Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Nei primi giorni di maggio 2002, ricevetti finalmente dall'Avv. Alberto Baccani una graditissima telefonata con la quale m'informava che il Giudice, Dott.ssa N. Marchegiani, aveva depositato la sentenza del giudizio di merito, e che, ad esclusione solamente del risarcimento danni per la mancata attività di radioamatore, ci aveva dato ragione su tutti i fronti, decretando definitivamente quindi il diritto d'installare sul tetto del condominio, il sistema d'antenna così come da progetto depositato e proposto dal sottoscritto!
Mi disse altresì che avrebbe provveduto a farmi avere copia della sentenza appena possibile!

Infatti, in data 27 giugno 2002, ricevetti un ulteriore comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che come da precedenti accordi telefonici intercorsi, conteneva la copia della sentenza n. 291/02 emessa dal Giudice Dott.ssa N. Marchegiani.

Ed ecco qui riportata la sofferta ed importante sentenza:

 

 

  REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

- Sezione Civile -

 

 Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del GIUDICE Unico,

Dott.ssa Nicoletta Marchegiani

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa n. 925/28 del ruolo generale, trattenuta in decisione all’udienza del 31/10/01 e promossa

 

DA

 

BIASONI DANIELE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Baccani del foro di Milano e D. Baragiola ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Busto Arsizio, Via Mameli 6/a, giusta delega a margine dell’atto di citazione,

ATTORE

 

CONTRO

 

CONDOMINIO “MONTESANTO” di Origgio, V.le della Resistenza, 109 in persona dell’amministratore, F. Tomba rappresentato e difeso dall’Avv.to F. Zeuli ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Busto Arsizio, via Mazzini, 5, come da mandato a margine dell’atto di citazione notificato,

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni.

Data della decisione: 21/02/2002.

***

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Attore: BIASONI DANIELE

Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO

 

Atto di precisazione delle conclusioni

La difesa dell’attore precisa le seguenti

conclusioni

  1. Accertarsi il diritto del Signor Biasoni ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del provvedimento cautelare

  2. Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l’installazione dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio

  3. Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio Via della Resistenza n. 109 per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle sue opere accessorie nonché sistemare il passaggio dei cavi fino all’abitazione dell’attore inserendo tutti i dispositivi (controventi, tiranti od altro) necessari

  4. Autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all’amministratore e comunque non meno di una volta all’anno

  5. Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi il via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l’antenna sarà installata, che viene indicato in Lit. 1.000.000= l‘anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex art. 1226 c.c.

  6. Spese diritti ed onorari del presente procedimento nonché quello di urgenza e del reclamo rifuse

Milano/Busto Arsizio lì 29 ottobre 2001.

***

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Nella causa promossa da:

BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio

CONTRO

 

Condominio MONTESANTO corrente in Origgio – in persona del suo amministratore Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Zeuli Francesco

 

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL CONDOMINIO MONTESANTO

Piaccia all’On.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria istanza e difesa:

A)     Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso dal Giudice Dr. Limongelli in data 10.6.98.

B)    Di converso confermarsi il provvedimento di revoca dell’ordinanza del 10.6.98 nel procedimento civile d’urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24/7/98.

C)    Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dell’atto di citazione, così come proposta, perché inaccoglibile (installazione dell’antenna sul tetto.

D)    Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l’antenna nel terreno adiacente il condominio.

E)    Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore perché infondata in fatto e diritto.

F)    Condannarsi l’attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento d’urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.

G)    Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed onorari per le due fasi del procedimento d’urgenza e per questo in corso.
E condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CNA come di legge, del presente procedimento.

H)    In via subordinata voglia l’On.le Tribunale decidere come meglio riterrà di giustizia, in base alle risultanze istruttorie, con le conseguenziali pronunce.

Busto Arsizio 31 ottobre 2001.

***

-Conclusioni per le parti: come da fogli allegati che, già siglati dal G.I. sono da ritenersi parte integrante della presente sentenza.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Biasoni Daniele conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Condominio “Montesanto” –in persona dell’amministratore- per sentir accertare il proprio diritto ad installare una antenna radioamatoriale sul tetto dell’edificio, secondo le modalità di cui ad un proprio progetto, nonché ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio della propria attività di radioamatore dal 1996.

