TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI
DANIELE
Convenuto:
CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO
Memoria di replica per
l’attore
La difesa dell’attore letta la comparsa conclusionale
del convenuto Cond. Montesanto replica
1
Il convenuto nella propria conclusionale ha fatto un
indice delle considerazioni in fatto e in diritto che legittimerebbero la
sua opposizione all’installazione dell’antenna secondo il progetto
dell’attore.
Nella replica seguiremo l’ordine logico delle argomentazioni esposte dal
convenuto saltando ovviamente la parte in fatto che è pacifico tra le
parti e che comunque risulta dagli atti e verbali di causa.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
A) SULLO STATO DEI LUOGHI,
CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO, TIPO DI IMPIANTO
Diamo atto che il Condominio non nega né ha mai negato
il diritto del Signor Biasoni ad installare una antenna ad uso
radioamatoriale ma che ha sempre chiesto che l’installazione avvenisse
nel cortile condominiale.
Per ciò che concerne l’installazione dell’antenna sul tetto e le sue
caratteristiche facciamo presente che questi aspetti sono stati oggetto di
uno specifico quesito al CTU il quale ha ampiamente risposto, come abbiamo
già illustrato nella comparsa conclusionale, confermando:
-
la
validità tecnica dell’impianto di cui al progetto del Signor
Biasoni e l’opportunità di confermare la scelta di tale impianto
come quella più idonea per l’attività del Signor Biasoni e per le
esigenze del Condominio
-
l’impossibilità
di installare il suddetto impianto nel cortile per la necessità di
effettuare la rotazione dell’antenna e le operazioni di manutenzione
per le quali la vicinanza al terreno del vicino, la presenza di alberi
e la presenza del corpo condominiale rendono impossibile o comunque
inidonea l’installazione nel cortile
Il Consulente ha illustrato conseguentemente ed
ampiamente i motivi di opportunità dell’installazione sul tetto quale
unico luogo idoneo per l’impianto.
Non riteniamo sia necessario dilungarci su tale punto in quanto appare
evidente, icto oculi, che una antenna debba essere installata sul tetto e
non in un cortile, tenuto conto che nel cortile si obbligherebbe al
Condominio la rimozione degli alberi e si impedirebbe di posizionare
l’antenna stessa dato che, girando, viene a coprire l’area del terreno
del vicino.
La circostanza sollevata dalla difesa del Condominio che intorno al
fabbricato vi siano campi e prati è irrilevante dato che il Signor
Biasoni non può mettere l’antenna sui campi e prati per i quali non ha
alcun diritto.
Le dimensioni dell’impianto sono state ritenute congrue dal CTU e
compatibili con l’attività svolta dal Signor Biasoni, peraltro sono
delle dimensioni che abitualmente corrispondono a quelli di altri tipi di
impianti per radioamatori che si possono vedere guardando sui tetti delle
abitazioni ove si trovino tali installazioni.
Tutti gli impianti di radioamatori sono costituiti, salvo qualche piccola
differenza, per altezza o per il tipo di antenna, da un traliccio che va
da 6 a 9 metri e da una antenna del tipo televisivo (per intenderci) con i
bracci della stessa più lunghi per le caratteristiche tecniche della
lunghezza d0onda delle trasmissioni.
La sistemazione con controventi e tiranti è ovviamente effettuata per
motivi di sicurezza e nell’interesse del Condominio.
Contestiamo l’asserita affermazione che il Signor Biasoni necessiti di
una installazione per una sua attività professionale in quanto
assolutamente errata e non dimostrata.
La circostanza che il Condominio non abbia un numero rilevante di piani
ovviamente non ha alcun pregio in quanto vi sono antenne di radioamatori
sistemate anche in villette od in edifici a due o tre piani come
abitualmente succede in unità abitative che non si trovino nella parte
centrale di una città.
B) SULLA NECESSITA’ DI
CONTEMPERARE IL DIRITTO DELL’ATTORE CON L’INTERESSE DEI CONDOMINI
La sistemazione sul tetto condominiale non lede alcun
diritto dei condomini in quanto non pregiudica l’uso del tetto secondo
la sua destinazione.
