REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO TAXI

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ROMA

 

REGOLAMENTO COMUNALE DI ROMA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

 

1. Oggetto

2. Definizione del servizio


3. Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

4. Determinazione del numero e tipo dei veicoli


5. Titolo per l’ esercizio dei servizi

6. Forme giurudiche di esercizio dei servizi


7. Collaborazione familiare

8. Ambiti operativi territoriali


9. Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni


10. Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni


11. Contenuti del bando di concorso


12. Presentazione delle domande


13. Commissione di concorso

14. Validità della graduatoria


15. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

16. Inizio del servizio


17. Validità delle licenze e dele autorizzazioni


18. Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni


19. Sostituzione alla guida


20. Caratteristiche dei veicoli


21. Caratteritiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi


22. Caratteritiche specifiche delle autovetture adibite al servizio n.c.c.


23. Tassametro per il servizio taxi

24. Pubblicità sullle autovetture

25. Controllo dei veicoli

26. Veicoli di riserva


27. Stazionamento taxi

28. Stazionamento per lo svolgimento del servizio n.c.c.

29. Trasporto soggetti portatori di handicap

30. Tariffe

31. Regolamentazione del servizio

32. Commissione consultiva

33. Sanzioni

34. Revoca della licenza e dell’ autorizzazione

35. Decadenza della licenza e dell’ autorizzazione

36. Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

37. Vigilanza e controllo

37 bis. Rapporto sul monitoraggio


CAPO II

38. Vetture pubbliche da piazza a trazione animale

39. Principi distinitivi per la trazione animale


40. Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico


41. Abilitazione del cavallo


42. Caratteristiche della vettura


43. Revoca della licenza

CAPO III

44. Codice di comportamento


45. Carta dei servizi


46. Formazione e aggiornamento


47. Norma transitoria

CAPO I

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura, natante e veicoli a trazione animale di genere equino.

Art. 2
Definizione del servizio

1. I servizi Taxi e N.C.C. - definiti dagli artt.1, 2, 3 della L. 15 Gennaio 1992, n. 21 - provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 3
Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall’ Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall’ art. 14, commi 4 e 5 del Dlgs. 19 Novembre 1997 n. 422.

Art. 4
Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture, dei natanti e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista all’ art. 32 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che possono modificare la domanda stessa.
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap ed il contributo finanziario per l’ attrezzatura del veicolo.

Art. 5
Titolo per l’esercizio dei servizi

1. L’ esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I.A.A.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 Gennaio 1992,n. 21 e dal presente regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall’ art. 8, comma 2, della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

Art. 6
Forme giurudiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’ esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.
2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all’art. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7
Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all’Ufficio Comunale competente l’elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo di conducenti presso la Camera di C.I.A.A.. L’elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

Art. 8
Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11)commi 3 e 4 della legge 21/92.

Art.9
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’ esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera del Commercio I.A.A. o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo ( art. 6, comma 3, L. 21/92);
b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di esercizio;
c) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
d) non essere titolari di licenza taxi o N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall’art. 8 L. 21/91.
2. Per l’ esercizio delle N.C.C, è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente a tale destinazione d’uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata anche in merito all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’ufficio, a chiedere rilascio di dichiarazioni e ordinarie esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

Art. 10
Concorso per l’ assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l’esercizio Taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’ esistenza di valida graduatoria.
3. L’indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

Art. 11
Contenuti del bando di concorso

Il bando di pubblico concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per l’ammissione al concorso;
c) i requisiti per il rilascio del titolo;
d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio e gli eventuali documenti da presentare;
e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92 - ed il relativo punteggio;
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
g) il rinvio delle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
h) eventuali materie d'esame.

Art. 12
Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza di Taxi e dell’autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 comma 1, lettere a) - c) - d) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge 4 Gennaio 1968 n.15, viene richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del rilascio della licenza o dell’autorizzazione.
4. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all’ufficio.

Art. 13
Commissione di concorso

1. Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, trai quali il Direttore del Dipartimento competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VII.
2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l’ approvazione.

Art. 14
Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 15.
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro 10 gg. dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Art. 16
Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notofica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con Determinazione Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dell’inizio del servizio l’ assegnatario deve provvedere all’installazione del tassametro con relativo sigillo.

Art. 17
Validità della licenza e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione.

