Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Aggiornamento del 01 settembre 2002.

 

In data 07/02/2002 ricevetti come annunciato dall'Avv. Alberto Baccani, la copia della conclusionale e della memoria di replica che depositò presso il Tribunale, nonché la copia della conclusionale e della memoria di replica avversaria.

Ed ecco qui di seguito il documento della nostra comparsa conclusionale:

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Attore: BIASONI DANIELE

Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO

 

Comparsa conclusionale per il Signor Daniele Biasoni

 

FATTO

Il Signor Daniele Biasoni è proprietario di un appartamento sito nel Condominio Montesanto in Origgio Via della Resistenza 109.
Il Signor Biasoni ha chiesto all'Amministratore del Condominio di poter installare una antenna sul tetto dell'edificio esattamente posizionata perpendicolarmente al proprio appartamento ottenendo un rifiuto, non tanto per una posizione specifica dell'Amministratore ma in quanto numerosi condomini erano contrari a tale installazione.
Il Signor Biasoni è stato conseguentemente costretto a promuovere un ricorso di urgenza avanti al Tribunale di Busto Arsizio con ricorso depositato in data 20.4.1998 al fine di ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c..
Il Giudice, dott. Limongelli, in data 10.6.1998 ha emesso una ordinanza in cui autorizzava il Signor Biasoni all'installazione dell'antenna secondo il progetto prodotto in atti.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Condominio Montesanto ed il Tribunale, in sede di reclamo, lo ha accolto annullando l'ordinanza motivando l'annullamento sulla base del mancato accertamento delle caratteristiche dell'antenna e della sua instabilità sul tetto e sulla mancata asserita urgenza.
La difesa del Signor Biasoni aveva già prima del reclamo proposto l'azione di merito e conseguentemente l'accoglimento del reclamo ha solamente impedito una esecuzione in forma specifica dell'ordinanza del Giudice dott. Limongelli.
La causa dopo una lunga istruttoria, ammessi i mezzi di prova ed esperita una CTU con un supplemento di CTU è stata assegnata a sentenza e si depositata conseguentemente la presente comparsa conclusionale.

 

ESAME DELLE DOMANDE DEL SIG. BIASONI E DEL CONDOMINIO MONTESANTO

Il Signor Biasoni ha chiesto sia in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. sia nel presente procedimento di poter accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.109 direttamente e/o con i propri tecnici al fine di poter procedere all'installazione dell'antenna secondo il progetto prodotto in atti e con le modalità indicate consentendo la discesa dei cavi dall'antenna al proprio appartamento ed autorizzando il ricorrente e/o i tecnici ad effettuare periodicamente le operazioni di manutenzione e di verifica, almeno una volta all'anno, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese dei procedimenti.

Contro tali domande si è costituito il Condominio Montesanto assumendo che:

  1. l'antenna poteva benissimo essere installata in altro luogo ed in particolare nel giardino in quanto sul tetto avrebbe disturbato la quiete dei condomini, la loro salute, nonché la ricezione di latri apparecchi elettronici

  2. l'antenna specificatamente può essere installata sul territorio circostante il Condominio

  3. la richiesta di risarcimento danni proposta dall'attore non ha alcun fondamento sia in fatto che in diritto in quanto i danni non sarebbero attribuibili alla condotta del Condominio

In relazione alle domande proposte ed all'impostazione data dalla difesa del convenuto Condominio la vertenza si è fondamentalmente radicata sulla richiesta di Consulenza Tecnica che è stata ammessa dal Giudice Istruttore al fine di rispondere al quesito che viene di seguito riportato:

- accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi avendo cura di indicare la soluzione migliore in linea con le disposizione normative vigenti per il posizionamento e l'installazione dell'antenna descritta al progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto così come indicato dall'attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal Condominio oppure se sia praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto condominiale tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dall'attore.
Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti che l'attore dovrà adottare in sede di posizionamento dell'antenna.

Le conclusioni della CTU così come riportate a pagina 9 dell'elaborato hanno pienamente accolto le argomentazioni dell'attore affermando che l'installazione sul tetto sia da preferire a quella sul terreno condominiale a causa delle numerose limitazioni alla fattibilità di tale seconda soluzione per i motivi esposti nell'elaborato.
Le penalizzazioni rilevate dal CTU riguardano il necessario sconfinamento dell'antenna sul territorio del vicino ed in futuro come strada comunale in seguito alla normale rotazione dell'antenna, la penalizzazione per l'utilizzo del cortile a causa dell'installazione del traliccio alto circa 15 metri ed i relativi cablaggi, la necessità del taglio degli alberi presenti ai margini del cortile per permettere la normale manutenzione dell'antenna in conseguenza dell'ingombro della stessa ogni volta che viene abbassata.
Il Condominio ha chiesto un supplemento di CTU al fine di verificare se l'installazione dell'antenna potesse determinare un superamento delle soglie massime previste dal D.M. 10/9/1998 n. 381.
Anche su tale quesito il Consulente Tecnico ha dato una risposta affermativa sulle richieste dell'attore concludendo che l'installazione di una antenna di tipo radioamatoriale con le caratteristiche descritte in atti possa essere considerata non dannosa alla salute.
Si deve tener presente che il Consulente Tecnico nel rispondere al supplemento di quesito si è rivolto alla Società Telecomunicazioni Aldena, specializzata nell'installazione delle antenne la quale a sua volta si è fatta assistere dall'ARPA al fine di valutare i dati tecnici.
Peraltro la risposta data dal Consulente Tecnico è conforme ad un'alta ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e prodotta in atti nella quale il Giudice dott. Castellini della VIII Sezione ha ritenuto che i radioamatori non siano assoggettati alla normativa di cui al D.M. 10/9/1998 n. 381 stante l'uso assolutamente episodico e saltuario del trasmettitore e quindi dell'antenna e per le caratteristiche delle trasmissioni che contrariamente a quelle dei cosiddetti ponti radio per i servizi civili o quelli dei telefoni cellulari ha un andamento pulsante e pertanto con una potenza media irradiata notevolmente inferiore a quella prevista per il superamento dei limiti di cui al D.M. 381.

