Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

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In data 09/10/2000, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani la copia del fax che il nostro corrispondente di Busto Arsizio, Avv. Dario Baragiola, gli aveva fatto pervenire.

Ecco di seguito, il testo integrale del fax:

 

 

Egregio Signor
Avv. Alberto Baccani
Via Bigli 2
20122 – MILANO

Nell'udienza di oggi, in effetti, Zeuli aveva "presentato", dichiarando di depositarla, una nota di osservazioni tecniche con tre fotografie, con richiesta di richiamo del C.T.U. a chiarimenti.

Mi sono opposto all'acquisizione del processo dell'atto e dei documenti, segnalando che si trattava in realtà di memoria e di produzioni non autorizzate; e mi sono altresì opposto al richiamo del C.T.U., chiedendo udienza di p.c..

La Giudice ha accolto la prima opposizione ordinando a controparte di ritirare memoria e documenti, così costringendo a riassumere i motivi della sua istanza; e si è riservata sulla seconda opposizione.

Con l'ordinanza che mi verrà comunicata, Ti farò avere copia del verbale.

All'udienza era presente l'amministratore del Condominio.

Cordiali saluti.

(Avv. Dario Baragiola)

 

 

In data 03/11/2000 ricevetti copia del verbale dell'udienza tenutasi il 04/10/2000.
In buona sostanza, nella predetta udienza, l'Avv. Zeuli pretese il richiamo del CTU, contestandone la perizia appena depositata.
Fece espressa richiesta affinché il CTU si recasse a visionare un'installazione d'antenna, presso una villa distante dal Condominio Montesanto solamente alcune centinaia di metri, affermando altresì, che tale installazione coincideva perfettamente con le richieste del condominio e che il costo complessivo, sentito il proprietario, non superava il milione di Lire! A supporto di quanto detto, produsse tre fotografie del luogo e dell'installazione portata ad esempio!
A onor del vero, va detto che l'installazione alla quale l'Avv. Zeuli faceva riferimento, è posta in un giardino di una villa singola, ben più ampio dell'area in esame del Condominio Montesanto, e soprattutto, che l'antenna ivi presente, è in realtà una quattro elementi per i 27 Mhz! Praticamente non più di qualche chilogrammo d'antenna, sostenuta da un palo telescopico per antenne TV non più alto di 5 o 6 metri!
Evidentemente, il mio progetto d'antenna che consegnai sin dall'inizio della causa, (completo in tutte le sue parti, antenne ed accessori vari), era già stato "dimenticato" dalla controparte! Ovvio!
L'altra osservazione degna di nota fatta dall'Avv. Zeuli, si riferiva ad un eventuale danno, o presunto tale, che l'installazione d'antenna da porsi sul tetto del condominio, potesse arrecare alla salute dei condomini che alloggiavano nelle strette vicinanze!
Per tutti questi motivi, riformulò nuovamente la richiesta di richiamo del CTU per chiarimenti!
E infatti...

Ecco qui il testo dell'ordinanza che seguì alla predetta udienza, che in data 03/11/2000 ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani.

 


IL GI

  • a scioglimento della riserva che precede,

  • lette le osservazioni formulate al CTU da parte del condominio,

  • ritenuta l'opportunità di richiamare il CTU al fine di integrare il proprio elaborato limitatamente agli eventuali danni alla "salute" dei condomini, argomento non trattato nella consulenza

PQM

Fissa per il richiamo del CTU Ing. Silvio Aspes, l'udienza del 13/12/2000, ore 11.45, mandando la cancelleria per l'avviso al CTU nominato ed alle parti.

Busto Arsizio, 16/10/2000

IL GIUDICE            
Dott. Nicoletta Marchegiani

 

 

Come si può notare,  il caso non è affatto chiuso!
Oltretutto, all'udienza del 13/12/2000, per una strana circostanza, il Giudice Dott. Marchegiani fu costretto a rinviare l'udienza per l'ennesima volta, in quanto per la controparte non si presentò nessuno!
Difatti, accertato il mancato ricevimento della cartolina di convocazione dell'Avv. Zeuli, che il postino o chi per esso avrebbe dovuto far firmare alla consegna, al Giudice non rimase altra alternativa se non quella di rinviare l'udienza in altra data!
Tale data fu fissata per il giorno 21/02/2001.

All'udienza del 21/02/2001, erano presenti l'Avv. Alberto Baccani, l'Ing. Silvio Aspes e l'Avv Zeuli. L'Avv. Alberto Baccani chiese al Giudice di poter produrre una sentenza del G.I. Dott. Castellini del Tribunale di Milano, relativa all'inapplicabilità per i Radioamatori del D.M. 10/9/1998 n° 381.
L'Avv. Zeuli immediatamente si oppose chiedendo formalmente che si facesse un ulteriore supplemento di perizia in merito, e fu così che venne quindi richiesto al CTU, Ing. Silvio Aspes, d'integrare la propria relazione peritale, verificando quindi che nell'area interessata dall'antenna, non si verificasse il superamento della soglia del campo elettromagnetico, come previsto dal D.M. 10/9/1998 n° 381.
Il CTU, Ing. Silvio Aspes, chiese quindi 90 giorni di tempo con decorrenza dal 1/3/2001, riservandosi di comunicare alle parti, la data del sopralluogo.
Il Giudice Dott. Marchegiani, rinviò quindi l'udienza al giorno 13/06/2001 alle ore 10,00.

