Radioamatori e
antenne. |
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editor:
Daniele Biasoni. |
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Ham Radio
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In
data 09/10/2000, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani
la copia del fax che il nostro corrispondente di Busto Arsizio, Avv. Dario
Baragiola, gli aveva fatto pervenire.
Ecco di seguito, il testo integrale del
fax:
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Egregio Signor
Avv. Alberto Baccani
Via Bigli 2
20122 – MILANO
Nell'udienza di oggi, in effetti, Zeuli aveva
"presentato", dichiarando di depositarla, una nota di osservazioni
tecniche con tre fotografie, con richiesta di richiamo del C.T.U. a chiarimenti.
Mi sono opposto all'acquisizione
del processo dell'atto e dei documenti, segnalando che si trattava in
realtà di memoria e di produzioni non autorizzate; e mi sono altresì opposto
al richiamo del C.T.U., chiedendo udienza di p.c..
La
Giudice ha accolto la prima opposizione ordinando a controparte di ritirare
memoria e documenti, così costringendo a riassumere i motivi della sua istanza;
e si è riservata sulla seconda opposizione.
Con
l'ordinanza che mi verrà comunicata, Ti farò avere copia del verbale.
All'udienza
era presente l'amministratore del Condominio.
Cordiali
saluti.
(Avv.
Dario Baragiola)
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In data 03/11/2000
ricevetti copia del verbale dell'udienza tenutasi il 04/10/2000.
In buona sostanza, nella predetta udienza, l'Avv. Zeuli pretese il
richiamo del CTU, contestandone la perizia appena depositata.
Fece espressa richiesta affinché il CTU si recasse a visionare
un'installazione d'antenna, presso una villa distante dal Condominio
Montesanto solamente alcune centinaia di metri, affermando altresì, che
tale installazione coincideva perfettamente con le richieste del
condominio e che il costo complessivo, sentito il proprietario, non
superava il milione di Lire! A supporto di quanto detto, produsse tre
fotografie del luogo e dell'installazione portata ad esempio!
A onor del vero, va detto che l'installazione alla quale l'Avv. Zeuli faceva
riferimento, è posta in un giardino di una villa singola, ben
più ampio dell'area in esame del Condominio Montesanto, e
soprattutto, che l'antenna ivi presente, è in realtà una quattro
elementi per i 27 Mhz! Praticamente non più di qualche chilogrammo
d'antenna, sostenuta da un palo telescopico per antenne TV non più
alto di 5 o 6 metri!
Evidentemente, il mio progetto d'antenna che consegnai sin dall'inizio della causa, (completo in tutte le sue parti, antenne ed accessori
vari), era già stato "dimenticato" dalla controparte! Ovvio!
L'altra osservazione degna di nota fatta dall'Avv. Zeuli, si
riferiva ad un eventuale danno, o presunto tale, che l'installazione
d'antenna da porsi sul tetto del condominio, potesse arrecare alla salute
dei condomini che alloggiavano nelle strette vicinanze!
Per tutti questi motivi, riformulò nuovamente la richiesta di richiamo
del CTU per chiarimenti!
E infatti...
Ecco qui il testo dell'ordinanza
che seguì alla predetta udienza, che in data 03/11/2000 ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani.
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IL GI
-
a scioglimento della
riserva che precede,
-
lette le osservazioni
formulate al CTU da parte del condominio,
-
ritenuta l'opportunità
di richiamare il CTU al fine di integrare il proprio elaborato
limitatamente agli eventuali danni alla "salute" dei
condomini, argomento non trattato nella consulenza
PQM
Fissa per il richiamo del CTU
Ing. Silvio Aspes, l'udienza del 13/12/2000, ore 11.45, mandando la
cancelleria per l'avviso al CTU nominato ed alle parti.
Busto Arsizio, 16/10/2000
IL
GIUDICE
Dott. Nicoletta Marchegiani
|
Come si può notare, il caso non è
affatto chiuso!
Oltretutto, all'udienza del 13/12/2000, per una strana circostanza, il
Giudice Dott. Marchegiani fu costretto a rinviare l'udienza per l'ennesima
volta, in
quanto per la controparte non si presentò nessuno!
