REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-
Sezione Civile -
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del
GIUDICE Unico,
Dott.ssa
Nicoletta Marchegiani
Ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa n. 925/28 del ruolo generale, trattenuta in
decisione all’udienza del 31/10/01 e promossa
DA
BIASONI DANIELE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.
Baccani del foro di Milano e D. Baragiola ed elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo, in Busto Arsizio, Via Mameli 6/a, giusta delega a
margine dell’atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
CONDOMINIO
“MONTESANTO”
di Origgio, V.le della Resistenza, 109 in persona dell’amministratore,
F. Tomba rappresentato e difeso dall’Avv.to F. Zeuli ed elettivamente
domiciliato presso lo stesso, in Busto Arsizio, via Mazzini, 5, come da
mandato a margine dell’atto di citazione notificato,
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni.
Data della decisione: 21/02/2002.
***
TRIBUNALE
DI BUSTO ARSIZIO
Attore:
BIASONI DANIELE
Convenuto:
CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO
Atto di precisazione delle conclusioni
La difesa dell’attore precisa le seguenti
conclusioni
-
Accertarsi il diritto del Signor Biasoni ad
installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le
modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del
provvedimento cautelare
-
Accertarsi in estremo subordine quali possano
essere le modalità alternative per l’installazione dell’antenna
sempre sul tetto dell’edificio
-
Condannarsi il Condominio a riconoscere tale
diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di
accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.
109 per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle
sue opere accessorie nonché sistemare il passaggio dei cavi fino
all’abitazione dell’attore inserendo tutti i dispositivi (controventi,
tiranti od altro) necessari
-
Autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad
effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento ed
installazione del manufatto previo avviso all’amministratore e comunque
non meno di una volta all’anno
-
Condannarsi il Condominio al risarcimento dei
danni da liquidarsi il via equitativa per il mancato esercizio
dell’attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l’antenna sarà
installata, che viene indicato in Lit. 1.000.000= l‘anno od altra somma
maggiore o minore da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
-
Spese diritti ed onorari del presente procedimento
nonché quello di urgenza e del reclamo rifuse
Milano/Busto Arsizio lì 29 ottobre 2001.
***
TRIBUNALE DI
BUSTO ARSIZIO
Nella causa promossa da:
BIASONI DANIELE
- con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio MONTESANTO corrente in
Origgio – in persona del suo amministratore Rag. Tomba Francesco,
rappresentato e difeso dall’Avv. Zeuli Francesco
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL
CONDOMINIO MONTESANTO
Piaccia all’On.le Tribunale, rigettata ogni diversa
contraria istanza e difesa:
A)
Nel
merito
rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso dal Giudice Dr.
Limongelli in data 10.6.98.
B) Di converso
confermarsi il provvedimento di revoca dell’ordinanza del 10.6.98 nel
procedimento civile d’urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele,
emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24/7/98.
C) Rigettarsi
la domanda di cui al n. 2 dell’atto di citazione, così come proposta, perché
inaccoglibile (installazione dell’antenna sul tetto.
D) Di converso concedersi
al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l’antenna nel terreno
adiacente il condominio.
E) Rigettarsi
la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore perché infondata in
fatto e diritto.
F) Condannarsi
l’attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento
d’urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase
dinnanzi al Tribunale.
G) Rigettarsi
le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti
ed onorari per le due fasi del procedimento d’urgenza e per questo in corso.
E condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa oltre IVA e CNA come di legge, del presente procedimento.
H) In via subordinata
voglia l’On.le Tribunale decidere come meglio riterrà di giustizia, in base
alle risultanze istruttorie, con le conseguenziali pronunce.
Busto Arsizio 31 ottobre 2001.
***
-Conclusioni per le parti: come da fogli
allegati che, già siglati dal G.I. sono da ritenersi parte integrante della
presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente
notificato, Biasoni Daniele conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
il Condominio “Montesanto” –in persona dell’amministratore- per sentir
accertare il proprio diritto ad installare una antenna radioamatoriale sul
tetto dell’edificio, secondo le modalità di cui ad un proprio progetto,
nonché ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti per il mancato
esercizio della propria attività di radioamatore dal 1996.