La sistemazione invece nel cortile comporterebbe una riduzione
notevolissima dell’uso dello stesso senza tener conto delle altre
considerazioni, che abbiamo già esposto, sulla impossibilità di un
funzionamento corretto dell’impianto.
C) SULLA PERICOLOSITA’ DELLE
ONDE ELETTROMAGNETICHE
Su tale punto, in seguito a richiesta del convenuto
Condominio, il G.I. ha formulato al CTU uno specifico quesito al quale lo
stesso ha ampiamente risposto come abbiamo esaminato nella comparsa
conclusionale.
La controparte contesta le risultanze fornite dal CTU allorquando avrebbe
potuto benissimo partecipare alle operazioni peritali (cosa alle
quali non ha fatto) e far presente le considerazioni che espone
attualmente ottenendo le necessarie spiegazioni.
Su questo punto esistono già dei precedenti giurisprudenziali.
Abbiamo prodotto l’ordinanza del Giudice Castellini del Tribunale di
Milano che in sede di ricorso di urgenza ha autorizzato l’installazione
di una antenna dello stesso tipo del Signor Biasoni affermando che i
radioamatori non rientrano nelle categorie che sono assoggettate al D.M.
381/98 dato l’uso saltuario delle loro trasmissioni e le caratteristiche
tecniche delle stesse.
La controparte cita una sentenza della Cassazione Civile 9893 del 2000
nella quale è controparte l’ENEL.
Non riteniamo opportuno soffermarci più di tanto per esporre la
differenza abissale tra un impianto dell’ENEL per il quale la potenza
irradiata è sull’ordine di milioni di watt rispetto ai 100 watt
dell’impianto del Signor Biasoni.
Sull’argomento dell’elettrosmog si è parlato fin troppo mescolando
cose esatte a pericoli immaginari.
In questa sede non stiamo esaminando né impianti radio o telediffusioni né
impianti che irradiano onde elettromagnetiche a bassa frequenza come
tralicci dell’ENEL, stiamo parlando di un banalissimo e limitatissimo
impianto di un radioamatore che trasmette qualche volta alla settimana,
prevalentemente ascoltando e qualche volta trasmettendo che, secondo il
parere dell’ARPA, unico ente autorizzato ad effettuare tali esami, non
può determinare alcun danno alla salute dei condomini.
A puro titolo di cronaca si fa presente che tutti i controlli effettuate
dalle autorità preposte hanno riscontrato che le emissioni di
radioamatori in ogni caso non superano i livelli previsti dal D.M. 381/98
così come peraltro riscontrato dal Consulente Tecnico.
Ancora recentemente nell’agosto del 2001 l’ARPA Sezione Provinciale di
Reggio Emilia ha effettuato dei controlli sulle emissioni
elettromagnetiche dell’impianto radioamatoriale di un soggetto residente
in Reggio Emilia.
L’esame delle apparecchiature e dei livelli di trasmissione
(l’apparecchiatura trasmittente era assolutamente simile a quella del
Signor Biasoni) ha riscontrato che i livelli di campo risultavano
inferiori al valore di 6 V/m fissato come obiettivo di cautela dalla
stessa norma e non si evidenziavano pertanto elementi in contrasto con la
vigente normativa in materia di campi elettromagnetici compatibili con la
salute umana.
Le stesse risultanze sono emerse in sede di CTU nel presente procedimento.
Tutto il resto delle considerazioni esposte dalla difesa del Condominio
ove si adombrano rischi di leucemia, patologie neoplastiche etc.
dimenticano di far riferimento alla circostanza che tali patologie, seppur
ampiamente discutibili, per ciò che concerne il nesso causale, si
riscontravano in soggetti che erano stati esposti a campi elettromagnetici
di emittenti di radio o telediffusione con potenze dell’ordine di
milioni di watt (si ricordi il famoso caso di Radio Vaticana).