Premetteva, l’attore, di essere proprietario di un appartamento sito nel Condominio Montesanto; aggiungeva di aver richiesto all’amministratore del condominio di poter installare sul tetto dell’edificio, un’antenna, ad uso radioamatoriale, posizionandola perpendicolarmente al proprio appartamento e di aver ottenuto un rifiuto essendo, diversi condomini, contrari alla detta installazione; che esso attore si vedeva costretto a promuovere un ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere l’autorizzazione; che, infatti, il ricorso veniva accolto dal giudice delegato del Tribunale di Busto Arsizio, ma poi, in sede di reclamo, il provvedimento autorizzativi emesso veniva revocato; che dunque il presente giudizio di merito era stato instaurato, ex art. 669 octies / I° comma c.p.c., al fine della pronuncia di riconoscimento del più generico diritto di installare antenne, ormai pacifico in giurisprudenza, e stante la infondatezza dei motivi di opposizione addotti dal condominio.

Si costituiva il Condominio che, pur riconoscendo il diritto dell’attore all’installazione dell’antenna in oggetto, si opponeva a che la stessa venisse posizionata sul tetto dell’edificio sia perché recante disturbo alla quiete dei condomini, sia perché recante danno alla loro salute, sia perché il disturbo ad altri apparecchi elettronici (radio e TV) in uso ai singoli condomini.

Il Condominio rilevava che tali problemi avrebbero potuto essere risolti posizionando l’antenna sul territorio circostante il condominio –nel giardino- con un filo collegante i contatti agli apparecchi di radioamatore tenuti in casa dal Biasoni con l’antenna stessa; si opponeva, infine, all’accoglimento della richiesta risarcitoria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali richieste dalle parti e veniva disposta una C.T.U.; indi il G.I., all’udienza del 31/10/01, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo a queste ultimi i termini, di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande avanzate dall’attore sono in parte fondate e devono essere parzialmente accolte per i motivi che seguono.

Come già poco sopra scritto l’attore ha instaurato il presente giudizio dopo aver ottenuto un provvedimento cautelare –poi revocato dal Tribunale, in sede di reclamo, per assenza del requisito del “periculum in mora”- al fine di sentir accertare il proprio diritto all’installazione di una antenna e così procedere a detta installazione secondo un proprio progetto, prodotto i atti, che vede il posizionamento dell’antenna sul tetto dell’edificio condominiale, con discesa dei cavi, da detta antenna al proprio appartamento.
Vi è da precisare che il condominio, costituendosi, non ha negato l’esistenza del diritto ex adverso invocato, contestandone, invece, le sole modalità proposte per l’installazione dell’antenna e rappresentando, invece, come soluzione alternativa, il collocamento dell’antenna nel cortile condominiale.
Dell’esistenza del predetto diritto, dunque, non vi è contrasto alcuno: al riguardo si richiamano sia le disposizioni di cui alla Lg. 06/05/40 n. 554, artt. 1, 2 e 3 ed il successivo art. 397 del Codice postale, emanato nel 1973, con il D.P.R. 156, sia le decisioni giurisprudenziali, tra le quali si cita, a puro titolo di esempio, la sentenza n. 7418 della Cass. Civ. Sez. II, 16/12/83, che nel riconoscere la consistenza del diritto de quo ha statuito non incontrare altro limite, nei rapporti tra privati “se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l’esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell’immobile”.
Fatta detta premessa è necessario esaminare le risultanze della consulenza tecnica agli atti, la quale ha concluso per la totale fattibilità del progetto predisposto dal Biasoni, così superando le perplessità e le diverse obiezioni sollevate, in merito, dal convenuto.
Il consulente, infatti –al quale era stato chiesto di esaminare il progetto proposto dall’attore e di compararlo con la soluzione alternativa avanzata, invece dalla controparte, ha così risposto: “..Come già detto al punto 1), l’installazione sul tetto, oltre ad essere praticabile è anche quella normalmente eseguita in casi simili presentando, rispetto a quella al suolo, vantaggi di tipo economico, prestazionale ed ambientali in termini di servitù”.
Poco prima, analizzando la soluzione prospettata dal condominio, il consulente si era così espresso: “….inoltre con questa soluzione –vale a dire quella proposta dall’attore- si eviterebbe di gravare, rendendo di fatto inagibile (o agibile con forti limitazioni) il cortile deputato ad accogliere l’installazione sul terreno, infatti quest’ultima prevedrebbe un traliccio di sezione fissa dell’altezza di circa 15 m, posto al centro del cortile, con i relativi cablaggi, che lo attraverserebbero trasversalmente, per risalire lungo il muro del condominio al fine di raggiungere l’apparecchiatura ricetrasmittente posta nell’abitazione del Biasoni. Nell’eventuale installazione sul terreno condominiale deve essere tenuto in considerazione che durante le manutenzioni periodiche o in caso di guasto, l’antenna deve essere abbassata a livello del cortile, utilizzando la piattaforma mobile in dotazione al traliccio e, in questi casi, a causa delle dimensioni dell’antenna il cortile sarebbe totalmente inagibile agli altri condomini richiedendo in aggiunta, per la fattibilità dell’operazione, il taglio delle piante presenti ai bordi del cortile”. (cfr. C.T.U. pag. 6, agli atti).
Accertato perciò che la soluzione prospettata dall’attore è quella normalmente praticata e praticabile nel caso di specie, devono ora essere esaminate le obiezioni sollevate, al detto progetto, dal condominio.
Prima fra tutte quella relativa ad un asserito ed ipotetico “danno alla salute” dei condomini che potrebbero loro derivare dall’esposizione al campo elettromagnetico che verrebbe irradiato dall’impianto progettato dal Biasoni.