Premetteva, l’attore, di essere
proprietario di un appartamento sito nel Condominio Montesanto; aggiungeva di
aver richiesto all’amministratore del condominio di poter installare sul
tetto dell’edificio, un’antenna, ad uso radioamatoriale, posizionandola
perpendicolarmente al proprio appartamento e di aver ottenuto un rifiuto
essendo, diversi condomini, contrari alla detta installazione; che esso attore
si vedeva costretto a promuovere un ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere
l’autorizzazione; che, infatti, il ricorso veniva accolto dal giudice
delegato del Tribunale di Busto Arsizio, ma poi, in sede di reclamo, il
provvedimento autorizzativi emesso veniva revocato; che dunque il presente
giudizio di merito era stato instaurato, ex art. 669 octies / I° comma
c.p.c., al fine della pronuncia di riconoscimento del più generico diritto di
installare antenne, ormai pacifico in giurisprudenza, e stante la infondatezza
dei motivi di opposizione addotti dal condominio.
Si costituiva il Condominio che, pur
riconoscendo il diritto dell’attore all’installazione dell’antenna in
oggetto, si opponeva a che la stessa venisse posizionata sul tetto
dell’edificio sia perché recante disturbo alla quiete dei condomini, sia
perché recante danno alla loro salute, sia perché il disturbo ad altri
apparecchi elettronici (radio e TV) in uso ai singoli condomini.
Il Condominio rilevava che tali problemi
avrebbero potuto essere risolti posizionando l’antenna sul territorio
circostante il condominio –nel giardino- con un filo collegante i contatti
agli apparecchi di radioamatore tenuti in casa dal Biasoni con l’antenna
stessa; si opponeva, infine, all’accoglimento della richiesta risarcitoria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali richieste dalle parti
e veniva disposta una C.T.U.; indi il G.I., all’udienza del 31/10/01,
tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti,
concedendo a queste ultimi i termini, di cui all’art. 190 c.p.c., per il
deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande avanzate dall’attore sono in parte fondate e
devono essere parzialmente accolte per i motivi che seguono.
Come già poco sopra scritto l’attore ha instaurato il
presente giudizio dopo aver ottenuto un provvedimento cautelare –poi
revocato dal Tribunale, in sede di reclamo, per assenza del requisito del “periculum
in mora”- al fine di sentir accertare il proprio diritto
all’installazione di una antenna e così procedere a detta installazione
secondo un proprio progetto, prodotto i atti, che vede il posizionamento
dell’antenna sul tetto dell’edificio condominiale, con discesa dei cavi,
da detta antenna al proprio appartamento.
Vi è da precisare che il condominio, costituendosi, non ha negato
l’esistenza del diritto ex adverso invocato, contestandone, invece, le sole
modalità proposte per l’installazione dell’antenna e rappresentando,
invece, come soluzione alternativa, il collocamento dell’antenna nel cortile
condominiale.
Dell’esistenza del predetto diritto, dunque, non vi è contrasto alcuno: al
riguardo si richiamano sia le disposizioni di cui alla Lg. 06/05/40 n. 554,
artt. 1, 2 e 3 ed il successivo art. 397 del Codice postale, emanato nel 1973,
con il D.P.R. 156, sia le decisioni giurisprudenziali, tra le quali si cita, a
puro titolo di esempio, la sentenza n. 7418 della Cass. Civ. Sez. II,
16/12/83, che nel riconoscere la consistenza del diritto de quo ha statuito
non incontrare altro limite, nei rapporti tra privati “se non quello di
non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l’esercizio
di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento
dell’immobile”.
Fatta detta premessa è necessario esaminare le risultanze della consulenza
tecnica agli atti, la quale ha concluso per la totale fattibilità del
progetto predisposto dal Biasoni, così superando le perplessità e le diverse
obiezioni sollevate, in merito, dal convenuto.
Il consulente, infatti –al quale era stato chiesto di esaminare il progetto
proposto dall’attore e di compararlo con la soluzione alternativa avanzata,
invece dalla controparte, ha così risposto: “..Come già detto al punto
1), l’installazione sul tetto, oltre ad essere praticabile è anche quella
normalmente eseguita in casi simili presentando, rispetto a quella al suolo,
vantaggi di tipo economico, prestazionale ed ambientali in termini di servitù”.