Del resto gli stessi tralicci dell’ENEL che hanno suscitato molte
perplessità emettono delle onde elettromagnetiche di una potenza circa
mille volte superiore a quella irradiata dal Signor Biasoni dato che sono
irradiate da cavi con una tensione dai 20 ai 50 mila volt con potenze
anche in questo caso di megawatt.
Se ricordiamo il caso famoso di Radio Vaticana ricordiamo
anche che le potenze in gioco, in quel caso, superavano ampiamente, anche
in quel caso, i megawatt (milioni di watt).
I Condomini, gli abitanti del condominio, né tanto meno il Signor Biasoni
corrono pertanto alcun rischio di danni alla salute come è stato
ampiamente escluso dal Consulente tecnico.
D) SULLA PERICOLOSITA’
DELL’ IMPIANTO
La difesa del Condominio fa il processo alle intenzioni
ed ipotizza crolli della struttura o caduta di fulmini.
Si dimentica di verificare che nella Consulenza Tecnica il CTU ha
attestato la regolarità dell’impianto e l’assenza della pericolosità
della stessa.
La presenza di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti
dall’installazione dell’antenna ovviamente è un qualcosa in più ma
non certamente obbligatorio e quindi non si può subordinare
l’installazione dell’antenna alla presenza di garanzie assicurative
che nessuna legge o norma richiede.
E) DISTURBI CHE L’ANTENNA
PUO’ ARRECARE CON INTERFERENZE ALLE APPARECCHIATURE RADIOFONICHE
Questa è la classica difesa contro l’installazione di
antenne per radioamatori.
Anche in questo caso siamo nel campo del processo alle intenzioni.
Esistono circa 150.000 radioamatori attivi in Italia che svolgono il
proprio hobby con le stesse modalità con cui le vorrebbe svolgere il
Signor Biasoni.
In nessun caso ci sono stati problemi di interferenze che non siano state
immediatamente risolte.
L’apparecchiatura e l’installazione dell’antenna del Signor Biasoni
sono a regola d’arte e non devono provocare interferenze.
Se ciò non fosse il Signor Biasoni è ovviamente giuridicamente tenuto ad
eliminare le cause delle interferenze che derivino dalle proprie
apparecchiature.
Si fa presente che esiste un organo amministrativo periferico del
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni denominato Circolo Costruzioni
telegrafiche e Telefoniche il quale su semplice segnalazione di un
qualsivoglia utente interviene con la idonea strumentazione per verificare
la sussistenza delle interferenze e la addebitabilità delle stesse alle
apparecchiature del radioamatore.
Se si riscontra che le interferenze sono dovute all’apparecchiatura del
radioamatore i funzionari danno le indicazioni per la eliminazione delle
interferenze e comunque collaborano per risolvere il problema.
Se invece, come nel 99% dei casi, si tratta di “fantasie” dei
Condomini che ovviamente sentono rumori o disturbi anche quando il
radioamatore è addirittura fuori casa, il costo dell’intervento resta a
carico di chi l’ha richiesto.
F) PREGIUDIZIO PER IL DECORO
ARCHITETTONICO
Siamo francamente stupiti che la difesa della controparte
invochi tale argomentazione.
Ci sembra infatti che la proposta del Condominio di installare la antenna
molto più alta ed ingombrante nel cortile sicuramente creerebbe veramente
un pregiudizio di carattere architettonico oltre che pratico.
L’edificio ove deve essere installata l’antenna non è una casa di
lusso, una casa in un centro storico protetto da norme amministrative
dell’ufficio delle Belle Arti, od avente caratteristiche tali da farlo
ritenere immobile di particolare pregio.
Siamo in presenza di un semplice condominio a due piani per il quale la
presenza di una antenna sul tetto non da alcun problema.
Nell’atto di citazione abbiamo riportato numerosi precedenti
giurisprudenziali sul punto ove appare chiaro che per pregiudizio per
decoro architettonico devono sussistere dei precisi elementi sia per ciò
che concerne l’antenna sia per ciò che concerne l’immobile.
