Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(G.U.C.E n. L. 175 del 5 luglio 1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235;
vista la proposta della Commissione (1); visto il parere del Parlamento europeo (2); visto il parere del Comitato economico e sociale (3);
considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee, in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 1983 (6), i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni;
considerando che l'esistenza di disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati può creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'articolo 100 del trattato;
considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;
considerando che, poiché i poteri d'azione all'uopo richiesti non sono stati previsti nel trattato, è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato;
considerando che occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;
considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;
considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione;
considerando che i progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; che pertanto questi progetti debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica;
considerando che progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi e che detti progetti devono essere sottoposti ad una valutazione qualora fgli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano;

           considerando che, per i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni;

considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita;
considerando tuttavia che non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa;
considerando peraltro che può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a patto di informare adeguatamente la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per progetto:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
committente:
Il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
3. L'autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.
4. La presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.
5. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

Art. 2

1. Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimansioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.
2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni rrelative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
La Comissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.
La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.

Art. 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Art. 4

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di vautazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo  richiedano.
A tale fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

Art. 5

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono formare oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato III, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
2. Le informazioni che il committente deve fornire conformemente al paragrafo 1 comportano almeno:
- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni,
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.
3. Gli Stati membri, qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni appropriate di cui dispongono.

Art. 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso per caso, all'atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5.
Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri vigilano affinché:
- qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico;
- al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell'avvio al progetto.
3. Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:
- individuare il pubblico interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate,
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;
- determinare in che modo debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;
- fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini ragionevoli.

Art. 7

Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 all'altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei propri cittadini. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di parità.

Art. 8

Le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Art. 9

In caso di decisione, la o le autorità competenti, mettono a disposizione del pubblico interessato:
- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- i motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto dalla legislazione degli Stati membri.
Le modalità di informazione sono definite dagli Stati membri.
Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all'articolo 7 è informato anche della decisione in causa.

Art. 10

Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e commerciale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.
In caso di applicazione dell'articolo 7, l'inoltro d'informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Art. 11

1. Gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.
2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione dei criteri e/o delle soglie limite eventualmente fissati per la selezione dei progetti in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o dei tipi di progetti interessati che sono oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.
3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazioneè basata sul suddetto scambio di informazioni.
4. Sulla base di questo scambio di informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

Art. 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica (7).
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13

1. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


ALLEGATO I     PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)
3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi
4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t. di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t. di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.
6. Impianti chimici integrati
7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione (8), tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (9) con piste di decollo e di atterraggio lunche almeno 2.100 m.
8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t.
9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra


ALLEGATO II   PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Agricoltura
a) progetti di ricomposizione rurale
b) progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva
c) Progetti di idraulica agricola
d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo
e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile
f) Impianti che possono ospitare suini
g) Piscicoltura di salmonidi
h) Recupero di terre dal mare
2. Industria estrattiva
a) Estrazione della torba
b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
- trivellazioni geotermiche
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua
c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sali, fosfati, potassa
d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo
e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazionia cielo aperto
f) Estrazione di petrolio
g) Estrazione di gas naturale
h) Estrazione di minerali metallici
i Estrazione di scisti bituminosi
j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a ciclo aperto
k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi
l) Cokerie (distillazione a secco del carbone)
m) Impianti destinati alla fabbricazione del cemento
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I)
b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale
d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite
g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari
h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati
i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I)
j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
4. Lavorazione dei metalli
a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori (salvo quelli di cui all'allegato I)
b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi
c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni
d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli
e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori
g) Cantieri navali
h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili
i) Costruzione di materiale ferroviario
j) Imbutitura di fondo con esplosivi
k) Impianti di arrostimento e sintetizzazione di minerali metallici
5. Fabbricazione del vetro
6. Industria chimica
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'allegato I)
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici
7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
d) Industria della birra e del malto
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi
f) Impianti per la macellazione di animali
g) Industrie per la produzione della fecola
h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce
i) Zuccherifici
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della carta
b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati
c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone
d) Stabilimenti per la tintura di fibre
e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa
f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri
10. Progetti d'infrastruttura
a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali
b) Lavori di sistemazione urbana
c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche
d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I)
e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua
f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole
g) Tram, ferrovie sopraelevate e sotterraneee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto dei passeggeri
h) Installazione di oleodotti e gasdotti
i) Installazione di acquedotti a lunga distanza
j) Porti turistici
11. Altri progetti
a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri
b) Piste permanenti per le corse e prove d'automobili e motociclette
c) Impianti d'eliminazionedi rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I)
d) Impianti di depurazione
e) Depositi di funghi
f) Stoccaggio di rottami di ferro
g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori
h) Fabbricazionedi fibre minerali artificiali
i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi
j) Stabilimenti di squartamento
12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.

ALLEGATO III INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme delprogetto e delle eigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto
2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale
3. Una descrizione delle compenenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori
4. Una descrizione (10) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti
e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti

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