A tale riguardo questo Giudice ha ritenuto opportuno, in corso di causa, disporre una integrazione alla consulenza tecnica già espletata ponendo detto specifico quesito al C.T.U..

La normativa in materia è quella disciplinata dal D.M. 381 del 10/09/98 nel quale sono stabilite le soglie, oltre le quali, le emissioni, non possono superare in relazione al problema di un danno alla salute derivante dalle interferenze elettromagnetiche.
Il C.T.U. rispondendo proprio sull’argomento, dopo aver effettuato una simulazione del campo irradiato dall’antenna de qua, utilizzando un software specifico, ha così affermato: “In conclusione si può affermare che l’installazione di un’antenna di tipo radioamatoriale con le caratteristiche descritte possa essere considerata non dannosa alla salute” (cfr. supplemento pagg. 11 e 12, agli atti).
Sull’argomento, quindi, questo giudicante non può che far proprie le considerazioni del consulente –lo si ripete, richiamato, perché rispondesse specificamente sul punto- non avendo alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni di un elaborato peritale completo, esaustivo ed analitico.
Peraltro va sottolineato che gli esempi portati dalla difesa del condominio, in tema di danni alla salute, riguardano fattispecie totalmente diverse da quella qui in esame. Alcun paragone. Infatti, può essere fatto tra un impianto Enel, irradiante onde elettromagnetiche di milioni di watt, rispetto ai 100 watt dell’impianto banalissimo dell’attore.
Anche i rischi di malattie gravissime (leucemia, patologie neoplastiche ecct), adombrate dalla difesa del convenuto non possono avere alcuna attinenza con il caso in questione: tali malattie, infatti, rimangono ancora sul terreno dell’ipotesi, poiché non ancora dimostrato il nesso causale con l’esposizione a campi elettromagnetici di emittenti radio. Esse, inoltre, sono state riscontrate in soggetti esposti a campi elettromagnetici con potenze dell’ordine di milioni di watt (si ricorda il caso di “Radio Vaticana”), con potenza, quindi, mille volte superiore a quella che verrebbe irradiata dall’antenna dell’attore.
Altro motivo di doglianza sarebbero, secondo il convenuto, i disturbi che l’antenna de qua arrecherebbe ai condomini a causa sia della rumorosità del motore, collegato all’impianto, sia delle interferenze rispetto ai televisori e ad altre apparecchiature elettroniche dei condomini, sia per gli accessi, dell’attore e dei tecnici, al tetto condominiale per effettuare verifiche.
Anche tale problema è stato escluso dal C.T.U. che, per quanto concerne il rumore del sistema di rotazione, ha affermato: “….Il rumore prodotto durante tali rotazioni, udibile negli appartamenti degli altri condomini, rientra nei limiti di legge.” Ed ancora: “….Sistemi analoghi a quello oggetto di causa una volta installati e collaudati non richiedono, di orma, operazioni di messa a punto con accesso fisico all’antenna. Solo in caso di guasto del sistema si rende necessario l’accesso all’impianto per le verifiche. Si ritiene quindi che il Biasoni non avrebbe motivo di accedere frequentemente al sistema installato”.
Con riferimento al disturbo alle antenne già installate, il consulente ha così concluso: “Per evitare questo tipo di problemi è sufficiente che il Biasoni si impegni ad installare il sistema a regola d’arte ed a collaudarlo per verificare che non ci siano armoniche sufficientemente ampie disturbare i programmi TV. Tali verifiche, a cautela degli altri condomini, possono essere previste periodicamente”.
Quindi, dette interferenze o disturbi si dovessero verificare, essi saranno facilmente eliminabili e ovviamente cura dell’attore attivarsi in tal senso.
