Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
IZ2BPV

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In data 30/06/2000, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani la copia della perizia che il CTU aveva depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 13/06/2000.
All'udienza del 20/06/2000, per aver la possibilità d'esaminare i contenuti della sopraccitata perizia, il Giudice Istruttore Dott.ssa Marchegiani, fissò il rinvio per la successiva udienza per il giorno 04/10/2000! 

Segue la perizia del CTU:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

causa civile n.r.g. 925/98

promossa dal


Sig. DANIELE BIASONI
(Avv. D. BARAGIOLA)

 

contro

 

CONDOMINIO MONTESANTO di ORIGGIO
(Avv. F. ZEULI)

 

C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes – G.I. Dott.sa MARCHEGIANI
(Prossima udienza fissata in data 21/06/2000)

 

 RELAZIONE TECNICA

 

Il presente documento, composto da 10 pagine, è suddiviso nelle sezioni di seguito elencate:

-  Premessa;
Dettagli Perizia;
-  Risposte ai quesiti;
-  Conclusioni;

Premessa

Nell’udienza del 24/01/2000 l’ill.mo G.I. Dott.sa Marchegiani, ha nominato C.T.U. nella sopraccitata causa il sottoscritto Dott. Ing. Silvio Aspes residente a Somma Lombardo, in Via C. Battisti 12 ponendogli il seguente quesito:

“Accerti e descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la soluzione migliore in linea con le disposizioni normative vigenti, per il posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta nel progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile l’installazione dell’antenna sul tetto così come richiesto dall’Attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal condominio, oppure se invece sia praticabile l’istallazione dell’antenna sul terreno condominiale, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dall’Attore. Indichi altresì il C.T.U. gli eventuali accorgimenti che l’Attore dovrà adottare in sede di posizionamento dell’Antenna.”

Il giorno 15/02/2000 alle ore 17.30, presso lo studio dello scrivente sito in Somma Lombardo, Via F. Baracca n. 9 fraz. CaseNuove si è dato inizio alle operazioni peritali. Erano presenti oltre al C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes le parti rappresentate da:

Per Sig. Daniele Biasoni:

Dott. Ing. Carlo Galifi (Perito di parte) con studio in MILANO viale Monza, 27;
Sig. Daniele Biasoni (Parte attrice) nato a Saronno il 1/6/1961 e residente in V.le della Resistenza, 109 – 21040 Origgio (VA);
Avv. Alberto Baccani (Avv. Parte attrice) con studio in MILANO Via Bigli, 2;

Per Condominio Montesanto di Origgio:

Sig. Francesco Tomba (Amministratore del Condominio Montesanto di Origgio) nato a Fossalta di Piave (VE) il 3/6/1946 e residente in Origgio (VA) via Circonvallazione 23;

Il Sig. Francesco Tomba esordiva, precisando al sottoscritto C.T.U., che il condominio Montesanto di Origgio non intendeva procedere nella nomina di un Perito di parte e che quindi era presente per rappresentarlo. Scopo dell’incontro era quello di prendere visione dei documenti di causa e stabilire le modalità di esecuzione della Perizia.
Il C.T.U. dopo aver sentito le parti in merito alle due diverse possibilità di installazione dell’Antenna oggetto di causa (sopra il tetto oppure sul terreno condominiale), decideva di fissare un sopralluogo presso il Condominio Montesanto di Origgio per il giorno Martedì 7/3/2000, al fine di poter verificare lo stato dei luoghi e le misure relative agli spazi condominiali.

Il giorno 7/3/2000 presso il Condominio Montesanto di Origgio, il sottoscritto C.T.U. procedeva, coadiuvato dalle parti (Dott. Ing. Galifi, Sig. Biasoni e Sig. Tomba), nelle misurazioni dell’area verde condominiale (giardino) al fine di poter avere gli elementi necessari allo sviluppo di un progetto alternativo all’installazione “canonica” sul tetto. Successivamente il sottoscritto C.T.U. provvedeva a raccogliere documentazione in merito ai vari “blocchi” costituenti i due progetti di installazione e dopo una prima stesura degli stessi fissava un secondo sopralluogo in data 13/4/2000, presso il Condominio Montesanto di Origgio, per un loro approfondimento.

