DECRETO
LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422.
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma delI'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art.
1. Oggetto
Art.
2. Definizioni
Art.
3. Trasporti pubblici di interesse nazionale
Art.
4. Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale locale
Art.
5. Conferimento a regioni ed enti locali
Art.
6. Delega alle regioni
Art.
7. Trasferimento agli enti locali
Art.
8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione
a F.S. S.p.a.
Art.
9. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione
a F.S. S.p.a.
Art.
10. Servizi marittimi e aerei
Art.
11. Servizi lacuali e lagunari
Art.
12. Attuazione dei conferimenti
Art.
13. Poteri sostitutivi
Art.
14. Programmazione dei trasporti locali
Art.
15. Programmazione degli investimenti
Art.
16. Servizi minimi
Art.
17. Obblighi di servizio pubblico
Art.
18. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
Art.
19. Contratti di servizio
Art.
20. Norme finanziarie
Art.
21. Disposizioni finali e transitorie
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come modificati dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 luglio 1997;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni
regionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Capo I CONFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI
Art. 1. Oggetto
1.
Il presente decreto, in attuazione degli articoli l e 3 e dei commi
3 e 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni
ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati
ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri
di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi
di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse
nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono
l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico
con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso
generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente
regionale o infraregionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento
dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti
e attraverso apposite norme di attuazione.
Art.
2. Definizioni
1.
Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge
15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127.
2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento,
la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali
si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli
altri enti locali.
Art.
3. Trasporti pubblici di interesse nazionale
1.
Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che
si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi
elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio
che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale,
con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali
che collegano più di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali
di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati "standards"
qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa
non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in
cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio
dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.
Art.
4. Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale locale
1.
Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale,
sono di competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi
a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al
rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto
su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma
dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
c) l'adozione delle linee guida e dei Principi quadro per la riduzione
dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.
Art. 5. Conferimento a regioni ed enti locali
1.
Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità
di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni
relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale
e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti
pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo
Stato dall'articolo 4 del presente decreto.
Art.
6. Delega alle regioni
1.
Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non
già compresi nelle materie di cui.all'articolo 117 della Costituzione.
2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori
e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità
a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge
n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di
cui all'articolo 10.
Art.
7. Trasferimento agli enti locali
1.
Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali
e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono
alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni
e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale.
2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono
attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e
organizzative degli enti, nonché nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente
di quelli di sussidiarietà, economicità, efficienza,
responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione,
nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni,
trasferite o delegate agli enti locali in conformità ai principi
stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione
non provvede entro il termine indicato, il governo adotta le misure
di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.
4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite
a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale
le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli
3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo
i principi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli
3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento
delle autonomie locali, nonché in conformità
ai principi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto.
Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi
e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.
Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non
in concessione a F.S. S.p.a.
1.
Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione
e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per
la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a.
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui
all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre
il 1_ gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui
al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio
2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma,
stipulati a norma delI'articolo 12 del presente decreto, con i quali
sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui
al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico
di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente,
perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari
di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi
dell'articolo 19, ad imprese già esistenti o che saranno costituite
per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale.
Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi
alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità previste dal
regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito,
a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi
da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura
dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente
articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto,
al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge
30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
Art. 9. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione
a F.S. S.p.a.
1.
Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni
e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi
ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse
regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi
interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato
nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro
il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo
19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° giugno
1999.
3. I1 Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare
i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione
delle deleghe alle regioni, provvede:
a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il
contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero
dei trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni,
che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con
contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi
di programma, di cui all'articolo 12.
Art. 10. Servizi marittimi e aerei
1.
Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi
in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con
le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili
al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti
di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e
nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.
Art.
11. Servizi lacuali e lagunari
1.
La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di
Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente
competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1_ gennaio
2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'articolo
98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
2. I1 Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano
di risanamento tecnico- economico. I1 piano è approvato entro
il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia
autonoma di Trento.
3. A1 fine di coordinare il trasporto locale con le attività
relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia
di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito
regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei
natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza
della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza
di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia
e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della
navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori
pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il
30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con gli altri Ministri interessati.
Art.
12. Attuazione dei conferimenti
1.
All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative
risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59,
previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della
navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma
4, lettera a), della legge n. 59.