 

ESAME DELLA SITUAZIONE ANTECEDENTE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Riportiamo per sommi capi dato che è stato ampiamente esposto nell'atto di citazione da pag. 3 a pag. 5 le motivazioni per cui il Signor Biasoni è stato costretto a promuovere il presente procedimento che legittima poi la richiesta di risarcimento danni.
Il Signor Biasoni sin dal 1996 ha richiesto all'Amministratore di poter installare l'antenna sul tetto.
L'Amministratore ha posto la questione all'Ordine del giorno di svariate Assemblee ed in particolare all'Assemblea del 4.4.1997 i Condomini deliberavano di vietare l'installazione dell'antenna.
Successivamente in data 10.1.1998 il Signor Biasoni inviava nuovamente all'Amministratore la richiesta di installazione allegando tutta la documentazione necessaria a provare la legittimità della sua richiesta e l'assenza di problemi per il Condominio.
L'Assemblea in data 18.1.1998 deliberava di rifiutare l'autorizzazione all'esecuzione dell'installazione ribadendo quanto già stabilito nell'Assemblea del 4.4.1997.
Successivamente anche nel corso delle trattative effettuate dal CTU al fine di trovare una soluzione bonaria della vertenza il Condominio ha mantenuto un atteggiamento di rigoroso rifiuto di una installazione effettuata sul tetto rendendo impossibile ogni composizione del procedimento.

 

ESAME DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI SUL DIRITTO ALL'ANTENNA

Sia nel ricorso che nell'atto di citazione (da pag. 6 a pag. 9) sono riportati tutti i precedenti giurisprudenziali sia in diritto sia in merito che sono stati emessi in questi anni in materia.
Non riteniamo sia necessario trascrivere quanto già riportato in quanto la materia ormai ha una giurisprudenza consolidata.
La sentenza fondamentale è quella della Corte di Cassazione in data 16.12.1983 n. 7418 ove si è affermato che il diritto del radioamatore trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione relativo alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsivoglia mezzo di diffusione.
La giurisprudenza sia di diritto che di merito ha affermato l'applicabilità di tale diritto anche alla ricezione o trasmissioni tramite antenne ricetrasmittenti considerate elemento imprescindibile ed assolutamente necessario per permettere sia la trasmissione che la ricezione.
Il suddetto diritto in base all'art. 397 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 trova applicazione nei confronti di tutti i comproprietari e quindi i condomini a favore di chiunque abiti in un appartamento sul cui tetto si voglia installare una antenna.
Tutte le sentenze di merito hanno riconosciuto l'applicabilità in concreto di tale diritto limitandola solamente in riconosciuti e rilevanti casi di danni alle parti comuni derivanti dall'installazione.
Recentemente, dopo il 1998, la materia si è notevolmente complicata in seguito all'emanazione del D.M. 381 del 10.9.1998.
Detto provvedimento stabiliva delle soglie oltre le quali le emissioni non potevano superare in relazione al problema di un danno alla salute derivante dalle interferenze elettromagnetiche.
Tutti sanno quale pubblicità è stata fatta in sede di mass media e di quotidiani e periodici sui danni alla salute che possono derivare da grosse stazioni che emettono programmi radiofonici (vedasi tra tutte il noto problema della Radio Vaticana) e dai ponti radio dei telefoni cellulari.
A tutt'oggi niente di certo è stato acclarato in quanto il problema è estremamente complesso e va valutato sia in funzione della potenza emessa in assoluto sia in funzione della frequenza.
In realtà il D.M. 10.9.1998 n. 381 non ha fatto una distinzione di frequenze ma ha stabilito unicamente un limite di campo elettromagnetico sopra il quale non si può trasmettere.
I radioamatori hanno sempre fatto presente che le loro trasmissioni operano su frequenze per le quali non si può ipotizzare un danno alla salute e che in particolare le modalità di emissione (un radioamatore prevalentemente ascolta e solo occasionalmente trasmette e le trasmissioni avvengono in orari saltuari, non continuativi) hanno caratteristiche tecniche tali da escludere un danno alla salute anche meramente ipotetico.
Dato però che come nel famoso libro Manzoniano la paura porta tutti a ipotizzare una svariata serie di problemi si è spesso arrivati alla paradossale situazione che dei condomini lamentavano cefalee e disturbi al sonno anche se il radioamatore non trasmetteva addirittura da mesi, sostenendo invece che la  semplice esistenza dell'antenna determinava l'insorgere di tali disturbi.
E' facilmente intuibile come la materia sia fonte di esagerazioni e di paure assolutamente infondate, in ogni caso la difesa dell'attore ha accettato di buon grado di far verificare nel supplemento di perizia la situazione tecnica che è stata analizzata da soggetti terzi e specializzati anche con l'intervento dell'ARPA, ente che sovrintende detti controlli.
La relazione del CTU ha chiarito definitivamente che le trasmissioni del Signor Biasoni non possono creare alcun problema per ciò che concerne la salute ai condomini.
Per quanto concerne poi i pretesi disturbi alle apparecchiature radiotelevisive la giurisprudenza si è sempre pronunziata nel senso di richiedere l'esistenza di un pregiudizio attuale e reale.
Ha negato conseguentemente qualsivoglia tutela a pericoli ipotetici non suffragati da alcuna reale prospettazione.
Il CTU peraltro nella sua consulenza tecnica ha chiarito al punto 3 pag. 9 che le eventuali interferenze alle apparecchiature televisive sono facilmente eliminabili, nell'ipotesi in cui effettivamente si verifichino (cosa ormai tutt'altro che frequente in quanto tali problemi esistevano quando i televisori od i centralini erano realizzati con vecchie tecnologie) installando o facendo installare l'impianto a regola d'arte e collaudandolo.
Il Signor Biasoni ovviamente eseguirà l'opera a regola d'arte e collauderà l'impianto in modo tale che non si verifichino inconvenienti direttamente riconducibili a cattiva installazione o cattivo uso dei suoi dispositivi.
Ci riportiamo comunque, sempre per non tediare l'organo giudicante, a tutto quanto esposto da pag. 12 a pag. 14 dell'atto di citazione che deve intendersi integralmente trascritto.

 

SULLA NECESSITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Come abbiamo già esposto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, con vari provvedimenti, che sia necessaria una concessione edilizia solamente in presenza di un impianto di notevoli dimensioni (vi sono numerosi provvedimenti che fanno riferimento ad installazioni di oltre 20 metri di altezza) che determinano un reale impatto ambientale.
Nel caso di specie abbiamo semplicemente una antenna che è costituita da un modesto traliccio di 6 metri di dimensioni 0,30x0,30 e come tale assolutamente inidoneo a costituire una “costruzione” in senso tecnico.
In ogni caso il Signor Biasoni dovrà verificare la situazione in quanto a prescindere dall’esito del presente processo dovrà effettuare l’installazione rispettando tutte le norme in materia.
Se sarà necessaria una concessione sarà il Comune a richiederne la domanda e la conseguente successiva esibizione.

