QUALI SONO GLI
ADEMPIMENTI CHE DEVE SVOLGERE IL PROPONENTE
L'OPERA ?


Di seguito si riportano gli adempimenti generali della procedura di V.I.A. come definiti dal
DPR 12/4/96.
E'  comunque opportuno, di volta in volta verificare la specifica normativa regionale.

1. Procedura di Screening
(vedi art.10)

Qualora esistessero dubbi sulla assoggettabilità di un progetto alla VIA, ( è il caso dei progetti dell'allegato B che non ricadono in aree protette o di modifiche di impianti esistenti), il proponente deve chiedere alla Autorità competente (ufficio VIA regionale) di effettuare una verifica detta "screening". In genere si tratta di una valutazione formale per verificare se un progetto rientra nelle tipologie  elencate nei vari allegati o se la sua localizzazione è riferibile ad aree naturali protette o particolarmente sensibili. L'autorità competente deve dare risposta entro 60 gg, trascorsi i quali, in caso di silenzio dell'Autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

2. Procedura di Scooping
(facoltativa - vedi comma 2 art.6)

Per i progetti soggetti alla procedura di VIA il proponente può richiedere all'autorità competente di effettuare, in contraddittorio, una fase preliminare di definizione delle informazioni da fornire nello Studio di Impatto Ambientale detta "scooping". Il proponente deve in tal caso presentare un piano di redazione del SIA, individuando i comuni e le provincie interessate. La procedura di scooping si completa entro 60 gg.

3. Procedura di V.I.A.
(vedi art.5)

Il Proponente trasmette alla Autorità competente la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale contenente il progetto dell'opera proposta e lo Studio di Impatto Ambientale.

Contestualmente, il Proponente trasmette la domanda completa di progetto e di Studio di impatto ambientale anche alla Provincia ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro 60 gg.

Decorso il termine dei 60 gg., l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi 90 gg., anche in assenza dei predetti pareri.

L'Autorità  competente può richiedere (per una sola volta) eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. In questo caso l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro 90 gg dalla ricezione della documentazione integrativa.

Nelle materie di loro competenza le Regioni e le Provincie autonome devono provvedere affinchè il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il Proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di VIA.

4. Misure di pubblicità
(vedi art.8)

Contestualmente alla presentazione della domanda di compatibilità ambientale il Proponente provvede, a proprio carico alle misure di pubblicità:
- Deposito presso gli uffici VIA del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di una sintesi non tecnica, per la consultazione da parte del pubblico.
- Diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 11 agosto 1989.

4. Partecipazione al procedimento
(vedi art.9)

Il proponente può anche essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a partecipare ad un sintetico contradditorio con i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni.


ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI V.I.A.


Il
proponente (denominato anche committente) è il soggetto che, per le opere soggette a VIA, dà avvio al procedimento chiedendo la Pronuncia di compatibilità ambientale all'autorità competente.

A tal fine:
1) predispone lo studio di impatto ambientale (S.I.A.), articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale rispettivamente indicati negli artt. 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27/12/88 e in base alle indicazioni di cui agli allegati I e II del d.p.c.m. 27/12/88;

2) inoltra al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione territorialmente interessata la
richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale;

3) provvede al deposito dello studio di impatto ambientale e della
documentazione allegata;

4)
pubblica un annuncio dell'avvenuto deposito dello S.I.A. su due quotidiani, di cui uno a diffusione locale e uno nazionale.
Il committente delle opere
può comunicare alla Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente l'inizio degli studi di impatto ambientale, qualora ritenga necessaria la presenza di osservatori  che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli e altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio. Il Presidente della Commissione VIA del Ministero e l'Assessore regionale competente hanno facoltà di designare i suddetti osservatori 


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