, parte convenuta, salvo diverse e più approfondite difese in corso di causa, conosciute anche le diverse tesi.

Con profondo ossequio.

Busto Arsizio 27 maggio 1999.

(Avv. Zeuli Francesco)

 

 

Ecco invece il testo della risposta che l'Avv. Alberto Baccani, depositò in Tribunale a seguito della memoria depositata da controparte:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Attore: BIASONI DANIELE: Avv.ti Baccani e Baragiola

Convenuto: CONDOMINIO MONTESANTO: Avv. Zeuli

 

Memoria di replica ex art 184 c.p.c.

 

La difesa del Signor Biasoni Daniele letta la memoria avversaria espone:

La difesa del Condominio insiste su una tesi quanto meno stupefacente: il Signor Biasoni vuole installare sul tetto dei motori! Chi non è ad uso la materia può immaginarsi che sul tetto vengono installati dei motori del tipo di quelli di un autoveicolo oppure del tipo industriale, niente di più fuorviante, il cosiddetto motore che serve a far girare l’antenna è un motorino elettrico di ridottissime dimensioni (due libri sovrapposti), assolutamente silenzioso e conseguentemente inidoneo a creare qualsivoglia disturbo salvo che qualcuno voglia salire sul tetto per sentire cosa succede.

Per ciò che riguarda i disturbi agli apparecchi televisivi ribadiamo l’inesistenza del problema e comunque l’assicurazione, del resto prevista dalla legge, da parte del Signor Biasoni di applicare ogni tipo di dispositivo per evitare che le emissioni derivanti dalla sua apparecchiatura possano creare interferenze con l’impianto centralizzato.

Per ciò che riguarda invece i cosiddetti danni biologici ci sembra che tutto sia veramente una esagerazione.

Le potenze in gioco e le frequenze hanno natura tale da non creare alcun problema alla salute.

Per ciò che riguarda poi il problema della collocazione dell’antenna abbiamo già chiarito le motivazioni per cui l’antenna non può essere installata nel giardino in modo inidoneo.

In via istruttoria abbiamo chiesto l’ammissione di una consulenza tecnica che dirima la controversia su detta installazione e sulle caratteristiche dell’impianto e si insiste per la sua ammissione.

Per ciò che concerne il quesito da sottoporre al C.T.U. ci rimettiamo a quanto sarà deciso in udienza dato che il quesito sarà formulato dal Giudice sulla base delle indicazioni delle parti.

Per ciò che concerne il capitolo di prova di controparte non viene contestata la circostanza che le foto non siano del Condominio, sono state però riprese in modo tale da essere fuorviate.

Le foto invece prodotte dalla difesa del Signor Biasoni, grandi e chiare, mostrano ampiamente la situazione di fatto esistente.

Se necessario si chiede a nostra volta il seguente capitolo di prova:

  • Vero che le foto prodotte in atti rappresentano la situazione del Condominio Montesanto e sono state riprese su incarico del Signor Biasoni per rappresentare la situazione di fatto. Per interrogatorio formale dell’Amministratore del Condominio, indicando altresì come teste la Signora Campo Leonarda residente a Origgio Via della resistenza n. 109.

Milano/Busto Arsizio lì 17 giugno 1999

 

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Segue.......

Memoria controparte.

Risposta Avv. Baccani.


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