Art. 18
Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione

1. La licenza e l’ autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto d’azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi : il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest’ultimo designata - oltre che nei casi previsti dall’art. 9 comma 1 della L. 21/92 - anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A..
2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
2.2 La inabilità permanente o l’inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall’ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare, gli eredi devono comunicare all’ufficio Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento.
3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività - in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento - o ad un terzo - designato da tali eredi - nel termine perentorio di due anni dal decesso.
3.2 Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
3.3 Qualora il trasferimento non si perfezioni nell’arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3.4 Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l’età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale ( C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.
3.5 Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

Art. 19
Sostituzione alla guida

1.L’art. 10 L. 21/92 stabilisce in quali casi il titolare di licenza taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione di servizio civile;
c) per un periodo di ferie non superiore ai trenta giorni annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In tali casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazionze alla sostituzione alla guida all’ufficio competente indicando i motivi della sostituzione di cui quelli al comma 1, la durata della sostituzione, il nomiunativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo di conducenti. Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi dell’art.4 L. n. 15/1968 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto, tra quelli previsti dall’ art. 10 L. n. 21/1992:
- contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge n. 230/1962;
- contratto di gestione.
Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.
3. Per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 gg., il titolare della licenza comunica all’Ufficio Comunale competente il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione allegando il certificato del medico curante entro le 48 ore dall’inizio della malattia.
4.Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Art. 20
Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:
a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell’utente anche con l’installazione di portabagagli all’esterno dell’autovettura;
c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 21
Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20 l'autoveicolo taxi deve:
a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all’art. 23 del presente Regolamento;
b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale, a disposizione dell’utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall’Autorità Comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola;
c) essere del colore stabiblito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 Dicembre 1992;
d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite con successiva disposizione del dipartimento VII;
e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura <TAXI>, durante il servizio;
f) esporre - in caso di applicazioni di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale - contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati;
g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale ed il nominativo della stessa. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Roma, il numero della licenza e l'iscrizione <Servizio pubblico> in colore nero.
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative agli artt. 20, 21, 22, 24, e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale;
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.

Art. 22
Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.
Oltre alle prescrizioni dell’art. 20 l’autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all’interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” e una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura <N.C.C.>, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall’ Amministrazione Comunale.
L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 23
Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla ( tempo e percorso ) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento di relativa tariffa;
b)essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana ( con ritorno a vuoto ) non consenta l‘inserimento di altre tariffe;
c) indicare l’ esatto importo in lire italiane ed in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista sia l’utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall’utente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E’ vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all’ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all’asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E’ data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l’importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 24
Pubblicità sulle autovetture

1. L’ apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizione del D.Lgs. n. 285/1992 ( Codice della Strada ) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall’ Amministrazione Comunale.

Art. 25
Controllo dei veicoli

Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio Taxi ed al servizio N.C.C. sono soggette a controlli periodici - con cadenza almeno annuale - da parte dell’ Amministrazione Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.

Art. 26
Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi indicati all’ art. 7 della L. 21/92 la Giunta Comunale può autorizzare l’immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio.
2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio stesso, debbono essere contrasssegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione Comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell’impossibilità di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell’auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Art. 27
Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene nello stesso ordine. E’ tuttavia facoltà dell’utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista ( fax, telefono, ecc.). E’ inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L’uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. E’ consentito all’utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
5. E’ vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.

Art. 28
Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all’interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell’utenza.

Art. 29
Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall’ art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

Art. 30
Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione Consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune previo parere della competente Commissione Consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 Aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori possono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi - pubblici e privati - convenzioni o abbonamenti per l’ esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all’ interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell’ art. 4 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n° 285 ( Codice della Strada ). Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all’ inizio della corsa, ha l’obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione e di pattuirne le condizioni.
7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92 nonché le centrali Radio Taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall’Amministrazione Comunale.
La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicativi di tale sistema tariffario garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione all'utenza e adeguata fattibilità gestionale.
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall’ Amministrazione Comunale;
8. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi - pubblici e privati - convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
9. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l’ utente ha diritto di pagare solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.

Art. 31
Regolamentazione del servizio

1. Il servizio taxi è regolato in relazione alle esigenze dell’utenza.
2. L’ orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a 6 ore.
2bis. La commissione propone anche turni integrativi rispetto a quelli minimi.
3. Nei casi di emergenza dovuti a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Art. 32
Commissione Consultiva

Composizione e nomina
1. Con Determinazione Dirigenziale è nominata una Commissione consultiva composta da 17 membri individuati nel modo seguente:
a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente;
b) nove rappresentanti, per il settore Taxi, 2 rappresentanti per il settore noleggio, in entrambi i settori designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti operanti in ambito locale, i cui criteri di individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 90 gg. dalla richiesta da parte dell’ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.
4. La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all’insediamento della successiva.
5. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati.
Funzioni:
6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all’esercizio del servizio.
7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
b) formazione e variazione di norme regolamentari;
c) determinazioni delle tariffe;
d) criteri per l’ individuazione dei luoghi di stazionamento;
e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.
8. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.
9. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
Modalità e funzionamento
10. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l’ordine del giorno. La commissione deve essre convocata entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta di parere obbligatorio.
11. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l’anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
12. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.
13. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.
Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di una o più Circoscrizioni, il Presidente deve convocare anche i rappresentanti delle Circoscrizioni interessate.