Difatti, accertato il mancato ricevimento della cartolina
di convocazione dell'Avv. Zeuli, che il postino o chi per esso avrebbe
dovuto far firmare alla consegna, al Giudice non rimase altra alternativa se non quella di rinviare l'udienza in altra
data!
Tale data fu fissata per il giorno 21/02/2001.
All'udienza
del 21/02/2001, erano presenti l'Avv. Alberto Baccani,
l'Ing. Silvio Aspes e l'Avv Zeuli. L'Avv. Alberto Baccani
chiese al Giudice di poter produrre una sentenza del G.I. Dott. Castellini
del Tribunale di Milano, relativa all'inapplicabilità per i Radioamatori
del D.M. 10/9/1998 n° 381.
L'Avv. Zeuli immediatamente si oppose chiedendo formalmente che si facesse
un ulteriore supplemento di perizia in merito, e fu così che venne quindi richiesto al CTU,
Ing. Silvio Aspes, d'integrare la propria relazione peritale, verificando
quindi che nell'area interessata dall'antenna, non si verificasse il
superamento della soglia del campo elettromagnetico, come previsto dal
D.M. 10/9/1998 n° 381.
Il CTU, Ing. Silvio Aspes, chiese quindi 90 giorni di tempo con decorrenza
dal 1/3/2001, riservandosi di comunicare alle parti, la data del
sopralluogo.
Il
Giudice Dott. Marchegiani, rinviò quindi l'udienza al giorno 13/06/2001
alle ore 10,00.
Alcuni
giorni più tardi, ricevetti comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani,
che il CTU, Ing. Silvio Aspes, aveva fissato un appuntamento presso la
società Aldena Telecomunicazioni in
Via Volta 13 a Cusago (MI), per l'inizio delle operazioni relative al
supplemento di perizia ordinato dal Giudice.
Quel giorno quindi, ci recammo presso l'Aldena
Telecomunicazioni.
Erano presenti, l'Avv. Alberto Baccani,
l'Ing. Silvio Aspes, l'amministratore del condominio ed il sottoscritto.
Fummo gentilmente ricevuti dal Sig. Giuseppe Napoli, a cui venne spiegato
precisamente quale fosse lo scopo della
nostra visita e nel contempo, gli fornimmo i dati relativi all'antenna in
esame, del ricetrasmettitore ad essa connesso e le varie planimetrie del
condominio.
Già in quella sede preliminare, il Sig.
Giuseppe Napoli manifestò le proprie perplessità legate
all'ingiustificato coinvolgimento dei Radioamatori nel D.M. 10/9/1998 n°
381, proprio per l'oggettiva difficoltà di accomunare tale attività con
quella per esempio dei ripetitori di radio libere, televisioni o telefonia
cellulare, che come sappiamo bene tutti, non svolgono un'attività
sporadica come può essere senz'altro considerata quella dei Radioamatori,
ma bensì un'attività continuativa 24 ore al giorno, per 365 giorni
all'anno!
L'unico dato che secondo il Sig. Giuseppe Napoli ancora mancava,
erano i diagrammi d'irradiazione dell'antenna; mi offersi quindi d'inviare
un e-mail di richiesta direttamente alla casa costruttrice, Hi-Gain,
prendendomi l'impegno di farglieli avere appena me li avessero spediti.
Purtroppo persi la speranza di ricevere alcunché dalla
famosa e rispettabile società americana, perché anche dopo aver ripetutamente inviato numerose
e-mail di richiesta dei diagrammi d'irradiazione, (N.d.A.: chissà se poi
loro li avranno mai avuti!), a tutt'oggi, non mi è pervenuto un bel
niente!
Devo invece ringraziare pubblicamente la Milag di
Milano, che pur non
essendo in possesso di ciò che mi serviva, diede seguito alla mia
richiesta con una cortese risposta proponendomi l'invio dei dati che però
già possedevo. Grazie lo stesso!