 

SULLA DOMANDA DEL SIGNOR BIASONI DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Signor Biasoni è stato costretto dal comportamento assolutamente defatigatorio del convenuto Condominio Montesanto a non effettuare le sue trasmissioni e la sua attività per il periodo che va dal 1996 alla data in cui verrà depositata la sentenza nell’ipotesi in cui sia ovviamente favorevole alle sue domande.
Siamo pertanto in presenza di oltre 6 anni durante i quali il Signor Biasoni non ha potuto esercitare un suo diritto.
E’ evidente che si tratta di un diritto che non ha un contenuto strettamente economico e pertanto il risarcimento dei danni per la mancata possibilità del suo esercizio dovrà essere valutato in via equitativa ex art. 1226 c.c..
In questa sede al solo fine di dare una indicazione al Giudice si indica un importo di Lit. 1.000.000= l’anno, od altra somma che verrà ritenuta di giustizia da parte dell’organo giudicante, quale danno che possa essere liquidato per la mancata possibilità di installare l’antenna e di esercitare le proprie trasmissioni e ricezioni.

 

*****

 

Quanto sopra esposto i sottoscritti nella loro qualità ut supra chiedono vengano accolte le seguenti

conclusioni

 

  1. Accertarsi il diritto del Signor Biasoni ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del provvedimento cautelare

  2. Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l’installazione dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio

  3. Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio Via della Resistenza n. 109 per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle sue opere accessorie nonché sistemare il passaggio dei cavi fino all’abitazione dell’attore inserendo tutti i dispositivi (controventi, tiranti od altro) necessari

  4. Autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all’amministratore e comunque non meno di una volta all’anno

  5. Respingersi le domande di parte convenuta

  6. Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi il via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l’antenna sarà installata, che viene indicato in Lit. 1.000.000= l‘anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex art. 1226 c.c.

  7. Rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché quelle del procedimento di urgenza e del reclamo, nonché Lit. 2.104.912= per la consulenza tecnica salvo errori ed omissioni.

 

Si produce: fascicolo de procedimento ex art. 700 c.p.c.; fascicolo del procedimento di reclamo; atto di citazione; copia dell’ordinanza 10.6.98; copia ordinanza Tribunale di Biella; copia ordinanza Tribunale di Milano dott. Castellini de 4.10.99; copia documenti prodotti nei vari procedimenti.

 

Milano/Busto Arsizio lì 20 dicembre 2001.

 

 

Ed ecco qui di seguito il documento della comparsa conclusionale avversaria:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Nella causa iscritta al n. 925/98 R.G. – Dr.ssa Marchegiani - , promossa da:
BIASONI DANIELE, con gli Avv.ti A. Baccani e D. Baragiola    -attore-

 

CONTRO

 

 Condominio MONTESANTO, con l’Avv. F. Zeuli                        -convenuto-

 

Comparsa conclusionale per il convenuto Condominio Montesanto

 

*** * ***

 

 Indice

I. In fatto …….Pag. 2/6

 

*** * ***

 

II. Considerazioni in diritto:

A- Premessa
a)       sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dell’edificio condominiale de quo;
b)       sul tipo di impianto progettato dall’attore …….Pag. 7/10

 

*** * ***

 

B- Sulla necessità di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed i contrapposti diritti ed interessi dei condomini, come già esattamente rilevato dall’On.le Tribunale di Busto Arsizio, con l’ordinanza 24.7.98.emessa in sede di reclamo …….Pag. 10/11

 

*** * ***

 

C- Sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche irradiate dall’antenna de qua per la salute dei condomini. Preminenza del diritto costituzionale alla salute ai sensi dell’art. 32 Cost ……Pag. 11/15

 

*** * ***

 

D- Sulla pericolosità dell’impianto progettato dall’attore per l’incolumità e la sicurezza dei condomini ed insufficienza della polizza assicurativa al riguardo prodotta dal Sig. Biasoni …….Pag. 15/16

 

*** * ***

 

E- Sui disturbi che l’antenna de qua arrecherebbe ai condomini a causa:

a)       della rumorosità del motore collegato all’impianto
b)
       delle interferenze rispetto ai televisori ed altre apparecchiature elettroniche dei condomini …….Pag. 16/17

 

*** * ***

 

F- Sul pregiudizio per il decoro architettonico dell’edificio condominiale …….Pag. 17/19

 

*** * ***

 

G- Sulla necessità per il Sig. Biasoni di munirsi di concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 L. 28.1.77 n. 10 …….Pag. 19/20

 

*** * ***

 

H- Sull’infondatezza della richiesta risarcitoria dell’attore …….Pag. 20/21

 

*** * ***

 

I- Sull’opportunità di compensare le spese del presente giudizio …….Pag. 21822

 

*** * ***

 

I. IN FATTO.

1) Con ricorso ex art. 700 C.p.c. e pedissequo provvedimento del Sig. G.I., notificati in data 22.4.98, il Sig. Biasoni Daniele conveniva avanti il Tribunale di Busto Arsizio, il Condomino Montesanto, per l’udienza del giorno 13.5.98, affinché il Tribunale adito, con provvedimento d’urgenza:

  • a) ordinasse al Condominio convenuto di consentire al ricorrente di accedere al tetto dell’edificio condominiale sito in Origgio - Via Resistenza n.109, per l’installazione di un’antenna ad uso radioamatoriale, (come da progetto descrittivo dell’impianto, prodotto dal ricorrente sub doc. n.9 e come da progetto prospettico, allegato alla memoria datata 9.6.98)

  • b) autorizzasse la posa dei cavi dal tetto fino all’appartamento del Sig. Biasoni ed autorizzasse, altresì, il medesimo, o i suoi tecnici, ad effettuare verifiche periodiche dell’impianto, con rifusione delle spese di procedimento in favore del ricorrente.

