1.
Oggetto
2. Definizione del servizio
3. Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
4. Determinazione del numero e tipo dei veicoli
5. Titolo per l esercizio dei servizi
6. Forme giurudiche di esercizio dei servizi
7. Collaborazione familiare
8. Ambiti operativi territoriali
9. Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
10. Concorso per lassegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
11. Contenuti del bando di concorso
12. Presentazione delle domande
13. Commissione di concorso
14. Validità della graduatoria
15. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
16. Inizio del servizio
17. Validità delle licenze e dele autorizzazioni
18. Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni
19. Sostituzione alla guida
20. Caratteristiche dei veicoli
21. Caratteritiche specifiche delle autovetture adibite al servizio
taxi
22. Caratteritiche specifiche delle autovetture adibite al servizio
n.c.c.
23. Tassametro per il servizio taxi
24.
Pubblicità sullle autovetture
25.
Controllo dei veicoli
26. Veicoli di riserva
27. Stazionamento taxi
28. Stazionamento per lo svolgimento del servizio n.c.c.
29.
Trasporto soggetti portatori di handicap
30.
Tariffe
31.
Regolamentazione del servizio
32.
Commissione consultiva
33.
Sanzioni
34.
Revoca della licenza e dell autorizzazione
35.
Decadenza della licenza e dell autorizzazione
36.
Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
37. Vigilanza e controllo
37 bis. Rapporto sul monitoraggio
CAPO II
38. Vetture pubbliche da piazza a trazione animale
39. Principi distinitivi per la trazione animale
40. Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico
41. Abilitazione del cavallo
42. Caratteristiche della vettura
43. Revoca della licenza
CAPO III
44. Codice di comportamento
45. Carta dei servizi
46. Formazione e aggiornamento
47. Norma transitoria
CAPO
I
Art.
1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina lesercizio del trasporto
di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi
con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura,
natante e veicoli a trazione animale di genere equino.
Art.
2
Definizione del servizio
1. I servizi Taxi e N.C.C. - definiti dagli artt.1, 2, 3 della L.
15 Gennaio 1992, n. 21 - provvedono al trasporto individuale
o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione
complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Art.
3
Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate
per lespletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi
di linea nei modi stabiliti dall Amministrazione Comunale secondo
quanto previsto dall art. 14, commi 4 e 5 del Dlgs. 19 Novembre
1997 n. 422.
Art.
4
Determinazione del numero e tipo dei veicoli
1. Il numero e il tipo delle autovetture, dei natanti e delle vetture
a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio
con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo
comma 2 dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista
all art. 32 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato
in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto
tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori
che possono modificare la domanda stessa.
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce
la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare
al trasporto di portatori di handicap ed il contributo finanziario
per l attrezzatura del veicolo.
Art.
5
Titolo per lesercizio dei servizi
1. L esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato
al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione
a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le
Camere di Commercio I.A.A.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli
sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 Gennaio 1992,n.
21 e dal presente regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle
autorizzazioni sono disciplinati dall art. 8, comma 2, della
Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.
Art.
6
Forme giurudiche di esercizio dei servizi
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l esercizio
del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività
secondo le forme giuridiche indicate dallart. 7 della Legge
15 gennaio 1992, n.21.
2. E consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi
collettivi previsti allart. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma
restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento
agli organismi collettivi dà diritto alla
gestione economica dellattività autorizzata da parte
dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione
dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione
Comunale.
Art.
7
Collaborazione familiare
1. In conformità a quanto previsto dallart. 230 bis del
Codice Civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C.
possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione
di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere allUfficio Comunale competente
lelenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati
anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo di conducenti presso
la Camera di C.I.A.A.. Lelenco deve essere allegato alla licenza
in copia.
Art.
8
Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il
servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione
di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi
lo consentano.
2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente oppure linizio
del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune
che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito
territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure linizio
del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune
che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel
rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11)commi 3 e 4 della legge
21/92.
Art.9
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all esercizio
del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera
del Commercio I.A.A. o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti
allUnione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale
e morale già accertato dalla Commissione competente per la
formazione e la conservazione del ruolo ( art. 6, comma 3, L. 21/92);
b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità
in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza
o lautorizzazione di esercizio;
c) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione
nei cinque anni precedenti;
d) non essere titolari di licenza taxi o N.C.C. rilasciata da altro
Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni
previsto dallart. 8 L. 21/91.
2. Per l esercizio delle N.C.C, è richiesta inoltre la
disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi
come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei
mezzi di servizio.
Lidoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento,
è accertata unicamente a tale destinazione duso. Qualora
la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede
del vettore, lidoneità è accertata anche in merito
allosservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie,
edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi
del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo,
può procedere ad accertamenti dufficio, a chiedere rilascio
di dichiarazioni e ordinarie esibizioni documentali, per verificare
il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione
indicati nel presente articolo.
Art.
10
Concorso per l assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per lesercizio Taxi e le autorizzazioni per lesercizio
del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici
dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva
l esistenza di valida graduatoria.
3. Lindizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale,
avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione
con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente
numerico esistente.
Art.
11
Contenuti del bando di concorso
Il bando di pubblico concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per lammissione al concorso;
c) i requisiti per il rilascio del titolo;
d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dellinvio
e gli eventuali documenti da presentare;
e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria
- oltre a quelli già previsti dallart. 8 comma 4 della
Legge 21/92 - ed il relativo punteggio;
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
g) il rinvio delle norme del presente Regolamento relative a validità
e utilizzo della graduatoria;
h) eventuali materie d'esame.
Art.
12
Presentazione delle domande
1. Le domande per la partecipazione al concorso per lassegnazione
della licenza di Taxi e dellautorizzazione per N.C.C. debbono
essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono
essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza
e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 Gennaio
1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati allart.
9 comma 1, lettere a) - c) - d) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità
personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente
sostitutiva ai sensi dellart. 3 della Legge 4 Gennaio 1968 n.15,
viene richiesta allinteressato o acquisita dufficio prima
del rilascio della licenza o dellautorizzazione.
4. Lufficio competente valuta la regolarità delle domande
di partecipazione e redige lelenco dei candidati ammessi e degli
esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto
allufficio.
Art.
13
Commissione di concorso
1. Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione
di concorso di 3 membri, trai quali il Direttore del Dipartimento
competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti
del settore.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con
qualifica non inferiore alla VII.
2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la
trasmette alla Giunta Comunale per l approvazione.
Art.
14
Validità della graduatoria
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio
di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando
la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art.
15.
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Entro 10 gg. dallesecutività del provvedimento che
approva la graduatoria, lUfficio competente dà formale
comunicazione ai candidati dellesito del concorso assegnando
agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve
cause di forza maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze
e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale
ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.
Art.
16
Inizio del servizio
1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente
iniziare il servizio o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla
notofica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con Determinazione
Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata,
limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dellinizio del servizio l assegnatario deve provvedere
allinstallazione del tassametro con relativo sigillo.
Art.
17
Validità della licenza e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata
a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso
il competente Ufficio Comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare
dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per
il rilascio del titolo e per lesercizio della professione.
Art.
18
Trasferibilità della licenza e dellautorizzazione
1. La licenza e l autorizzazione fanno parte della dotazione
di impianto dazienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato
allesercizio della professione.
2. Per atto fra vivi : il trasferimento è concesso dal Comune,
su richiesta del titolare, a persona da questultimo designata
- oltre che nei casi previsti dallart. 9 comma 1 della L. 21/92
- anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito
presso la Camera di Commercio I.A.A..
2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 gg. dalla comunicazione
dellavvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato
rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
2.2 La inabilità permanente o linidoneità devono
essere documentate con certificato rilasciato dallufficio del
medico legale presso la A.S.L. di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare, gli eredi devono comunicare allufficio
Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dellevento.
3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno
degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso
dei requisiti di legge per lesercizio dellattività
- in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta
a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto,
a meno che esista uno specifico testamento - o ad un terzo - designato
da tali eredi - nel termine perentorio di due anni dal decesso.
3.2 Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente
da un erede o da un suo sostituto.
3.3 Qualora il trasferimento non si perfezioni nellarco del
biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3.4 Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto letà
di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale
( C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso
dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal
raggiungimento di tale età.
3.5 Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto
deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.
Art.
19
Sostituzione alla guida
1.Lart. 10 L. 21/92 stabilisce in quali casi il titolare di
licenza taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida
del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito
presso la Camera di Commercio I.A.A.:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e
puerperio;
b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione
di servizio civile;
c) per un periodo di ferie non superiore ai trenta giorni annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In tali casi il titolare della licenza taxi deve presentare la
richiesta di autorizzazionze alla sostituzione alla guida allufficio
competente indicando i motivi della sostituzione di cui quelli al
comma 1, la durata della sostituzione, il nomiunativo del sostituto,
il numero di iscrizione al ruolo di conducenti. Contestualmente alla
richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi dellart.4
L. n. 15/1968 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto,
tra quelli previsti dall art. 10 L. n. 21/1992:
- contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della
Legge n. 230/1962;
- contratto di gestione.
Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un
periodo complessivo non superiore a mesi sei.
3. Per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 gg., il titolare
della licenza comunica allUfficio Comunale competente il nominativo
del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti
e la durata della sostituzione allegando il certificato del medico
curante entro le 48 ore dallinizio della malattia.
4.Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente
articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo
del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione
al competente Ufficio Comunale.
Art.
20
Caratteristiche dei veicoli
Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:
a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti
dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie
e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito
dellutente anche con linstallazione di portabagagli allesterno
dellautovettura;
c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più
di 8 posti per i passeggeri;
d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti
a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto
del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1°
gennaio 1992.
Art.
21
Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi
1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20 l'autoveicolo
taxi deve:
a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche
indicate allart. 23 del presente Regolamento;
b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale,
a disposizione dellutenza. Il tariffario deve essere esposto
anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni
di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate
dallAutorità Comunale debbono essere esposte in modo
ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario
espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese,
tedesca e spagnola;
c) essere del colore stabiblito dall'apposito Decreto del Ministero
dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 Dicembre
1992;
d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in
modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune
ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite
con successiva disposizione del dipartimento VII;
e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con
dicitura <TAXI>, durante il servizio;
f) esporre - in caso di applicazioni di tariffe inferiori a quelle
massime stabilite dall'Amministrazione Comunale - contrassegno adesivo
ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti
praticati;
g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa
recante il numero della licenza comunale ed il nominativo della stessa.
All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere
applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune
di Roma, il numero della licenza e l'iscrizione <Servizio pubblico>
in colore nero.
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e
telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può
essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche
dei veicoli ed il loro allestimento relative agli artt. 20, 21, 22,
24, e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento
della Giunta Comunale;
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere
applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia
adibito ad uso privato.
Art.
22
Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio
N.C.C.
Oltre alle prescrizioni dellart. 20 lautoveicolo adibito
al servizio N.C.C. deve esporre allinterno del parabrezza anteriore
un contrassegno con la scritta noleggio e una targa metallica,
collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante
la dicitura <N.C.C.>, lo stemma comunale e il numero dellautorizzazione.
La forma di detti contrassegni è stabilita dall Amministrazione
Comunale.
L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione
dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.
Art.
23
Tassametro per il servizio Taxi
1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla ( tempo e percorso ) per il servizio
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento
a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria
che si attivi azionando il tassametro per linserimento di relativa
tariffa;
b)essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana
( con ritorno a vuoto ) non consenta linserimento di altre tariffe;
c) indicare l esatto importo in lire italiane ed in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in
modo tale che sia lautista sia lutente possano leggere
chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente
ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche
tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria.
A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura
ufficiale.
4. Il tassametro deve:
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia
il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione
o venga licenziato dallutente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque
alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente
il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta.
In tal caso limporto della corsa sarà riscosso in base
allapprossimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata
del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione allufficio
comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo allasportazione
del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà
nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E data facoltà di installare tassametri in grado di
evidenziare le singole voci che compongono limporto totale e
rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.
Art.
24
Pubblicità sulle autovetture
1. L apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli
deve essere conforme alle prescrizione del D.Lgs. n. 285/1992 ( Codice
della Strada ) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti
ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni
aventi dimensioni e simbologie indicate dall Amministrazione
Comunale.
Art.
25
Controllo dei veicoli
Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione
Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio Taxi ed
al servizio N.C.C. sono soggette a controlli periodici - con cadenza
almeno annuale - da parte dell Amministrazione
Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità
del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto
funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.
Art.
26
Veicoli di riserva
1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi
indicati all art. 7 della L. 21/92 la Giunta Comunale può
autorizzare limmatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli
di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare
il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto,
incendio.
2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio stesso, debbono essere contrasssegnate da apposito
simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione
Comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nellimpossibilità
di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi
e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dellauto di
scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto
alla guida è vietato luso della propria autovettura taxi
qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.
Art.
27
Stazionamento taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene
in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita
segnaletica stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole
secondo lordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio
avviene nello stesso ordine. E tuttavia facoltà dellutente
scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine
anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista ( fax,
telefono, ecc.). E inoltre possibile, in caso di chiamata via
radio, uscire dallordine di arrivo per espletare il servizio
richiesto.
3. Luso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza
del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione
e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. E consentito allutente di accedere al servizio taxi
fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
5. E vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova
ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora
vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.
Art.
28
Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente
allinterno delle rimesse situate nel territorio del Comune che
ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione
dellutenza.
Art.