Poco prima, analizzando la soluzione prospettata dal condominio, il consulente
si era così espresso: “….inoltre con questa soluzione –vale a
dire quella proposta dall’attore- si eviterebbe di gravare, rendendo di
fatto inagibile (o agibile con forti limitazioni) il cortile deputato ad
accogliere l’installazione sul terreno, infatti quest’ultima prevedrebbe
un traliccio di sezione fissa dell’altezza di circa 15 m, posto al centro
del cortile, con i relativi cablaggi, che lo attraverserebbero
trasversalmente, per risalire lungo il muro del condominio al fine di
raggiungere l’apparecchiatura ricetrasmittente posta nell’abitazione del
Biasoni. Nell’eventuale installazione sul terreno condominiale deve essere
tenuto in considerazione che durante le manutenzioni periodiche o in caso di
guasto, l’antenna deve essere abbassata a livello del cortile, utilizzando
la piattaforma mobile in dotazione al traliccio e, in questi casi, a causa
delle dimensioni dell’antenna il cortile sarebbe totalmente inagibile agli
altri condomini richiedendo in aggiunta, per la fattibilità
dell’operazione, il taglio delle piante presenti ai bordi del cortile”.
(cfr. C.T.U. pag. 6, agli atti).
Accertato perciò che la soluzione prospettata dall’attore è quella
normalmente praticata e praticabile nel caso di specie, devono ora essere
esaminate le obiezioni sollevate, al detto progetto, dal condominio.
Prima fra tutte quella relativa ad un asserito ed ipotetico “danno alla
salute” dei condomini che potrebbero loro derivare dall’esposizione al
campo elettromagnetico che verrebbe irradiato dall’impianto progettato dal
Biasoni.
A tale riguardo questo Giudice ha ritenuto opportuno, in
corso di causa, disporre una integrazione alla consulenza tecnica già
espletata ponendo detto specifico quesito al C.T.U..
La normativa in materia è quella disciplinata dal D.M.
381 del 10/09/98 nel quale sono stabilite le soglie, oltre le quali, le
emissioni, non possono superare in relazione al problema di un danno alla
salute derivante dalle interferenze elettromagnetiche.
Il C.T.U. rispondendo proprio sull’argomento, dopo aver effettuato una
simulazione del campo irradiato dall’antenna de qua, utilizzando un software
specifico, ha così affermato: “In conclusione si può affermare che
l’installazione di un’antenna di tipo radioamatoriale con le
caratteristiche descritte possa essere considerata non dannosa alla salute”
(cfr. supplemento pagg. 11 e 12, agli atti).
Sull’argomento, quindi, questo giudicante non può che far proprie le
considerazioni del consulente –lo si ripete, richiamato, perché rispondesse
specificamente sul punto- non avendo alcun motivo per discostarsi dalle
conclusioni di un elaborato peritale completo, esaustivo ed analitico.
Peraltro va sottolineato che gli esempi portati dalla difesa del condominio,
in tema di danni alla salute, riguardano fattispecie totalmente diverse da
quella qui in esame. Alcun paragone. Infatti, può essere fatto tra un
impianto Enel, irradiante onde elettromagnetiche di milioni di watt, rispetto
ai 100 watt dell’impianto banalissimo dell’attore.
Anche i rischi di malattie gravissime (leucemia, patologie neoplastiche ecct),
adombrate dalla difesa del convenuto non possono avere alcuna attinenza con il
caso in questione: tali malattie, infatti, rimangono ancora sul terreno
dell’ipotesi, poiché non ancora dimostrato il nesso causale con
l’esposizione a campi elettromagnetici di emittenti radio. Esse, inoltre,
sono state riscontrate in soggetti esposti a campi elettromagnetici con
potenze dell’ordine di milioni di watt (si ricorda il caso di “Radio
Vaticana”), con potenza, quindi, mille volte superiore a quella che verrebbe
irradiata dall’antenna dell’attore.
Altro motivo di doglianza sarebbero, secondo il convenuto, i disturbi che
l’antenna de qua arrecherebbe ai condomini a causa sia della rumorosità del
motore, collegato all’impianto, sia delle interferenze rispetto ai
televisori e ad altre apparecchiature elettroniche dei condomini, sia per gli
accessi, dell’attore e dei tecnici, al tetto condominiale per effettuare
verifiche.
