Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Ed ecco qui di seguito il documento della nostra memoria di replica alla conclusionale della controparte:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Attore: BIASONI DANIELE

Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO

 

Memoria di replica per l’attore

 

La difesa dell’attore letta la comparsa conclusionale del convenuto Cond. Montesanto replica

 

1

Il convenuto nella propria conclusionale ha fatto un indice delle considerazioni in fatto e in diritto che legittimerebbero la sua opposizione all’installazione dell’antenna secondo il progetto dell’attore.
Nella replica seguiremo l’ordine logico delle argomentazioni esposte dal convenuto saltando ovviamente la parte in fatto che è pacifico tra le parti e che comunque risulta dagli atti e verbali di causa.

 

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

A) SULLO STATO DEI LUOGHI, CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO, TIPO DI IMPIANTO

Diamo atto che il Condominio non nega né ha mai negato il diritto del Signor Biasoni ad installare una antenna ad uso radioamatoriale ma che ha sempre chiesto che l’installazione avvenisse nel cortile condominiale.
Per ciò che concerne l’installazione dell’antenna sul tetto e le sue caratteristiche facciamo presente che questi aspetti sono stati oggetto di uno specifico quesito al CTU il quale ha ampiamente risposto, come abbiamo già illustrato nella comparsa conclusionale, confermando:

  1. la validità tecnica dell’impianto di cui al progetto del Signor Biasoni e l’opportunità di confermare la scelta di tale impianto come quella più idonea per l’attività del Signor Biasoni e per le esigenze del Condominio

  2. l’impossibilità di installare il suddetto impianto nel cortile per la necessità di effettuare la rotazione dell’antenna e le operazioni di manutenzione per le quali la vicinanza al terreno del vicino, la presenza di alberi e la presenza del corpo condominiale rendono impossibile o comunque inidonea l’installazione nel cortile

Il Consulente ha illustrato conseguentemente ed ampiamente i motivi di opportunità dell’installazione sul tetto quale unico luogo idoneo per l’impianto.
Non riteniamo sia necessario dilungarci su tale punto in quanto appare evidente, icto oculi, che una antenna debba essere installata sul tetto e non in un cortile, tenuto conto che nel cortile si obbligherebbe al Condominio la rimozione degli alberi e si impedirebbe di posizionare l’antenna stessa dato che, girando, viene a coprire l’area del terreno del vicino.
La circostanza sollevata dalla difesa del Condominio che intorno al fabbricato vi siano campi e prati è irrilevante dato che il Signor Biasoni non può mettere l’antenna sui campi e prati per i quali non ha alcun diritto.
Le dimensioni dell’impianto sono state ritenute congrue dal CTU e compatibili con l’attività svolta dal Signor Biasoni, peraltro sono delle dimensioni che abitualmente corrispondono a quelli di altri tipi di impianti per radioamatori che si possono vedere guardando sui tetti delle abitazioni ove si trovino tali installazioni.
Tutti gli impianti di radioamatori sono costituiti, salvo qualche piccola differenza, per altezza o per il tipo di antenna, da un traliccio che va da 6 a 9 metri e da una antenna del tipo televisivo (per intenderci) con i bracci della stessa più lunghi per le caratteristiche tecniche della lunghezza d0onda delle trasmissioni.
La sistemazione con controventi e tiranti è ovviamente effettuata per motivi di sicurezza e nell’interesse del Condominio.
Contestiamo l’asserita affermazione che il Signor Biasoni necessiti di una installazione per una sua attività professionale in quanto assolutamente errata e non dimostrata.
La circostanza che il Condominio non abbia un numero rilevante di piani ovviamente non ha alcun pregio in quanto vi sono antenne di radioamatori sistemate anche in villette od in edifici a due o tre piani come abitualmente succede in unità abitative che non si trovino nella parte centrale di una città.

 

B) SULLA NECESSITA’ DI CONTEMPERARE IL DIRITTO DELL’ATTORE CON L’INTERESSE DEI CONDOMINI

La sistemazione sul tetto condominiale non lede alcun diritto dei condomini in quanto non pregiudica l’uso del tetto secondo la sua destinazione.
La sistemazione invece nel cortile comporterebbe una riduzione notevolissima dell’uso dello stesso senza tener conto delle altre considerazioni, che abbiamo già esposto, sulla impossibilità di un funzionamento corretto dell’impianto.