Nei
giorni successivi, mi sentii più volte telefonicamente con il CTU per
aggiornarci su come stava procedendo la ricerca dei dati mancanti, ed
altresì per fissare un limite di tempo oltre il quale, non restava altro
da fare se non far riferimento esclusivamente a ciò che sarebbe scaturito
dalla relazione stilata dal Sig. Giuseppe Napoli. Così fu.
Arrivò
quindi la data dell'udienza alla quale non potei partecipare per
inderogabili impegni di lavoro, a conclusione della quale, ricevetti notizia
dall'Avv. Alberto Baccani,
che il
Giudice Dott. Marchegiani rinviò nuovamente l'udienza al 31/10/2001, per precisazione
delle conclusioni.
***
Anche
a quest'ultima udienza non partecipai; in data 11/11/2001, ricevetti però
dall'Avv. Alberto Baccani
la seguente comunicazione:
"Unicamente
per comunicare che all'udienza del 31 ottobre 2001, sono state precisate
le conclusioni ed il Giudice ha assegnato i termini di legge per il
deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Allego foglio delle conclusioni di questo studio e di controparte.
Mi riservo di farLe avere copia della conclusionale ed invio cordiali
saluti." |
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI DANIELE: avv.ti Baccani e
Baragiola
Convenuto: CONDOMINIO MONTESANTO: avv.
Zeuli
Atto di precisazione delle
conclusioni
-
Accertarsi il diritto del signor
Biasoni ad installare l'antenna di cui al progetto prodotto in atti e
con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del
Giudice del procedimento cautelare.
-
Accertarsi in estremo subordine
quali possano essere le modalità alternative per l'installazione
dell'antenna sempre sul tetto dell'edificio
-
Condannarsi il Condominio a
riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a tecnici da
lui incaricati di accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via
della Resistenza n.109 per effettuare l'installazione dell'antenna, del
traliccio e delle opere accessorie nonché sistemare il passaggio dei
cavi fino all'abitazione dell'attore inserendo tutti i dispositivi
(controventi, tiranti od altro) necessari
-
Autorizzarsi l'attore e/o i suoi
tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il
funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso
all'amministratore e comunque non meno di una volta all'anno
-
Condannarsi il Condominio al
risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato
esercizio dell'attività di radioamatore dal 1996 fino a quando
l'antenna sarà installata, che viene indicato in Lit. 1.000.000 =
l'anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
-
Spese diritti ed onorari del
presente procedimento nonché quello di urgenza e del reclamo, rifuse
Milano/Busto Arsizio lì 29 ottobre 2001
(Avv. Alberto Baccani)
|
***
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti
Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio MONTESANTO corrente in
Origgio - in persona del suo amministratore Rag. Tomba Francesco,
rappresentato e difeso dall'Avv. Zeuli Francesco
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI PER IL CONDOMINIO MONTESANTO
Piaccia all'On.le Tribunale, rigettata
ogni diversa contraria istanza e difesa:
-
Nel merito rigettarsi la
richiesta convalida del provvedimento emesso dal Giudice Dr. Limongelli
in data 10.6.98
-
Di converso confermarsi il
provvedimento di revoca dell'ordinanza del 10.6.98 nel procedimento
civile d'urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.98
-
Rigettarsi la domanda di cui al n.
2 dell'atto di citazione, così come proposta, perché inaccoglibile
(installazione dell'antenna sul tetto).
-
Di converso concedersi al
radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l'antenna nel terreno
adiacente il condominio.
-
Rigettarsi la domanda di
risarcimento danni avanzata dall'attore perché infondata in fatto e
diritto.
-
Condannarsi l'attore a
pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento
d'urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase
dinnanzi al Tribunale.
-
Rigettarsi le domande di
controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed
onorari per le due fasi del procedimento d'urgenza e per questo in
corso. E condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed
onorari di causa oltre IVA e CNA come di legge, del presente
procedimento.
-
In via subordinata voglia
l'On.le Tribunale decidere come meglio riterrà di giustizia, in base
alle risultanze istruttorie, con le consequenziali pronunce.
Busto Arsizio 31 ottobre 2001
(Avv. Zeuli Francesco)
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Copyright: Daniele
Biasoni |
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