2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre,
previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale
attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative.
Art.
13. Poteri sostitutivi
1.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59,
in caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate,
il Ministro dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un
congruo termine per provvedere.
2. Qualora l'inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza
del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari
in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Capo
II ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art.
14. Programmazione dei trasporti locali
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto
di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni
e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita
dal C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali
ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo
conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani
di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città
metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale
e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto
che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo
in particolare modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale,
con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni,
sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei
consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto
pubblico locale, che individuano:
menti;
a) la rete e l'organizzazione de1 servizi; b) l'integrazione modale
e tariffaria; c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investi
d) le modalità di determinazione delle tariffe; e) le modalità
di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico; f) il
sistema di monitoraggio dei servizi; g) i criteri per la riduzione della
congestione e dell'inquinamento ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori
a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle
esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti
gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria
del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità
particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso
procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone
su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è
offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti
ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti
professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del
disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo
18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di
linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione
di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità
di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non
di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento
di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o
autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio
e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per
il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure
concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di
linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei
sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione.
6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto
di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso
decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, dopo le parole: di linea sono inserite le seguenti: _e non di linea.
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile,
ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad
effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di
taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché
dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni
di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa
la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può
rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso
di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione,
sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art.
15. Programmazione degli investimenti
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con
accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale
rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi
di erogazione;
e) il periodo di validità.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti
delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane
nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale
di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaiol994,n. 97,direttamente
coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per
le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma
è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti
e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno
sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi
dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127. I1 Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n.
59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione
degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire
gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse
finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella
qualità di azionista.
4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto
pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in
conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle
province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi
tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia
e, ove coinvolte, le società proprietarie.
Art. 16. Servizi minimi
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti
a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi
sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolassimo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso
ai vari servizi amministrativi, socio- sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono,
d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla
legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni,
quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto
pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità
dei cittadini, in conformità al regolamento 1191 /69/CEE, modificato
dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee
a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione
a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni
analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i
minori costi per la collettività, anche mediante modalità
differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità;
dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione
dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni,
quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio
associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire,
d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete,
servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione
stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli
enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo
e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei
bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio
di cui all'articolo 19.
Art. 17. Obblighi di servizio pubblico
1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità
degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio
pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19,
le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione
comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti
anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.
Art. 18. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati,
è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio
di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi
di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso
l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in
economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici
e di introdurre regole di concorrenziali nella gestione dei servizi
di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni
e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del
servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi,
sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo
19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società
miste;
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto
dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali,
dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già
gestiti nelle predette forme;
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento
da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di
servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio
in essere;
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza
o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che
cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di
cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante
dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del
personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo
26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento
1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto
pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre
attività;
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile,
a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano
il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende
speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo
17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società
per azioni, obero in cooperative, anche tra i dipendenti,
o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali
o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione
le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a
cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei
servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono
affidati tramite procedure concorsuali.
Art. 19. Contratti di servizio
1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra
oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari
e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità.
Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette
mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine
di consentire la definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento
della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera
e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo
14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato
dall'articolo I del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto
dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati
dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validità;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età,
manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità
delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di
trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità
di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti
della struttura tariffaria;
f) le modalità di modificazione del contratto successivamente
alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti
e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto
pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità
di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di
servizio;
1) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto
dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti
a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso
allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi
possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato
di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di
rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità
di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2
e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91,
avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio
e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura,
dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio
2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e
locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio
del 29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto
con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale.
Art.
20. Norme finanziarie
1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo
16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione,
costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato
sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente
decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento
delle funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi
commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle competenze
di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. I1 trasferimento di risorse dovrà,
in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando
anche il tasso di inflazione del settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative
di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite
alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già
in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle
funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera
a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative
in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato
S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa
con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati
dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono
rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
9 della legge n. 59.
Art. 21. Disposizioni finali e transitorie
1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato
impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni
amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza
dello Stato.
2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative
ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati
i relativi contratti.
3. È fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974,
n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989,
n. 160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno
1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle
stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione
CIAMPI, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
VISCO, Ministro delle finanze
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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