2) Infine, con il detto ricorso, il Sig. Biasoni si riservava di chiedere, nel proponendo giudizio di merito, la conferma dell’emanando provvedimento ed il riconoscimento del diritto alla installazione dell’antenna di cui sopra, nonché la condanna del Condominio al risarcimento dei danni da costui asseritamene patiti, da liquidarsi in via equitativa.
3) Ciò chiedeva il Sig, Biasoni, sul presupposto che l’assemblea condominiale, in data 18.1.98, così deliberava: “la maggior parte dei condomini rifiuta di dare autorizzazione all’esecuzione di detta iniziativa, ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea del 4.4.97 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dall’utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l’utilizzo del tetto comune per motivi strettamente individuali”.
4) All’udienza del 13.5.98, si costituiva in giudizio il comparente Condominio, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, all’udienza del 27.5.98, il convenuto proponeva una soluzione transattiva, consistente nell’installazione della predetta antenna nel cortile condominiale -nel punto più vicino all’appartamento del ricorrente-, producendo, a supporto di tale proposta, parere tecnico e n.6 fotografie riproducenti lo stato dei loghi.
5) Con ordinanza datata 10.6.98, il Giudice designato Dr. Limongelli, autorizzava il Sig. Biasoni ad installare l’antenna e i relativi cavi sul tetto condominiale –secondo il progetto depositato- ed altresì disponeva che costui, essendo condomino, potesse accedere al tetto quando meglio credeva; concedeva, infine, termine di gg. 30 per l’introduzione del giudizio di merito, ad esso rimettendo il regolamento delle spese della fase d’urgenza.
6) Avverso detto provvedimento, il Condominio Montesanto proponeva reclamo al Tribunale di Busto Arsizio ex art. 669 terdecies C.p.c., ribadendo peraltro la propria disponibilità a consentire l’installazione dell’antenna de qua nel cortile condominiale.
7) In accoglimento del detto reclamo, il Tribunale adito, con ordinanza datata 24.7.98, revocava il provvedimento 10.6.98 del Dr. Limongelli, rimettendo il regolamento delle spese relative alla fase di reclamo al Giudice del merito.
8) Nel frattanto, con atto di citazione notificato in data 4.7.98 –ancor prima che venisse discusso il procedimento di reclamo di cui sopra-, il Sig. Biasoni conveniva in giudizio il comparente Condominio avanti il Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza del 16.11.98, reiterando le difese già articolate innanzi al Giudice designato Dr. Limongelli e concludendo come in appresso: “1) convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. Dr. Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10.6.98; 2) conseguentemente ordinarsi al Condominio di consentire all’attore l’installazione dell’antenna ad uso di radioamatore secondo il progetto depositato in atti, nel procedimento d’urgenza, autorizzando lo stesso direttamente o tramite i propri incaricati ad effettuare l’installazione comprensiva del passaggio dei cavi dal sistema di antenna fino alla propria abitazione e degli eventuali controventi o tiranti che debbono garantire la sicurezza nell’installazione de traliccio, accertandosi il diritto dell’attore alla suddetta installazione; 3) condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore da parte dell’attore dal 1996 fino al momento dell’ordinanza, il tutto ex art. 226 c.c.; 4) condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d’urgenza, nonché alle spese del presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti degli onorari di entrambi i procedimenti.”
9) Con comparsa di risposta datata 23.10.98, si costituiva in giudizio il Condominio Montesanto, contestando tutte le tesi e difese attoree e chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, di converso, la conferma dell’ordinanza di revoca del provvedimento 10.6.98 del Dr. Limongelli, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24,7.98.
Il convenuto ribadiva altresì la propria disponibilità a consentire l’installazione dell’antenna de qua nel terreno adiacente il condominio; chiedeva, infine, la condanna del Sig. Biasoni al pagamento, in proprio favore, delle spese del procedimento cautelare, relativamente sia alla fase davanti al Giudice designato Dr. Limongelli, sia alla fase di reclamo dinanzi al Tribunale, oltreché di quelle del presente giudizio.
10) Successivamente, con memoria datata 26.1.99, l’attore –preso atto dell’intervenuta revoca, con la citata ordinanza 24.7.98, del provvedimento d’urgenza 10.6.98-, modificava le proprie conclusioni come in appresso: “ 1) accertarsi il diritto del Sig. Biasoni ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte; 2) accertarsi in subordine quali possano essere le modalità alternative per l’installazione dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio; 3) condannarsi il Condominio in caso di opposizione a riconoscere tale diritto, consentendo al Sig. Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio, Via Resistenza n.109, per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle opere accessorie, nonché sistemare il passaggio dei cavi fino all’abitazione dell’attore, inserendo tuttavia quei dispositivi )controventi, tiranti o altro) che possano garantire la sicurezza dell’impianto e de traliccio; 4) accertarsi in subordine quali possano essere eventuali modalità alternative dell’installazione dell’antenna, determinando il diritto del Sig. Biasoni ad effettuare l’installazione; 5) autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il perfetto funzionamento ed installazione del manufatto, previo avviso all’amministratore e comunque non meno di una volta all’anno; 6) condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 96 fino a quando l’antenna sarà installata, il tutto ex art. 1226 C.c.; 7) spese diritti ed onorari del procedimento, nonché quello di urgenza e del reclamo, rifuse.”
11) Con la citata memoria, l’attore chiedeva altresì ammettersi CTU diretta ad accertare l’idoneità del progetto depositato in atti e la inidoneità della soluzione alternativa proposta dal Condominio.
12) All’udienza del 24.1.00, venivano espletate le prove orali ed era conferito al nominato CTU Ing. Silvio Aspes di Somma Lombardo, incarico volto alla individuazione della soluzione migliore per l’installazione dell’antenna de qua.
13) In data 13.6.00, il menzionato CTU depositava in Cancelleria il proprio elaborato peritale ed, in data 30.5.01, depositava altresì relazione tecnica supplementare, volta ad accertare l’eventuale superamento, da parte dell’antenna de qua, della soglia massima di cui al D.M. 10.9.98 n.381, recante determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
14) All’udienza del 31.10.01, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli separati che, siglati dal Giudice, formavano parte integrante del verbale d’udienza.

Il Sig. Giudice concedeva, infine, termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.