 

Dettagli Perizia

Di seguito è riportata la configurazione a livello di blocchi principali relativamente alle due installazioni possibili:

1) Strumento RiceTrasmittente marca ICOM mod. IC756 con potenza massima nominale trasmissiva pari a 100 W;

2) Antenna a tre elementi multibanda con le seguenti caratteristiche fisiche:

- Elemento più lungo ± 8m.;
- Dimensione Boom ± 4 m.;
- Peso ± 13 Kg.;

3) Traliccio a sezione variabile alto circa 5 m. oltre al Kit di tiranti per il fissaggio sul tetto, oppure traliccio a sezione fissa (lato 45 cm) alto circa 15 m. con piano mobile scorrevole “porta Antenna” (tipo alzabandiera) e relativo “plinto” oltre al Kit di tiranti per il fissaggio al suolo.

Come si può notare dal punto (3) precedente, la differenza fondamentale tra le 2 installazioni consiste nella diversa configurazione del traliccio da utilizzare oltre agli accessori. In particolare il sottoscritto C.T.U., allo scopo di valutare dal punto di vista economico le 2 soluzioni, ha contattato la Società AET di Garrufo (Teramo) che commercializza tralicci per antenne richiedendo quotazioni dei vari particolari costituenti le due diverse installazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell’antenna, del motore per la rotazione della stessa, del Ricetrasmettitore e del cavo costituente il collegamento tra la Ricetrasmittente e l’antenna il sottoscritto C.T.U. le ha “scaricate” direttamente dai siti Internet relativi e sono disponibili presso il Suo studio in Somma Lombardo per una eventuale visione.

 

Risposte ai Quesiti

Il quesito posto dal Giudice al sottoscritto C.T.U. si può riassumere nei tre seguenti punti:

1) Accerti e descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la soluzione migliore in linea con le disposizioni normative vigenti, per il posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta nel progetto allegato agli atti.
Come già accennato la soluzione più idonea è quella che prevede l’installazione dell’antenna sul tetto utilizzando un traliccio di circa 3 m. di altezza a sezione fissa, “contro-ventato” e ancorato sul tetto alla cui sommità è posta l’antenna oggetto di causa con il relativo motorino per la sua rotazione. Questa soluzione è quella che permette di ottenere le migliori prestazioni dal punto di vista di “efficienza” del sistema trasmissivo, tenendo conto che il collegamento dell’Antenna al Ricetrasmettitore può essere realizzato con una tratta di cavo coassiale RG-213/U di circa 10 m. contro 30/35 m. della soluzione alternativa al suolo. Inoltre con questa soluzione si eviterebbe di gravare rendendo di fatto inagibile (o agibile con forti limitazioni) il cortile deputato ad accogliere l’installazione sul terreno, infatti quest’ultima prevedrebbe un traliccio di sezione fissa dell’altezza di circa 15 m. posto al centro del cortile con i relativi cablaggi che lo attraverserebbero trasversalmente per risalire lungo il muro del condominio al fine di raggiungere l’apparecchiatura Ricetrasmittente posta nell’abitazione del Sig. Biasoni. Nell’eventuale installazione sul terreno condominiale deve altresì essere tenuto in considerazione che durante le manutenzioni periodiche o in caso di guasto, l’antenna deve essere “abbassata” a livello del cortile, utilizzando la piattaforma mobile in dotazione al traliccio, e in questi casi a causa delle dimensioni dell’antenna il cortile sarebbe totalmente inagibile agli altri condomini, richiedendo in aggiunta per la fattibilità dell’operazione, il taglio delle piante presenti ai bordi del cortile.

2) In particolare dica se è praticabile l’istallazione dell’antenna sul tetto così come richiesto dall’Attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal condominio, oppure se invece sia praticabile l’installazione dell’antenna sul terreno condominiale, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dall’Attore.
Come già detto al punto (1) l’installazione sul tetto oltre ad essere praticabile è anche quella normalmente eseguita in casi simili presentando rispetto a quella al suolo vantaggi di tipo economico, prestazionale (in termini di efficienza del sistema) e ambientali in termini di Servitù. Le rimostranze sollevate dal Condominio ad un’installazione sul tetto sono state attentamente valutate dal sottoscritto C.T.U. e sono di seguito riportate:

-Rumorosità del sistema di rotazione dell’Antenna.
A questo proposito va detto che il motore che verrebbe utilizzato equivalente al modello G-800SDX prodotto dalla Società YAESU, le cui caratteristiche sono state analizzate dal sottoscritto, è un comune motore normalmente utilizzato per ruotare antenne poste sui tetti. Bisogna inoltre considerare che stiamo parlando di un motore elettrico che verrebbe azionato solo per “captare” segnali provenienti da direzioni differenti, ma che una volta iniziata la comunicazione rimarrebbe inattivo. La conformazione del sottotetto del condominio non presenta caratteristiche fuori dal comune dal punto di vista sonoro, per cui il sottoscritto C.T.U. ritiene di poterle considerare nella media e di poter assimilare la futura installazione alle tante presenti sul territorio Italiano che prevedono l’antenna installata sul tetto... Il sottoscritto ritiene per quanto sopradetto che il rumore prodotto durante tali rotazioni udibile negli appartamenti degli altri condomini rientri nei limiti di legge.