 

C) SULLA PERICOLOSITA’ DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

Su tale punto, in seguito a richiesta del convenuto Condominio, il G.I. ha formulato al CTU uno specifico quesito al quale lo stesso ha ampiamente risposto come abbiamo esaminato nella comparsa conclusionale.
La controparte contesta le risultanze fornite dal CTU allorquando avrebbe potuto benissimo partecipare alle operazioni peritali (cosa alle quali non ha fatto) e far presente le considerazioni che espone attualmente ottenendo le necessarie spiegazioni.
Su questo punto esistono già dei precedenti giurisprudenziali.
Abbiamo prodotto l’ordinanza del Giudice Castellini del Tribunale di Milano che in sede di ricorso di urgenza ha autorizzato l’installazione di una antenna dello stesso tipo del Signor Biasoni affermando che i radioamatori non rientrano nelle categorie che sono assoggettate al D.M. 381/98 dato l’uso saltuario delle loro trasmissioni e le caratteristiche tecniche delle stesse.
La controparte cita una sentenza della Cassazione Civile 9893 del 2000 nella quale è controparte l’ENEL.
Non riteniamo opportuno soffermarci più di tanto per esporre la differenza abissale tra un impianto dell’ENEL per il quale la potenza irradiata è sull’ordine di milioni di watt rispetto ai 100 watt dell’impianto del Signor Biasoni.
Sull’argomento dell’elettrosmog si è parlato fin troppo mescolando cose esatte a pericoli immaginari.
In questa sede non stiamo esaminando né impianti radio o telediffusioni né impianti che irradiano onde elettromagnetiche a bassa frequenza come tralicci dell’ENEL, stiamo parlando di un banalissimo e limitatissimo impianto di un radioamatore che trasmette qualche volta alla settimana, prevalentemente ascoltando e qualche volta trasmettendo che, secondo il parere dell’ARPA, unico ente autorizzato ad effettuare tali esami, non può determinare alcun danno alla salute dei condomini.
A puro titolo di cronaca si fa presente che tutti i controlli effettuate dalle autorità preposte hanno riscontrato che le emissioni di radioamatori in ogni caso non superano i livelli previsti dal D.M. 381/98 così come peraltro riscontrato dal Consulente Tecnico.
Ancora recentemente nell’agosto del 2001 l’ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia ha effettuato dei controlli sulle emissioni elettromagnetiche dell’impianto radioamatoriale di un soggetto residente in Reggio Emilia.
L’esame delle apparecchiature e dei livelli di trasmissione (l’apparecchiatura trasmittente era assolutamente simile a quella del Signor Biasoni) ha riscontrato che i livelli di campo risultavano inferiori al valore di 6 V/m fissato come obiettivo di cautela dalla stessa norma e non si evidenziavano pertanto elementi in contrasto con la vigente normativa in materia di campi elettromagnetici compatibili con la salute umana.
Le stesse risultanze sono emerse in sede di CTU nel presente procedimento.
Tutto il resto delle considerazioni esposte dalla difesa del Condominio ove si adombrano rischi di leucemia, patologie neoplastiche etc. dimenticano di far riferimento alla circostanza che tali patologie, seppur ampiamente discutibili, per ciò che concerne il nesso causale, si riscontravano in soggetti che erano stati esposti a campi elettromagnetici di emittenti di radio o telediffusione con potenze dell’ordine di milioni di watt (si ricordi il famoso caso di Radio Vaticana).
Del resto gli stessi tralicci dell’ENEL che hanno suscitato molte perplessità emettono delle onde elettromagnetiche di una potenza circa mille volte superiore a quella irradiata dal Signor Biasoni dato che sono irradiate da cavi con una tensione dai 20 ai 50 mila volt con potenze anche in questo caso di megawatt.
Se ricordiamo il caso famoso di Radio Vaticana ricordiamo anche che le potenze in gioco, in quel caso, superavano ampiamente, anche in quel caso, i megawatt (milioni di watt).
I Condomini, gli abitanti del condominio, né tanto meno il Signor Biasoni corrono pertanto alcun rischio di danni alla salute come è stato ampiamente escluso dal Consulente tecnico.

 

D) SULLA PERICOLOSITA’ DELL’ IMPIANTO

La difesa del Condominio fa il processo alle intenzioni ed ipotizza crolli della struttura o caduta di fulmini.
Si dimentica di verificare che nella Consulenza Tecnica il CTU ha attestato la regolarità dell’impianto e l’assenza della pericolosità della stessa.
La presenza di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’installazione dell’antenna ovviamente è un qualcosa in più ma non certamente obbligatorio e quindi non si può subordinare l’installazione dell’antenna alla presenza di garanzie assicurative che nessuna legge o norma richiede.