Anche tale problema è stato escluso dal C.T.U. che, per quanto concerne il
rumore del sistema di rotazione, ha affermato: “….Il rumore prodotto
durante tali rotazioni, udibile negli appartamenti degli altri condomini,
rientra nei limiti di legge.” Ed ancora: “….Sistemi analoghi a
quello oggetto di causa una volta installati e collaudati non richiedono, di
orma, operazioni di messa a punto con accesso fisico all’antenna. Solo in
caso di guasto del sistema si rende necessario l’accesso all’impianto per
le verifiche. Si ritiene quindi che il Biasoni non avrebbe motivo di accedere
frequentemente al sistema installato”.
Con riferimento al disturbo alle antenne già installate, il consulente ha così
concluso: “Per evitare questo tipo di problemi è sufficiente che il
Biasoni si impegni ad installare il sistema a regola d’arte ed a collaudarlo
per verificare che non ci siano armoniche sufficientemente ampie disturbare i
programmi TV. Tali verifiche, a cautela degli altri condomini, possono essere
previste periodicamente”.
Quindi, dette interferenze o disturbi si dovessero verificare, essi saranno
facilmente eliminabili e ovviamente cura dell’attore attivarsi in tal senso.
Quanto alla lamentata pericolosità dell’impianto per l’incolumità e
sicurezza dei condomini –che potrebbero essere colpiti dalla caduta
improvvisa dell’antenna o di u traliccio per forti raffiche di vento- si
osserva che anche tale argomento è stato superato dalle risultanze della
consulenza agli atti la quale, ha attestato la regolarità dell’impianto e
l’assenza di pericolosità dello stesso; il fatto poi che vi sia una polizza
assicurativa ritenuta insoddisfacente, dal convenuto, non rileva in alcun
modo: la polizza contro i rischi derivanti dalla installazione di una antenna
è un qualcosa in più ma non certamente obbligatoria, poiché non prevista da
alcuna legge in materia.
Anche la problematica concernente la necessità o meno della concessione
edilizia è, in questo procedimento, irrilevante. Sarà infatti l’Autorità
Amministrativa a stabilire la necessità o meno della concessione edilizia e,
se necessaria, sarà l’attore stesso ad attivarsi per richiederla.
Infine la difesa del condominio lamenta il pregiudizio che l’impianto
dell’attore arrecherebbe all’estetica dell’edificio condominiale. La
doglianza non è degna di pregio: al di là del fatto che pare, a chi scrive,
che proprio la proposta suggerita dal condominio –che vorrebbe installata
l’antenna nel cortile- crei detto pregiudizio, non si può non rilevare
come, nel caso di specie, il condominio convenuto si trovi in aperta campagna
e sia un edificio privo di qualsiasi pregio architettonico e di tutela di
carattere ambientale.
Sull’argomento va citata una decisione giurisprudenziale confacente al caso
di specie. Ed infatti: “Per stabilire se le opere modificatrici della
cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato
condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui
quest’ultimo si trovava prima dell’esecuzione delle opere stesse, con la
conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il
decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già
menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello
architettonico” (Cass. Civ., sez. II, 29/07/89, n. 3549).
Ebbene, esaminando le fotografie prodotte da entrambe le parti, l’edificio
de quo non può certamente essere considerato immobile di particolare pregio,
trattandosi di un comune condominio a due piani per il quale la pre3senza di
un’antenna, sul tetto, non comporta alcun danno per l’estetica
condominiale.
Anche sotto tale profilo, dunque, la tesi va disattesa.
Va da ultima esaminata la osservazione del convenuto che segnala la necessità
di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed
i contrapposti diritti ed interessi dei condomini, diritti tutti rilevanti e
di rango costituzionale.
Ebbene anche sotto tale profilo la soluzione proposta dall’attore appare
essere la più confacente: la sistemazione dell’antenna sul tetto non lede
alcun diritto dei condomini in quanto non pregiudica l’uso del tetto secondo
la sua destinazione. Al contrario la sistemazione dell’antenna nel cortile
comporterebbe una riduzione dell’uso dello stesso con tutti gli altri
inconvenienti già segnalati dal consulente tecnico.
