TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa R.G. 925/98 - G.I. Dr.ssa Marchegiani - p.u. 24.7.99
promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Baccani e Dario Baragiola
CONTRO
Condominio MONTESANTO - con l'Avv. Zeuli Francesco
MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 184 C.P.C. PER IL CONDOMINIO CONVENUTO
1) Le richieste del Biasoni ormai sono ormai note:
a) lo stesso vuole a tutti i costi impiantare l'antenna per
radioamatore sul tetto di un condominio ad un piano rialzato più il primo piano,
condominio isolato in Origgio, con terreno circostante.
b) Pretende poi, lo stesso Biasoni, un risarcimento danni perché
ritiene di aver sofferto, in questo periodo di tempo, per non aver potuto acculturarsi,
avere contatti sociali, per la mancanza di questa apparecchiatura!
2) Nel 1997 ha posto questo problema al condominio, il sig. Biasoni, e
questo Ente con le delibere del 25.2.97 e del 18.1.98 ha rigettato la richiesta di
collocazione dell'impianto sul tetto di questa casetta.
3) Avrebbe dovuto, il Biasoni, che dice di aver tanti motivi, tanta
giurisprudenza, tante buone ragioni, tante doglianze, impugnare a suo tempo e
tempestivamente queste delibere davanti al Tribunale competente. E avrebbe finalizzato la
sua azione all'accoglimento della sua domanda, laddove ne fossero ricorsi tutti gli
estremi di fatto e di legge. Non lo ha fatto, il Biasoni, e allora di che cosa si lamenta?
4) Ma il condominio, che cerca di andare incontro alle esigenze di
tutti, vuole tener presente anche quelle di alcuni condomini che dormono di giorno perché
lavorano di notte, di altri che lavorano di giorno e dormono di notte! E con queste
apparecchiature complesse, perché Biascino Daniele si definisce specialista nel settore,
o come dir si voglia competente, ha in mente di impiantare delle apparecchiature che sono
di portata diversa da quelle piccoline usate dagli abituali radioamatori. Deve installare
dei motori, deve girare queste antenne di quest'impianto. Con il sottotetto che funziona
come una cassa di risonanza, il Biasoni creerebbe un vero disturbo da un punto di vista di
godimento dell'immobile.
5) Non solo, ma gli apparecchi televisivi, che rappresentano motivi di
vera cultura, vengono disturbati da questo tipo di impianto che ha annunciato di voler
impiantare il Biasoni.
6) Si ribadisce altresì che occorre tener presenti gli effetti di
questo impianto in base alle leggi che regolano la materia anche circa i danni che possono
portare alla salute dei condomini (cosiddetto danno biologico9, materia questa nuova, dove
è opportuno fare delle indagini da parte dei tecnici designandi, come l'On.le tribunale
stabilirà.
7) E infine l'altra domanda sopra preannunciata, è che il Biasoni
vuole i danni, non si capisce quali e perché. E' stato già detto, ma repetita juvant che
l'edificio su cui vuole impiantare l'antenna il Biasoni, non è alto come quelli usuali e
ravvicinati gli uni agli altri. E' naturale che in questo tipo di gruppi di condomini le
antenne vanno collocate in cima al tetto perché sarebbe difficoltoso farle funzionare
mettendole nei cortili. Nel nostro caso invece le cose sono diverse. La zona ove è
situato il condominio di cui si parla, è in aperta campagna, e l'antenna non può essere
disturbata da altri corpi circonvicini. Può ricevere perfettamente le trasmissioni che
sono dirette a Biasoni dagli altri, ritrasmettere le proprie a terzi con un impianto posto
a terra nelle vicinanze del fabbricato.
8) Il condominio si rende comprensibile a quanto chiede il Biasoni, ma
questi insiste, insiste, con un metodo che sa di guerra, sia pur regolata dal diritto!
9) Già l'On.le Tribunale in Camera di Consiglio ha fatto riferimento
alle delibere che hanno deciso contro le richieste del Biasoni, delibere non opposte. Che
cosa si può dire di più?
10) Controparte ha chiesto una consulenza tecnica perché dice che le
soluzioni tecniche avanzate dal condominio, non sono idonee. E se non vanno bene, se ne è
assunto l'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Veda un po cosa intende fare.
11) Nell'effettuanda consulenza tecnica, alla quale non si oppone il
difensore del condominio, occorre, nel predisponendo quesito, chiedere al CTU anche la
descrizione dei luoghi ove ha sede questo piccolo condominio, chiedere se vi sono o meno
intorno altri condomini che possono impedire la ricezione e trasmissione con gli
apparecchi voluti dal Biasoni. E' ovvio che per la parte convenuta è possibile collocare
questo impianto nello spazio circostante al condominio per non disturbare le
apparecchiature ed il riposo degli altri condomini. Qualora il sig. Giudice vedesse
diversamente il formando quesito, allora la difesa del condominio richiede l'ispezione dei
luoghi da parte del sig. Giudice Istruttore stesso. In via ulteriormente subordinata, nel
caso fosse richiesto, chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova: "vero che
le foto prodotte agli atti dal Condominio Montesanto rappresentano il condominio in
questione ed i luoghi circostanti". Questo capitolo è da ammettersi per
interrogatorio formale del Biasoni e con testi che ci si riserva di indicare. Altro al
momento non crede di dover aggiungere, parte convenuta, salvo diverse e più approfondite
difese in corso di causa, conosciute anche le diverse tesi.
Con profondo ossequio.
Busto Arsizio 27 maggio 1999.
(Avv. Zeuli Francesco)