 

E) DISTURBI CHE L’ANTENNA PUO’ ARRECARE CON INTERFERENZE ALLE APPARECCHIATURE RADIOFONICHE

Questa è la classica difesa contro l’installazione di antenne per radioamatori.
Anche in questo caso siamo nel campo del processo alle intenzioni.
Esistono circa 150.000 radioamatori attivi in Italia che svolgono il proprio hobby con le stesse modalità con cui le vorrebbe svolgere il Signor Biasoni.
In nessun caso ci sono stati problemi di interferenze che non siano state immediatamente risolte.
L’apparecchiatura e l’installazione dell’antenna del Signor Biasoni sono a regola d’arte e non devono provocare interferenze.
Se ciò non fosse il Signor Biasoni è ovviamente giuridicamente tenuto ad eliminare le cause delle interferenze che derivino dalle proprie apparecchiature.
Si fa presente che esiste un organo amministrativo periferico del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni denominato Circolo Costruzioni telegrafiche e Telefoniche il quale su semplice segnalazione di un qualsivoglia utente interviene con la idonea strumentazione per verificare la sussistenza delle interferenze e la addebitabilità delle stesse alle apparecchiature del radioamatore.
Se si riscontra che le interferenze sono dovute all’apparecchiatura del radioamatore i funzionari danno le indicazioni per la eliminazione delle interferenze e comunque collaborano per risolvere il problema.
Se invece, come nel 99% dei casi, si tratta di “fantasie” dei Condomini che ovviamente sentono rumori o disturbi anche quando il radioamatore è addirittura fuori casa, il costo dell’intervento resta a carico di chi l’ha richiesto.

 

F) PREGIUDIZIO PER IL DECORO ARCHITETTONICO

Siamo francamente stupiti che la difesa della controparte invochi tale argomentazione.
Ci sembra infatti che la proposta del Condominio di installare la antenna molto più alta ed ingombrante nel cortile sicuramente creerebbe veramente un pregiudizio di carattere architettonico oltre che pratico.
L’edificio ove deve essere installata l’antenna non è una casa di lusso, una casa in un centro storico protetto da norme amministrative dell’ufficio delle Belle Arti, od avente caratteristiche tali da farlo ritenere immobile di particolare pregio.
Siamo in presenza di un semplice condominio a due piani per il quale la presenza di una antenna sul tetto non da alcun problema.
Nell’atto di citazione abbiamo riportato numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto ove appare chiaro che per pregiudizio per decoro architettonico devono sussistere dei precisi elementi sia per ciò che concerne l’antenna sia per ciò che concerne l’immobile.
Tali elementi non sussistono nel caso in oggetto.
L’obiezione della violazione al II comma dell’art. 1120 C.C. ovviamente non ha pregio in quanto è in contrasto con lo stesso diritto stabilito dall’art. 397 DPR 156 del 1973 che verrebbe ovviamente vanificato se ogni installazione di antenna dovesse considerarsi vietata per il carattere di innovazione.

 

G) NECESSITA’ DI CONCESSIONE EDILIZIA

La difesa del Condomino accampa per ultimo l’eccezione della necessità di una concessione edilizia.
Ci chiediamo come il Signor Biasoni possa chiedere una concessione edilizia se non ha ancora avuto un provvedimento giurisprudenziale favorevole alla suddetta installazione.
Sarà l’autorità amministrativa a verificare se l’impianto del Signor Biasoni necessita o meno di una concessione edilizia.
Non dubitiamo che i condomini si faranno premura di informare le competenti autorità comunali affinché intervengano per le necessarie verifiche. Tutto ciò però non ha niente a che fare con l’accertamento del diritto del Signor Biasoni in quanto destinatario del problema della concessione edilizia il Comune, non i Condomini e l’unico soggetto che può ordinare la rimozione o la sospensione dei lavori è sempre l’Autorità Comunale, non certamente i condomini.

 

H) SULLA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA

La difesa del Condominio obietta che l’attore non ha fornito alcuna prova del danno curiosamente ignorando la circostanza che i danno è “in re ipsa” in quanto il Signor Biasoni da quando ha fatto la richiesta non ha potuto di fatto esercitare la propria attività stante l’opposizione immotivata, a carattere emulativo, del condominio.
Il preteso danno alla salute è stato sollevato solo recentemente in corso di causa e non quando il Condominio ha sollevato 5 anni fa le proprie obbiezioni.
E’ ovvio che tale risarcimento danni debba essere valutato in via equitativa in quanto siamo in presenza di un mancato esercizio di un diritto non avente un contenuto tipicamente economico.
Così come il diritto del radioamatore trae origine dall’art. 21 della Costituzione e quindi dal diritto di manifestare il proprio pensiero, se tale diritto viene compresso od impedito, il radioamatore ha il diritto di vedersi riconosciuta una somma valutata in via equitativa per tale pregiudizio.