Art. 33
Sanzioni

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dalla L.R. Lazio N° 58/93, ai titolari di licenze e autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che saranno individuate con l’approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

Art. 34
Revoca della licenza e della autorizzazione

Il Comune disapone la revoca della licenza o della autorizzazione nei seguenti casi:
a) per la quarta inosservanza all’obbligo della prestazione;
b) per la seconda inosservanza all’obbligo della prestazione qualora il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all’art. 18 del presente Regolamento;
d) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio di cui all’ art. 4 L.R. Lazio n. 58/1993.
La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della M.C.T.C. ed all’Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 35
Decadenza della licenza e dell’autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 16;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 gg. salvo i casi di forza maggiore.
La decadenza viene comunicata all’ Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e all’ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.


Art. 36
Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza od autorizzazione, salvo i casi di illeggittimità dei provvedimenti predetti.

Art. 37
Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull’ esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso apposito Ufficio di controllo costituito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 37 bis
Rapporto sul monitoraggio
A 10 mesi dall'approvazione del Regolamento e successivamente a cadenza annuale la Giunta Comunale presenterà al Consiglio Comunale un rapporto ed un monitoraggio sulle attività del servizio elaborato sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici. Il rapporto sarà riferito sia alle condizioni operative della categoria che al servizio all'utenza.

CAPO II

Art. 38
Vetture pubbliche da piazza a trazione animale

Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

Art. 39
Principi distintivi per la trazione animale

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all’abilitazione prevista dal seguente articolo 41 non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Art. 40
Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:
- T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
- Lipizzani
- Maremmani
- Trottatori,soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l’ utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 41
Abilitazione del cavallo

1. L’ abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata entro tre mesi dall’ entrata in vigore del presente Regolamento dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L’ iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull’animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per territorio.

Art.42
Caratteristiche della vettura

I veicoli da piazza a trazione animale debbono essere del tipo “ milordina rotonda “ a tre posti interni e possedere le seguenti caratteristiche:
a) Corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno noce scayon e tulipier - Tavolo di fondo e foderine di legno di olmo - Piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità.
b) Ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo - Gavelli in frassino - Raggi di acacia (robinia) - Cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45.
c) Avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce - Assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 - Molle di acciaio a 4 lame di mm. 40 - Meccanica o freno a scatto con impugnatura - Stanghe centinate con puntali nichelati all’ estremità - Alettoni lunghi a forma di vaso in ferro, a mandorla coperto di lamiera - Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati - Capota a tre archi con compassi di ferro.
d) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in vacca nera lavabile e panno bleu scuro alla capota - Pelle nera granita lucida ai grembiali - Tappeti felpati alle stanghette ed in basso in colore grigio.
e) Fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione - Pareti metalliche nere e placcature nichelate.
f) Ombrelloni: di colore nero (invernale) ed avana chiaro (estivo).
g) Verniciatura: Cassa bleu scuro - Alettoni neri - Tampolo nero - Ferramenta nera - Maniglie nichelate - Giro alla scorniciatura nero - Falsetto amaranto - Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura arancione.
h) targa: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285 ( Codice della Strada ) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Art. 43
Revoca della licenza

Oltre a quanto previsto dall’ art. 34 del Regolamento, il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 41.

CAPO III

Art.44
Codice di comportamento

1. Entro tre mesi dall'adozione del presente Regolamento, sentita la Commissione consultiva prevista dall'art. 32 e l'Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Roma, verrà approvato con deliberazione della Giunta Comunale il Codice di comportamento degli operatori del settore, con il quale saranno individuati anche obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.
2. L'impegno al rispetto di tale codice deve essere sottoscritto dal titolare di licenza o autorizzazione al momento del rilascio del titolo.

Art. 45
Carta dei servizi
L'Amministrazione Comunale promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 46
Formazione e aggiornamento

L'Amministrazione Comunale promuove annualmente, d'intesa con le organizzazioni di categoria, corsi di formazione e di lingua per tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

Art. 47
Norma transitoria
L'applicazione delle norme contenute negli articoli 30 e 31 entreranno in vigore decorsi 120 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare che approva il presente Regolamento.