AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
Dipartimento di Prevenzione - Zona Firenze 1
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“Norme di sicurezza per i
lavoratori addetti alla manutenzione ed all’installazione di impianti per
telecomunicazioni o che operino in prossimità di detti impianti”
PREVENZIONE DEL RISCHIO DA
ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
1.
L’accesso
agli impianti deve essere permesso solo a personale autorizzato dai
responsabili della sicurezza dell’installazione previa adeguata formazione
sulle norme di sicurezza da adottare. Tali
misure di tutela sono da attuarsi da parte del responsabile
dell’installazione anche nei confronti di lavoratori terzi che accedano
all’impianto, ovvero di persone del pubblico. Ai fini della regolamentazione
dell’accesso dovranno essere predisposte barriere fisiche in prossimità degli
impianti.
2.
Evitare
l’esposizione diretta del corpo dei lavoratori – globale o parziale – al campo
primario di radiazione elettromagnetica emessa dai ripetitori.
A tal fine effettuare ove
possibile gli interventi sugli impianti a ripetitori spenti. Qualora ciò non
sia possibile dovranno essere adottate modalità operative idonee a:
a)
garantire
il rispetto dei valori limite di esposizione a campi elettromagnetici per i
lavoratori dettati dall’ICNIRP (tabella 1);
b)
prevenire
l’esposizione diretta del corpo – ed in particolare degli occhi e delle gonadi
– alle onde primarie irradiate dai ripetitori.
3.
Nelle
condizioni operative ove sussiste il rischio di superamento dei valori limite
per i lavoratori esposti (tabella 1), questi dovranno essere dotati di monitor
portatile atto a segnalare tempestivamente il superamento dei valori limite di
campo elettrico e magnetico; a tutti gli altri lavoratori dovrà essere precluso
l’accesso, tramite barriere fisiche e cartelloni, alle zone in cui
l’esposizione può superare i limiti previsti per la popolazione (tabella 2).
Qualora le condizioni operative non consentano la riduzione dell’esposizione
dei lavoratori al di sotto dei valori limite, i lavoratori dovranno adoperare
obbligatoriamente indumenti di protezione RF.
A fini puramente
esemplificativi di quanto sopra esposto ed assumendo un atteggiamento
cautelativo che non tiene conto della effettiva frequenza di emissione delle
antenne, si può considerare:
a)
come
limite massimo di esposizione per i lavoratori il valore di 61 V/m, proposto
dall’ICNIRP nel 1997 come limite di riferimento per l’esposizione dei
lavoratori;
b)
come
limite massimo da non superare per esposizione di lavoratori non esposti,
assimilabili alla popolazione, il valore di 20 V/m previsto nel DM 381 del
1998;
c)
che
il rischio di superamento di tale limite di 20 V/m sussista in quelle postazioni collocate a distanza
inferiore a 5 metri e sullo stesso piano rispetto all’antenna emittente;
d)
di
assumere, per esposizioni non funzionali alla mansione svolta e prolungate per
almeno 4 ore giornaliere, il valore limite di 6 V/m individuato come obbiettivo
di qualità per la popolazione dal DM 381 del 1998.
4.
L’accesso
agli impianti di radio-telecomunicazioni deve essere vietato ai soggetti
portatori di pace-maker cardiaci o dispositivi elettronici impiantati.
L’accesso ai tralicci nelle
immediate vicinanze dei ripetitori (distanze inferiori ad 1 metro) deve essere
interdetto ai seguenti soggetti:
a)
portatori
di pace maker cardiaci o dispositivi elettronici impiantati;
b)
portatori
di schegge metalliche o protesi metalliche;
c)
donne
in gravidanza;
d)
donne
portatrici di spirali intrauterine (I.U.D.)
E’ necessaria l’affissione
di segnaletica di sicurezza conforme al DL 493/96 che segnali in prossimità
dell’installazione l’emissione di campi elettromagnetici a radiofrequenze ed il
divieto di cui al punto 4.
Tabella 1. LIVELLI DI
RIFERIMENTO PER L’ESPOSIZIONE LAVORATIVA A CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI
VARIABILI NEL TEMPO (ICNIRP 1997)
(Valori efficaci dei campi
non perturbati)
Intervallo di frequenza |
Intensità del campo
elettrico (V/m) |
Intensità del campo magnetico (A/m) |
Induzione magnetica (microT) |
Densità di potenza
dell’onda piana equivalente (W/m2) |
0.065-1 MHz |
610 |
1.6/f |
2.0/f |
- |
1-10 MHz |
610/f |
1.6/f |
2.0/f |
- |
10-400 MHz |
61 |
0.16 |
0.2 |
10 |
400-2000 MHz |
3f ½ |
0.008 f ½ |
0.01f ½ |
f/40 |
2-300 GHz |
137 |
0.36 |
0.45 |
50 |
Tabella 2. LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (DM n. 381 del 10 settembre 1998)
Intervallo di frequenza
(MHz) |
Valore efficace di
intensità di campo elettrico (V/m) |
Valore efficace di
intensità di campo magnetico (A/m) |
Densità di potenza
dell’onda piana equivalente (W/m2) |
O,1 – 3 |
60 |
0,2 |
- |
>3 – 3000 |
20 |
0,05 |
1 |
> 3000 – 300000 |
40 |
0,1 |
4 |