QUALI OPERE SONO SOTTOPOSTE A V.I.A.?**
D.P.R. 12 aprile 1996 
(modificato ed integrato dal DPCM 3 settembre 1999)

*Per una più precisa verifica della assoggettabilità di un'opera alla procedura di VIA, è necessario consultare la legge regionale di riferimento.
*Qualora vi siano dei dubbi sulla assoggettabilità di un'opera alla procedura di VIA, il proponente può richiedere all'autorità competente di effettuare una procedura di verifica detta "screening".

art.1 (ambito di applicazione della VIA)
Comma 3.
: Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato A
Comma 4. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Comma 5. : Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
Comma 6. : Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento di una procedura di VIA.

Allegato A  (elenco delle tipologie progettuali  di cui all'art. 1, comma 3 )
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici, e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
I) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli art. 31 e 33 del medesimo decreto 22/97;
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto n.22/1997.
m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/ giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14)
n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.
o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc, oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
q) Cave e torbiere con più di 500.000 m/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

L'articolo 2 del DPCM 3 settembre 1999 (G.U. 302 del 27/12/99) inserisce nell'allegato A del DPR 12 aprile 1996 le seguenti categorie di opere:

S) Attività di coltivazione di minerali solidi
T) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
U) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
V) Impianti di smaltimento rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7, e D 12 del decreto legislativo n. 22/97 "Decreto Ronchi")
Z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.

Allegato B  (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12 aprile 1996 con modifiche e integrazioni introdotte dal DPCM del 3 settembre 1999)

1. Agricoltura:
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
f) progetto di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
C) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
D) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
E) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
F) istallazione di oleodotti e gasdotti con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

3. Lavorazione dei metalli:
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mdi superficie impegnata o 50.000 m di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo ed il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m;
h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 m di volume;
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m di superficie impegnata o 50.000 mdi volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m di volume;
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m di superficie impegnata o 50.000 m di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta:
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
e) interporti;
f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonchè progetti d'intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto 22/1997);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del citato decreto 22/1997);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc, oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B lettera D 15 del decreto legislativo n.22/97);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettera D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/97);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
Z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

8. Altri progetti:
a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m di superficie impegnata o 50.000 mdi volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
l) cave e torbiere;
m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
P) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

HOME