Quanto alla lamentata pericolosità dell’impianto per l’incolumità e sicurezza dei condomini –che potrebbero essere colpiti dalla caduta improvvisa dell’antenna o di u traliccio per forti raffiche di vento- si osserva che anche tale argomento è stato superato dalle risultanze della consulenza agli atti la quale, ha attestato la regolarità dell’impianto e l’assenza di pericolosità dello stesso; il fatto poi che vi sia una polizza assicurativa ritenuta insoddisfacente, dal convenuto, non rileva in alcun modo: la polizza contro i rischi derivanti dalla installazione di una antenna è un qualcosa in più ma non certamente obbligatoria, poiché non prevista da alcuna legge in materia.
Anche la problematica concernente la necessità o meno della concessione edilizia è, in questo procedimento, irrilevante. Sarà infatti l’Autorità Amministrativa a stabilire la necessità o meno della concessione edilizia e, se necessaria, sarà l’attore stesso ad attivarsi per richiederla.
Infine la difesa del condominio lamenta il pregiudizio che l’impianto dell’attore arrecherebbe all’estetica dell’edificio condominiale. La doglianza non è degna di pregio: al di là del fatto che pare, a chi scrive, che proprio la proposta suggerita dal condominio –che vorrebbe installata l’antenna nel cortile- crei detto pregiudizio, non si può non rilevare come, nel caso di specie, il condominio convenuto si trovi in aperta campagna e sia un edificio privo di qualsiasi pregio architettonico e di tutela di carattere ambientale.
Sull’argomento va citata una decisione giurisprudenziale confacente al caso di specie. Ed infatti: “Per stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima dell’esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello architettonico” (Cass. Civ., sez. II, 29/07/89, n. 3549).
Ebbene, esaminando le fotografie prodotte da entrambe le parti, l’edificio de quo non può certamente essere considerato immobile di particolare pregio, trattandosi di un comune condominio a due piani per il quale la pre3senza di un’antenna, sul tetto, non comporta alcun danno per l’estetica condominiale.
Anche sotto tale profilo, dunque, la tesi va disattesa.
Va da ultima esaminata la osservazione del convenuto che segnala la necessità di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed i contrapposti diritti ed interessi dei condomini, diritti tutti rilevanti e di rango costituzionale.
Ebbene anche sotto tale profilo la soluzione proposta dall’attore appare essere la più confacente: la sistemazione dell’antenna sul tetto non lede alcun diritto dei condomini in quanto non pregiudica l’uso del tetto secondo la sua destinazione. Al contrario la sistemazione dell’antenna nel cortile comporterebbe una riduzione dell’uso dello stesso con tutti gli altri inconvenienti già segnalati dal consulente tecnico.
In considerazione di quanto sopra esposto, perciò, parte delle domande attoree possono essere accolte ben potendo ritenersi accertato il diritto di Biasoni Daniele di installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte.
Conseguentemente, va riconosciuto all’attore –anche perché condomino- ed ai tecnici da lui incaricati, il diritto di accedere al tetto del condominio per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle opere, nonché per sistemare il passaggio dei cavi fino alla propria abitazione inserendo tutti i dispositivi necessari.
Da tale decisione deriva, come logica conseguenza, che l’attore è altresì onerato e, qu9indi, autorizzato ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento e l’installazione del manufatto, il tutto previo avviso all’amministratore e non meno di una volta all’anno, come suggerito dal consulente tecnico.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni asseritamene subiti dal Biasoni per non aver, egli, potuto esercitare la propria attività di radioamatore dal 1996, sino ad ora, stante l’opposizione del immotivata del condominio.