-Disturbo ai condomini arrecato dal fatto che il Sig. Biasoni accederebbe senza limitazione di orario all’installazione sul tetto.
Sistemi analoghi a quello oggetto di causa una volta installati e collaudati non richiedono di norma operazioni di messa a punto con accesso fisico all’Antenna. Solo in caso di guasto del sistema si rende necessario l’accesso all’impianto per le verifiche o le operazioni di ripristino necessarie. Si ritiene quindi che il Sig. Biasoni non avrebbe motivo di accedere frequentemente al sistema installato.

-Disturbo alle antenne già installate per la ricezione dei normali programmi TV.
Per evitare questo tipo di problemi, è sufficiente che il Sig. Biasoni si impegni ad installare o far installare il sistema a “regola d’arte” e a collaudarlo per verificare che non ci siano “armoniche” sufficientemente ampie da disturbare i programmi TV. Tali verifiche, a cautela degli altri condomini, possono essere previste periodicamente (ad esempio con cadenza annuale o biennale).

In alternativa all’installazione sul tetto, l’installazione dell’Antenna sul terreno condominiale è fattibile con le seguenti limitazioni di seguito elencate che di fatto, a parere del sottoscritto, ne sconsigliano fortemente l’esecuzione:

  • Maggiore complessità della struttura meccanica per il supporto dell’antenna (Traliccio a Sezione fissa di circa 15 m. con piattaforma mobile porta antenna);

  • Maggiori costi di realizzazione della struttura (Circa 10 Milioni di Lire contro 1,5 Milioni di Lire della installazione sul tetto;

  • Minore resa in termini di efficienza (Potenza in uscita dall’antenna/Potenza emessa dalla Ricetrasmittente) in quanto si renderebbe necessario avere una tratta di cavo lunga circa 35/40 m. contro circa 10 m. dell’installazione sul tetto;

  • Sconfinamento durante la normale rotazione dell’antenna su una porzione di terreno condominiale vincolato in futuro ad essere utilizzato per il passaggio di una strada comunale (A proposito degli sconfinamenti con antenne rotanti, il C.T.P. del Sig. Biasoni ha allegato alla sua memoria Tecnica una sentenza del Tribunale di Monza);

  • Penalizzazione dell’utilizzo del cortile da parte degli altri condomini a causa dell’impianto di un Traliccio alto circa 15 m. e dei relativi cablaggi;

  • Taglio degli alberi presenti ai margini del cortile per permettere la normale manutenzione dell’antenna a causa degli ingombri della stessa una volta abbassata;

3) Indichi altresì il C.T.U. gli eventuali accorgimenti che l’Attore dovrà adottare in sede di posizionamento dell’Antenna.
Come già accennato precedentemente al fine di cautelare gli altri condomini dal punto di vista di eventuali interferenze dell’impianto con i normali programmi televisivi, è sufficiente che si preveda di effettuare delle verifiche a livello di “Armoniche” prodotte dall’impianto nella banda televisiva con cadenza annuale o biennale, oltre naturalmente ad un collaudo iniziale una volta installato l’impianto.

 

CONCLUSIONI

 

In conclusione si può affermare che l’istallazione sul tetto sia da preferire a quella sul terreno condominiale a causa delle numerose limitazioni precedentemente esposte.

Un tentativo di mediazione, al fine di raggiungere un accordo tra le parti, è stato esperito dal sottoscritto C.T.U. ma è naufragato di fronte alla rigidità delle posizioni delle singole parti che non intendevano scendere a compromessi.

Il sottoscritto ritiene di aver svolto il proprio compito con il solo scopo di far conoscere al Giudice la verità, e rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

 

In fede Somma Lombardo lì 12 Giugno 2000
Il C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes

firma

 

Domicilio: Via C. Battisti, 12

21019 Somma Lombardo (VA)

0331/253034

 

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