In considerazione di quanto sopra esposto, perciò, parte delle domande
attoree possono essere accolte ben potendo ritenersi accertato il diritto di
Biasoni Daniele di installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti
e con le modalità ivi descritte.
Conseguentemente, va riconosciuto all’attore –anche perché condomino- ed
ai tecnici da lui incaricati, il diritto di accedere al tetto del condominio
per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle opere,
nonché per sistemare il passaggio dei cavi fino alla propria abitazione
inserendo tutti i dispositivi necessari.
Da tale decisione deriva, come logica conseguenza, che l’attore è altresì
onerato e, qu9indi, autorizzato ad effettuare le verifiche necessarie per
accertare il funzionamento e l’installazione del manufatto, il tutto previo
avviso all’amministratore e non meno di una volta all’anno, come suggerito
dal consulente tecnico.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna del convenuto al
risarcimento dei danni asseritamene subiti dal Biasoni per non aver, egli,
potuto esercitare la propria attività di radioamatore dal 1996, sino ad ora,
stante l’opposizione del immotivata del condominio.
Al riguardo si osserva che pur riconoscendo che il
diritto del radioamatore trae proprio origine dall’art. 21 della
Costituzione e, quindi, dal diritto di manifestare il proprio pensiero, nel
caso di specie si ritiene che l’impossibilità di esercitare l’attività
di radioamatore abbia causato, al Biasoni, un disagio, non grave, che in
assenza di una prova specifica sul punto non può assumere al rango di
“danno risarcibile”.
La domanda va perciò rigettata.
Vi sono ora da esaminare le contrapposte domande relative alle spese di lite.
Quanto a quelle di cui alla fase cautelare –premettendo che questo giudizio
non ha natura di convalida dei provvedimenti cautelari in precedenza emessi- e
stante la soccombenza dell’attore che ha visto la revoca del provvedimento
emesso dal Giudice delegato, in sede di reclamo, per mancanza del “periculum
in mora”, si ritiene che le spese relative ai detti procedimenti –qui
liquidate in complessive £ 2.500.000 (euro 1291,14), di cui £
1.500.000 per onorari, £ 500.000 per diritti e £ 500.000 per spese, oltre
IVA e C.P.A. come legge, devono essere poste a carico dell’attore, che perciò
va condannato a rifonderle al convenuto.
Quanto alle spese di cui alla presente causa, stante la soccombenza, il
condominio va condannato a rifonderle all’attore, nella misura qui
complessivamente liquidata, pari a £ 7.099.000 (euro 3666,33) –di
cui £ 1.099.000 per spese, £ 2.500.000 per diritti e £ 3.500.000 per
onorari- oltre ad IVA e C.P.A. come legge.
Infine, le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata dal G.I. in £
2.735.092 (euro 1412,56), oltre oneri di legge ed in £ 2.639.400 (euro
1363,14), oltre oneri di legge- vanno poste, definitivamente a carico del
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle
conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 925/98, promossa
da Biasoni Daniele con atto di citazione, così provvede:
a)
In parziale accoglimento delle domande attoree, accerta il
diritto dell’attore ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in
atti e con le modalità ivi descritte, consentendo, all’attore e/o ai
tecnici, da lui incaricati, di accedere al tetto dell’edificio sito in
Origgio, Viale della Resistenza 109, per effettuare l’installazione
dell’antenna e di tutto quanto necessario per il posizionamento del sistema;
b)
Autorizza l’attore e/o i tecnici da lui incaricati ad effettuare le
verifiche necessarie per accertare il funzionamento e l’installazione del
manufatto previo avviso all’amministratore, secondo le modalità ed i tempi
indicati dalla consulenza tecnica agli atti;
c)
Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata
dall’attore;
d)
Rigetta le domande avanzate dal convenuto;
e)
Condanna l’attore a rifondere al Condominio Montesanto le spese di
lite di cui alla fase cautelare, liquidate in complessive £ 2.500.000 –
euro 1291,14- oltre ad IVA e C.P.A. come per legge;
f)
Condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese della presente
causa nella misura liquidata in complessive £ 7.099.000 – euro 3666,33-
oltre ad IVA e C.P.A. come per legge;
g)
Pone le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata dal G.I. definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Busto Arsizio, 21/02/02
Il Giudice Unico
Dott.ssa N. Marchegiani
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