 

***

 

Per ultimo la difesa del Condominio accampa una pretesa necessità di impugnare la delibera del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98.
La difesa del Condominio si dimentica che tali delibere sono radicalmente nulle come è stato più volte accertato dalla giurisprudenza e pertanto non soggette a termini per l’impugnativa è a necessità di impugnativa stessa (Tribunale di Trani 6/6/1978 Moscatelli / Condominio, e Tribunale di Milano Fortina / Condominio del 21/2/1980 ove si afferma la radicale nullità di una delibera assembleare che neghi il diritto del radioamatore all’installazione dell’antenna).
Il Condomino può ovviamente impugnare la delibera se lo desidera ma può altresì promuovere una azione autonoma di accertamento stante la radicale nullità della delibera che gli vieta l’installazione dell’antenna.

 

I) COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Stante l’atteggiamento del Condominio e stante le grossissime difficoltà frapposte dal Condominio stesso con necessità di costose consulenze e rilevanti accertamenti la difesa dell’attore insiste per la condanna del convenuto Condominio alle spese del procedimento sia per ciò che concerne la fase cautelare (procedimento ex art. 700 e conseguente procedimento di reclamo) sia per ciò che concerne il giudizio di merito non sussistendo le ragioni addotte da controparte per la compensazione delle spese.

Si insiste per l’accoglimento delle già richiamate conclusioni.

 

Milano/Busto Arsizio lì 14 gennaio 2002.

 

Ed ecco qui di seguito il documento della memoria di replica alla nostra conclusionale:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

Nella causa R.G. 925/98 – Giudice Dr.ssa Marchigiani – promossa da: BIASONI DANIELE – con gli Avv.ti Baccani e Baragiola

 

CONTRO

 

Condominio MONTESANTO – con l’Avv. Zeuli

 

MEMORIA DI REPLICA ALLA CONCLUSIONALE AVVERSA PER CONTO DEL CONVENUTO CONDOMINIO MONTESANTO

 

Parte convenuta Condominio Montesanto, letto lo scritto difensivo conclusivo di controparte, contesta ed impugna tutto quanto in esso affermato, dedotto e richiesto per quanto in contrasto con le proprie tesi ed interessi.

  1. Per quanto riguarda spese del procedimento d’urgenza, il sig. Biasoni è stato ritenuto soccombente dal Tribunale. Non si capisce pertanto perché, nel caso insperato che controparte dovesse risultare vittoriosa per quanto riguarda il giudizio di merito, il Condominio convenuto debba essere dichiarato soccombente per quanto riguarda le spese del giudizio relativo al provvedimento d’urgenza.
    Ripetesi urgenza non ritenuta sussistente da parte del Tribunale adito.

  2. Per quanto riguarda la concessione edilizia, dal momento che controparte ha preparato tutti i documenti per ottenere una sentenza immediatamente esecutiva (figuriamoci se così non è, avendo fatto un procedimento d’urgenza), appare ovvio e scontato che vuole installare immediatamente l’antenna.
    Però il documento relativo alla concessione edilizia non c’è, e sul punto si deve pronunciare l’Autorità Amministrativa Comunale.
    E laddove le parti non fossero d’accordo, come non lo sono, si deve pronunciare il T.A.R..

  3. Sui danni invocati da controparte.
    Il sig. Biasoni ha già un’antenna collocata sul tetto dell’edificio.
    Se quella che intende esercitare è un’attività culturale, avendo già questa antenna citata ha sempre avuto modo di esercitare la sua attività.
    Se invece con questa eventuale installanda antenna intende esercitare un’attività professionale, non è questo lo spirito della causa in corso.
    Non si vede pertanto che tipo di danno possa essere liquidato a controparte.

  4. Sulla consistenza dell’edificio sul quale controparte intenderebbe installare l’antenna.
    L’edificio sul quale controparte intenderebbe installare questa eventuale antenna, è una casetta fatta con dei mattoni coi quali basta tossire non dall’appartamento più vicino, ma da quello più lontano, che si sente tutto.
    Per cui tutti i rumori che farebbe questa antenna di grosse dimensioni, arrecherebbe disturbo a tutti i condomini.
    Controparte nulla risponde sul punto.
    Comunque c’è la possibilità di mettere l’antenna in giardino, come ampiamente spiegato ed illustrato in corso di causa.
    Il fatto è che si tratterebbe di spendere più quattrini, ma tra il fatto di una maggior spesa per controparte, ed una maggior comodità per tutti i condomini, c’è un rapporto ben logico ed accettabile.
    L’interesse del Biasoni deve essere uguale a quello del condominio.
    Il Biasoni, per risparmiare, non può caricare di maggior disagio l’intero condominio, quando il Biasoni stesso ha la possibilità di mettere l’impianto fuori. Non è che Biasoni vive “uti domini absolutus”, che può mettere l’antenna sul tetto per il fatto che spenda meno, armeggiarvi intorno ed ispezionarla – lui od altre persone – come e quando vuole.
    Quindi appare del tutto logico che la soluzione migliore è che l’antenna venga collocata nel giardino, come meglio indicato in atti.