 

*** * ***

 

II. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

15) In diritto, il comparente Condominio Montesanto contesta ed impugna tutte le avverse pretese, allegazioni e produzioni –nella parte in cui contrastano con le proprie eccezioni, tesi e domande-, evidenziando come le pretese attoree siano infondate e meritevoli di rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
A) Premessa a) sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dell’edificio condominiale de quo; b) sul tipo di impianto progettato dall’attore.
16) Il Condominio convenuto non nega –né ha mai negato, durante la fase cautelare e nel corso del presente giudizio- il diritto del Sig. Biasoni ad impiantare un’antenna ad uso radioamatoriale, ma contesta, piuttosto, le modalità da costui scelte per l’installazione della suddetta antenna, ribadendo anche in questa sede, la disponibilità dei condomini a consentire l’installazione della stessa nel cortile condominiale –possibilmente nel punto più vicino all’appartamento del Sig. Biasoni-.
17) La soluzione proposta dal Condominio si rivela, del resto, la più idonea in relazione sia allo stato dei luoghi, sia alle caratteristiche dell’impianto de quo.
18) Con riguardo innanzi tutto allo stato dei luoghi, il comparente evidenzia che il Condominio Montesanto sito in Origgio Via RESISTENZA N.109, è costituito da un edificio di modeste dimensioni, che si sviluppa su un piano rialzato e un primo piano sovrastante, per un’altezza complessiva di mt.8 circa. (cfr. parere tecnico del Carriero Luca, prodotto dal convenuto in sede cautelare, all’udienza del 27.5.98).
19) Intorno al detto fabbricato –che si trova in aperta campagna- per qualche chilometro di distanza vi sono soltanto prati e campi, (cfr. il cit. parere tecnico e le n6 fotografie prodotte dal comparente in sede cautelare e confermate dai testi Galluzzo Giovanni e Pogliani Luigi, escussi all’udienza del 24.1.00, nonché dall’attore Biasoni Daniele in sede di interrogatorio formale, assunto alla medesima udienza).
20) Orbene, sul tetto di questo piccolo edificio –su cui, peraltro, il Sig. Biasoni ha già, in passato, provveduto ad installare un’antenna satellitare per l’esercizio di CB-, l’attore pretende ora di impiantare un complesso apparato, costituito da un traliccio di altezza pari a mt. 6 –poggiato su supporto saldato ad un pilastro del sottotetto- e dotato di un gruppo motorizzato atto alla rotazione di un’antenna a tre elementi multibanda, con elemento più lungo pari a mt. 8 e dimensione boom pari a mt. 4, (cfr. progetto descrittivo e progetto prospettico prodotti in atti e relazione peritale del 13.6.00, p.4).
21) Detto impianto, munito di kit di controventi e tiranti per il fissaggio al tetto, e collegato a ricetrasmittente ubicata nell’appartamento dell’attore, (secondo il cit. progetto) si innalzerebbe dal tetto condominiale per un’altezza complessiva di 8,5 mt. (addirittura superiore all’altezza dell’edificio de quo), ed avrebbe un peso di circa 13 Kg.!
22) Sicuramente la citata installazione presenta i caratteri di un impianto professionale per l’esercizio dell’attività di radioamatore ed il Sig. Biasoni, (il quale, peraltro, già svolge la professione antennista), -avvalendosi di una struttura di tale complessità e portata, certamente diversa da quella più modesta, utilizzata dagli abituali radioamatori –evidentemente intende esercitare detta attività professionalmente, ovverosia in modo sistematico e continuativo.
23) Ciò premesso, nulla si oppone all’alternativa ubicazione dell’antenna de qua nel cortile condominiale –che, anzi, si rende opportuna per le ragioni nel prosieguo esposte-, né rileva l’obiezione dell’attore, supportata da copiosa giurisprudenza, secondo cui antenne simili vengono di norma installate sui tetti degli edifici.
24) Infatti, la giurisprudenza allegata da controparte si riferisce a condomini di notevole altezza, circondati da altri edifici, per cui, -dal punto di vista tecnico- è opportuno collocare l’antenna nel punto più alto del condominio, affinché i fabbricati che lo circondano non ne ostacolino la capacità trasmissiva.
24) Nel caso di specie trattasi, invece, di edificio sito in aperta campagna e che non ha intorno a sé altri condomini, per cui la funzione trasmissiva dell’antenna de qua può essere parimenti garantita attraverso la collocazione del relativo impianto nel giardino condominiale, (con le modalità meglio precisate nel sopra citato parere tecnico).
25) Erra per conto il CTU, laddove egli afferma che la collocazione dell’antenna sul tetto permetterebbe di migliorare l’efficienza del sistema trasmissivo della stessa, (cfr. perizia del 13.6.00, p.5).
infatti, se due antenne, (l’una ubicata sul tetto e l’altra nel giardino), vengono collegate ad apparecchi ricetrasmittenti di identica potenza e sono caratterizzate dalla stessa frequenza di lavoro e sono altresì collocate alla medesima altezza, hanno comunque eguale capacità trasmissiva.
Questa difesa fa presente di essersi avvalsa, per lo svolgimento della detta considerazione tecnica, (e di quella in prosieguo esposte), del parere di un esperto in ingegneria elettronica.

 

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B) Sulla necessità di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed i contrapposti diritti ed interessi dei condomini, come già esattamente rilevato dall’On.le Tribunale di Busto Arsizio con l’ordinanza 24.7.98 emessa in sede di reclamo.
26) L’ubicazione del detto impianto nell’area adiacente l’edificio condominiale, non solo non diminuisce, né comunque pregiudica la capacità trasmissiva dell’antenna de qua –e dunque non lede il diritto invocato dall’attore-, ma si rivela anche la collocazione più consona a garantire il rispetto dei contrapposti diritti dei condomini.
27) Peraltro, già l’On.le Collegio, in sede di reclamo, ha espressamente segnalato la necessità di pervenire ad una soluzione che realizzi il miglior contemperamento possibile tra il diritto invocato dall’attore e quelli –parimenti rilevanti e di rango costituzionale- spettanti ai condomini, (cfr. ordinanza 24.7.98, pag.3).
28) E questa esigenza di contemperare i contrapposti interessi in causa, cui subiti il Condominio Montesanto si è dichiarato disponibile, sin dalla fase cautelare del presente procedimento, è stata invece completamente –e caparbiamente- disattesa dal Sig. Biasoni.
Costui infatti, con i suoi atti corposi e le copiose citazioni di giurisprudenza, non ha fatto altro che ribadire il suo preteso diritto all’installazione dell’antenna sul tetto condominiale, senza mostrare la benché minima disponibilità a soluzioni transattive ed anzi, manifestando un assoluto disinteresse di fronte alle esigenze prospettate dai condomini, le quali appaiono per contro certamente meritevoli di tutela, ove si consideri quanto segue.