29
Trasporto soggetti portatori di handicap
1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non
vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare
il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti
portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti
portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità
previsto dall art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.
Art.
30
Tariffe
1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi
supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della
Giunta, previo parere della competente Commissione Consultiva. Le
tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate
liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune
previo parere della competente Commissione Consultiva in base ai criteri
determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 Aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori possono accettare il pagamento del
servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme
di pagamento diverso dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi
- pubblici e privati - convenzioni o abbonamenti per l esercizio
della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all interno del centro abitato come
delimitato ai sensi dell art. 4 del Decreto legislativo del
30 aprile 1992 n° 285 ( Codice della Strada ). Oltre tale limite
il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da
determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all inizio della corsa, ha lobbligo
di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione
e di pattuirne le condizioni.
7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste
dall'art. 7 della Legge 21/92 nonché le centrali Radio Taxi
possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dallAmministrazione
Comunale.
La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.
32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri
e condizioni applicativi di tale sistema tariffario garantendo massima
trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione all'utenza
e adeguata fattibilità gestionale.
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato
con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall
Amministrazione Comunale;
8. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92
possono stipulare con soggetti terzi - pubblici e privati - convenzioni
o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico
e degli eventuali supplementi.
9. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore
la corsa od il servizio debba essere sospeso, l utente ha diritto
di pagare solo limporto maturato al verificarsi dellevento.
Art.
31
Regolamentazione del servizio
1. Il servizio taxi è regolato in relazione alle esigenze dellutenza.
2. L orario minimo di servizio giornaliero non può essere
inferiore a 6 ore.
2bis. La commissione propone anche turni integrativi rispetto a quelli
minimi.
3. Nei casi di emergenza dovuti a calamità naturale o ad altri
eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità
cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari
di servizio.
Art.
32
Commissione Consultiva
Composizione e nomina
1. Con Determinazione Dirigenziale è nominata una Commissione
consultiva composta da 17 membri individuati nel modo seguente:
a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con
funzioni di Presidente;
b) nove rappresentanti, per il settore Taxi, 2 rappresentanti per
il settore noleggio, in entrambi i settori designati dalle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti operanti
in ambito locale, i cui criteri di individuazione saranno definiti
con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma
1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 90 gg.
dalla richiesta da parte dellufficio competente, la Commissione
è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli
per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale
di qualifica non inferiore alla VI.
4. La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino allinsediamento
della successiva.
5. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per
dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li
hanno rispettivamente designati.
Funzioni:
6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere
generale relativi allesercizio del servizio.
7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine
alle seguenti materie:
a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
b) formazione e variazione di norme regolamentari;
c) determinazioni delle tariffe;
d) criteri per l individuazione dei luoghi di stazionamento;
e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.
8. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine
di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici comunali
sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere
stesso.
9. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel
caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato
la necessità ai fini istruttori.
Modalità e funzionamento
10. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il
quale fissa lordine del giorno. La commissione deve essre convocata
entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta di parere obbligatorio.
11. La Commissione è convocata di norma almeno due volte lanno
e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
12. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza
della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti
dellAmministrazione comunale.
13. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del
Segretario della Commissione.
Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che
interessano specificatamente il territorio di una o più Circoscrizioni,
il Presidente deve convocare anche i rappresentanti delle Circoscrizioni
interessate.
Art.
33
Sanzioni
1. Fatta salva lapplicazione delle sanzioni previste dal Dlgs.
n. 285/1992 (Codice della Strada) e dalla L.R. Lazio N° 58/93,
ai titolari di licenze e autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori
familiari si applicano le sanzioni che saranno individuate con lapprovazione
del codice di comportamento degli operatori del settore.
Art.
34
Revoca della licenza e della autorizzazione
Il Comune disapone la revoca della licenza o della autorizzazione
nei seguenti casi:
a) per la quarta inosservanza allobbligo della prestazione;
b) per la seconda inosservanza allobbligo della prestazione
qualora il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo
previsti allart. 18 del presente Regolamento;
d) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione
dal servizio di cui all art. 4 L.R. Lazio n. 58/1993.
La revoca viene comunicata allUfficio provinciale della M.C.T.C.
ed allUfficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.
Art.
35
Decadenza della licenza e dellautorizzazione
Il Comune dispone la decadenza della licenza o dellautorizzazione
nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dallart.
16;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito
entro 20 gg. salvo i casi di forza maggiore.
La decadenza viene comunicata all Ufficio Provinciale della
M.C.T.C. e allufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.
Art. 36
Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi
aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza
od autorizzazione, salvo i casi di illeggittimità dei provvedimenti
predetti.
Art.