Al riguardo si osserva che pur riconoscendo che il diritto del radioamatore trae proprio origine dall’art. 21 della Costituzione e, quindi, dal diritto di manifestare il proprio pensiero, nel caso di specie si ritiene che l’impossibilità di esercitare l’attività di radioamatore abbia causato, al Biasoni, un disagio, non grave, che in assenza di una prova specifica sul punto non può assumere al rango di “danno risarcibile”.
La domanda va perciò rigettata.
Vi sono ora da esaminare le contrapposte domande relative alle spese di lite.
Quanto a quelle di cui alla fase cautelare –premettendo che questo giudizio non ha natura di convalida dei provvedimenti cautelari in precedenza emessi- e stante la soccombenza dell’attore che ha visto la revoca del provvedimento emesso dal Giudice delegato, in sede di reclamo, per mancanza del “periculum in mora”, si ritiene che le spese relative ai detti procedimenti –qui liquidate in complessive £ 2.500.000 (euro 1291,14), di cui £ 1.500.000 per onorari, £ 500.000 per diritti e £ 500.000 per spese, oltre IVA e C.P.A. come legge, devono essere poste a carico dell’attore, che perciò va condannato a rifonderle al convenuto.
Quanto alle spese di cui alla presente causa, stante la soccombenza, il condominio va condannato a rifonderle all’attore, nella misura qui complessivamente liquidata, pari a £ 7.099.000 (euro 3666,33) –di cui £ 1.099.000 per spese, £ 2.500.000 per diritti e £ 3.500.000 per onorari- oltre ad IVA e C.P.A. come legge.
Infine, le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata dal G.I. in £ 2.735.092 (euro 1412,56), oltre oneri di legge ed in £ 2.639.400 (euro 1363,14), oltre oneri di legge- vanno poste, definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 925/98, promossa da Biasoni Daniele con atto di citazione, così provvede:

a) In parziale accoglimento delle domande attoree, accerta il diritto dell’attore ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte, consentendo, all’attore e/o ai tecnici, da lui incaricati, di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio, Viale della Resistenza 109, per effettuare l’installazione dell’antenna e di tutto quanto necessario per il posizionamento del sistema;

b) Autorizza l’attore e/o i tecnici da lui incaricati ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento e l’installazione del manufatto previo avviso all’amministratore, secondo le modalità ed i tempi indicati dalla consulenza tecnica agli atti;

c) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall’attore;

d) Rigetta le domande avanzate dal convenuto;

e) Condanna l’attore a rifondere al Condominio Montesanto le spese di lite di cui alla fase cautelare, liquidate in complessive £ 2.500.000 – euro 1291,14- oltre ad IVA e C.P.A. come per legge;

f) Condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese della presente causa nella misura liquidata in complessive £ 7.099.000 – euro 3666,33- oltre ad IVA e C.P.A. come per legge;

g) Pone le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata dal G.I. definitivamente a carico del convenuto.

Così deciso in Busto Arsizio, 21/02/02

Il Giudice Unico

Dott.ssa N. Marchegiani

 

A questo punto non rimaneva che attendere la metà del mese di giugno 2002, in quanto, se per tale data il condominio non avesse presentato ricorso, ...il caso si sarebbe potuto considerare chiuso, ...e questa volta in modo inappellabile!

 

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Segue.......


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