 

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C) Sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche irradiate dall’antenna de qua per la salute dei condomini. Preminenza del diritto costituzionale alla salute ai sensi dell’art. 32 Cost..
29) Innanzi tutto, il comparente evidenzia la necessità di considerare gli effetti pregiudizievoli alla salute umana –costituzionalmente rilevante ex art. 32 Cost.- derivanti dall’esposizione dei condomini al campo elettromagnetico (C.E.M.) che verrebbe irradiato dall’impianto progettato dall’attore.
30) In primo luogo, (secondo quanto affermato dallo stesso CTU), detto impianto sarebbe dotato di una potenza massima pari a 100Watt e di una frequenza centrale di lavoro pari a 21Mhz, (cfr. relazione del 30.5.01, p.6/8). Lo stesso sarebbe pertanto classificabile, secondo la scienza, come impianto ad alta frequenza d’onda.
31) Partendo da questa premessa. –e prendendo a base dei propri calcoli una potenza pari a 20 Watt-, il CTU conclude che i livelli del C.E.M. irradiato dall’antenna de qua non supererebbero la soglia di attenzione fissata dal D.M. 10/9/98 n.381 e non potrebbero dunque considerarsi pericolosi per la salute umana.
32) Detta considerazione appare, tuttavia, quanto mai frettolosa ed incompleta. E ciò, innanzi tutto, perché i valori posti dal CTU a base dei propri calcoli, rappresentano semplicemente dei valori medi, astrattamente considerati dal perito in base a criteri convenzionali. Per contro, i valori reali di potenza dell’impianto, in caso di effettiva attivazione dell’antenna progettata dall’attore, potrebbero certamente essere superiori rispetto a quelli considerati dal CTU, e condurre pertanto a registrare in concreto livelli ben maggiori di C.E.M..
33) Del resto, la consapevolezza della relatività dei suddetti valori –e dei conseguenti calcoli- emerge chiaramente dalla stessa relazione peritale, laddove il CTU afferma che “nella valutazione che segue sarà dato per scontato che il Sig. Biasoni utilizzi esclusivamente la modalità di trasmissione SSB, e non le altre modalità ammesse dall’apparato stesso, che aumenterebbero il rischi di impatto ambientale. Sarà inoltre dato per scontato che il Sig. Biasoni non utilizzerà mai amplificatori di potenza aggiunti all’apparato di trasmissione allo scopo di incrementare la potenza di uscita”, ed ancora, “estrema importanza va data alla potenza realmente applicata all’antenna, perché in base a questo valore l’antenna può essere considerata inquinante oppure no”, (relazione del 30.5.01, p. 5/6).
34) Aggiungasi che i livelli di attenzione fissati dal D.M. n.381/98 sono essi stessi incerti e relativi –stante l’estrema difficoltà, a livello scientifico, di definire queste soglie di attenzione ed essendo la materia ancor oggi scientificamente controversa-, tanto che dette soglie risultano attualmente in via di superamento anche a livello normativo.
Questa difesa sottolinea, infatti, come la recente Legge Quadro sull’elettrosmog n36 del 22/2/01, abbia recentemente demandato all’Esecutivo la rideterminazione dei detti livelli di attenzione attraverso appositi decreti, ad oggi non ancora emanati, (cfr. art. 4, 2° co. L. n.36/01).
35) E di ciò, la più recente giurisprudenza mostra di avere chiara consapevolezza.
La Suprema Corte, infatti, afferma che le norme che fissano i livelli di cui sopra si fondano sulle attuali conoscenze scientifiche in materia ed è la stessa legge primaria a prevedere che tali norme debbano essere oggetto di periodica revisione, (cfr. art. 12 Legge Quadro sull’elettrosmog n. 36/01).
Donde la conseguenza per cui, discipline di questo tipo –data la natura di normazione secondaria che è loro propria- hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti, ma non quello di rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi, (in tal senso, si esprime Cas. Civ. Sez.III, 27.7.00, n.9893, Genovese c. Enel, in Foro It. 01, I, p. 141).
36) Inoltre, non possono certo trascurarsi i risultati cui sono pervenute le innumerevoli indagini condotte dagli scienziati i merito agli effetti dei C.E.M. sulla salute umana.
Secondo tali studi, i C.E.M., anche a “bassa frequenza” (e, a maggior ragione, quelli d “alta frequenza” come quello che sarebbe irradiato dall’impianto del Sig. Biasoni), possono provocare il blocco di apparecchi pace-maker, infatti “l’apparecchiatura può percepire il segnale elettromagnetico come attività elettrica cardiaca con conseguenti pause nel funzionamento che possono determinare dal semplice cardiopalmo, alla vertigine e lipotimia, fino alla sincope”, (cfr. “Inquinamento elettromagnetico”, a cura di P. Bevitore, Ed. Maggioli 98, p. 142).
Ancora, a seguito di studi sulle radiofrequenze (c.d. RF9 e sulle onde a “media frequenza” (c.d. MW), -comunque meno potenti di quelle irradiate dall’antenna del Sig. Biasoni-, gli scienziati hanno riscontrato che “un aumento di rischio di neoplasia, in particolare per la leucemia ed il tumore cerebrale è stato segnalato in popolazioni di lavoratori esposti alle radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza… Vi sono tuttavia dati epidemiologici che testimonino un aumento di rischio per neoplasie maligne anche per RF e MW ed ancora, “nel 1989 Mihlam segnalò un rischio doppio di leucemia in radioamatori, Szmigieliski in Polonia un aumento di patologia neoplastica del sistema emolinfopoietico in personale militare esposto a campi RF/MW… Sono numerose le pubblicazioni che si sono occupate in passato delle possibili relazioni esistenti tra esposizione lavorativa a RF e MW e insorgenza di tumori. Alcune recenti rassegne di Rothman (Tabelle 4 e 5) –riguardanti tumori cerebrali e leucemie- ne hanno illustrato il rischio e il tipo di neoplasia più frequentemente associata”, (cfr. “Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza”, a cura di P. Bevitore, Ed. Maggioli 2000, p. 192/194).
37) Il CTU ha tuttavia completamente ignorato i risultati delle citate indagini scientifiche, omettendo di considerare che livelli più elevati di potenza (rispetto a quelli medi considerati), concretamente attivabili attraverso l’impianto del Sig. Biasoni, esporrebbero i condomini al pericolo dei sopra descritti gravissimi pregiudizi alla salute.
38) E’ vero che non esistono conoscenze scientifiche certe in ordine al dinamismo dei processi patologici indotti dai C.E.M., ma le indagini statistiche condotte dagli scienziati appaiono sufficientemente esplicite: tutte depongono per l’esistenza di rischi cancerogeni in soggetti periodicamente esposti a C.E.M., (anche a bassa frequenza).
Ed in tale condizione di rischio –tutt’altro che trascurabile (!)- verserebbero appunto i condomini, che sarebbero esposti al C.E.M. dell’antenna de qua, ogni qualvolta il Sig. Biasoni –pressoché sistematicamente, vista la professionalità dell’impianto- attivasse la sua struttura professionale per radioamatore.

