TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1 (Principi generali)
Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade)
Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico)
Art.4 (Delimitazione del centro abitato)
Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale)
Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati)
Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati)
Art. 8 (Circolazione nelle piccole isole)
Art. 9 (Competizioni sportive su strada)
Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalità)
Art. 11. Servizi di polizia stradale
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
Art. 1
(Principi generali)
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali
e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione
della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio
energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi
di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini,
il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 2
(Definizione e classificazione delle strade)
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza
o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio
e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree
di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione
e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso, con
accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite
aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata
a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi
di strade.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata
ad unatrada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla
strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre
dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali",
"regionali", "provinciali", "comunali",
secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade
sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.
Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario è considerato
il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono
in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici
del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi
di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse,
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia
della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano
i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò
sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale
o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo,
turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune
con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo
con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto
o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice,
le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati
i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano
centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'
articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali
ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6
e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con
gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali,
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma
5.
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio
nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei
lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze,
acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura
per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377 (*), emanato in attuazione della
legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere
sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
____________
(*) Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "regolamentazione delle pronunce
di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale."
Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico)
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso,
nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia
ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme
di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non
meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito
dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti,
o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso
senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata
traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti
ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,
al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che
si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano
basse velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare con dizioni
di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. Eí parte della proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di
altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da
parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente
alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua
e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture
(sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più
strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti
di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade
facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più
strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al
transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale,
in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta
dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra
della superficie stradale.Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare
due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio
o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della
strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente
a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate
separate da striscie longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia, affinché
i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico,
di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele,
in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art.4 (Delimitazione del centro abitato)
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione
del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio
per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia
nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale)
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti
e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
sulle strade di cui all'articolo 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino
nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni
caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare
territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico
al Ministro della difesa.
Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati)
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza
della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze
di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro
dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte
o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre,nei giorni festivi o in particolari altri giorni
fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed
eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza
di cui all'articolo 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario,
la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie
di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti
e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale
o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione
o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati
a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento
di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve
o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto
tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima,
ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della
giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della
provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal
sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione
militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente,
che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile
e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazionedelle
strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente
al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio
e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono
a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione
a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare,
per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessito, deroghe
o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione
alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o
tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari
sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In
caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che
ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito
al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. In
questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
uno a quattro mesi,nonchè della sospensione della carta di circolazione
del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila; qualora la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale
si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiriz
il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel
luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio
alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo
vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione
nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei
mesi.
Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati)
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo
6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione
degli in quinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale
e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro
per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade
o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione
alla classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili
del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti
al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea
per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato
il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi
di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto,al fine di favorire la
mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore
20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono
di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni
di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per
accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni
e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono
essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele
ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli
esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie
mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura
di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi
di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e
al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi
per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione
dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente
senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato",
nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (*),
pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla
giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni,con deliberazione della giunta,provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In
caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza
del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone
di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno
delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà,nonchè le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni
ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici
o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella
zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente
dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti
nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è
applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
____________
(*) Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti
ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 16 aprile 1968, è il seguente:
"Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono
considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate ad agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) Le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate
le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondataria delle zone
e nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di
cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti
per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse
- il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare
come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale".
Art. 8
(Circolazione nelle piccole isole)
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno
di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà
ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi,
il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati,può,
con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento
turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con
medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a
favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste
dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 9
(Competizioni sportive su strada)
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L' autorizzazione
è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo
le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a
trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare
con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti,
nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali
o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza
del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del
prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell' ente proprietario
della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I.. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno,qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico,nonché al traffico ordinario,
i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed
è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può
essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si
tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una
velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario
per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti
limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei
lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione
a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli
organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità,
dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata
alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (*), e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono
previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando
le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire un milione a lire
quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui
il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva,
e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila,se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
____________
(*) Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile della circolazione dei veicoli a
motore e natanti) è il seguente:
"Art. 3 - Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli
a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se
in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazioni per la responsabilità civile ai sensi della presente
legge. L'assicuratore deve coprire la responsabilità dell'organizzatore
e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli
da essi adoperati".
Art. 10
(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili
che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti
di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti
di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni
i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti
di massa stabiliti dall'articolo 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali
o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi
i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino
alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispet-tive
carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità,
purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego
di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore
a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile.
3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore
alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati,
purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti
dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati
allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di
tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 o
le masse stabilite nell'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma
1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo
62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro
i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere
la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del
trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la
rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorchÇ per effetto
del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli
isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati;
tale eccedenza puï essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti
di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,comma
4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza
di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo
61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a con dizione che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo
62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione
che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di
cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando
quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso
non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate
dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui al l'articolo
34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a),
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l' apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse pió caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
1) due assi : 20 t;
2) tre assi : 33 t;
3) quattro o più assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
1) quattro assi: 44 t;
2) cinque o pió assi: 56 t;
3) cinque o pió assi, per il trasporto di calcestruzzo
in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti
dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano,
può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta
tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate
le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione
al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo
di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste
dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi
e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione
del trasporto nonchÇ alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono
il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti
i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando
tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al
solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli
articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti
veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione
elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorchÇ presentano
un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di
presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra,
e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nelladisponibilità
di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli
ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni
di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dallo articolo
93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso
di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della
scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti
eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
quattro milioni.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo
eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana
l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'articolo 54, comma 1,lettera n),è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione
è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa,
senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta
la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo ä soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19,
21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito
per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19,
21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta
giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia
munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme
ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la
sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
Art. 11.
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a. la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale
b. la rilevazione degli incidenti stradali;
c. la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare
il traffico;
d. la scorta per la sicurezza della circolazione;
e. la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Al Ministero dell'interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art.
12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa
dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
a. in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia
di Stato;
b. alla Polizia di Stato;
c. all'Arma dei carabinieri;
d. al Corpo della guardia di finanza;
e. ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio
di competenza;
f. ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. II, comma 1, lettere a)
e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono. inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione
secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.
a. dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti
e dal personale dell'A.N.A.S.;
b. dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c. dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni avanti la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza
d. dal personale dell'ente ferroviario dello Stato e delle ferrovie
e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e. dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f. dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal
Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo
6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di
apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
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