37
Vigilanza e controllo
Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni
del presente Regolamento, e più in generale sull esercizio
dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso
apposito Ufficio di controllo costituito con deliberazione della Giunta
Comunale.
Art.
37 bis
Rapporto sul monitoraggio
A 10 mesi dall'approvazione del Regolamento e successivamente
a cadenza annuale la Giunta Comunale presenterà al Consiglio
Comunale un rapporto ed un monitoraggio sulle attività del
servizio elaborato sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici.
Il rapporto sarà riferito sia alle condizioni operative della
categoria che al servizio all'utenza.
CAPO
II
Art.
38
Vetture pubbliche da piazza a trazione animale
Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale
tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili
con la particolarità del trasporto.
Art.
39
Principi distintivi per la trazione animale
1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può
essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere
vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato
il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del
vetturino o per mancata idoneità allabilitazione prevista
dal seguente articolo 41 non potrà essere ceduto a qualunque
titolo per la macellazione.
Art.
40
Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico
1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il
trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:
- T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
- Lipizzani
- Maremmani
- Trottatori,soggetti a valutazione morfologica e di categoria di
peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di
uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma
precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l
utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle
razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica
certificazione veterinaria.
Art.
41
Abilitazione del cavallo
1. L abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è
requisito necessario per lesercizio dellattività
di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la
validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata entro tre mesi dall
entrata in vigore del presente Regolamento dal veterinario del servizio
pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione
e tenuta dellanagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di
vetture a trazione ippica.
3. L iscrizione allanagrafe dei cavalli abilitati è
attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta
in materiale idoneo) applicato dal veterinario sullanimale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà
provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino
prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente
per territorio.
Art.42
Caratteristiche della vettura
I veicoli da piazza a trazione animale debbono essere del tipo
milordina rotonda a tre posti interni e possedere le seguenti
caratteristiche:
a) Corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce.
Pannelli in legno noce scayon e tulipier - Tavolo di fondo e foderine
di legno di olmo - Piastroni di ferro ai lati interni con squadre
alle estremità.
b) Ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo - Gavelli in frassino
- Raggi di acacia (robinia) - Cerchioni in ferro omogeneo a bordi
tondi della larghezza minima di mm. 45.
c) Avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce - Assali
con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 - Molle di acciaio
a 4 lame di mm. 40 - Meccanica o freno a scatto con impugnatura -
Stanghe centinate con puntali nichelati all estremità
- Alettoni lunghi a forma di vaso in ferro, a mandorla coperto di
lamiera - Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali
snodati e nichelati - Capota a tre archi con compassi di ferro.
d) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in
vacca nera lavabile e panno bleu scuro alla capota - Pelle nera granita
lucida ai grembiali - Tappeti felpati alle stanghette ed in basso
in colore grigio.
e) Fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione - Pareti metalliche
nere e placcature nichelate.
f) Ombrelloni: di colore nero (invernale) ed avana chiaro (estivo).
g) Verniciatura: Cassa bleu scuro - Alettoni neri - Tampolo nero -
Ferramenta nera - Maniglie nichelate - Giro alla scorniciatura nero
- Falsetto amaranto - Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura
arancione.
h) targa: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto
dagli artt. 67 e 70 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285
( Codice della Strada ) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16
dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
Art.
43
Revoca della licenza
Oltre a quanto previsto dall art. 34 del Regolamento, il Comune
dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva
per maltrattamento di animali, o in caso di utilizzo di un cavallo
privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 41.
CAPO III
Art.44
Codice di comportamento
1. Entro tre mesi dall'adozione del presente Regolamento, sentita
la Commissione consultiva prevista dall'art. 32 e l'Autorità
per i servizi pubblici locali del Comune di Roma, verrà approvato
con deliberazione della Giunta Comunale il Codice di comportamento
degli operatori del settore, con il quale saranno individuati anche
obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.
2. L'impegno al rispetto di tale codice deve essere sottoscritto dal
titolare di licenza o autorizzazione al momento del rilascio del titolo.
Art.
45
Carta dei servizi
L'Amministrazione Comunale promuove l'adozione da parte
delle organizzazioni di categoria del settore di una carta dei servizi
che dovrà ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: eguaglianza,
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia.
Art.
46
Formazione e aggiornamento
L'Amministrazione
Comunale promuove annualmente, d'intesa con le organizzazioni di categoria,
corsi di formazione e di lingua per tutti i tassisti che ne facciano
richiesta.
Art.
47
Norma transitoria
L'applicazione delle norme contenute negli articoli 30 e 31 entreranno
in vigore decorsi 120 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare
che approva il presente Regolamento.