 

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D) Sulla pericolosità dell’impianto progettato dall’attore per l’incolumità e la sicurezza dei condomini ed insufficienza della polizza assicurativa al riguardo prodotta dal Sig. Biasoni.
39) In secondo luogo, il comparente evidenzia che il suddetto impianto –alto, ripetesi, non meno di 8,5 mt. e pesante circa 13 Kg.- che verrebbe installato sul tetto del piccolo edificio, costituirebbe certamente fonte di pericolo per l’incolumità fisica e la sicurezza dei condomini.
40) Si pensi, infatti, al rischio costituito dal crollo della struttura de qua, (antenna, traliccio e relativi tiranti), a causa di forti raffiche di vento o di un violento temporale o, ancor peggio, al grave pericolo di caduta di fulmini sull’impianto –e, quindi, sull’edificio condominiale- con conseguenti gravissimi danni a cose e persone.
41) Né la polizza offerta dal Sig. Biasoni, (allegata al doc. n.9 prodotto dal ricorrente nella fase cautelare), può considerarsi al riguardo soddisfacente.
Trattasi, infatti, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad un miliardo, la quale risulta assolutamente insufficiente a garantire un’adeguata copertura assicurativa per la RC, poiché avente massimale eccessivamente basso rispetto alla notevole entità dei danni alla persona che dall’impianto potrebbero scaturire, (si pensi, ad es., al crollo della struttura e, con essa, di parti del tetto condominiale con ferimento di terzi o degli stessi condomini)-.

 

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E) Sui disturbi che l’antenna de qua arrecherebbe ai condomini a causa: a) della rumorosità del motore collegato all’impianto; b) delle interferenze rispetto ai televisori e ad altre apparecchiature elettroniche dei condomini.
42) Il comparente sottolinea, inoltre, come l’impianto progettato dal Sig. Biasoni arrecherebbe ai condomini ulteriori ragioni di turbativa.
43) Innanzi tutto, come sopra detto, questo impianto risulta munito di gruppo motorizzato atto alla rotazione dell’antenna de qua, il quale verrebbe azionato per captare segnali provenienti da diverse direzioni, con tutta la rumorosità conseguente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e con un sottotetto che funzionerebbe da vera e propria cassa di risonanza!
44) Dice il CTU che questo rumore sarebbe circoscritto nel tempo, perché una volta iniziata la comunicazione radio, il motore rimarrebbe inattivo, (relazione del 13.6.00, pag.7).
Ma quante volte al giorno il Sig. Biasoni dovrebbe ruotare questa antenna per captare nuovi segnali e mettersi in comunicazione con nuovi interlocutori?! Il CTU non lo dice, né del resto potrebbe.
45) Dunque, ogni qualvolta l’attore intendesse captare nuovi segnali, egli farebbe ruotare l’impianto, producendo così –a suo piacimento, in ogni momento della giornata o durante le ore ed i giorni di riposo, (ad es. a sera tarda, alla domenica etc…) -rumori disturbanti per la quiete e la tranquillità dei condomini, alcuni dei quali tra l’altro, lavorando di notte, dormono di giorno. Altri rumori molesti deriverebbero inoltre dal periodico accesso del Sig. Biasoni e dei suoi tecnici al tetto condominiale, per effettuare verifiche e manutenzioni dell’impianto.
46) Aggiungasi che il suddetto impianto costituirebbe fattore di disturbo, anche a causa delle interferenze dell’antenna de qua con i televisori e, in genere, con gli altri elettrodomestici dei condomini –interferenze che lo stesso CTU non ha affatto escluso, limitandosi a rilevare, al riguardo, l’opportunità di verifiche periodiche dell’impianto a cautela degli altri condomini, (cfr. relazione del 13.6.00, pag.8).

 

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F) Sul pregiudizio per il decoro architettonico dell’edificio condominiale.
47) Non ultimo il pregiudizio che l’impianto progettato dal Sig. Biasoni arrecherebbe all’estetica dell’edificio condominiale.
Infatti questo impianto, alto oltre 8 metri, con un vistoso traliccio in alluminio e numerosi tiranti per il fissaggio a vari punti del tetto, trasformerebbe il condominio in una vera e propria centrale ricetrasmittente (!), alterandone profondamente l’aspetto estetico.
48) Né vale l’obiezione dell’attore secondo cui l’impianto in oggetto –non apportando modifiche strutturali all’edificio- non costituirebbe “innovazione” ex art. 1120, 2° co. C.c. e, pertanto, non è soggetto al divieto di alterare il decoro architettonico della cosa comune di cui al cit. 2° co. Dell’art. 1120.
49) Invero, a prescindere dalla considerazione che, nel caso di specie –a fronte di una così rilevante alterazione dell’aspetto del tetto condominiale, con opere destinate ad essere saldate all’armatura di un pilastro portate dell’edificio- è indubbiamente riscontrabile una vera e propria “innovazione” , anche la semplice modificazione di una parte comune, benché non comportante innovazione, va a fortiori soggetta al medesimo divieto.
50) Né alcun pregio riveste l’ulteriore obiezione sollevata da controparte, secondo cui non potrebbe parlarsi di alterazione del decoro architettonico per un edificio che, come quello in oggetto, non riveste alcun particolare pregio artistico.
51) Infatti, per “decoro architettonico” di un fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 C.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e strutture che imprimono all’edificio una determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico. E l’alterazione di tale decoro ben può correlarsi alla realizzazione di opere che mutino anche soltanto singoli elementi o punti del fabbricato, riflettendosi sull’insieme dell’aspetto dello stabile, (cfr., in tal senso, Cas. Civ. Sez.II, 3.9.98 n.8731, Fossa c. Cond. Madonna, in Foro It. 99, I, p.598 e Sez. II, 8.5.95 n.6496, Bertazzoli c. Cond. Mac Mahon, in Arch.Loc.95, p.810).
Oltretutto, quand’anche lo potesse fare manca la concessione edilizia.