Tali elementi non sussistono nel caso in oggetto.
L’obiezione della violazione al II comma dell’art. 1120 C.C.
ovviamente non ha pregio in quanto è in contrasto con lo stesso diritto
stabilito dall’art. 397 DPR 156 del 1973 che verrebbe ovviamente
vanificato se ogni installazione di antenna dovesse considerarsi vietata
per il carattere di innovazione.
G) NECESSITA’ DI CONCESSIONE
EDILIZIA
La difesa del Condomino accampa per ultimo l’eccezione
della necessità di una concessione edilizia.
Ci chiediamo come il Signor Biasoni possa chiedere una concessione
edilizia se non ha ancora avuto un provvedimento giurisprudenziale
favorevole alla suddetta installazione.
Sarà l’autorità amministrativa a verificare se l’impianto del Signor
Biasoni necessita o meno di una concessione edilizia.
Non dubitiamo che i condomini si faranno premura di informare le
competenti autorità comunali affinché intervengano per le necessarie
verifiche. Tutto ciò però non ha niente a che fare con l’accertamento
del diritto del Signor Biasoni in quanto destinatario del problema della
concessione edilizia il Comune, non i Condomini e l’unico soggetto che
può ordinare la rimozione o la sospensione dei lavori è sempre
l’Autorità Comunale, non certamente i condomini.
H) SULLA INFONDATEZZA DELLA
RICHIESTA RISARCITORIA
La difesa del Condominio obietta che l’attore non ha
fornito alcuna prova del danno curiosamente ignorando la circostanza che i
danno è “in re ipsa” in quanto il Signor Biasoni da quando ha fatto
la richiesta non ha potuto di fatto esercitare la propria attività stante
l’opposizione immotivata, a carattere emulativo, del condominio.
Il preteso danno alla salute è stato sollevato solo recentemente in corso
di causa e non quando il Condominio ha sollevato 5 anni fa le proprie
obbiezioni.
E’ ovvio che tale risarcimento danni debba essere valutato in via
equitativa in quanto siamo in presenza di un mancato esercizio di un
diritto non avente un contenuto tipicamente economico.
Così come il diritto del radioamatore trae origine dall’art. 21 della
Costituzione e quindi dal diritto di manifestare il proprio pensiero, se
tale diritto viene compresso od impedito, il radioamatore ha il diritto di
vedersi riconosciuta una somma valutata in via equitativa per tale
pregiudizio.
***
Per ultimo la difesa del Condominio accampa una pretesa
necessità di impugnare la delibera del 4.4.97 e quella successiva del
18.1.98.
La difesa del Condominio si dimentica che tali delibere sono radicalmente
nulle come è stato più volte accertato dalla giurisprudenza e pertanto
non soggette a termini per l’impugnativa è a necessità di impugnativa
stessa (Tribunale di Trani 6/6/1978 Moscatelli / Condominio, e Tribunale
di Milano Fortina / Condominio del 21/2/1980 ove si afferma la radicale
nullità di una delibera assembleare che neghi il diritto del radioamatore
all’installazione dell’antenna).
Il Condomino può ovviamente impugnare la delibera se lo desidera ma può
altresì promuovere una azione autonoma di accertamento stante la radicale
nullità della delibera che gli vieta l’installazione dell’antenna.
I) COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Stante l’atteggiamento del Condominio e stante le
grossissime difficoltà frapposte dal Condominio stesso con necessità di
costose consulenze e rilevanti accertamenti la difesa dell’attore
insiste per la condanna del convenuto Condominio alle spese del
procedimento sia per ciò che concerne la fase cautelare (procedimento ex
art. 700 e conseguente procedimento di reclamo) sia per ciò che concerne
il giudizio di merito non sussistendo le ragioni addotte da controparte
per la compensazione delle spese.
Si insiste per l’accoglimento delle già richiamate
conclusioni.
Milano/Busto Arsizio lì 14 gennaio 2002.