Alcuni giorni più tardi, ricevetti comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che il CTU, Ing. Silvio Aspes, aveva fissato un appuntamento presso la società Aldena Telecomunicazioni in Via Volta 13 a Cusago (MI), per l'inizio delle operazioni relative al supplemento di perizia ordinato dal Giudice.
Quel giorno quindi, ci recammo presso l'Aldena Telecomunicazioni.
Erano presenti, l'Avv. Alberto Baccani, l'Ing. Silvio Aspes, l'amministratore del condominio ed il sottoscritto.
Fummo gentilmente ricevuti dal Sig. Giuseppe Napoli, a cui venne spiegato precisamente quale fosse lo scopo della nostra visita e nel contempo, gli fornimmo i dati relativi all'antenna in esame, del ricetrasmettitore ad essa connesso e le varie planimetrie del condominio.
Già in quella sede preliminare, il Sig. Giuseppe Napoli manifestò le proprie perplessità legate all'ingiustificato coinvolgimento dei Radioamatori nel D.M. 10/9/1998 n° 381, proprio per l'oggettiva difficoltà di accomunare tale attività con quella per esempio dei ripetitori di radio libere, televisioni o telefonia cellulare, che come sappiamo bene tutti, non svolgono un'attività sporadica come può essere senz'altro considerata quella dei Radioamatori, ma bensì un'attività continuativa 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno!
L'unico dato che secondo il Sig. Giuseppe Napoli ancora mancava, erano i diagrammi d'irradiazione dell'antenna; mi offersi quindi d'inviare un e-mail di richiesta direttamente alla casa costruttrice, Hi-Gain, prendendomi l'impegno di farglieli avere appena me li avessero spediti.
Purtroppo persi la speranza di ricevere alcunché dalla famosa e rispettabile società americana, perché anche dopo aver ripetutamente inviato numerose e-mail di richiesta dei diagrammi d'irradiazione, (N.d.A.: chissà se poi loro li avranno mai avuti!), a tutt'oggi, non mi è pervenuto un bel niente!
Devo invece ringraziare pubblicamente la Milag di Milano, che pur non essendo in possesso di ciò che mi serviva, diede seguito alla mia richiesta con una cortese risposta proponendomi l'invio dei dati che però già possedevo. Grazie lo stesso!

Nei giorni successivi, mi sentii più volte telefonicamente con il CTU per aggiornarci su come stava procedendo la ricerca dei dati mancanti, ed altresì per fissare un limite di tempo oltre il quale, non restava altro da fare se non far riferimento esclusivamente a ciò che sarebbe scaturito dalla relazione stilata dal Sig. Giuseppe Napoli. Così fu.

Arrivò quindi la data dell'udienza alla quale non potei partecipare per inderogabili impegni di lavoro, a conclusione della quale, ricevetti notizia dall'Avv. Alberto Baccani, che il Giudice Dott. Marchegiani rinviò nuovamente l'udienza al 31/10/2001, per precisazione delle conclusioni.

 

***

 

Anche a quest'ultima udienza non partecipai; in data 11/11/2001, ricevetti però dall'Avv. Alberto Baccani la seguente comunicazione:

"Unicamente per comunicare che all'udienza del 31 ottobre 2001, sono state precisate le conclusioni ed il Giudice ha assegnato i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Allego foglio delle conclusioni di questo studio e di controparte.
Mi riservo di farLe avere copia della conclusionale ed invio cordiali saluti.
"

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Attore: BIASONI DANIELE: avv.ti Baccani e Baragiola

Convenuto: CONDOMINIO MONTESANTO: avv. Zeuli

 

Atto di precisazione delle conclusioni

  1. Accertarsi il diritto del signor Biasoni ad installare l'antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del procedimento cautelare.

  2. Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l'installazione dell'antenna sempre sul tetto dell'edificio

  3. Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.109 per effettuare l'installazione dell'antenna, del traliccio e delle opere accessorie nonché sistemare il passaggio dei cavi fino all'abitazione dell'attore inserendo tutti i dispositivi (controventi, tiranti od altro) necessari

  4. Autorizzarsi l'attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all'amministratore e comunque non meno di una volta all'anno

  5. Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell'attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l'antenna sarà installata, che viene indicato in Lit. 1.000.000 = l'anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex art. 1226 c.c.

  6. Spese diritti ed onorari del presente procedimento nonché quello di urgenza e del reclamo, rifuse

Milano/Busto Arsizio lì 29 ottobre 2001

(Avv. Alberto Baccani)

 

***

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Nella causa promossa da:

BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio

 

CONTRO

 

Condominio MONTESANTO corrente in Origgio - in persona del suo amministratore Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Zeuli Francesco

 

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL CONDOMINIO MONTESANTO

 

Piaccia all'On.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria istanza e difesa:

  1. Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso dal Giudice Dr. Limongelli in data 10.6.98

  2. Di converso confermarsi il provvedimento di revoca dell'ordinanza del 10.6.98 nel procedimento civile d'urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.98

  3. Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dell'atto di citazione, così come proposta, perché inaccoglibile (installazione dell'antenna sul tetto).

  4. Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l'antenna nel terreno adiacente il condominio.

  5. Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore perché infondata in fatto e diritto.

  6. Condannarsi l'attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento d'urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.

  7. Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed onorari per le due fasi del procedimento d'urgenza e per questo in corso. E condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CNA come di legge, del presente procedimento.

  8. In via subordinata voglia l'On.le Tribunale decidere come meglio riterrà di giustizia, in base alle risultanze istruttorie, con le consequenziali pronunce.

Busto Arsizio 31 ottobre 2001

(Avv. Zeuli Francesco)

 


Segue.......


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