 

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G) Sulla necessità per il Sig. Biasoni di munirsi di concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 L. 28.1.77 n. 10.
52) Aggiungasi ancora che, per impiantare simile struttura il Sig. Biasoni avrebbe comunque dovuto munirsi, ai sensi dell’art. 1 L.n. 10/77, di concessione edilizia, del quale costui risulta attualmente sprovvisto.
Né, alcun rilievo in senso contrario può assumere la copiosa giurisprudenza citata dall’attore, che esclude la necessità di una tale concessione.
53) Trattasi, infatti, di giurisprudenza riguardante l’installazione di antenne di modeste dimensioni per l’esercizio di CB, che nulla hanno a che vedere con l’impianto –complesso e di notevoli dimensioni- che il Sig. Biasoni vorrebbe installare per l’esercizio professionale dell’attività di radioamatore. Dunque, le sentenze citate da controparte non si attagliano affatto al caso sub iudice.
54) Del resto, ai sensi del cit. art. 1 L. n.10/77, “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale… è subordinata a concessione da parte del sindaco”.
La suddetta concessione è pertanto necessaria ogniqualvolta debba essere realizzato un mutamento o un’alterazione del territorio avente un qualche rilievo ambientale od estetico, da cui persegua una perdurante modifica dello stato dei luoghi, (cfr. per tale concetto di “trasformazione urbanistica”, ex pluribus, Cons. St. Sez.IV, 14.12.94 n.1486, C. Venezia c. Lavanderia Serenissima S.p.a. in Foro Amm. 94, I, p.2821).
55) E non è dubitabile che un’antenna –come quella per cui è causa- stabilmente impiantata sul tetto e ben visibile dai luoghi circostanti, costituisca alterazione avente rilievo ambientale ed estetico, come tale richiedente il previo rilascio di concessione edilizia sulla base della citata normativa.
56) Simile conclusione risulta peraltro imposta sia dall’ampio concetto di “trasformazione del territorio” sopra segnalato, sia dalla recente affermazione legislativa secondo cui “la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”, (cfr. art.34, D.Lgs. 31.3.98 n.80).
57) In tal senso e proprio con riguardo alla necessità di concessione edilizia per l’installazione di un impianto radioamatoriale, (di altezza, nella specie, pari a mt. 8 –addirittura inferiore all’altezza dell’antenna de qua-), si è autorevolmente espresso il Consiglio di Stato Sez. V, 20.1 –6.4.98 n.415 (Scholz c. Comune di Brennero, in Guida al Dir. 98, p.78 e segg.), con decisione che supera il precedente di Cons. St. Sez. V. n.1283/95 citato dall’attore e che costituisce, anzi, conferma di un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, (cfr., infatti, nello stesso senso di Cons. St. n.415/98, T.a.r. Lombardia 7.4.97 n.430, Diner c. Comune di Milano, in Foro It. 97, III, p.541 e 8.10.92 n.613, Sip c. Comune di Melzo, in Riv. Giur. Edilizia 93, I, p.371).

 

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H) Sull’infondatezza della richiesta risarcitoria dell’attore.
58) L’attore avanza inoltre domanda di risarcimento del danno asseritamene subito per non aver esercitato l’attività di radioamatore dal 96 ad oggi.
59) Ma una simile pretesa risarcitoria –oltre ad apparire assolutamente inconsistente e priva di qualsivoglia fondamento- è rimasta alla stregua di un’affermazione sulla carta.
Quale danno, morale o patrimoniale, il Sig. Biasoni avrebbe subito? E di quale entità sarebbe questo presunto pregiudizio?
A parte che l’attore ha già installato un’antenna, solo che adesso intende installarne una professionale.
Pertanto quali danni esistono? L’attore non ne ha fornito prova alcuna, -anzi vi è prova contraria- limitandosi ad invocare la presunta violazione dell’art. 21 Cost. 60. L’attore ignora però che il diritto ivi sancito non gode di una tutela assoluta, bensì richiede di essere contemperato –come sopra detto- con i diritti preminenti alla salute ed incolumità individuale degli altri condomini, nonché con il diritto dei medesimi alla quiete diurna e notturna e con tutti gli altri diritti ed interessi sopra prospettati.

 

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Sulla necessità di impugnazione della delibera del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98, che decideva sul punto dell’installazione dell’antenna.
61) Aggiungasi che l’attore avrebbe potuto proporre tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 1137 C.c. avverso la delibera del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98 –con la quale il Condominio negava al Sig. Biasoni l’autorizzazione all’installazione dell’antenna sul tetto condominiale-, ai fini dell’annullamento della stessa e della conseguente rimozione del pregiudizio da costui invocato. Ed invece l’attore non si avvaleva di questa facoltà –con conseguente decadenza- e, successivamente, lamentava di non aver potuto esercitare il proprio preteso diritto per causa del comparente Condominio!
Valuti Codesto Ill.mo Tribunale il detto comportamento del Biasoni, anche ai sensi dell’art. 116 C.p.c.

 

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I) Sull’opportunità di compensare le spese del precedente giudizio.
62) Alla luce della complessità della materia sub Iudice, che innegabilmente involge questioni tecniche e scientifiche particolarmente controverse e di difficile soluzione, la difesa del comparente condominio, con il presente atto, chiede che –nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero accolte- venga disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite, sia relative alla fase cautelare, sia relative al presente giudizio di merito.
E ciò non solo per la causa, ma nel ricorso d’urgenza il Sig. Biasoni è addirittura risultato perdente, e su questo punto occorrerebbe decidere per le spese ex art. 91 c.p.c.

 

*** * ***

 

In virtù di tutto quanto sopra esposto e, richiamata altresì ogni altra argomentazione svolta nella propria comparsa di risposta del 23.10.98, il Condominio Montesanto, in persona del proprio amministratore Rag. Francesco Tomba, ut supra rappresentato e difeso, insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con Ossequio.

 

Saronno, lì 7 dicembre 2001.

 

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Segue.......

Memoria conclusionale
dell'attore.

Memoria conclusionale
della controparte.

 

Seguono le rispettive memorie di replica ai sopra riportati documenti...

Segue.......


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