  5. Sui danni alla salute.
    Nella propria comparsa conclusionale il convenuto Condominio Montesanto ha ampiamente trattato l’argomento relativo ai danni alla salute che possono derivare dall’installazione di questa antenna, e controparte fa finta di nulla.
    Occorre agire con una certa prudenza.
    Se su un argomento non si conosce in materia perfetta, non vuol dire che dallo stesso argomentare non nascano altre cose.

  6. Quando l’assemblea condominiale ha rigettato la richiesta di controparte di installare l’antenna sul tetto, il sig. Biasoni non ha fatto nulla.
    Lo stesso non ha proposto opposizione all’assemblea per far valere i suoi diritti, ma ha accettato il risultato della decisione dell’assemblea stessa.
    Quindi c’è da esaminare l’argomento se controparte non sia decaduta, perché il modo per discutere è assemblea/Tribunale.

  7. Sulle spese del presente giudizio.
    Qualora il Tribunale non dovesse essere dell’idea del difensore del condominio, occorre esaminare il tipo di argomenti trattati e tante cose che non sono state dette, ma che sono di logica conseguenza.
    Ad esempio la casa non è stata costruita con sassi, ed i sottotetti sono vere ed autentiche casse di risonanza per tutti i rumori che si provocano sui tetti stessi.
    Nascerebbero così delle successive azioni di manutenzione, proprio per la difficoltà dell’argomento. C’è tutto quello che è meglio, quello che è peggio e quello che sta nel mezzo. Il Biasoni vuole tutto ciò che meglio a suo favore.
    L’argomentazione della causa è stata complessa, e qualora il Tribunale vedesse soluzioni diverse da quelle viste dal Condominio Montesanto, nel caso non vedesse la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno delle proprie tesi, ci si augura che quanto meno vengano compensate le spese di causa ai sensi dell’art. 92 c.p.c..


  8. Si confida pertanto nell’accoglimento delle precisate conclusioni.

Busto Arsizio 8 gennaio 2002.

 


Finalmente, ...forse, ...trascorsi ormai alcuni anni,

...s'iniziava ad intravedere l'epilogo della vicenda!

 

A questo punto, non restava altro da fare che attendere la sentenza definitiva del giudizio di merito, che a causa dei vari "colpi di scena" e delle numerose vicissitudini incontrate durante gli anni della causa, non riuscivo più a considerare dall'esito così tanto scontato. Si badi bene però, ...non riferito al merito della causa, che ritenevo e che ho sempre ritenuto scontato sin dall'inizio, ma bensì all'eventuale decisione che il Giudice avrebbe potuto adottare in merito alla ripartizione delle spese complessive della causa!
Vorrei a questo punto però, attirare l'attenzione di tutti su un aspetto che sistematicamente, ...in modo pesante e pericoloso, caratterizza il filo conduttore di tutti i documenti che la difesa del condominio, Avv. Zeuli, ha prodotto e presentato all'attenzione del Giudice.
Non è difficile infatti, anche per coloro che hanno letto i sopra elencati documenti in modo frettoloso e superficiale, percepire il senso di ostinata ed assoluta incuranza nei confronti di tutti i documenti da noi presentati come prove, e in modo particolare, nei confronti delle relazioni tecniche presentate dal CTU, Ing. Silvio Aspes, dalla Aldena Telecomunicazioni, etc. etc.; ...ma soprattutto, non si può fare a meno di notare la presenza di molte dichiarazioni inesatte, aventi il fine di denigrare al cospetto del Giudice, il mio comportamento e la mia personalità!
Questa "abilissima, o più propriamente, subdola tattica avvocatoria", dal fine più che ovvio e al contempo tremendamente sottile, ...avrebbe potuto offuscare la scena della disputa, e portare eventualmente il Giudice a prendere una decisione viziata da tali ostinate e caparbie posizioni!
Il timore era secondo me fondato!

Segue.......

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Memoria di replica
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Memoria di replica
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